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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/11/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 4/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 657/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di pagamento” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Lucibello, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Patrizia Regaldo e CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Atanasio Maurizio Greco
Resistente
NONCHE'
(già quale Controparte_2 Controparte_3
1 agente per la riscossione dei tributi ( P.IVA ), rapp.ta e difesa, P.IVA_2
giusta mandato in atti, dall'avv. Attilio Carlone
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.4.2018, adiva il presente Tribunale, in Parte_1
veste del giudice del lavoro, al fine di sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso di pagamento n. 10020179019283402000, notificato il 9.2.1018, e relativo alla cartella di pagamento n. 10020000066596659000; deduceva l'omessa notifica della cartella indicata e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui a quest'ultima, in quanto relativi agli anni dal 1984 al 1996 ( con esclusione dell'anno 1992), in assenza di qualsiasi atto interruttivo della prescrizione.
Si costituivano le resistenti che, in via preliminare, eccepivano la tardività dell'opposizione, per violazione del termine di cui all'art. 617 cpc;
nel merito, la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
L'opposizione è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato.
Deve dirsi, in primo luogo, che l'eccezione di tardività dell'opposizione per assunta violazione del termine ex art. 617 cpc non merita pregio;
invero, è noto che l'opposizione, come nel caso di specie, vola a contestare la omessa notifica degli atti presupposti rispetto all'avviso di pagamento va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, come tale, dunque, non soggetta al termine perentorio fissato dall'art. 617 cpc.
Nel merito, va precisato che le parti resistenti non hanno ottemperato all'onere, sulle stesse incombente, di fornire la prova documentale dell'avvenuta valida notifica, nei confronti della ricorrente, di atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione;
trattandosi, infatti, di crediti per omesso versamento di contributi previdenziali, il cennato termine prescrizionale è di 5 anni, termine che, fino alla data di notifica dell'avviso di pagamento (9.2.2018), non risulta validamente interrotto.
Le spese seguono la soccombenza;
quanto ai compensi, essi, in ragione del principio del decisum, si calcolano, ex DM 147/2022, in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26,000,00 ), tenuto
2 conto della non complessità della materia trattata, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la illegittimità, per intervenuta prescrizione, dell'avviso di pagamento n. 10020179019283402000, notificato il 9.2.1018;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 1.865,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e 15% forfettario, con attribuzione.
Vallo della Lucania, così deciso il 04/11/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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