TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/01/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
R.G. n. 1930/2023
Il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalla parte intimante, unica parte costituita, per l'udienza del 20.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
rilevato che con dette note la parte ha chiesto di decidere la causa;
esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa;
all'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 cpc.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Vittoria Contino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 1930/2023 vertente
TRA
(CF: , elettivamente domiciliata in Cervino Parte_1 C.F._1
(CE) alla via Salvatore Quasimodo N.2, presso lo studio dell'avv.to Domenico
Iaderosa, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Intimante-
E
(C.F: ) domiciliato in Santa Maria a Vico Controparte_1 C.F._2
(CE) alla via Caudio, n. 25
- Intimato contumace -
Oggetto: sfratto per finita locazione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
20.01.2025.
Decisa all'udienza del 20.1.2025, svolta ai sensi dell'art 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo e con espresso rinvio a tutti gli atti e verbali di causa.
Tanto premesso, si rileva che con atto di intimazione per finita locazione, Parte_1
deduceva:
[...]
2 - che in data 30.04.2018 aveva concesso in locazione ad uso abitativo a CP_1
l'immobile sito in Santa Maria a Vico, alla Via Caudio n .25, meglio
[...] identificato in atti e nel contratto allegato;
- che il contratto veniva regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Caserta in data 9.5.2018, per il periodo dal 7.5.2018 al 6.5.2022, per il canone annuo di € 4.440,00 da corrispondersi in dodici rate anticipate mensili di € 370,00 entro il 5 di ogni mese;
- che successivamente, con atto di transazione sottoscritto in data 01.4.2021, le parti stabilivano la risoluzione consensuale del contratto di locazione dell'immobile alla data della prima scadenza prevista per il 6.5.2022;
- che, tuttavia, il conduttore non rispettava gli impegni assunti e Controparte_1 continuava ad occupare illegittimamente l'immobile, senza averne alcun titolo, anche successivamente alla data concordata del 06.5.2022.
Pertanto l'intimante chiedeva di convalidare lo sfratto per finita locazione intimato al conduttore e di fissare la data per la sua esecuzione. Controparte_1
Non si costituiva in giudizio la parte intimata, nonostante la regolarità della notifica.
Con ordinanza del 01.03.2023, stante la necessità di applicazione, al caso in esame, del rito di cui all'articolo 30, legge 392/78 (trattandosi di prima scadenza contrattuale, anche se consensuale), veniva disposto il mutamento del rito.
In seguito al mutamento del rito, solo parte ricorrente depositava memorie integrative, mentre il conduttore non si costituiva, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento.
La locatrice rappresentava altresì che nelle more del giudizio il Parte_1 conduttore aveva consegnato le chiavi dell'appartamento locato in data CP_1
06.07.2023, come da verbale di riconsegna depositato in atti.
Pertanto chiedeva, con le memorie integrative, di accertare e dichiarare la risoluzione consensuale del contratto di locazione dell'immobile alla data del
6.5.2022; di accertare e dichiarare che il conduttore aveva Controparte_1 occupato l'immobile per 15 mesi, dal 06.05.2022 al 06.07.2023, senza aver versato alcun corrispettivo, e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, nella misura di € 5.550,00 (corrispondenti al canone di locazione di € 370,00 per n. 15 mensilità), ovvero negli importi diversi ritenuti di
Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in via subordinata,
3 chiedeva di accertare e dichiarare la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione per le medesime mensilità, e per l'effetto di condannarlo al pagamento dell'importo di € 5.550,00 oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari di ogni fase del presente giudizio e della procedura di mediazione.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va dichiarata la contumacia dell'intimato , non costituito nonostante la regolarità della notifica Controparte_1 della citazione e dell'ordinanza di mutamento del rito.
Sempre in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente depositato il verbale negativo di mediazione del 03.04.2023.
Nel merito la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento, seppur nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Invero parte intimante ha depositato il contratto di locazione (scritto e registrato) e l'atto di transazione del 01.04.2021 con il quale le parti stabilivano consensualmente la risoluzione e il rilascio dell'immobile locato alla data del
06.05.2022, coincidente con la prima scadenza del contratto (cfr. all.5).
Detta documentazione non è stata disconosciuta né contestata dalla parte intimata, che è rimasta contumace nonostante la notifica di diversi atti e diffide afferenti al presente giudizio.
L'intimante ha altresì allegato l'inadempimento del conduttore Parte_1 CP_1
, deducendo che questi non ha rispettato gli impegni assunti e ha
[...] continuato ad occupare illegittimamente l'immobile anche successivamente al
6.5.2022 (data della risoluzione consensuale del contratto).
Ebbene, a fronte di detta documentazione e dell'allegazione dell'inadempimento, era onere del conduttore dare prova di aver compiutamente adempiuto ai propri obblighi, ovvero di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
In assenza di ulteriori elementi – il cui onere della prova ricadeva sulla parte intimata ai sensi dell'art 2697 c.c. – non può neanche ritenersi provato un rinnovo tacito del rapporto di locazione.
Pertanto, alla luce dell'atto di transazione depositato in atti, con cui le parti hanno manifestato una chiara e univoca volontà di risolvere consensualmente la locazione alla data della prima scadenza, e in assenza di elementi idonei a ritenere superata detta volontà, il contratto di locazione in atti va dichiarato risolto alla data indicata del 6.5.2022, coincidente con la prima scadenza.
4 Nulla va disposto sulla data di rilascio dell'immobile, alla luce dell'avvenuta consegna in data 06.07.2023 (cfr. verbale di consegna delle chiavi, depositato dalla ricorrente).
Va invece ritenuta inammissibile, in quanto nuova, la domanda di risarcimento dei danni da occupazione illegittima (ovvero per il periodo tra la scadenza del maggio
2022 e la consegna del luglio 2023), formulata dall'intimante solo nelle Parte_1 memorie integrative successive al mutamento del rito.
Invero può osservarsi che nell'atto di intimazione la locatrice aveva chiesto Parte_1 solo il rilascio dell'immobile per intervenuta (e consensuale) scadenza contrattuale, senza allegare alcunché circa la morosità del conduttore e senza formulare alcuna domanda in tal senso.
Detta domanda di risarcimento ovvero di pagamento dei canoni, formulata per la prima volta solo con le memorie integrative successive al mutamento del rito, non rappresenta una mera modifica o integrazione della domanda originaria, ma una domanda del tutto nuova, con un petitum e una causa petendi del tutto distinta da quella originaria, e in quanto tale va ritenuta inammissibile in questa sede.
La domanda avanzata dall'intimante va quindi accolta nei soli limiti Parte_1 innanzi evidenziati.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza della parte intimata CP_1
e si liquidano d'ufficio come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, per ciascuna fase di giudizio svolta, tenendo conto della concreta attività difensiva espletata.
Parte intimata va altresì condannata al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ex art. 12 bis, comma 2 D. Lgs 28/2010 (così come modificato dal D. Lgs n.
149/2022), per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
dichiara risolto il contratto di locazione oggetto di causa alla data del
06.05.2022;
Rigetta ogni ulteriore domanda avanzata dalla parte intimante;
5 condanna l'intimato al pagamento, in favore di parte Controparte_1 intimante, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.786,40 per compensi ed €
313,00 per esborsi, oltre rimborso forf., IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione all'avv. Domenico Iaderosa dichiaratosi antistatario.
condanna l'intimato , che non ha partecipato al primo Controparte_1 incontro di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 del D. Lgs 28/2010 (come aggiornato).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.01.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
6
IV Sezione civile
R.G. n. 1930/2023
Il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalla parte intimante, unica parte costituita, per l'udienza del 20.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
rilevato che con dette note la parte ha chiesto di decidere la causa;
esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa;
all'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 cpc.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Vittoria Contino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 1930/2023 vertente
TRA
(CF: , elettivamente domiciliata in Cervino Parte_1 C.F._1
(CE) alla via Salvatore Quasimodo N.2, presso lo studio dell'avv.to Domenico
Iaderosa, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Intimante-
E
(C.F: ) domiciliato in Santa Maria a Vico Controparte_1 C.F._2
(CE) alla via Caudio, n. 25
- Intimato contumace -
Oggetto: sfratto per finita locazione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
20.01.2025.
Decisa all'udienza del 20.1.2025, svolta ai sensi dell'art 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo e con espresso rinvio a tutti gli atti e verbali di causa.
Tanto premesso, si rileva che con atto di intimazione per finita locazione, Parte_1
deduceva:
[...]
2 - che in data 30.04.2018 aveva concesso in locazione ad uso abitativo a CP_1
l'immobile sito in Santa Maria a Vico, alla Via Caudio n .25, meglio
[...] identificato in atti e nel contratto allegato;
- che il contratto veniva regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Caserta in data 9.5.2018, per il periodo dal 7.5.2018 al 6.5.2022, per il canone annuo di € 4.440,00 da corrispondersi in dodici rate anticipate mensili di € 370,00 entro il 5 di ogni mese;
- che successivamente, con atto di transazione sottoscritto in data 01.4.2021, le parti stabilivano la risoluzione consensuale del contratto di locazione dell'immobile alla data della prima scadenza prevista per il 6.5.2022;
- che, tuttavia, il conduttore non rispettava gli impegni assunti e Controparte_1 continuava ad occupare illegittimamente l'immobile, senza averne alcun titolo, anche successivamente alla data concordata del 06.5.2022.
Pertanto l'intimante chiedeva di convalidare lo sfratto per finita locazione intimato al conduttore e di fissare la data per la sua esecuzione. Controparte_1
Non si costituiva in giudizio la parte intimata, nonostante la regolarità della notifica.
Con ordinanza del 01.03.2023, stante la necessità di applicazione, al caso in esame, del rito di cui all'articolo 30, legge 392/78 (trattandosi di prima scadenza contrattuale, anche se consensuale), veniva disposto il mutamento del rito.
In seguito al mutamento del rito, solo parte ricorrente depositava memorie integrative, mentre il conduttore non si costituiva, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento.
La locatrice rappresentava altresì che nelle more del giudizio il Parte_1 conduttore aveva consegnato le chiavi dell'appartamento locato in data CP_1
06.07.2023, come da verbale di riconsegna depositato in atti.
Pertanto chiedeva, con le memorie integrative, di accertare e dichiarare la risoluzione consensuale del contratto di locazione dell'immobile alla data del
6.5.2022; di accertare e dichiarare che il conduttore aveva Controparte_1 occupato l'immobile per 15 mesi, dal 06.05.2022 al 06.07.2023, senza aver versato alcun corrispettivo, e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, nella misura di € 5.550,00 (corrispondenti al canone di locazione di € 370,00 per n. 15 mensilità), ovvero negli importi diversi ritenuti di
Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in via subordinata,
3 chiedeva di accertare e dichiarare la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione per le medesime mensilità, e per l'effetto di condannarlo al pagamento dell'importo di € 5.550,00 oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari di ogni fase del presente giudizio e della procedura di mediazione.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va dichiarata la contumacia dell'intimato , non costituito nonostante la regolarità della notifica Controparte_1 della citazione e dell'ordinanza di mutamento del rito.
Sempre in via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente depositato il verbale negativo di mediazione del 03.04.2023.
Nel merito la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento, seppur nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Invero parte intimante ha depositato il contratto di locazione (scritto e registrato) e l'atto di transazione del 01.04.2021 con il quale le parti stabilivano consensualmente la risoluzione e il rilascio dell'immobile locato alla data del
06.05.2022, coincidente con la prima scadenza del contratto (cfr. all.5).
Detta documentazione non è stata disconosciuta né contestata dalla parte intimata, che è rimasta contumace nonostante la notifica di diversi atti e diffide afferenti al presente giudizio.
L'intimante ha altresì allegato l'inadempimento del conduttore Parte_1 CP_1
, deducendo che questi non ha rispettato gli impegni assunti e ha
[...] continuato ad occupare illegittimamente l'immobile anche successivamente al
6.5.2022 (data della risoluzione consensuale del contratto).
Ebbene, a fronte di detta documentazione e dell'allegazione dell'inadempimento, era onere del conduttore dare prova di aver compiutamente adempiuto ai propri obblighi, ovvero di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
In assenza di ulteriori elementi – il cui onere della prova ricadeva sulla parte intimata ai sensi dell'art 2697 c.c. – non può neanche ritenersi provato un rinnovo tacito del rapporto di locazione.
Pertanto, alla luce dell'atto di transazione depositato in atti, con cui le parti hanno manifestato una chiara e univoca volontà di risolvere consensualmente la locazione alla data della prima scadenza, e in assenza di elementi idonei a ritenere superata detta volontà, il contratto di locazione in atti va dichiarato risolto alla data indicata del 6.5.2022, coincidente con la prima scadenza.
4 Nulla va disposto sulla data di rilascio dell'immobile, alla luce dell'avvenuta consegna in data 06.07.2023 (cfr. verbale di consegna delle chiavi, depositato dalla ricorrente).
Va invece ritenuta inammissibile, in quanto nuova, la domanda di risarcimento dei danni da occupazione illegittima (ovvero per il periodo tra la scadenza del maggio
2022 e la consegna del luglio 2023), formulata dall'intimante solo nelle Parte_1 memorie integrative successive al mutamento del rito.
Invero può osservarsi che nell'atto di intimazione la locatrice aveva chiesto Parte_1 solo il rilascio dell'immobile per intervenuta (e consensuale) scadenza contrattuale, senza allegare alcunché circa la morosità del conduttore e senza formulare alcuna domanda in tal senso.
Detta domanda di risarcimento ovvero di pagamento dei canoni, formulata per la prima volta solo con le memorie integrative successive al mutamento del rito, non rappresenta una mera modifica o integrazione della domanda originaria, ma una domanda del tutto nuova, con un petitum e una causa petendi del tutto distinta da quella originaria, e in quanto tale va ritenuta inammissibile in questa sede.
La domanda avanzata dall'intimante va quindi accolta nei soli limiti Parte_1 innanzi evidenziati.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza della parte intimata CP_1
e si liquidano d'ufficio come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, per ciascuna fase di giudizio svolta, tenendo conto della concreta attività difensiva espletata.
Parte intimata va altresì condannata al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ex art. 12 bis, comma 2 D. Lgs 28/2010 (così come modificato dal D. Lgs n.
149/2022), per non aver partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
dichiara risolto il contratto di locazione oggetto di causa alla data del
06.05.2022;
Rigetta ogni ulteriore domanda avanzata dalla parte intimante;
5 condanna l'intimato al pagamento, in favore di parte Controparte_1 intimante, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.786,40 per compensi ed €
313,00 per esborsi, oltre rimborso forf., IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione all'avv. Domenico Iaderosa dichiaratosi antistatario.
condanna l'intimato , che non ha partecipato al primo Controparte_1 incontro di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis co. 2 del D. Lgs 28/2010 (come aggiornato).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.01.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
6