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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/12/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello Buscema Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 1509/22, avente ad oggetto querela di falso e vertente
tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Roberto Ionta e Vincenzo Petruccelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Scauri (LT), alla Via S. Aleramo, n. 4 attore-querelante
e:
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv.
RY AL LI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma (RM), al
Viale Europa, n. 190 convenuta-querelata posta in decisione all'udienza del 09/09/2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI per l'attore e il convenuto: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio la Parte_1 [...]
domandando accertarsi e dichiararsi la falsità della sottoscrizione apposta sul Controparte_1 retro della ricevuta di ritorno allegata alla comparsa depositata dalla società Tre Esse Italia s.r.l. nel processo pendente innanzi al Giudice di Pace di Alatri di cui al R.G. n. 217/21 e ordinarsi la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento, in quanto apocrifa.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha esposto che: a) in data 22/11/2019, l'istante ha notificato alla società Tre Esse Italia s.r.l. atto di citazione in opposizione avverso il decreto con cui veniva intimato il pagamento della somma di Euro 1.120,53 a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada di cui al verbale del
09/06/2018, notificato in data 25/06/2018; b) la società Tre Esse s.r.l. ha prodotto in atti una cartolina di ritorno di colore verde, con firma di ricezione della stessa apposta nello spazio a ciò destinato sul retro, e di cui l'attore disconosce la paternità.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la la quale ha domandato Controparte_1 dichiararsi, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ed accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, dichiararsi la decadenza dall'azione e rigettarsi la domanda.
A sostegno delle proprie pretese, parte convenuta ha allegato quanto segue: a) l'atto di citazione
è nullo, in quanto da esso non si evince come la abbia potuto concorrere a Controparte_1 determinare la falsità; b) l'azione si prescrive, nei confronti della convenuta, nel termine di anni tre, il quale era abbondantemente decorso alla data di notifica dell'atto di citazione;
c) il querelante non contesta che colui il quale ha sottoscritto l'atto tacciato di falso si sia qualificato come il destinatario di esso;
d) difetta la legittimazione ad agire della società convenuta, non essendo questa il soggetto che ha interesse ad avvalersi, e che in concreto si è avvalsa, dell'atto tacciato di falso.
Il G.I. ha ritenuto di dover preliminarmente decidere sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Pertanto, all'udienza del 09/09/2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e la stessa è stata trattenuta in decisione.
La suddetta eccezione è fondata.
2 L'interesse ad agire del querelante si fonda sulla necessità di conseguire certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi avvalere concretamente di esso (Cass. Civ., n. 19413/2017). La querela di falso ha, infatti, il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso meno l'autore della falsificazione (Cass. Civ.,
n.18323/2007). Più in particolare, lo strumento processuale de quo ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Ne consegue che legittimato passivo è solo il soggetto che intende avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi in concreto non intenda avvalersene, così come l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, potendosi a costoro essere riconosciuta, al limite, la possibilità di intervenire nel giudizio (Cass.
Civ., n. 18323/2007; Cass. Civ., n. 19281/2019).
Nel caso di specie, l'atto oggetto della querela di falso è l'attestazione dell'Agente postale di avvenuta notifica del decreto con cui la società Tre Esse s.r.l. ha intimato il pagamento della somma pari ad Euro 1.120,53: è evidente, pertanto, che detta società è l'unica legittimata a contraddire, in quanto è la sola che ha interesse ad avvalersi, come in effetti è avvenuto nel giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace, di tale documento per dimostrare il perfezionamento della notifica.
La per contro, pur essendo l'Ente che ha curato la notifica e pur Controparte_1 appartenendo ad essa l'Agente ha redatto l'attestazione oggetto di contestazione, non è la parte che ha intende utilizzare, o ha interesse ad utilizzare, tale documento per supportare una propria domanda o eccezione nel contesto del giudizio in cui la notifica è stata effettuata, per cui difetta in capo ad essa la legittimazione a contraddire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore, nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 1509/22, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
3 1. accertata e dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_1
2. condanna a rifondere in favore della le spese sostenute Parte_1 Controparte_1 per il presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge.
Frosinone, 12/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Marcello Buscema Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 1509/22, avente ad oggetto querela di falso e vertente
tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Roberto Ionta e Vincenzo Petruccelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Scauri (LT), alla Via S. Aleramo, n. 4 attore-querelante
e:
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv.
RY AL LI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma (RM), al
Viale Europa, n. 190 convenuta-querelata posta in decisione all'udienza del 09/09/2025 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI per l'attore e il convenuto: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio la Parte_1 [...]
domandando accertarsi e dichiararsi la falsità della sottoscrizione apposta sul Controparte_1 retro della ricevuta di ritorno allegata alla comparsa depositata dalla società Tre Esse Italia s.r.l. nel processo pendente innanzi al Giudice di Pace di Alatri di cui al R.G. n. 217/21 e ordinarsi la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento, in quanto apocrifa.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha esposto che: a) in data 22/11/2019, l'istante ha notificato alla società Tre Esse Italia s.r.l. atto di citazione in opposizione avverso il decreto con cui veniva intimato il pagamento della somma di Euro 1.120,53 a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada di cui al verbale del
09/06/2018, notificato in data 25/06/2018; b) la società Tre Esse s.r.l. ha prodotto in atti una cartolina di ritorno di colore verde, con firma di ricezione della stessa apposta nello spazio a ciò destinato sul retro, e di cui l'attore disconosce la paternità.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la la quale ha domandato Controparte_1 dichiararsi, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ed accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, dichiararsi la decadenza dall'azione e rigettarsi la domanda.
A sostegno delle proprie pretese, parte convenuta ha allegato quanto segue: a) l'atto di citazione
è nullo, in quanto da esso non si evince come la abbia potuto concorrere a Controparte_1 determinare la falsità; b) l'azione si prescrive, nei confronti della convenuta, nel termine di anni tre, il quale era abbondantemente decorso alla data di notifica dell'atto di citazione;
c) il querelante non contesta che colui il quale ha sottoscritto l'atto tacciato di falso si sia qualificato come il destinatario di esso;
d) difetta la legittimazione ad agire della società convenuta, non essendo questa il soggetto che ha interesse ad avvalersi, e che in concreto si è avvalsa, dell'atto tacciato di falso.
Il G.I. ha ritenuto di dover preliminarmente decidere sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Pertanto, all'udienza del 09/09/2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e la stessa è stata trattenuta in decisione.
La suddetta eccezione è fondata.
2 L'interesse ad agire del querelante si fonda sulla necessità di conseguire certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi avvalere concretamente di esso (Cass. Civ., n. 19413/2017). La querela di falso ha, infatti, il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso meno l'autore della falsificazione (Cass. Civ.,
n.18323/2007). Più in particolare, lo strumento processuale de quo ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Ne consegue che legittimato passivo è solo il soggetto che intende avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi in concreto non intenda avvalersene, così come l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, potendosi a costoro essere riconosciuta, al limite, la possibilità di intervenire nel giudizio (Cass.
Civ., n. 18323/2007; Cass. Civ., n. 19281/2019).
Nel caso di specie, l'atto oggetto della querela di falso è l'attestazione dell'Agente postale di avvenuta notifica del decreto con cui la società Tre Esse s.r.l. ha intimato il pagamento della somma pari ad Euro 1.120,53: è evidente, pertanto, che detta società è l'unica legittimata a contraddire, in quanto è la sola che ha interesse ad avvalersi, come in effetti è avvenuto nel giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace, di tale documento per dimostrare il perfezionamento della notifica.
La per contro, pur essendo l'Ente che ha curato la notifica e pur Controparte_1 appartenendo ad essa l'Agente ha redatto l'attestazione oggetto di contestazione, non è la parte che ha intende utilizzare, o ha interesse ad utilizzare, tale documento per supportare una propria domanda o eccezione nel contesto del giudizio in cui la notifica è stata effettuata, per cui difetta in capo ad essa la legittimazione a contraddire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore, nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 1509/22, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
3 1. accertata e dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_1
2. condanna a rifondere in favore della le spese sostenute Parte_1 Controparte_1 per il presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge.
Frosinone, 12/12/2025
Il giudice relatore Il Presidente
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