Articolo 4 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
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9 aprile 1942
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8 maggio 2010
Art. 4. Requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Per essere iscritti nell'albo, e' necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino ((di uno Stato membro dell'Unione europea o)) di uno Stato estero a condizione di reciprocita';

b) essere di condotta specchiatissima ed illibata;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale, conferita o riconosciuta in una universita' o istituto dell'ordine universitario del Regno;

e) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

((f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.)) ((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.))
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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