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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/07/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6047/2023, avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
promosso da:
( ), nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Baleani;
RICORRENTE
e
( ), nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gagliardi;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI all'udienza del 14/07/2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, quali già concordate con note scritte depositate il 20/06/2025, e riportate a verbale, ovvero:
- 1 - “1) accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Osimo il 20/06/2009 tra la GNa ed il GN (atto n. 40, parte Parte_1 CP_1
2, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Osimo, anno 2009), ordinando che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli arttt. 3 e 10 L. 898/1970, 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. Stato Civile;
2) affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento pre z tazione coniugale, sita ad Osimo alla via Molino Mensa n. 95, assegnata in godimento alla GNa , in favore della quale Parte_1 il GN trasferisce la porzione di sua proprietà, in conformità al punto n.
6.2. e seguenti. CP_1
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, fatte salve le questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori assicurano la propria presenza nella vita dei figli provvedendo, paritariamente, alla loro cura ed educazione e partecipando alle attività sociali, ludiche e sportive dei predetti. I coniugi prestano fin d'ora assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore dei figli minori. Le parti pattuiscono che ci vorrà il consenso scritto di ciascun genitore affinché i minori possano recarsi all'estero anche solo in vacanza ed il genitore che ha l'obbligo di fornire all'altro il recapito all'estero. Ciascun genitore dovrà sempre tenere informato l'altro, che ha comunque il dovere di interessarsi di sua iniziativa, delle condizioni e circostanze relative alla salute, impegni scolastici e a tutte le esigenze connesse alla crescita dei figli. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli ed i nonni paterni e materni nonché con gli altri parenti di entrambi i genitori. I documenti di identità, di espatrio e sanitari dei minori saranno custoditi dalla GNa , fatto salvo il diritto del sig. Parte_1 di richiederli e/o utilizzarli. Al sig. caso consegnata una copia di CP_1 CP_1 tutti i predetti documenti. I genitori danno il reciproco consenso alla creazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) per i figli minorenni ed avranno entrambi l'accesso allo stesso;
3) regolare i tempi di frequentazione tra i genitori come a seguire:
3.1. durante la settimana, i figli trascorreranno con la madre le giornate del martedì, mercoledì e venerdì, mentre resteranno con il padre tutti i lunedì ed i giovedì, dall'uscita da scuola fino al rientro il mattino successivo. Nei giorni di competenza della madre, qualora la stessa sia impegnata con il turno ospedaliero notturno (22:00-07:00), i figli staranno con il padre dalla cena fino al rientro a scuola il mattino successivo.
3.2. fine settimana: i figli trascorreranno con il padre l'intera giornata della domenica con pernottamento a settimane alterne e la giornata del sabato quando lo stesso non sarà impegnato per lavoro.
3.3. i genitori concorderanno le giornate delle festività (periodo natalizio, pasquale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), di volta in volta, tenendo conto dei turni ospedalieri della GNa . Parte_1
3.4. I genitori danno atto che in caso di impossibilità (per esigenze lavorative o di salute) di uno di essi a tenere con sé i figli nei giorni di propria competenza, l'altro sarà da preferire rispetto alle altre figure vicariali di riferimento dei figli.
- 2 - 3.5. Nel corso del periodo estivo (da intendersi in corrispondenza alle vacanze scolastiche), il GN potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare CP_1 con la GNa entro il 30 maggio di ogni anno. Parte_1
4. I genitori contribuiranno al mantenimento dei propri figli direttamente, nei periodi di rispettiva competenza, ed indirettamente corrispondendo, entro il giorno 10 di ogni mese, la cifra mensile di € 250,00 ciascuno nel conto corrente cointestato n. 00001006400369342, acceso presso la Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking SpA. Detta cifra mensile sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio. Entrambi i genitori provvederanno a sostenere in pari quota tutte le spese c.d. straordinarie affrontate nell'interesse dei figli, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Ancona, che le parti dichiarano di conoscere. Le parti danno atto e convengono che qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Fermo restando il dovere di solidarietà, ciascun genitore provvederà, laddove possibile, a versare la propria quota parte direttamente al soggetto e/o ente creditore. Diversamente, il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati ai figli, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta. I genitori concordano e danno atto che l'assegno unico universale spetti ad entrambi i genitori che per l'effetto daranno disposizioni all'Ente erogatore affinché l'importo mensile sia accreditato sul conto corrente cointestato n. 00001006400369342, acceso presso la Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking SpA.
5. Le parti dichiarano entrambi di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto di assegno divorzile.
6. Le parti danno atto che la casa coniugale è costituita da un appartamento per civile abitazione situato al primo piano di un edificio residenziale composto da cinque piani sito nel comune di Osimo alla via Molino Mensa n. 95, con annesse due corti di pertinenza esclusive oltre ad un terreno della superficie di mq 59 destinato a corte di pertinenza di proprietà indivisa per la quota complessiva di ½. L'appartamento si sviluppa in un unico livello al primo piano ed è composto da una zona giorno su lato ovest, verso via Molino Mensa, dove è presente cucina separata ed un ripostiglio, e da una zona notte che ospita tre camere da letto e due bagni, di cui uno a servizio della camera padronale. Le parti danno atto che il suddetto appartamento è loro pervenuto in forza di atto di compravendita del 27/07/2009, a rogito dottor Persona_3
Notaio in Osimo, Repertorio n. 86494, Raccolta n. 27825, registrato in Ancona il 29/07/2009 al
- 3 - n. 8730 serie 1T e trascritto alla Conservatoria dei RRII di Ancona il 30/07/2009 al n. 17196 Registro generale e n. 10062 Registro particolare.
Per l'acquisto dell'immobile in parola i GNi e hanno Parte_1 CP_1 sottoscritto con la “ ” un co o tto del Controparte_2
27/07/2009 a rogito del Notaio repertorio n. 86495/27826 per l'originario Persona_3 importo di € 85.000,00, trascrit ria dei RRII di Ancona il 30/07/2009 al n. 17198 Registro Generale e n. 4059 Registro Particolare. In data 18/04/2017, i GNi Parte_1
e hanno stipulato con la banca "Intesa Sanpaolo S.p.A." un co
[...] CP_1 mutuo e surrogazione, con atto a rogito del dottor , Notaio in Loreto, Repertorio n. Persona_4
1572, Raccolta n. 1157, annotato alla Conservat di Ancona il 18/06/2018 al n. 1464, per l'importo di € 57.856,10.
6.1. L'appartamento è distinto al Catasto Fabbricati del comune di Osimo al foglio 76, mappale 125 sub 6 (categoria A/2, classe 3, abitazioni di tipo civile) e particelle 188 e 191 (corti esclusive) rendita catastale: € 542,28; il terreno destinato a corte indivisa per la quota di ½ è distinta al Catasto Terreni del comune di Osimo al foglio 76, mappale 120, categoria semin arbor, classe 4, superficie: mq 59, reddito dominicale € 0,26, reddito agrario € 0,27. Confini: a nord con terreno identificato al foglio 76 particella 247 di proprietà dei GNi , Parte_2 Pt_3
, , e , ad est con un terreno di proprietà dei
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_5
presente un fabbricato in corso di Parte_6 Parte_7 costruzione, a sud con via Cingoli, ad ovest con via Molino Mensa.
L'appartamento con le due corti esclusive è di proprietà della GNa per la Parte_1 quota di 7/24 in regime di comunione dei beni con il sig. e 10/24
CP_1 come bene personale, e del sig. per la quota di 7/24 in regime di comunione dei
CP_1 beni con . Il terr corte è di proprietà della GNa per la Parte_1 Parte_1 quota di 7/48 in regime di comunione dei beni con il sig. e per 10/48 come bene
CP_1 personale, e di proprietà del sig. per la qu gime di comunione dei
CP_1 beni con . Parte_1
6.2. I GNi e , dandosi reciprocamente atto che l'accordo Parte_1 CP_1 patrimoniale raggi e ento funzionale e indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi familiari insorti tra coniugi ex art. 19, L. 74/1987, intendono regolamentare come segue le questioni relative alla casa familiare: il GN cede alla GNa , che acquista, la quota di 7/24 in piena CP_1 Parte_1 proprietà dell'i sopra descritto e di 7/48 della piena proprietà del terreno destinato a corte come sopra descritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati.
A seguito della sottoscrizione del presente accordo di trasferimento, la cessionaria diventa proprietaria dell'intero appartamento sopra descritto e della quota di proprietà indivisa di ½ del terreno destinato a corte come sopra descritto.
Si specifica che la corte distinta alla particella 120, costituisce pertinenza dell'appartamento e ha una superficie inferiore a 5.000 mq.
- 4 - A fronte di tale trasferimento il GN e la GNa convengono la CP_1 Parte_1 corresponsione della somma di € 38.000,00 (trentottomila/00) che sarà corrisposta dalla GNa
al GN con le seguenti modalità: quanto ad € 12.500,00 sono stati accreditati Parte_1 CP_1
n l'incasso dell'assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca CP_1
“Intesa SanPaolo”, recante serie n. 7300337168-07, datato 17/07/2024, quanto ad € 12.500,00 sono stati accreditati al sig. con l'incasso dell'assegno circolare non trasferibile CP_1 emesso dalla banca “Monte dei Paschi di Siena” recante serie n. 6082202920-01, datato 07/10/2024 ed il saldo di € 13.000,00, mediante assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca “Monte dei Paschi di Siena”, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della emananda sentenza di divorzio.
6.3. Tanto dichiarano i GNi e , in via sostitutiva di atto Parte_1 CP_1 di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento ai mezzi di pagamento sopra indicati.
6.4. La parte cedente, in merito ai trasferimenti sopra indicati, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
6.5. La parte acquirente, per quanto a sua personale conoscenza prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
6.6. Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
6.7. Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
6.8. Al riguardo la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico abilitato, Ing. in data Persona_6
3/07/2024, che viene qui allegato (01 - APE_signed.pdf);
6.9. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.;
6.10. La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del dpr 6 giugno 2001 N. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico, Ing. qui allegata (02 - perizia Persona_6 giurata.10.12.2024.pdf);
- 5 - 6.11. I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, anche in riferimento alla prole in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6.12. Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni prima casa, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
6.13. Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6.14. Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di divorzio la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
7. La GNa si accollerà il contratto di mutuo e surrogazione datato 18/04/2017, Parte_1
a rogito dottor , Notaio in Loreto, Repertorio n. 1572, Raccolta n. 1157, annotato Persona_4 alla Conservat di Ancona il 18/06/2018 al n. 1464 e contestualmente il conto corrente cointestato n. 1000/00004943 Iban [...] acceso presso Intesa SanPaolo SpA Filiale di Falconara Marittima sarà chiuso. La sig.ra si impegna Parte_1
a fornire al sig. dichiarazione liberatoria dalla Banca circa il suddetto finanziamento. CP_1
Qualora per qu usa l'accollo esclusivo e liberatorio non fosse possibile in ogni caso la sig.ra si impegna a pagare in via esclusiva l'intera rata del mutuo rinunciando sin da Parte_1 ora a chiedere alcuna somma al sig. ed anzi con il presente atto dichiara di manlevarlo CP_1 da qualsiasi onere e/o obbligazione successiva alla vendita della quota di proprietà.
8. Le parti dichiarano di aver definito gli interessi familiari insorti mediante chiusura ed estinzione dei conti correnti cointestati, ad eccezione di quello precisato al punto 4) per le ragioni ivi indicate, o intestati individualmente, dandosi altresì atto reciprocamente che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra relativamente a qualsivoglia rapporto bancario intrattenuto ovvero alle somme tutte negli stessi versate e dagli stessi prelevate ed al saldo dagli stessi portato al momento della loro estinzione.
9. Le parti dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e/o finanziaria insorti nel corso della separazione e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
10. Le parti danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni ed effetti personali.
- 6 - 11. Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti. I procuratori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 della L. 247/2012”.
Il sig. dichiara inoltre di rinunciare espressamente ad ogni eventuale diritto CP_1 all'ipoteca legale sull'immobile alienato.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27/11/2023 , premesso: - di aver contratto Parte_1 matrimonio con ad Osimo il 20/06/2009; - che dal matrimonio sono nati CP_1 Per i figli (Osimo, 08/05/2011) ed (Osimo, 30/04/2014); - che, in virtù del Per_1 provvedimento n. 6724/21 del Tribunale di Ancona, veniva omologata la loro separazione;
- che da tale momento non vi è stata alcuna riconciliazione;
tanto premesso, ha instaurato il presente procedimento per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con richiesta di affido esclusivo dei figli minori, collocamento di questi presso di sé, conseguente assegnazione della casa familiare e previsione di un contributo economico del padre al mantenimento della prole, quale genitore non collocatario;
venivano anche richiesti provvedimenti indifferibili.
2. Rigettata la richiesta di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., si è, quindi, costituito in giudizio , non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, ma insistendo per l'accoglimento di condizioni difformi.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, che è intervenuto in giudizio.
4. Nelle more del giudizio, le parti sono addivenute a una definizione concordata del giudizio, precisando conclusioni congiunte
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 6724 di data 09/06/2021, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 08/06/2021. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale, richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata da entrambe le parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Osimo (AN) il 20/06/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune, al n. 40, parte 2, serie A dell'anno 2009.
- 7 - 5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare, reciprocamente, all'assegno divorzile) e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni (in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento diretto nei giorni di rispettiva competenza nonché indiretto, con il versamento da parte di ciascun genitore della somma mensile di € 250,00, su un un unico conto corrente a ciò dedicato;
la previsione in parola può dirsi adeguata alle esigenze dei minori e corrispondente alle risorse degli obbligati).
Le parti hanno, altresì, concordato il trasferimento immobiliare, in favore della GNa , della quota di 7/24 del diritto di proprietà di Parte_1 CP_1 sull'appartamento già destinato a casa coniugale e della quota di 7/48 del diritto di proprietà sempre di sulla corte adiacente, di pertinenza del predetto Parte_8 immobile. Per effetto di tale accordo, è divenuta titolare del diritto di Parte_1 proprietà sull'intero appartamento oggetto di trasferimento e della quota del 50% della relativa corte.
I trasferimenti immobiliari si sono validamente perfezionati nell'ambito del presente procedimento, essendo state rispettate tutte le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 21761/2021), considerato che:
- l'accordo di separazione è stato inserito nel verbale d'udienza del 14/07/2025, che è stato redatto da un ausiliario del giudice;
- come risulta dalla dichiarazione inserita nel fascicolo telematico il 11/12/2024 il cancelliere ha attestato che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co, c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che, come detto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. la regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare da ultimo collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigetta o assorbita, dispone quanto segue:
- 8 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e ad Osimo (AN) il 20/06/2009 e trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 40, parte 2, serie A dell'anno 2009; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nelle note di precisazione delle conclusioni congiunte depositate il 20/06/2025 come richiamate nel verbale di udienza del 14/07/2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 6047/2023, avente ad oggetto: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
promosso da:
( ), nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Baleani;
RICORRENTE
e
( ), nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gagliardi;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI all'udienza del 14/07/2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, quali già concordate con note scritte depositate il 20/06/2025, e riportate a verbale, ovvero:
- 1 - “1) accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Osimo il 20/06/2009 tra la GNa ed il GN (atto n. 40, parte Parte_1 CP_1
2, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Osimo, anno 2009), ordinando che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli arttt. 3 e 10 L. 898/1970, 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. Stato Civile;
2) affidare i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento pre z tazione coniugale, sita ad Osimo alla via Molino Mensa n. 95, assegnata in godimento alla GNa , in favore della quale Parte_1 il GN trasferisce la porzione di sua proprietà, in conformità al punto n.
6.2. e seguenti. CP_1
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, fatte salve le questioni di ordinaria amministrazione. Entrambi i genitori assicurano la propria presenza nella vita dei figli provvedendo, paritariamente, alla loro cura ed educazione e partecipando alle attività sociali, ludiche e sportive dei predetti. I coniugi prestano fin d'ora assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore dei figli minori. Le parti pattuiscono che ci vorrà il consenso scritto di ciascun genitore affinché i minori possano recarsi all'estero anche solo in vacanza ed il genitore che ha l'obbligo di fornire all'altro il recapito all'estero. Ciascun genitore dovrà sempre tenere informato l'altro, che ha comunque il dovere di interessarsi di sua iniziativa, delle condizioni e circostanze relative alla salute, impegni scolastici e a tutte le esigenze connesse alla crescita dei figli. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli ed i nonni paterni e materni nonché con gli altri parenti di entrambi i genitori. I documenti di identità, di espatrio e sanitari dei minori saranno custoditi dalla GNa , fatto salvo il diritto del sig. Parte_1 di richiederli e/o utilizzarli. Al sig. caso consegnata una copia di CP_1 CP_1 tutti i predetti documenti. I genitori danno il reciproco consenso alla creazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) per i figli minorenni ed avranno entrambi l'accesso allo stesso;
3) regolare i tempi di frequentazione tra i genitori come a seguire:
3.1. durante la settimana, i figli trascorreranno con la madre le giornate del martedì, mercoledì e venerdì, mentre resteranno con il padre tutti i lunedì ed i giovedì, dall'uscita da scuola fino al rientro il mattino successivo. Nei giorni di competenza della madre, qualora la stessa sia impegnata con il turno ospedaliero notturno (22:00-07:00), i figli staranno con il padre dalla cena fino al rientro a scuola il mattino successivo.
3.2. fine settimana: i figli trascorreranno con il padre l'intera giornata della domenica con pernottamento a settimane alterne e la giornata del sabato quando lo stesso non sarà impegnato per lavoro.
3.3. i genitori concorderanno le giornate delle festività (periodo natalizio, pasquale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre), di volta in volta, tenendo conto dei turni ospedalieri della GNa . Parte_1
3.4. I genitori danno atto che in caso di impossibilità (per esigenze lavorative o di salute) di uno di essi a tenere con sé i figli nei giorni di propria competenza, l'altro sarà da preferire rispetto alle altre figure vicariali di riferimento dei figli.
- 2 - 3.5. Nel corso del periodo estivo (da intendersi in corrispondenza alle vacanze scolastiche), il GN potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare CP_1 con la GNa entro il 30 maggio di ogni anno. Parte_1
4. I genitori contribuiranno al mantenimento dei propri figli direttamente, nei periodi di rispettiva competenza, ed indirettamente corrispondendo, entro il giorno 10 di ogni mese, la cifra mensile di € 250,00 ciascuno nel conto corrente cointestato n. 00001006400369342, acceso presso la Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking SpA. Detta cifra mensile sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio. Entrambi i genitori provvederanno a sostenere in pari quota tutte le spese c.d. straordinarie affrontate nell'interesse dei figli, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Ancona, che le parti dichiarano di conoscere. Le parti danno atto e convengono che qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto. Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice. Fermo restando il dovere di solidarietà, ciascun genitore provvederà, laddove possibile, a versare la propria quota parte direttamente al soggetto e/o ente creditore. Diversamente, il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo. Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati ai figli, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta. I genitori concordano e danno atto che l'assegno unico universale spetti ad entrambi i genitori che per l'effetto daranno disposizioni all'Ente erogatore affinché l'importo mensile sia accreditato sul conto corrente cointestato n. 00001006400369342, acceso presso la Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking SpA.
5. Le parti dichiarano entrambi di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa in punto di assegno divorzile.
6. Le parti danno atto che la casa coniugale è costituita da un appartamento per civile abitazione situato al primo piano di un edificio residenziale composto da cinque piani sito nel comune di Osimo alla via Molino Mensa n. 95, con annesse due corti di pertinenza esclusive oltre ad un terreno della superficie di mq 59 destinato a corte di pertinenza di proprietà indivisa per la quota complessiva di ½. L'appartamento si sviluppa in un unico livello al primo piano ed è composto da una zona giorno su lato ovest, verso via Molino Mensa, dove è presente cucina separata ed un ripostiglio, e da una zona notte che ospita tre camere da letto e due bagni, di cui uno a servizio della camera padronale. Le parti danno atto che il suddetto appartamento è loro pervenuto in forza di atto di compravendita del 27/07/2009, a rogito dottor Persona_3
Notaio in Osimo, Repertorio n. 86494, Raccolta n. 27825, registrato in Ancona il 29/07/2009 al
- 3 - n. 8730 serie 1T e trascritto alla Conservatoria dei RRII di Ancona il 30/07/2009 al n. 17196 Registro generale e n. 10062 Registro particolare.
Per l'acquisto dell'immobile in parola i GNi e hanno Parte_1 CP_1 sottoscritto con la “ ” un co o tto del Controparte_2
27/07/2009 a rogito del Notaio repertorio n. 86495/27826 per l'originario Persona_3 importo di € 85.000,00, trascrit ria dei RRII di Ancona il 30/07/2009 al n. 17198 Registro Generale e n. 4059 Registro Particolare. In data 18/04/2017, i GNi Parte_1
e hanno stipulato con la banca "Intesa Sanpaolo S.p.A." un co
[...] CP_1 mutuo e surrogazione, con atto a rogito del dottor , Notaio in Loreto, Repertorio n. Persona_4
1572, Raccolta n. 1157, annotato alla Conservat di Ancona il 18/06/2018 al n. 1464, per l'importo di € 57.856,10.
6.1. L'appartamento è distinto al Catasto Fabbricati del comune di Osimo al foglio 76, mappale 125 sub 6 (categoria A/2, classe 3, abitazioni di tipo civile) e particelle 188 e 191 (corti esclusive) rendita catastale: € 542,28; il terreno destinato a corte indivisa per la quota di ½ è distinta al Catasto Terreni del comune di Osimo al foglio 76, mappale 120, categoria semin arbor, classe 4, superficie: mq 59, reddito dominicale € 0,26, reddito agrario € 0,27. Confini: a nord con terreno identificato al foglio 76 particella 247 di proprietà dei GNi , Parte_2 Pt_3
, , e , ad est con un terreno di proprietà dei
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_5
presente un fabbricato in corso di Parte_6 Parte_7 costruzione, a sud con via Cingoli, ad ovest con via Molino Mensa.
L'appartamento con le due corti esclusive è di proprietà della GNa per la Parte_1 quota di 7/24 in regime di comunione dei beni con il sig. e 10/24
CP_1 come bene personale, e del sig. per la quota di 7/24 in regime di comunione dei
CP_1 beni con . Il terr corte è di proprietà della GNa per la Parte_1 Parte_1 quota di 7/48 in regime di comunione dei beni con il sig. e per 10/48 come bene
CP_1 personale, e di proprietà del sig. per la qu gime di comunione dei
CP_1 beni con . Parte_1
6.2. I GNi e , dandosi reciprocamente atto che l'accordo Parte_1 CP_1 patrimoniale raggi e ento funzionale e indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi familiari insorti tra coniugi ex art. 19, L. 74/1987, intendono regolamentare come segue le questioni relative alla casa familiare: il GN cede alla GNa , che acquista, la quota di 7/24 in piena CP_1 Parte_1 proprietà dell'i sopra descritto e di 7/48 della piena proprietà del terreno destinato a corte come sopra descritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva come fino ad ora praticati.
A seguito della sottoscrizione del presente accordo di trasferimento, la cessionaria diventa proprietaria dell'intero appartamento sopra descritto e della quota di proprietà indivisa di ½ del terreno destinato a corte come sopra descritto.
Si specifica che la corte distinta alla particella 120, costituisce pertinenza dell'appartamento e ha una superficie inferiore a 5.000 mq.
- 4 - A fronte di tale trasferimento il GN e la GNa convengono la CP_1 Parte_1 corresponsione della somma di € 38.000,00 (trentottomila/00) che sarà corrisposta dalla GNa
al GN con le seguenti modalità: quanto ad € 12.500,00 sono stati accreditati Parte_1 CP_1
n l'incasso dell'assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca CP_1
“Intesa SanPaolo”, recante serie n. 7300337168-07, datato 17/07/2024, quanto ad € 12.500,00 sono stati accreditati al sig. con l'incasso dell'assegno circolare non trasferibile CP_1 emesso dalla banca “Monte dei Paschi di Siena” recante serie n. 6082202920-01, datato 07/10/2024 ed il saldo di € 13.000,00, mediante assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca “Monte dei Paschi di Siena”, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della emananda sentenza di divorzio.
6.3. Tanto dichiarano i GNi e , in via sostitutiva di atto Parte_1 CP_1 di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in riferimento ai mezzi di pagamento sopra indicati.
6.4. La parte cedente, in merito ai trasferimenti sopra indicati, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono pienamente conformi allo stato di fatto dell'immobile.
6.5. La parte acquirente, per quanto a sua personale conoscenza prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
6.6. Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
6.7. Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
6.8. Al riguardo la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico abilitato, Ing. in data Persona_6
3/07/2024, che viene qui allegato (01 - APE_signed.pdf);
6.9. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.;
6.10. La parte cedente, a norma dell'art. 46 primo comma del dpr 6 giugno 2001 N. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del tecnico, Ing. qui allegata (02 - perizia Persona_6 giurata.10.12.2024.pdf);
- 5 - 6.11. I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, anche in riferimento alla prole in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6.12. Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni prima casa, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
6.13. Tutti i trasferimenti immobiliari qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6.14. Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di divorzio la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
7. La GNa si accollerà il contratto di mutuo e surrogazione datato 18/04/2017, Parte_1
a rogito dottor , Notaio in Loreto, Repertorio n. 1572, Raccolta n. 1157, annotato Persona_4 alla Conservat di Ancona il 18/06/2018 al n. 1464 e contestualmente il conto corrente cointestato n. 1000/00004943 Iban [...] acceso presso Intesa SanPaolo SpA Filiale di Falconara Marittima sarà chiuso. La sig.ra si impegna Parte_1
a fornire al sig. dichiarazione liberatoria dalla Banca circa il suddetto finanziamento. CP_1
Qualora per qu usa l'accollo esclusivo e liberatorio non fosse possibile in ogni caso la sig.ra si impegna a pagare in via esclusiva l'intera rata del mutuo rinunciando sin da Parte_1 ora a chiedere alcuna somma al sig. ed anzi con il presente atto dichiara di manlevarlo CP_1 da qualsiasi onere e/o obbligazione successiva alla vendita della quota di proprietà.
8. Le parti dichiarano di aver definito gli interessi familiari insorti mediante chiusura ed estinzione dei conti correnti cointestati, ad eccezione di quello precisato al punto 4) per le ragioni ivi indicate, o intestati individualmente, dandosi altresì atto reciprocamente che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra relativamente a qualsivoglia rapporto bancario intrattenuto ovvero alle somme tutte negli stessi versate e dagli stessi prelevate ed al saldo dagli stessi portato al momento della loro estinzione.
9. Le parti dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto di natura patrimoniale e/o finanziaria insorti nel corso della separazione e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
10. Le parti danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni ed effetti personali.
- 6 - 11. Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti. I procuratori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 della L. 247/2012”.
Il sig. dichiara inoltre di rinunciare espressamente ad ogni eventuale diritto CP_1 all'ipoteca legale sull'immobile alienato.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27/11/2023 , premesso: - di aver contratto Parte_1 matrimonio con ad Osimo il 20/06/2009; - che dal matrimonio sono nati CP_1 Per i figli (Osimo, 08/05/2011) ed (Osimo, 30/04/2014); - che, in virtù del Per_1 provvedimento n. 6724/21 del Tribunale di Ancona, veniva omologata la loro separazione;
- che da tale momento non vi è stata alcuna riconciliazione;
tanto premesso, ha instaurato il presente procedimento per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con richiesta di affido esclusivo dei figli minori, collocamento di questi presso di sé, conseguente assegnazione della casa familiare e previsione di un contributo economico del padre al mantenimento della prole, quale genitore non collocatario;
venivano anche richiesti provvedimenti indifferibili.
2. Rigettata la richiesta di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c., si è, quindi, costituito in giudizio , non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, ma insistendo per l'accoglimento di condizioni difformi.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, che è intervenuto in giudizio.
4. Nelle more del giudizio, le parti sono addivenute a una definizione concordata del giudizio, precisando conclusioni congiunte
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 6724 di data 09/06/2021, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 08/06/2021. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale, richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata da entrambe le parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Osimo (AN) il 20/06/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune, al n. 40, parte 2, serie A dell'anno 2009.
- 7 - 5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare, reciprocamente, all'assegno divorzile) e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni (in favore dei quali le parti hanno concordato un contributo al mantenimento diretto nei giorni di rispettiva competenza nonché indiretto, con il versamento da parte di ciascun genitore della somma mensile di € 250,00, su un un unico conto corrente a ciò dedicato;
la previsione in parola può dirsi adeguata alle esigenze dei minori e corrispondente alle risorse degli obbligati).
Le parti hanno, altresì, concordato il trasferimento immobiliare, in favore della GNa , della quota di 7/24 del diritto di proprietà di Parte_1 CP_1 sull'appartamento già destinato a casa coniugale e della quota di 7/48 del diritto di proprietà sempre di sulla corte adiacente, di pertinenza del predetto Parte_8 immobile. Per effetto di tale accordo, è divenuta titolare del diritto di Parte_1 proprietà sull'intero appartamento oggetto di trasferimento e della quota del 50% della relativa corte.
I trasferimenti immobiliari si sono validamente perfezionati nell'ambito del presente procedimento, essendo state rispettate tutte le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 21761/2021), considerato che:
- l'accordo di separazione è stato inserito nel verbale d'udienza del 14/07/2025, che è stato redatto da un ausiliario del giudice;
- come risulta dalla dichiarazione inserita nel fascicolo telematico il 11/12/2024 il cancelliere ha attestato che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co, c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che, come detto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. la regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non collocatario); inoltre, il clima tra le parti appare da ultimo collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigetta o assorbita, dispone quanto segue:
- 8 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e ad Osimo (AN) il 20/06/2009 e trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 40, parte 2, serie A dell'anno 2009; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nelle note di precisazione delle conclusioni congiunte depositate il 20/06/2025 come richiamate nel verbale di udienza del 14/07/2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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