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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 767/2022 R.G., avente per oggetto: annullamento di testamento;
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Guglielmo Rustico e dall'avv. Angela Rustico;
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Carmelo Spadaro che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_2
; C.F._3
, nato il [...] a [...] (cod. fisc.: CP_3 C.F._4
);
[...]
1 APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 5 novembre 2024, venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio i fratelli e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedendo l'annullamento del testamento pubblico del 4/12/2006 (n. 286
[...]
rep. atti di ultima volontà), rogato dal notaio , della defunta madre, Persona_1
per presunta assoluta incapacità di intendere, e Controparte_4
conseguentemente che fosse dichiarata aperta la successione legittima sui beni indicati in citazione e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con le assegnazioni delle singole quote e condanna dei convenuti al rilascio degli immobili ed alla corresponsione della fruttificazione.
Si costituiva in giudizio la sola , mentre gli altri convenuti Controparte_1
rimanevano contumaci.
Conclusa la fase istruttoria, durante la quale veniva assunta la prova testimoniale articolata dalla convenuta (con uno soltanto dei testi indicati), il Tribunale di Ragusa,
con la sentenza n. 1390/21 del 17 novembre 2021, rigettava la pregiudiziale domanda di annullamento del testamento, proposta da , e condannava l'attore al Parte_1
pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando un unico Parte_1
articolato motivo di appello.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e ha Controparte_1
reiterato la richiesta istruttoria di ammissione delle altre prove testimoniali escluse.
Posta una prima volta in decisione, la causa è stata quindi rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo cartaceo del primo grado di giudizio;
indi, all'udienza del
5 novembre 2024, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come
2 da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
che non si sono costituiti in giudizio benchè regolarmente citati.
[...]
Con l'unico motivo di appello dedotto, ha contestato la decisione Parte_1
del Tribunale nella parte relativa alla valutazione delle prove acquisite in giudizio.
Detto motivo appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.
A tal fine va detto che, con testamento pubblico del 4 dicembre 2006, rogato dal notaio , (n. il 28.8.1926 e deceduta il 5.7.2012), Persona_1 Controparte_4
alla presenza di testimoni, disponeva dei suoi beni e lasciava al figlio CP_3
la nuda proprietà della metà indivisa della rimessa di , via Donizetti, allo Pt_2
stato rustico, nonché la nuda proprietà della metà indivisa dell'appartamento al piano terra rialzato di via Vivaldi, sempre allo stato rustico;
lasciava invece alla figlia la nuda proprietà della metà indivisa dell'appartamento di , Controparte_1 Pt_2
via Vivaldi n. 3, al primo piano, e confermava infine, quale beneficiari di una polizza assicurativa, la figlia e il marito . Controparte_1 Controparte_5
Ha sostenuto l'attore che dal giudizio è emerso un quadro generale, anteriore e posteriore al momento del confezionamento del testamento, che comprovava che al momento della redazione del suddetto testamento era incapace. Controparte_4
Ai sensi dell'art. 591, n. 3, c.c. l'incapacità di testare, per una persona non interdetta, può ritenersi sussistente solo quando risulti che il testatore, al momento della redazione del testamento, era incapace di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, era cioè in condizioni intellettive tali da dover escludere la permanenza di qualsiasi facoltà di discernimento o della possibilità di autodeterminarsi liberamente ed autonomamente nelle proprie scelte.
È orientamento pacifico della S.C. affermare che non ogni anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius implica incapacità di testare, ma occorre, a tale effetto, che l'infermità, transitoria o permanente, ovvero qualunque
3 altra causa perturbatrice, incida totalmente sulla coscienza dei propri atti o sull'attitudine ad autodeterminarsi così da versare in condizioni analoghe a quelle che, in concorso con l'estremo dell'abitualità, legittimano la pronuncia dell'interdizione (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 5620/95, Cass. n.
15480/01, Cass. n. 24301/08, Cass. n. 9081/10; Cass.
9.4.2008 n. 9274).
E più specificamente «L'incapacità del disponente che, ai sensi dell'art. 591 c.c. determina
l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione. Al riguardo, inoltre, lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione. Spetta, quindi, a colui che impugna il testamento, dimostrare la dedotta incapacità salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel quale caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo” (così Cass. 9274/2018, sopra cit., v. anche, Cass. n. 9081/10, Cass. n. 5091/10; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3934 del
19/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 27351 del 23/12/2014; Cass. 22.7.2022 n. 22974).
In ultimo, è indirizzo consolidato quello in forza del quale, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8690 del 28/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 230 del 05/01/2011).
4 Fatte queste necessarie premesse sull'onere e sul contenuto della prova in caso di impugnazione di testamento, ritiene ora la Corte di dover esaminare le prove offerte dalla parte appellante, di natura esclusivamente documentale.
Quanto ai certificati medici, si osserva che, dal certificato del dott. del Per_2
28.4.2003 (risalente a tre anni prima del testamento), risulta che Controparte_4
era affetta da cerebro-vasculopatia cronica con deterioramento mentale relativo. Dal
certificato dello stesso anno (9.6.2003) della II^ Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili del distretto di Modica, si evince che, a seguito della patologia cerebrale di cui la era affetta, sussisteva a suo carico CP_4
persistente difficoltà grave a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, per cui le veniva riconosciuta una percentuale d'invalidità pari al 100%.
Il certificato della I Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili del distretto di Modica del 7/7/2006 (più vicino alla data del testamento) conferma la diagnosi di “vasculopatia cerebrale con sclerosi cardiaca”, ed aggiunge “Turbe dell'equilibrio”.
Orbene, tali documenti attestano soltanto l'esistenza di una patologia cerebrale con un deterioramento cognitivo ma, come condivisibilimente ritenuto dal Tribunale,
essi, per la loro genericità, non offrono elementi per valutare quanto l'infermità
incidesse sulle capacità psichiche e cognitive del soggetto.
In particolare, l'assunto dell'appellante secondo cui le riportate “turbe dell'equilibrio” avevano certamente inciso sulla capacità naturale di discernimento della TA non è sorretto da alcun riferimento scientifico che ne possa provare la fondatezza, considerato peraltro che le turbe dell'equilibrio, disturbo tipico dell'invecchiamento, di per sé non incidono sul processo di formazione ed estrinsecazione della volontà.
Ancora, il certificato medico del 21.12.2006, più prossimo alla data del testamento, a firma del dott. (medico di cui non risulta se sia uno Persona_3
specialista o meno) - attestante che la TA era “affetta da vasculopatia cerebrale
aterosclerotica con gravi deficit cognitivi e comportamentali. Spodiloartrosi diffusa e
5 marcata con osteoporosi associata”- appare estremamente generico e, come tale, insufficiente, anche perché non suffragato da alcun esame o accertamento clinico.
Non maggiori elementi possono trarsi dall'esame dell'unico teste ammesso
(indicato dalla convenuta, oggi appellata), il dott. che ha redatto il Testimone_1
referto dell'11.1.2007 di un elettroencefalogramma eseguito alla CP_4
Il dott. specialista neurologo, con la sua deposizione, ha confermato Tes_1
che il tracciato esibitogli non presentava anomalie pur non potendosi escludere, sulla base del semplice tracciato, l'esistenza di una patologia. Ha tuttavia chiarito che, al fine di accertare disfunzioni cerebrali, occorre fare una valutazione neurologica ed eventuali altri accertamenti precisando che, nella specie, non erano stati eseguiti.
Al riguardo va rimarcato che l'appellante non ha prodotto in giudizio -ad esclusione del summenzionato referto di EECG- alcuna documentazione clinica relativa a specifici esami o indagini diagnostiche, che avrebbe potuto essere delibata da questo giudice, se del caso anche con l'ausilio di un CTU.
L'appellante ha altresì prodotto la relazione socio-ambientale del Servizio Sociale del Comune di Pozzallo, del 6.2.2007, il cui apprezzamento da parte del Tribunale appare invero condivisibile.
Da questa, infatti, emerge indubbiamente che la (a quell'epoca CP_4
ottantenne) viveva in una condizione di forte disagio anche a causa delle sue condizioni psico-fisiche; tuttavia, quanto in essa riportato non ha una valenza di natura clinica, bensì solo descrittiva della situazione riscontrata durante la visita domiciliare e del comportamento tenuto in quella occasione dalla (che CP_4
appariva non molto disponibile al colloquio e imbarazzata a non ricordare persone ed episodi importanti della sua vita).
Gli assistenti sociali hanno quindi concluso per la sussistenza di uno stato di bisogno, in relazione al quale hanno consigliato l'ausilio di una badante, a tempo pieno, che collaborasse con lei e con il marito (ancora vivo) in tutti gli atti della vita quotidiana.
6 Infine, con riguardo alla nomina di un amministratore di sostegno, si osserva che,
se è vero che il procedimento era stato avviato su iniziativa anche dell'appellata
(unitamente al fratello , odierno appellante), è anche vero che, nel ricorso, gli Pt_1
istanti facevano solo un generico riferimento a disturbi psichici e della personalità e ad un “importante deficit della memoria”, che compromettevano la capacità della madre a sovraintendere ai bisogni primari della propria vita, senza che da questo possa senz'altro inferirsi che fosse soppressa in modo permanente ed abituale la possibilità di autodeterminarsi.
E, del resto, all'esito di detto procedimento, non è stata dichiarata alcuna incapacità legale ma è stato solo nominato un amministratore di sostegno, senza disporre nei confronti della beneficiaria anche una limitazione alla capacità di testare, ai sensi dell'art. 411 c.c..
A fronte di tutto ciò, di contro, va rilevato che, essendo stato il testamento confezionato nelle forme dell'atto pubblico, deve presumersi che il notaio rogante non avrebbe raccolto le ultime volontà della ove questa non fosse in CP_4
possesso delle proprie capacità mentali.
A ciò va aggiunto che le disposizioni contenute nell'atto testamentario, come sopra riportate, appaiono serie, normali e coerenti, benchè favoriscano solo due dei quattro figli della testatrice, il chè potrebbe anche trovare una sua logica ove ricondotto, siccome dedotto dall'appellata, in un più ampio programma di trasmissione intergenerazionale che aveva avuto inizio con donazioni effettuate in favore dei figli sin dal 1992 (per quel che qui rileva, la ha anche prodotto in Pt_1
giudizio diversi atti di donazione).
In definitiva, da un complessivo rinnovato esame del quadro probatorio acquisito,
può affermarsi che, benchè siano emersi elementi che possono far dubitare che la capacità di testare della fosse compromessa, tuttavia, per quanto sopra detto, CP_4
detti elementi non sono sufficienti a far ritenere raggiunta la (necessaria) prova certa che la de cuius, al momento del compimento del testamento (il 4.12.2006),
7 presentasse un deterioramento cognitivo, o comunque un'alterazione mentale, tanto grave da privarla in maniera assoluta della capacità di intendere e di volere, della capacità, cioè, di determinare liberamente la propria volontà, di rendersi conto di ciò
che si vuole e di adottare la conseguente attività negoziale.
Va pertanto confermato il rigetto della pregiudiziale domanda di annullamento del testamento per incapacità, pronunziato dal Tribunale, con la sentenza impugnata.
Infine, corretta appare anche la statuizione del Tribunale sulle spese processuali,
fondata sul principio della soccombenza.
Anche le spese processuali di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022
n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore dichiarato della controversia
(scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore (ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria per cui si applicano i minimi in considerazione della modesta attività).
Nessuna statuizione va emessa nei riguardi degli appellati contumaci.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ragusa, n. 1390/21 del 17 novembre 2021;
Condanna al rimborso in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi €4.888,00 per compensi, di cui €1134,00 per fase studio, €921,00 per fase introduttiva, €922,00 per fase istruttoria/trattazione, e €
1911,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge.
8 Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Catania il 20 marzo 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE dott. Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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