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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7987/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FA NO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7987/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 12/12/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BELLORO DONATO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CUZZUPOLI
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso agli atti l'istante in epigrafe ha impugnato 3 avvisi di pagamento del
25.05.2024 relativi alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente riscosse per gli anni
2007 /2008 a titolo di indennità di maternità e di malattia.
L' si è costituita in giudizio e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per le CP_1 ragioni di cui in memoria.
2.- Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente alla pronuncia giudiziale richiesta.
Come si legge in memoria e come si rileva dal provvedimento esibito dal ricorrente, l'ente ha provveduto al pagamento delle somme in favore della parte ricorrente.
Le spese possono essere compensate, attesa la duplicazione dei giudizi avvenuta ad opera di parte
1 ricorrente, documentata dalle sentenze agli atti.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro
FA NO
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. FA NO ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7987/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 12/12/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BELLORO DONATO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CUZZUPOLI
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso agli atti l'istante in epigrafe ha impugnato 3 avvisi di pagamento del
25.05.2024 relativi alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente riscosse per gli anni
2007 /2008 a titolo di indennità di maternità e di malattia.
L' si è costituita in giudizio e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per le CP_1 ragioni di cui in memoria.
2.- Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse della parte ricorrente alla pronuncia giudiziale richiesta.
Come si legge in memoria e come si rileva dal provvedimento esibito dal ricorrente, l'ente ha provveduto al pagamento delle somme in favore della parte ricorrente.
Le spese possono essere compensate, attesa la duplicazione dei giudizi avvenuta ad opera di parte
1 ricorrente, documentata dalle sentenze agli atti.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 31/10/2025 il Giudice del Lavoro
FA NO
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