Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10576 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALI0576 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA C S Oggetto : professio Ordini SEZIONE TERZA CIVILE uoli. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19786/99 Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Italo PURCARO Consigliere Cron.28179 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. 2175 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 15/04/02 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORF per diritti 1,55 SIMEONE GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA # 2.0 LUG.2002. VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato MARIO IL CANCELLIERE LUPIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAN PIERO JAVICOLI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
DEGLI ATTUARI, in persona ORDINE NAZIONALE del Giuseppe Orru', elettivamente Presidente Prof. domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio PERONE, che 10 difende, giustadell'avvocato MARIO 2002 delega in atti;
907 -- controricorrente ہو avverso la decisione n. 2/96 del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI DI ROMA, emessa il 16/04/96 e depositata il 26/10/96 (R.G. 2/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Mario PERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BR ME, laureata in matematica, già di- pendente del Ministero del tesoro e attualmente dell'INDAP, deducendo di avere esercitato le funzioni di attuario sin dal 1984, nell'ambito della carriera direttiva, chiedeva di essere iscritta nell'Albo degli attuari a norma dell'art. 6 della legge 9 febbraio 1942, n. 194. Il Consiglio dell'Ordine degli attuari rigettava la domanda per difetto dei requisiti di legge Avverso questo provvedimento veniva proposto ricorso al Consiglio Nazionale degli attuari, che con decisione del 26 ottobre lo respingeva. La legittimità della pro- nunzia del Consiglio Nazionale era contestata dinanzi al Tribunale di Roma che, con sentenza del 23 aprile 1999, dichiarava la propria incompetenza a conoscere 2 9 dell'impugnazione, stante la competenza esclusiva delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, a norma dell'art. 19 della legge n. 194 del 1942. La ME ha proposto ricorso per cassazione av- verso la decisione del Consiglio nazionale degli attua- ri, svolgendo due motivi di ricorso. L'Ordine Nazionale degli attuari resiste con controricorso. All'udienza del 4 giugno 2001 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Re- pubblica del tribunale di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione di norme di legge (artt. 4 e 6 della legge n. 194 del 1942), lamentando il rifiuto di iscrizione nell'albo professionale. Con il secondo deduce l'eccesso di potere per sviamento e travisamento del fatto, lamentando che il provvedimento negativo del Consiglio dell'Ordine, con- fermato dal Consiglio Nazionale invece di perseguire interessi pubblici, si palesava diretto alla soddisfa- zione di interessi particlari.
2. Con carattere di pregiudizialità va chiarito perché sul ricorso indirizzato alle Sezioni Unite della Corte di cassazione pronunzi la terza sezione civile. 3 لا A norma dell'ultimo comma dell'art. 19 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 < Contro la decisione del Con- siglio è ammesso ricorso entro trenta giorni alle se- zioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o per eccesso di potere>>. Va peraltro rilevato che le - --quale quella di specie che prevedono disposizioni il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione nei confronti delle decisioni dei vari Consigli Nazio- nali degli ordini professionali, quali giudici specia- li, nei casi di incompetenza e di eccesso di potere, sono attributive alle sezioni Unite unicamente del po- tere di decidere i ricorsi in materia di giurisdizione, secondo il principio generale di cui all'art. 374 c.p.c. Diversamente, per i ricorsi per violazione di legge, quale quello proposto dalla ME, il fonda- mento dell'impugnazione è nell'art. 111 Cost., masu di esso pronunziano le sezioni semplici (si veda in pro- posito l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 611 del 1998).
3. Come risulta dalla certificazione della cancel- leria in atti risulta che non è stato deposita Cl'atto di integrazione del contraddittorio. Da ciò del ricorso a normaconsegue l'improcedibilità dell'art. 371-bis c.p.c. Le spese sono a carico della ricorrente che ha da- r to causa al processo in cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condan- la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio na di cassazione che liquida in euro.. 850 per spese e in euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma il 15 aprile 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. были виде Левино IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 19 LUG. 2002 CORTE IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 109T129.11 AGENZIA DELL ROMA 2 456T 2,66 348576 NOV. 2002. Date 4. 277. (euro CENT TOT.149.77 77 LIPPO) Studiziari 5