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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 347/2023
Oggi 18 febbraio 2025, alle ore 11.58, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
personalmente con l'avv. BRUNI MARICA Parte_1
Per Controparte_1 [...]
e con l'avv. BONACCHI STEFANO in Controparte_2 Parte_2 sostituzione dell'avv. FAGNI ALESSANDRO
Per nessuno – contumaci Controparte_3
Parte ricorrente contesta le note conclusive avversarie e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi. Il difensore di parte resistente si riporta alle note conclusive. Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. BRUNI MARICA (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_4
(C.F./P.IVA ), (C.F./P.IVA
[...] P.IVA_1 Parte_2
, con l'avv. FAGNI ALESSANDRO ) e l'avv. C.F._3 C.F._4
BONACCHI STEFANO ( C.F._5
(C.F. ), contumaci Controparte_3 C.F._6
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con una prima domanda la ricorrente chiede di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta CP_1 Controparte_1 [...]
nel periodo dal 1.9.2017 al 31.12.2019, con inquadramento nel livello 5° del CCNL CP_1
Pubblici Esercizi.
In particolare, la ricorrente afferma di aver lavorato, nel suddetto periodo, in carenza assicurativa, dal lunedì al sabato per circa dodici ore settimanali e la domenica per otto ore dalle 17.00 alle 24.00, percependo mensilmente la somma di euro 700,00. Ciò fino al 1.2.2019 allorquando veniva formalmente assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time per lo svolgimento di mansioni di “Barista” 5° liv. CCNL Pubblici Esercizi con impegno di ventiquattro (24) ore settimanali distribuite su sei (6) giorni, dal lunedì al sabato con il seguente orario: dalle h. 8:00 alle h. 10:00 e dalle h.
18:00 alle h. 20:00.
Controparte contesta la ricostruzione dei fatti ex adverso proposta, deducendo che nel periodo considerato la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa dipendente ma era solita frequentare il bar, sempre in orari sempre diversi e solo in qualità di compagna convivente more uxorio del socio
[...]
. Secondo la versione dei fatti di parte convenuta, la ricorrente, solo in modo del tutto CP_1 occasionale e sporadico ed in totale autonomia, svolgeva qualche mansione presso l'esercizio commerciale (come, ad esempio, di prendere una ordinazione o portare una bevanda al tavolo), ma ciò avveniva a titolo “di cortesia” al solo fine di dare una mano al compagno. Afferma la resistente che, oltretutto, la nel periodo fino al 2019, invece di lavorare presso il bar, svolgeva una serie di altri Pt_1 lavori i cui orari erano del tutto incompatibili con quelli che asserisce di aver osservato nel bar del Pino.
La domanda è infondata per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Va premesso che l'art. 2094 c.c. ha introdotto la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Il concetto di “dipendenza e direzione” indica che è l'imprenditore a determinare il momento costitutivo del rapporto e che ne può modificare le modalità di esecuzione, in quanto la prestazione lavorativa deve essere idonea a soddisfare un proprio interesse. Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all'imprenditore di pianificare e coordinare, attraverso l'esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro dedotta in contratto con le proprie esigenze ed eventualmente con le prestazioni rese da altri lavoratori (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 16.7.2019, n. 7118).
Al fine di valutare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è sufficiente provare lo svolgimento di una prestazione lavorativa. Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr. Cass. 1227/2013;
9812/2008; 21028/2006; 9234/2006; 7966/2006; 4171/2006; 16661/2005; 7025/2005; 1682/2005).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte e cioè verificare se l'attività di lavoro sia “etero diretta”, essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro debba poter disporre dell'attività lavorativa nel senso che deve poter concretamente ottenere in primo luogo che la prestazione sia resa con le modalità convenute.
La continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura della retribuzione, il luogo della prestazione e l'utilizzo dei mezzi produttivi messi a disposizione dal datore di lavoro, costituiscono indici sussidiari che possono essere utilizzati quali indizi al fine di qualificare, nelle ipotesi più incerte, la natura del rapporto. In particolare, la continuità della prestazione, il rispetto degli orari, l'attività svolta nei locali aziendali non sono altro che estrinsecazioni della messa a disposizione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui il lavoratore non stia a costante disposizione del datore di lavoro, ma possa scegliere discrezionalmente se offrirgli o meno la prestazione, non si può ritenere che sussista la subordinazione (cfr. Cass. 12926/2003).
Ai sensi dell'articolo 2697 c.c. spetta al ricorrente che agisce per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato allegare e dimostrare la sussistenza di tali indici in relazione all'attività lavorativa prestata perché il giudice - attraverso un ragionamento logico/giuridico - possa ricondurre il rapporto allegato al paradigma di legge e qualificarlo come di tipo subordinato.
Ciò osservato e venendo al caso di specie, deve premettersi che alcuna valenza può assumere, al fine di ritenere provata l'affermata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti nel periodo 01.09.2017 – 31.12.2019 per lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni “[...] di cameriera di sala e cucina per venti (20) ore settimanali”, il verbale di accertamento ispettivo richiamato in ricorso (cfr. doc. 6 fasc. ric.), essendo stato quest'ultimo revocato dall'Ispettorato Interregionale del
Lavoro, in accoglimento del ricorso amministrativo presentato dalla società resistente, con la seguente motivazione: “dalle evidenze istruttorie non è ricavabile l'acquisizione della prova, da parte dell'organo ispettivo, della sussistenza certa ed inequivoca del rapporto lavorativo in capo alla lavoratrice de qua in linea con gli elementi sintomatici della eterodirezione, durante il periodo oggetto di accertamento”.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria orale e documentale espletata, non è stata raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 1.09.2017 al
31.12.2019 tra la ricorrente e la società convenuta.
In prima analisi, mette conto evidenziare come costituisca circostanza pacifica, oltre che emergente dal copioso scambio di messaggi whatsapp tra le parti prodotto e dalle deposizioni testimoniali assunte (teste
“i signori sono sti insieme per 13-14 anni: hanno anche convissuto in una casa di Via Testimone_1
Erbosa e prima in Via dello Specchio”), che tra la sig.ra e il convenuto , Parte_1 Controparte_1 socio e amministratore della esistesse all'epoca dei fatti una relazione di convivenza more CP_1 uxorio, iniziata nel 2004/2005 e conclusa nel mese di novembre 2019.
Costituisce poi circostanza incontroversa (in quanto allegata in memoria di costituzione e non contestata ex adverso alla prima udienza del 2.11.2023), oltre che emergente dalle prove testimoniali (cfr. teste
“Sapevo che nel periodo 2017 gennaio 2019 la svolgesse attività di addetta delle pulizie Tes_2 Pt_1 e lo sapevo perché andava da PL che era vicino al bar”; teste : “la mi Testimone_3 Pt_1 diceva che faceva anche un lavoro di addetta alle pulizie e questo anche quando lavorava al bar”), che, nel periodo di cui è causa, la sig.ra abbia svolto attività lavorativa come addetta alle pulizia e, Pt_1 segnatamente: ll- dal 2010 al 2019 circa presso l'abitazione di e , in loc. Parte_3 Parte_4
Torbecchia a Pistoia per almeno un giorno alla settimana;
- dal 2012 al 2019 presso il negozio PL in via Repubblica a Pistoia, per un'ora in tutti i giorni di apertura;
- dal 2013 al 2019 presso l'abitazione del socio del negozio di PL, sig. , in loc. Santonuovo a Pistoia per due giorni alla settimana, Per_1 per 4 ore ogni volta;
- dal 2004 e fino almeno al 2019, presso l'abitazione di in loc. Vinacciano Per_2
a Pistoia, tutti i giovedì mattina per 4/5 ore.
Occorre a questo punto evidenziare come sia la stessa convenuta ad ammettere che la ricorrente svolgesse attività lavorativa presso il bar in questione (prendere ordinazioni e servire ai tavoli), anche se, secondo la prospettazione della medesima parte, ciò avveniva “in totale autonomia e in modo del tutto occasionale e sporadico al solo fine di dare una mano al compagno”.
Le testimonianze raccolte hanno confermato la versione dei fatti proposta dalla resistente.
In tal senso si richiamano le seguenti deposizioni testimoniali:
- teste , dipendente della convenuta da luglio 2018 a settembre 2019 Testimone_4 con mansioni di barista: “cap. 1 (DCV che la dal 2017 al gennaio 2019, durante il tempo Pt_1 libero dal proprio lavoro di addetta alle pulizie, si recava talvolta presso il bar gestito dal
[...]
in via Costituzione 11, per fare colazione, consumare il pranzo o per prendere un CP_1 aperitivo, oltre che per fare visita al proprio compagno convivente) : Si è vero confermo la circostanza di cui al capitolo nel periodo in cui io vi ho lavorato ossia dal luglio 2018 e non prima perché non ero presente. Ad giudice: nel periodo in cui io ho lavorato la veniva Parte_1 per fare colazioni, pranzi e veniva a fare visita al suo compagno dell'epoca ; Cap.2 Controparte_1
(“DCV che le visite presso il bar della aveva una frequenza molto varia, in quanto la Pt_1 stessa si trovava a passare, in alcuni periodi, anche tutti i giorni e, in altri, in 3/4 occasioni durante la settimana”): Si è vero anche perché la aveva altri lavori come addetta alla pulizie presso Pt_1 famiglie e PL per cui veniva al bar incastrando i suoi orari di lavoro. Cap:3 (“DCV che, quando le visite presso il locale erano più lunghe, senza che i titolari glielo imponessero, la stessa si prestava talvolta a dare un aiuto al proprio compagno, svolgendo qualche singola Pt_1 mansione, come ad esempio prendere una ordinazione o portare una bevanda al tavolo”: si è vero e credo che lo facesse a livello affettivo in aiuto al compagno. (..) La sig.ra di solito Pt_1 arrivava introno alle 13:00 e consumava il pranzo e poi senza che nessuno gli chiedesse nulla, se vedeva qualche persona che conosceva, andava a prendere qualche comanda (..); Cap. 4 (“DCV che, sempre nei momenti in cui si trovava presso il bar del Pino, talvolta capitava che la Pt_1 si soffermasse a parlare con alcuni avventori del bar che aveva conosciuto o con suoi amici che, per cortesia, si prestava a servire nel caso in cui, in quel momento, i dipendenti o soci del bar fossero occupati in altro”): si è vero come ho sopra detto” (cfr. verbale d'udienza del 19.3.2024)
- teste dipendente della società convenuta dal 2008 con mansioni di Testimone_5 cuoca: “cap. 1 (DCV che la dal 2017 al gennaio 2019, durante il tempo libero dal proprio Pt_1 lavoro di addetta alle pulizie, si recava talvolta presso il bar gestito dal in via Controparte_1
Costituzione 11, per fare colazione, consumare il pranzo o per prendere un aperitivo, oltre che per fare visita al proprio compagno convivente) : Si è vero confermo al circostanza di cui al capitolo anche se non so dire se la signora andasse nel locale per fare l'aperitivo perché io in quell'orario non c'ero più; Cap.2 (“DCV che le visite presso il bar della aveva una Pt_1 frequenza molto varia, in quanto la stessa si trovava a passare, in alcuni periodi, anche tutti i giorni e, in altri, in 3/4 occasioni durante la settimana”): Si è vero. Cap:3 (“DCV che, quando le visite presso il locale erano più lunghe, senza che i titolari glielo imponessero, la stessa si Pt_1 prestava talvolta a dare un aiuto al proprio compagno, svolgendo qualche singola mansione, come ad esempio prendere una ordinazione o portare una bevanda al tavolo”): Si è vero, succedeva questo e quanto descritto nel capitolo;
Cap. 4 (“DCV che, sempre nei momenti in cui si trovava presso il bar del Pino, talvolta capitava che la si soffermasse a parlare con alcuni avventori Pt_1 del bar che aveva conosciuto o con suoi amici che, per cortesia, si prestava a servire nel caso in cui, in quel momento, i dipendenti o soci del bar fossero occupati in altro”): “Si è vero conosceva le persone e parlava con loro (..) io lavoravo in cucina per cui non posso dire che cosa succedeva in sala ma talvolta è capitato che portasse i piatti della cucina come servizio ai tavoli” (cfr. verbale d'udienza del 23.05.2024);
- teste padre di e frequentatore del bar nel periodo di cui è Testimone_1 Controparte_1 causa: “cap. 1 (DCV che la dal 2017 al gennaio 2019, durante il tempo libero dal proprio Pt_1 lavoro di addetta alle pulizie, si recava talvolta presso il bar gestito dal in via Controparte_1
Costituzione 11, per fare colazione, consumare il pranzo o per prendere un aperitivo, oltre che per fare visita al proprio compagno convivente) : si è vero convivevano e per cui era lo stesso discorso che valeva per me;
Cap.2 (“DCV che le visite presso il bar della aveva una Pt_1 frequenza molto varia, in quanto la stessa si trovava a passare, in alcuni periodi, anche tutti i giorni e, in altri, in 3/4 occasioni durante la settimana”): Si è vero e faceva come facevo io e per cui quando aveva tempo e voglia poteva passare dal locale. vi era anche un rapporto di confidenza perché eravamo come nuora/suocero e posso dire ciò che capitava che a volte stavamo al bar nello stesso momento, altre volte me lo diceva lei altre volte comunque lo sapevo che passava dal bar a trovare . Cap:3 (“DCV che, quando le visite presso il locale erano più lunghe, CP_1 senza che i titolari glielo imponessero, la stessa si prestava talvolta a dare un aiuto al Pt_1 proprio compagno, svolgendo qualche singola mansione, come ad esempio prendere una ordinazione o portare una bevanda al tavolo”): si è vero, penso di sì e penso che succedesse e questo succedeva anche a me, seppur negato in queste cose, che potessi aiutare a portare qualcosa ai tavoli avendo anche confidenza con i clienti abituali del bar. Aggiungo che si trattava di un bar stanziale e non di passaggio e per cui la maggior parte dei clienti si conoscono per vari motivi;
Cap. 4 (“DCV che, sempre nei momenti in cui si trovava presso il bar del Pino, talvolta capitava che la si soffermasse a parlare con alcuni avventori del bar che aveva conosciuto o con Pt_1 suoi amici che, per cortesia, si prestava a servire nel caso in cui, in quel momento, i dipendenti o soci del bar fossero occupati in altro”): “si è vero ed è quello che ho sopra detto fino ad ora” (cfr. verbale d'udienza del 23.05.2024).
Non possono invece essere utilizzate a conforto della ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente la deposizione della sig.ra , cliente del bar, la quale ha riferito di aver visto la sig.ra Testimone_6 Pt_1 servire ai tavoli in orario pausa pranzo, in orario 13:00/14:00, non avendo saputo la teste collocare nel tempo le circostanze riferite (“io non so indicare un anno esatto ma posso dire dia verla vista nel bar per diversi anni che adesso non so indicare con precisione”). Analoghe considerazioni possono riferirsi alla testimonianza della sig.ra dalla quale non si evincono chiare indicazioni sugli anni nei Testimone_7 quali si sono verificate le circostanze riferite.
Quanto invece alla deposizione della testimone si osserva come la stessa abbia riferito Testimone_3 di aver visto la ricorrente prestare attività lavorativa presso il bar (circostanza per vero pacifica) senza però fornire particolari elementi dai quali presumere la sottoposizione di quest'ultima al vincolo di subordinazione con la società convenuta.
Alla luce delle richiamate emergenze istruttorie, peraltro non smentite dalla messaggistica whatsapp prodotta dalla ricorrente, deve concludersi che lo svolgimento delle suindicate mansioni da parte della sig.ra nel periodo dal 2017 al gennaio 2019, presso il bar sia avvenuto in modo saltuario, nel Pt_1 tempo libero dal proprio lavoro di addetta alle pulizia presso vari datori di lavoro, dunque senza vincoli di orario e, più in generale, senza che la predetta fosse assoggettata al potere direttivo, disciplinare e di controllo della società convenuta.
Piuttosto, la prestazione lavorativa da parte della ricorrente appare essersi svolta in adempimento di un vincolo solidaristico con il convenuto , socio della Controparte_1 Controparte_1 CP_3
e , quale suo compagno convivente more uxorio dell'epoca.
[...] Controparte_1
Al riguardo si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prestazione di un'attività lavorativa per oltre sei anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, potendo tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l'esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso (cfr. Cass. 19304/2015).
In conclusione, la domanda volta ad accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes già nel periodo antecedente alla formale assunzione alle dipendenze della società convenuta, e precisamente dal 1.9.2017 al 31.1.2019, con conseguente condanna al pagamento delle corrispondenti differenze retributive maturate, non può trovare accoglimento.
2. Con una seconda domanda la ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di formale assunzione alle dipendenze della società convenuta e, segnatamente dal 1.2.2019 al 31.12.2019.
A sostegno di tale domanda, la ricorrente assume di aver lavorato ben oltre le 24 ore settimanali contrattualmente stabilite, per una media di circa sei ore al giorno.
La domanda è infondata per quanto si dirà appresso.
Osserva il Tribunale che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
In particolare, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass.
16150/2018).
Nella specie, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio sulla medesima ricadente.
È pacifico e documentale che in data 1.02.2019 la ricorrente abbia sottoscritto con la società convenuta contratto a tempo indeterminato part-time per lo svolgimento di mansioni di “Barista” 5° liv. CCNL
Pubblici Esercizi con impegno di ventiquattro (24) ore settimanali distribuite su sei (6) giorni, dal lunedì al sabato con il seguente orario: dalle h. 8:00 alle h. 10:00 e dalle h. 18:00 alle h. 20:00 (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
Sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte non può tuttavia ritenersi provato lo svolgimento di una prestazione lavorativa pari a sei ore giornaliere, come allegato in ricorso, in luogo delle quattro contrattualmente stabilite. Occorre anzitutto rilevare come i dipendenti della convenuta all'epoca dei fatti, escussi come testimoni, hanno riferito che, nel periodo di assunzione dal febbraio 2019 al novembre 2019, la sig.ra si Pt_1 recava al lavoro presso il in orari sempre diversi, decidendo lei stessa l'orario seguito, di Parte_5 giorno in giorno e comunque per non più di tre ore al giorno, di solito durante l'orario del pranzo, dalle ore 12,30 alle ore 15,30 (cfr. teste che conferma la circostanza in tal senso dedotta nel capitolo Tes_4
n. 8 della memoria di costituzione;
teste Cap. 8: “Quando è stata assunta la veniva al Tes_2 Pt_1 bar nell'orario del pranzo. Smetteva di lavorare e veniva e per cui io la vedevo nell'orario dalle 13:00 circa fino alle 15:00 circa”).
Si aggiunga che anche le testimoni intimate dalla sig.ra tutte clienti del bar, sentite sul capitolo Pt_1
n. 6 del ricorso (DCV che “capitava, però, normalmente, che alla ricorrente venisse richiesto di prestare un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente concordato e riportato nelle buste paga
(doc. 3); di norma lavorava circa sei (6) ore al giorno”), hanno dichiarato di non essere a conoscenza del numero di ore giornaliere lavorate dalla ricorrente.
Né il maggior orario di lavoro dedotto in ricorso può essere ricostruito indirettamente dalle loro dichiarazioni in quanto le stesse si recavano presso il bar per lo più tutte nella medesima fascia oraria e dunque hanno visto la ricorrente lavorare in orario di pranzo e fin verso le ore 16.30, ovvero nello stesso orario riferito dai dipendenti. (teste “punto 6: non lo so e non so rispondere su Testimone_7 circostanze così specifiche”; teste : “Io non so dire che orario facesse la nel bar: Testimone_6 Pt_1 la mia pausa pranzo poteva variare dalle 13/13:30 oppure in orario diverso ma nell'arco delle 13:00/14:00.
Facevo una pausa pranzo di circa una mezz'oretta”; teste : “io non so dire che orario di Testimone_3 lavoro facesse la signora anche se mi capitava per lo più di vederla durante l'orario dei pranzi del Pt_1 giorno anche se non so dire a che ora entrasse al lavoro mentre magari potesse finire appunto verso le
16:30 perché sapevo che finiva di pulire la cucina e poi smettesse di lavorare. (..) Quindi riassumendo io sono a conoscenza dei fatti per quando andavo nel bar a prendere il caffè prima dell'uscita da scuola di mia figlia per circa mezz'ora, le due volte che sono stata alla sera a mangiare la pizza nel bar, per quando mi veniva riferito quando parlavo con la e poi quando mi capitava passare anche durante l'orario Pt_1 di pranzo davanti al bar che la vedevo e la saluto”).
In definitiva, lo svolgimento del maggior orario di lavoro dedotto in ricorso, rispetto a quello risultante dal contratto di lavoro stipulato inter partes, non è stato provato, talché la domanda di condanna al pagamento delle corrispondenti differenze retributive deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (scaglione da € 5.201 al 26.000). Si giustifica la liquidazione di un compenso professionale inferiore ai valori medi di scaglione tenuto conto della non rilevante difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta tutte le domande contenute in ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti che si liquidano in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
- nulla sulle spese nei confronti delle parti convenute non costituite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 18 febbraio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 347/2023
Oggi 18 febbraio 2025, alle ore 11.58, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
personalmente con l'avv. BRUNI MARICA Parte_1
Per Controparte_1 [...]
e con l'avv. BONACCHI STEFANO in Controparte_2 Parte_2 sostituzione dell'avv. FAGNI ALESSANDRO
Per nessuno – contumaci Controparte_3
Parte ricorrente contesta le note conclusive avversarie e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi. Il difensore di parte resistente si riporta alle note conclusive. Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. BRUNI MARICA (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_4
(C.F./P.IVA ), (C.F./P.IVA
[...] P.IVA_1 Parte_2
, con l'avv. FAGNI ALESSANDRO ) e l'avv. C.F._3 C.F._4
BONACCHI STEFANO ( C.F._5
(C.F. ), contumaci Controparte_3 C.F._6
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con una prima domanda la ricorrente chiede di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta CP_1 Controparte_1 [...]
nel periodo dal 1.9.2017 al 31.12.2019, con inquadramento nel livello 5° del CCNL CP_1
Pubblici Esercizi.
In particolare, la ricorrente afferma di aver lavorato, nel suddetto periodo, in carenza assicurativa, dal lunedì al sabato per circa dodici ore settimanali e la domenica per otto ore dalle 17.00 alle 24.00, percependo mensilmente la somma di euro 700,00. Ciò fino al 1.2.2019 allorquando veniva formalmente assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time per lo svolgimento di mansioni di “Barista” 5° liv. CCNL Pubblici Esercizi con impegno di ventiquattro (24) ore settimanali distribuite su sei (6) giorni, dal lunedì al sabato con il seguente orario: dalle h. 8:00 alle h. 10:00 e dalle h.
18:00 alle h. 20:00.
Controparte contesta la ricostruzione dei fatti ex adverso proposta, deducendo che nel periodo considerato la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa dipendente ma era solita frequentare il bar, sempre in orari sempre diversi e solo in qualità di compagna convivente more uxorio del socio
[...]
. Secondo la versione dei fatti di parte convenuta, la ricorrente, solo in modo del tutto CP_1 occasionale e sporadico ed in totale autonomia, svolgeva qualche mansione presso l'esercizio commerciale (come, ad esempio, di prendere una ordinazione o portare una bevanda al tavolo), ma ciò avveniva a titolo “di cortesia” al solo fine di dare una mano al compagno. Afferma la resistente che, oltretutto, la nel periodo fino al 2019, invece di lavorare presso il bar, svolgeva una serie di altri Pt_1 lavori i cui orari erano del tutto incompatibili con quelli che asserisce di aver osservato nel bar del Pino.
La domanda è infondata per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Va premesso che l'art. 2094 c.c. ha introdotto la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Il concetto di “dipendenza e direzione” indica che è l'imprenditore a determinare il momento costitutivo del rapporto e che ne può modificare le modalità di esecuzione, in quanto la prestazione lavorativa deve essere idonea a soddisfare un proprio interesse. Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all'imprenditore di pianificare e coordinare, attraverso l'esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro dedotta in contratto con le proprie esigenze ed eventualmente con le prestazioni rese da altri lavoratori (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 16.7.2019, n. 7118).
Al fine di valutare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è sufficiente provare lo svolgimento di una prestazione lavorativa. Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr. Cass. 1227/2013;
9812/2008; 21028/2006; 9234/2006; 7966/2006; 4171/2006; 16661/2005; 7025/2005; 1682/2005).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte e cioè verificare se l'attività di lavoro sia “etero diretta”, essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro debba poter disporre dell'attività lavorativa nel senso che deve poter concretamente ottenere in primo luogo che la prestazione sia resa con le modalità convenute.
La continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura della retribuzione, il luogo della prestazione e l'utilizzo dei mezzi produttivi messi a disposizione dal datore di lavoro, costituiscono indici sussidiari che possono essere utilizzati quali indizi al fine di qualificare, nelle ipotesi più incerte, la natura del rapporto. In particolare, la continuità della prestazione, il rispetto degli orari, l'attività svolta nei locali aziendali non sono altro che estrinsecazioni della messa a disposizione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui il lavoratore non stia a costante disposizione del datore di lavoro, ma possa scegliere discrezionalmente se offrirgli o meno la prestazione, non si può ritenere che sussista la subordinazione (cfr. Cass. 12926/2003).
Ai sensi dell'articolo 2697 c.c. spetta al ricorrente che agisce per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato allegare e dimostrare la sussistenza di tali indici in relazione all'attività lavorativa prestata perché il giudice - attraverso un ragionamento logico/giuridico - possa ricondurre il rapporto allegato al paradigma di legge e qualificarlo come di tipo subordinato.
Ciò osservato e venendo al caso di specie, deve premettersi che alcuna valenza può assumere, al fine di ritenere provata l'affermata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti nel periodo 01.09.2017 – 31.12.2019 per lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni “[...] di cameriera di sala e cucina per venti (20) ore settimanali”, il verbale di accertamento ispettivo richiamato in ricorso (cfr. doc. 6 fasc. ric.), essendo stato quest'ultimo revocato dall'Ispettorato Interregionale del
Lavoro, in accoglimento del ricorso amministrativo presentato dalla società resistente, con la seguente motivazione: “dalle evidenze istruttorie non è ricavabile l'acquisizione della prova, da parte dell'organo ispettivo, della sussistenza certa ed inequivoca del rapporto lavorativo in capo alla lavoratrice de qua in linea con gli elementi sintomatici della eterodirezione, durante il periodo oggetto di accertamento”.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, all'esito dell'istruttoria orale e documentale espletata, non è stata raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 1.09.2017 al
31.12.2019 tra la ricorrente e la società convenuta.
In prima analisi, mette conto evidenziare come costituisca circostanza pacifica, oltre che emergente dal copioso scambio di messaggi whatsapp tra le parti prodotto e dalle deposizioni testimoniali assunte (teste
“i signori sono sti insieme per 13-14 anni: hanno anche convissuto in una casa di Via Testimone_1
Erbosa e prima in Via dello Specchio”), che tra la sig.ra e il convenuto , Parte_1 Controparte_1 socio e amministratore della esistesse all'epoca dei fatti una relazione di convivenza more CP_1 uxorio, iniziata nel 2004/2005 e conclusa nel mese di novembre 2019.
Costituisce poi circostanza incontroversa (in quanto allegata in memoria di costituzione e non contestata ex adverso alla prima udienza del 2.11.2023), oltre che emergente dalle prove testimoniali (cfr. teste
“Sapevo che nel periodo 2017 gennaio 2019 la svolgesse attività di addetta delle pulizie Tes_2 Pt_1 e lo sapevo perché andava da PL che era vicino al bar”; teste : “la mi Testimone_3 Pt_1 diceva che faceva anche un lavoro di addetta alle pulizie e questo anche quando lavorava al bar”), che, nel periodo di cui è causa, la sig.ra abbia svolto attività lavorativa come addetta alle pulizia e, Pt_1 segnatamente: ll- dal 2010 al 2019 circa presso l'abitazione di e , in loc. Parte_3 Parte_4
Torbecchia a Pistoia per almeno un giorno alla settimana;
- dal 2012 al 2019 presso il negozio PL in via Repubblica a Pistoia, per un'ora in tutti i giorni di apertura;
- dal 2013 al 2019 presso l'abitazione del socio del negozio di PL, sig. , in loc. Santonuovo a Pistoia per due giorni alla settimana, Per_1 per 4 ore ogni volta;
- dal 2004 e fino almeno al 2019, presso l'abitazione di in loc. Vinacciano Per_2
a Pistoia, tutti i giovedì mattina per 4/5 ore.
Occorre a questo punto evidenziare come sia la stessa convenuta ad ammettere che la ricorrente svolgesse attività lavorativa presso il bar in questione (prendere ordinazioni e servire ai tavoli), anche se, secondo la prospettazione della medesima parte, ciò avveniva “in totale autonomia e in modo del tutto occasionale e sporadico al solo fine di dare una mano al compagno”.
Le testimonianze raccolte hanno confermato la versione dei fatti proposta dalla resistente.
In tal senso si richiamano le seguenti deposizioni testimoniali:
- teste , dipendente della convenuta da luglio 2018 a settembre 2019 Testimone_4 con mansioni di barista: “cap. 1 (DCV che la dal 2017 al gennaio 2019, durante il tempo Pt_1 libero dal proprio lavoro di addetta alle pulizie, si recava talvolta presso il bar gestito dal
[...]
in via Costituzione 11, per fare colazione, consumare il pranzo o per prendere un CP_1 aperitivo, oltre che per fare visita al proprio compagno convivente) : Si è vero confermo la circostanza di cui al capitolo nel periodo in cui io vi ho lavorato ossia dal luglio 2018 e non prima perché non ero presente. Ad giudice: nel periodo in cui io ho lavorato la veniva Parte_1 per fare colazioni, pranzi e veniva a fare visita al suo compagno dell'epoca ; Cap.2 Controparte_1
(“DCV che le visite presso il bar della aveva una frequenza molto varia, in quanto la Pt_1 stessa si trovava a passare, in alcuni periodi, anche tutti i giorni e, in altri, in 3/4 occasioni durante la settimana”): Si è vero anche perché la aveva altri lavori come addetta alla pulizie presso Pt_1 famiglie e PL per cui veniva al bar incastrando i suoi orari di lavoro. Cap:3 (“DCV che, quando le visite presso il locale erano più lunghe, senza che i titolari glielo imponessero, la stessa si prestava talvolta a dare un aiuto al proprio compagno, svolgendo qualche singola Pt_1 mansione, come ad esempio prendere una ordinazione o portare una bevanda al tavolo”: si è vero e credo che lo facesse a livello affettivo in aiuto al compagno. (..) La sig.ra di solito Pt_1 arrivava introno alle 13:00 e consumava il pranzo e poi senza che nessuno gli chiedesse nulla, se vedeva qualche persona che conosceva, andava a prendere qualche comanda (..); Cap. 4 (“DCV che, sempre nei momenti in cui si trovava presso il bar del Pino, talvolta capitava che la Pt_1 si soffermasse a parlare con alcuni avventori del bar che aveva conosciuto o con suoi amici che, per cortesia, si prestava a servire nel caso in cui, in quel momento, i dipendenti o soci del bar fossero occupati in altro”): si è vero come ho sopra detto” (cfr. verbale d'udienza del 19.3.2024)
- teste dipendente della società convenuta dal 2008 con mansioni di Testimone_5 cuoca: “cap. 1 (DCV che la dal 2017 al gennaio 2019, durante il tempo libero dal proprio Pt_1 lavoro di addetta alle pulizie, si recava talvolta presso il bar gestito dal in via Controparte_1
Costituzione 11, per fare colazione, consumare il pranzo o per prendere un aperitivo, oltre che per fare visita al proprio compagno convivente) : Si è vero confermo al circostanza di cui al capitolo anche se non so dire se la signora andasse nel locale per fare l'aperitivo perché io in quell'orario non c'ero più; Cap.2 (“DCV che le visite presso il bar della aveva una Pt_1 frequenza molto varia, in quanto la stessa si trovava a passare, in alcuni periodi, anche tutti i giorni e, in altri, in 3/4 occasioni durante la settimana”): Si è vero. Cap:3 (“DCV che, quando le visite presso il locale erano più lunghe, senza che i titolari glielo imponessero, la stessa si Pt_1 prestava talvolta a dare un aiuto al proprio compagno, svolgendo qualche singola mansione, come ad esempio prendere una ordinazione o portare una bevanda al tavolo”): Si è vero, succedeva questo e quanto descritto nel capitolo;
Cap. 4 (“DCV che, sempre nei momenti in cui si trovava presso il bar del Pino, talvolta capitava che la si soffermasse a parlare con alcuni avventori Pt_1 del bar che aveva conosciuto o con suoi amici che, per cortesia, si prestava a servire nel caso in cui, in quel momento, i dipendenti o soci del bar fossero occupati in altro”): “Si è vero conosceva le persone e parlava con loro (..) io lavoravo in cucina per cui non posso dire che cosa succedeva in sala ma talvolta è capitato che portasse i piatti della cucina come servizio ai tavoli” (cfr. verbale d'udienza del 23.05.2024);
- teste padre di e frequentatore del bar nel periodo di cui è Testimone_1 Controparte_1 causa: “cap. 1 (DCV che la dal 2017 al gennaio 2019, durante il tempo libero dal proprio Pt_1 lavoro di addetta alle pulizie, si recava talvolta presso il bar gestito dal in via Controparte_1
Costituzione 11, per fare colazione, consumare il pranzo o per prendere un aperitivo, oltre che per fare visita al proprio compagno convivente) : si è vero convivevano e per cui era lo stesso discorso che valeva per me;
Cap.2 (“DCV che le visite presso il bar della aveva una Pt_1 frequenza molto varia, in quanto la stessa si trovava a passare, in alcuni periodi, anche tutti i giorni e, in altri, in 3/4 occasioni durante la settimana”): Si è vero e faceva come facevo io e per cui quando aveva tempo e voglia poteva passare dal locale. vi era anche un rapporto di confidenza perché eravamo come nuora/suocero e posso dire ciò che capitava che a volte stavamo al bar nello stesso momento, altre volte me lo diceva lei altre volte comunque lo sapevo che passava dal bar a trovare . Cap:3 (“DCV che, quando le visite presso il locale erano più lunghe, CP_1 senza che i titolari glielo imponessero, la stessa si prestava talvolta a dare un aiuto al Pt_1 proprio compagno, svolgendo qualche singola mansione, come ad esempio prendere una ordinazione o portare una bevanda al tavolo”): si è vero, penso di sì e penso che succedesse e questo succedeva anche a me, seppur negato in queste cose, che potessi aiutare a portare qualcosa ai tavoli avendo anche confidenza con i clienti abituali del bar. Aggiungo che si trattava di un bar stanziale e non di passaggio e per cui la maggior parte dei clienti si conoscono per vari motivi;
Cap. 4 (“DCV che, sempre nei momenti in cui si trovava presso il bar del Pino, talvolta capitava che la si soffermasse a parlare con alcuni avventori del bar che aveva conosciuto o con Pt_1 suoi amici che, per cortesia, si prestava a servire nel caso in cui, in quel momento, i dipendenti o soci del bar fossero occupati in altro”): “si è vero ed è quello che ho sopra detto fino ad ora” (cfr. verbale d'udienza del 23.05.2024).
Non possono invece essere utilizzate a conforto della ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente la deposizione della sig.ra , cliente del bar, la quale ha riferito di aver visto la sig.ra Testimone_6 Pt_1 servire ai tavoli in orario pausa pranzo, in orario 13:00/14:00, non avendo saputo la teste collocare nel tempo le circostanze riferite (“io non so indicare un anno esatto ma posso dire dia verla vista nel bar per diversi anni che adesso non so indicare con precisione”). Analoghe considerazioni possono riferirsi alla testimonianza della sig.ra dalla quale non si evincono chiare indicazioni sugli anni nei Testimone_7 quali si sono verificate le circostanze riferite.
Quanto invece alla deposizione della testimone si osserva come la stessa abbia riferito Testimone_3 di aver visto la ricorrente prestare attività lavorativa presso il bar (circostanza per vero pacifica) senza però fornire particolari elementi dai quali presumere la sottoposizione di quest'ultima al vincolo di subordinazione con la società convenuta.
Alla luce delle richiamate emergenze istruttorie, peraltro non smentite dalla messaggistica whatsapp prodotta dalla ricorrente, deve concludersi che lo svolgimento delle suindicate mansioni da parte della sig.ra nel periodo dal 2017 al gennaio 2019, presso il bar sia avvenuto in modo saltuario, nel Pt_1 tempo libero dal proprio lavoro di addetta alle pulizia presso vari datori di lavoro, dunque senza vincoli di orario e, più in generale, senza che la predetta fosse assoggettata al potere direttivo, disciplinare e di controllo della società convenuta.
Piuttosto, la prestazione lavorativa da parte della ricorrente appare essersi svolta in adempimento di un vincolo solidaristico con il convenuto , socio della Controparte_1 Controparte_1 CP_3
e , quale suo compagno convivente more uxorio dell'epoca.
[...] Controparte_1
Al riguardo si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prestazione di un'attività lavorativa per oltre sei anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, potendo tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l'esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso (cfr. Cass. 19304/2015).
In conclusione, la domanda volta ad accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes già nel periodo antecedente alla formale assunzione alle dipendenze della società convenuta, e precisamente dal 1.9.2017 al 31.1.2019, con conseguente condanna al pagamento delle corrispondenti differenze retributive maturate, non può trovare accoglimento.
2. Con una seconda domanda la ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo di formale assunzione alle dipendenze della società convenuta e, segnatamente dal 1.2.2019 al 31.12.2019.
A sostegno di tale domanda, la ricorrente assume di aver lavorato ben oltre le 24 ore settimanali contrattualmente stabilite, per una media di circa sei ore al giorno.
La domanda è infondata per quanto si dirà appresso.
Osserva il Tribunale che l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
In particolare, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass.
16150/2018).
Nella specie, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio sulla medesima ricadente.
È pacifico e documentale che in data 1.02.2019 la ricorrente abbia sottoscritto con la società convenuta contratto a tempo indeterminato part-time per lo svolgimento di mansioni di “Barista” 5° liv. CCNL
Pubblici Esercizi con impegno di ventiquattro (24) ore settimanali distribuite su sei (6) giorni, dal lunedì al sabato con il seguente orario: dalle h. 8:00 alle h. 10:00 e dalle h. 18:00 alle h. 20:00 (cfr. doc. 2 fasc. ric.).
Sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte non può tuttavia ritenersi provato lo svolgimento di una prestazione lavorativa pari a sei ore giornaliere, come allegato in ricorso, in luogo delle quattro contrattualmente stabilite. Occorre anzitutto rilevare come i dipendenti della convenuta all'epoca dei fatti, escussi come testimoni, hanno riferito che, nel periodo di assunzione dal febbraio 2019 al novembre 2019, la sig.ra si Pt_1 recava al lavoro presso il in orari sempre diversi, decidendo lei stessa l'orario seguito, di Parte_5 giorno in giorno e comunque per non più di tre ore al giorno, di solito durante l'orario del pranzo, dalle ore 12,30 alle ore 15,30 (cfr. teste che conferma la circostanza in tal senso dedotta nel capitolo Tes_4
n. 8 della memoria di costituzione;
teste Cap. 8: “Quando è stata assunta la veniva al Tes_2 Pt_1 bar nell'orario del pranzo. Smetteva di lavorare e veniva e per cui io la vedevo nell'orario dalle 13:00 circa fino alle 15:00 circa”).
Si aggiunga che anche le testimoni intimate dalla sig.ra tutte clienti del bar, sentite sul capitolo Pt_1
n. 6 del ricorso (DCV che “capitava, però, normalmente, che alla ricorrente venisse richiesto di prestare un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente concordato e riportato nelle buste paga
(doc. 3); di norma lavorava circa sei (6) ore al giorno”), hanno dichiarato di non essere a conoscenza del numero di ore giornaliere lavorate dalla ricorrente.
Né il maggior orario di lavoro dedotto in ricorso può essere ricostruito indirettamente dalle loro dichiarazioni in quanto le stesse si recavano presso il bar per lo più tutte nella medesima fascia oraria e dunque hanno visto la ricorrente lavorare in orario di pranzo e fin verso le ore 16.30, ovvero nello stesso orario riferito dai dipendenti. (teste “punto 6: non lo so e non so rispondere su Testimone_7 circostanze così specifiche”; teste : “Io non so dire che orario facesse la nel bar: Testimone_6 Pt_1 la mia pausa pranzo poteva variare dalle 13/13:30 oppure in orario diverso ma nell'arco delle 13:00/14:00.
Facevo una pausa pranzo di circa una mezz'oretta”; teste : “io non so dire che orario di Testimone_3 lavoro facesse la signora anche se mi capitava per lo più di vederla durante l'orario dei pranzi del Pt_1 giorno anche se non so dire a che ora entrasse al lavoro mentre magari potesse finire appunto verso le
16:30 perché sapevo che finiva di pulire la cucina e poi smettesse di lavorare. (..) Quindi riassumendo io sono a conoscenza dei fatti per quando andavo nel bar a prendere il caffè prima dell'uscita da scuola di mia figlia per circa mezz'ora, le due volte che sono stata alla sera a mangiare la pizza nel bar, per quando mi veniva riferito quando parlavo con la e poi quando mi capitava passare anche durante l'orario Pt_1 di pranzo davanti al bar che la vedevo e la saluto”).
In definitiva, lo svolgimento del maggior orario di lavoro dedotto in ricorso, rispetto a quello risultante dal contratto di lavoro stipulato inter partes, non è stato provato, talché la domanda di condanna al pagamento delle corrispondenti differenze retributive deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (scaglione da € 5.201 al 26.000). Si giustifica la liquidazione di un compenso professionale inferiore ai valori medi di scaglione tenuto conto della non rilevante difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta tutte le domande contenute in ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti che si liquidano in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
- nulla sulle spese nei confronti delle parti convenute non costituite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 18 febbraio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo