Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 28/04/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.
Guido Petrigni, in data 17 marzo 2026, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23870 del registro di Segreteria, promosso ad istanza di CI IO ([...]), nato in [...]
(FE) e residente in [...], rappresentato in Pesaro, Via Nitti n. 32, pec: patriziofederici@pec.giuffre.it
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Salvati (c.f.:
[...]; avv.valeria.salvati@postacert.inps.gov.it),
AN ZA (c.f. [...]pec:
avv.susanna.mazzaferri@ postacert.inps.gov.it) in virtù di procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22 marzo 2024 a rogito del notaio Roberto Fantini di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede della propria Avvocatura in Ancona, v. San Martino n.23 e nei confronti del Comune di Fano, in persona del suo Sindaco pro tempore rappresentato e difeso per mandato e giusta provvedimento n. 78 del 17/02/2025 del Dirigente delegato Affari Generali ,
OM (CF: [...]), con domicilio digitale pec:
federico.romoli@legalmail.it, fax n. 0721/887430.
Esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi, alla udienza del 17 marzo 2026, il consigliere dr. Guido Petrigni per il EF Carotti CI, AR DR
FA
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Sig. CI IO,
qualifica di operatore, illustrate dettagliatamente le argomentazioni giuridiche a sostegno della domanda, ha chiesto, con conseguente della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, con A suffragare la bontà del ricorso, la difesa del ricorrente ha evocato il certificato medico (dr. Mauro Silvestri) allegato alla domanda del 17/11/2023, verbale di accertamento della invalidità civile delle condizioni visive e di sordità, redatto dal Centro Medico Leale di Ascoli Piceno, nel quale si attestava e permanente invalidità lavorativa ex art. 2 e 12 della Legge n. 335/1995.
Il Comune di Fano si costituiva in giudizio in data 1° aprile 2025 e chiedeva la estromissione per carenza di legittimazione passiva.
chiedeva il rigetto del ricorso, non sussistendo le condizioni per dichiarare esistente lo stato di inabilità.
Con note esplicative il procuratore di parte ricorrente insisteva perché venisse accertata la condizione di assoluta e permanente impossibilità del relativo trattamento pensionistico.
Ciò premesso rilevata la necessità, allo scopo di acquisire ulteriori ed utili elementi di valutazione, ai fini della decisione del ricorso, veniva fatta richiesta di apposito parere al Collegio Medico Legale Sezione Speciale presso la Corte dei Conti, affinché venisse accertato se -con riferimento alla data di cessazione dal servizio- le infermità riscontrate al ricorrente, fossero tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2, comma 12, della legge n.355 del 1995.
Il parere veniva reso in data 9 febbraio 2026 e ritualmente depositato.
Alla odierna udienza dibattimentale le parti concludevano come in atti.
Diritto In via pregiudiziale, in quanto relativa alla regolarità del respinta per le seguenti considerazioni.
della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (Cassazione civ., SS.UU., sentenza n. 2951/2016),
Di conseguenza, la funzione sostanziale e procedimentale svolta rimanga estraneo rispetto agli effetti della decisione.
Si osserva, poi, in premessa si rammenta che i risultati delle consulenze tecniche eseguite dal Collegio medico legale presso il Ministero della pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico, in quanto tali organi operano in posizione di neutralità (nonché professionalità e competenza) alla stregua degli altri consulenti privati, configurandosi quali ausiliari del giudice ed espletano la loro attività in contraddittorio con il ricorrente, il quale ha facoltà di partecipare allo svolgimento della consulenza e di contrastarne l'esito negativo attraverso la proposizione di argomenti di contrari e consulenze tecniche di parte.
Certo, può capitare che le conclusioni siano diverse da quelle auspicate giudicante devono apparire contraddittorie, illogiche o non rpellato
appaiono, per converso, chiare, logiche e convincenti.
Fatte tali premesse metodologiche, esaminando i profili del merito, il ricorso si appalesa fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
Per ragioni di ortodossia espositiva, occorre adesso rammentare che questo Giudicante chiedeva espressamente al Collegio Medico legale presso la Corte dei conti di accertare se, con riferimento alla data di cessazione dal servizio, le infermità riscontrate al ricorrente fossero tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e ciò ai sensi e per gli effetti Nella specie il parere espresso è pienamente in linea con la prospettazione offerta dal ricorrente.
Il Collegio medico legale, a rimarcare la gravità della situazione esaminata, ha precisato che dalla disamina della documentazione UC, di età pari a 59 anni con riferimento alla data di cessazione dal servizio, risultava già affetto da un complesso pluripatologico con interessamento sistemico (tanto trattamenti praticati) e loco-regionale osteo-articolare, fortemente incidente sullo stato generale di salute del soggetto oltre che in termini risultava appena residuale1, e deambulatoria, comunque veicolata seppur acquistata in proprio).
risultava praticamente incompatibile con qualsiasi attività lavorativa svolta nel rispetto della dignità umana; in altri termini, anche un impiego quale centralinista (come solo astrattamente ed ottimisticamente ipotizzabile da parte della preposta Commissione valutatrice), in relazione al caso concreto sarebbe risultato fattivamente usurante, esponendo il lavoratore ad un distress psico-fisico intollerabile rispetto alle condizioni in cui versava.
Pertanto, a valle di una valutazione esaustiva e corretta espletata dallo scrivente CML, non è possibile convenire con il giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica in data 30/01/2024, ritenendo che, alla data di cessazione dal servizio, il UC fosse già nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (così come lo è ancor più attualmente, considerata medico legale svolta in occasione delle OO.PP. in presenza dei consulenti tecnici di entrambe le parti).
Come attestato dalla visita fisiatrica per valutazione funzionale da presentare alla commissione invalidi redatta presso A.S.T. Pesaro Urbino, UOC Riabilitazione, datata 23/10/2023, con annesse scale di valutazione DL (punteggio 1/6) ed IDL (punteggio 3/8). 2Come anche riportato nel verbale modello BL/G della Commissione Medica 8 di 9 Prot. n. 7948 Sig. UC IO Giudizio n. 23870 Sezione Speciale CML Difesa PARERE MEDICO LEGALE Sulla base di tali considerazioni questa Sezione Speciale (IV) del Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti, esprime parere che:
- con riferimento alla data di cessazione dal servizio - erano tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2, comma 12, della In estrema sintesi il parere è stato declinato alla luce delle suesposte condivisibili, argomentazioni.
Volendosi soffermare anche nel merito della inabilità a qualsiasi concretizza solo nel rilievo di menomazioni a carattere altamente invalidante, potendo essere configurata da quadri clinici comunque tali da impedire o rendere estremamente difficoltosa una collocazione lavorativa continuativa, remunerativa e non sostenute dalla umana pietas.
Tale interpretazione appare pienamente aderente ed in armonia con quanto espresso dal dettato costituzionale (art. 36) secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
Si è vicini ad un concetto di impossibilità a svolgere in modo assoluto e permanente qualsiasi attività lavorativa, intesa come incapacità assoluta e permanente di impiegare il potenziale bio- energetico derivante dalla validità individuale in una qualunque applicazione lavorativa, ovvero remunerativa.
Ciò che appare indispensabile perché si realizzi la condizione in esame lavoro continuativo che costituisca fonte di reddito e risulti capace di assicurare a quella persona mezzi bast normali bisogni della sua vita.
In tale ultima ottica, va inteso come proficuo quel lavoro , da cui il soggetto possa onestamente e stabilmente ricercare il proprio sostentamento, mentre il termine qualsiasi (riferito alla attività lavorativa) va letto alla luce della dignità personale e della adattabilità richiedere (soprattutto in un soggetto che a causa delle proprie affezioni psichiatriche si trovi in ormai anchilosate possibilità di ampliamento attitudinale) una riqualificazione lavorativa del tutto avulsa da quello che è sempre stato il contesto lavorativo individuale.
La corrente dottrina medico-legale sugli accertamenti relativi tanto al attività lavorativa ( ricomprendente il primo, ciò significando che le valutazioni da effettuarsi- e quindi da esplicitarsi nel verbale di commissione- in relazione al proficuo lavoro devono essere considerate substrato essenziale e non certo metodo alternativo per esprimersi anche in merito alla inabilità a qualsiasi attività lavorativa),
è concorde nel ritenere che gli elementi da prendere in considerazione al fine di esprimersi in piena aderenza al caso concreto sono i seguenti:
età del soggetto, patologia principale e relata compromissione della efficienza psico- fisica, tipologia e posologia/ frequenza della terapie
(farmacologiche e non ) effettuate, necessità di controlli e frequenza, presenza di copatologie e coterapie (con valutazione della globale incidenza funzionale), eventuali ricoveri e frequenza, livello istruzione e tipologia del lavoro svolto nel tempo, concreta possibilità di inserimento lavorativo, eventuali riconoscimenti in altri ambiti previdenziali/ assistenziali sociali, dignità della persona.
Conclusivamente il precitato consesso ha ritenuto che le infermità riscontrate al ricorrente- con riferimento alla data di cessazione dal servizio- fossero tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai 1995.
La consulenza medico legale svolta dalla CML appare, chiara, articolata, minuziosamente redatta, aggiornata e priva di incongruenze.
Alla luce del suddetto parere medico-legale reso dal predetto organo di consulenza, in linea con la documentazione agli atti, pienamente motivato, immune da vizi logici, si ritiene che le infermità riscontrate al ricorrente- con riferimento alla data di cessazione dal servizio- erano tali da farlo ritenere nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi e per gli Alla stregua delle su estese considerazioni, il ricorso va, conseguentemente, accolto e riconosciuta la pensione di inabilità per ge n. 355 del 1995, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovranno essere riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da liquidarsi secondo il criterio differenziale affermato nella sentenza delle SS. RR. di questa Corte n. 10/2022/QM.
Sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio, stante la complessità delle questioni Ricorrono, nella specie, i presupposti per disporre d'ufficio, ai sensi dell'art.52, secondo comma, ultima parte, D.lgs. 30 giugno 2003 n°196 cui al primo comma dello stesso articolo, volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi dell' interessato, riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, previa lettura in udienza ex art. 167, comma 1, c.g.c.,
accoglie il ricorso come in motivazione.
Compensa le spese del giudizio.
Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Il Giudice unico Cons. Guido Petrigni Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il Il Funzionario di Segreteria Dr.ssa Antonella Chiarenza f.to digitalmente