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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 150/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 150/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente alla Contrada Vigna Vecchia, n. 4 ed ivi elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33, presso lo studio dell'Avvocato Paolo Mascaro che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 33020210000255320000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.02.2022, proponeva opposizione all' avviso di Parte_1 addebito n. 33020210000255320000, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto opposto per assoluta indeterminatezza degli addebiti e, nel merito - ove le pretese contributive, qualificate come relative alla “Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed associati”, fossero attinenti all'attività di cui alla partita IVA n. - ne eccepiva l'infondatezza essendo l'attività cessata a far data P.IVA_2 dal 01°.11.2012.
2. Specificava, inoltre, di non poter essere qualificato “come esercente una impresa in agricoltura”, requisito necessario per il sorgere dell'obbligo contributivo, non essendo titolare di
“alcun terreno o attrezzatura agricola”.
Evidenziava, inoltre, l'esistenza di precedenti sentenze decise dal Tribunale di Lamezia Terme e concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed illegittimità dell'avviso e, comunque, la conseguente non dovutezza di alcun contributo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
3. Con memoria difensiva depositata in data 23.09.2022, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività essendo stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Evidenziava in proposito l'Ente che, contrariamente a quanto riportato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, l'avviso di addebito opposto non veniva notificato in data 14.01.2022 (nella specie viene prodotta dal ricorrente solo una busta con annotazione a mani di tale data) ma il giotno CP_ 08.11.2021 (v. raccomandata con ricevuta allegata al fascicolo , per cui il deposito dell'opposizione, avvenuto in data 14.02.2022, doveva considerarsi tardivo alla luce dell'art. 24
D.Lgs. n. 46/1999.
Nel merito, eccepiva la regolarità dell'iscrizione del ricorrente quale coltivatore diretto e la conseguente infondatezza della opposizione.
Concludeva chiedendo volersi dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso o, comunque, rigettarlo nel merito perché infondato in fatto ed in diritto.
4. A seguito dell'udienza del 4.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. CP_ Preliminarmente deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'
Ed infatti, l'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 47/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nell'atto introduttivo secondo cui la notifica dell'avviso di addebito sarebbe avvenuta il 14.01.2022, dagli atti prodotti risulta che l'atto impugnato
è stato correttamente notificato in data 08.11.2021, con la conseguenza che il deposito del ricorso effettuato il 14.02.2022 è avvenuto oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge, con conseguente irretrattabilità del credito portato dall'avviso medesimo, risultando avere il predetto termine, pacificamente, carattere perentorio (cfr. ex multis Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n.
23397/2016).
Pertanto, il ricorrente non può tardivamente eccepire l'insussistenza dei propri obblighi contributivi per mancato svolgimento di attività lavorativa, in quanto ciò si pone in insanabile contrasto con le statuizioni definitive ed irretrattabili contenute nel predetto avviso di addebito.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile perché tardivo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della non complessità della stessa e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti Parte_1
CP_ dell' liquidate in complessivi €886,00 oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 03.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 150/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente alla Contrada Vigna Vecchia, n. 4 ed ivi elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33, presso lo studio dell'Avvocato Paolo Mascaro che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 33020210000255320000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.02.2022, proponeva opposizione all' avviso di Parte_1 addebito n. 33020210000255320000, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto opposto per assoluta indeterminatezza degli addebiti e, nel merito - ove le pretese contributive, qualificate come relative alla “Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed associati”, fossero attinenti all'attività di cui alla partita IVA n. - ne eccepiva l'infondatezza essendo l'attività cessata a far data P.IVA_2 dal 01°.11.2012.
2. Specificava, inoltre, di non poter essere qualificato “come esercente una impresa in agricoltura”, requisito necessario per il sorgere dell'obbligo contributivo, non essendo titolare di
“alcun terreno o attrezzatura agricola”.
Evidenziava, inoltre, l'esistenza di precedenti sentenze decise dal Tribunale di Lamezia Terme e concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed illegittimità dell'avviso e, comunque, la conseguente non dovutezza di alcun contributo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
3. Con memoria difensiva depositata in data 23.09.2022, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività essendo stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Evidenziava in proposito l'Ente che, contrariamente a quanto riportato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, l'avviso di addebito opposto non veniva notificato in data 14.01.2022 (nella specie viene prodotta dal ricorrente solo una busta con annotazione a mani di tale data) ma il giotno CP_ 08.11.2021 (v. raccomandata con ricevuta allegata al fascicolo , per cui il deposito dell'opposizione, avvenuto in data 14.02.2022, doveva considerarsi tardivo alla luce dell'art. 24
D.Lgs. n. 46/1999.
Nel merito, eccepiva la regolarità dell'iscrizione del ricorrente quale coltivatore diretto e la conseguente infondatezza della opposizione.
Concludeva chiedendo volersi dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso o, comunque, rigettarlo nel merito perché infondato in fatto ed in diritto.
4. A seguito dell'udienza del 4.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. CP_ Preliminarmente deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'
Ed infatti, l'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 47/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nell'atto introduttivo secondo cui la notifica dell'avviso di addebito sarebbe avvenuta il 14.01.2022, dagli atti prodotti risulta che l'atto impugnato
è stato correttamente notificato in data 08.11.2021, con la conseguenza che il deposito del ricorso effettuato il 14.02.2022 è avvenuto oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge, con conseguente irretrattabilità del credito portato dall'avviso medesimo, risultando avere il predetto termine, pacificamente, carattere perentorio (cfr. ex multis Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n.
23397/2016).
Pertanto, il ricorrente non può tardivamente eccepire l'insussistenza dei propri obblighi contributivi per mancato svolgimento di attività lavorativa, in quanto ciò si pone in insanabile contrasto con le statuizioni definitive ed irretrattabili contenute nel predetto avviso di addebito.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile perché tardivo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della non complessità della stessa e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti Parte_1
CP_ dell' liquidate in complessivi €886,00 oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 03.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara