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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2529/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento per adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 2529/2025 promosso da: ( ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ( ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Pisa, Via Vittorio Veneto n. 22, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Izzi e Caterina Carmassi, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti per l'adozione di
(C.F. Parte_3 C.F._3 con la partecipazione del p.m. in sede. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato in data 1.08.2025, e Parte_1 Pt_2 anno chiesto disporsi l'adozione di , nato a [...] il 24
[...] Parte_3 novembre 2005, figlio di deducendo: - di essere uniti in matrimonio dal Persona_1
27 settembre 1998; - che dalla loro unione sono nate le figlie oggi Persona_2 venticinquenne, e di ventitré anni, studentesse, che continuano a Persona_3 convivere con i genitori presso la casa familiare;
- che dal lontano 2005 fa parte della famiglia anche nato a [...] il [...], figlio di Parte_3 Per_1
- che il ragazzo è entrato nel nucleo familiare con decreto di affidamento
[...] giudiziario del Tribunale di Pisa n. 247/2007 del 19 giugno 2007; - che dapprima il Pt_ collocamento di è stato disposto e supportato dai servizi sociali facenti capo al centro affidi/adozioni di Pisa e, successivamente, il Tribunale per i Minorenni di Firenze Pt_ ha disposto l'affido diretto di ai coniugi - che nel 2015 il Parte_4
Tribunale per i Minorenni, preso atto del buon percorso riabilitativo effettuato dalla Pt_ madre biologica, giovanissima all'epoca in cui aveva dato alla luce , ha convocato le parti coinvolte, stante la possibilità di reinserire il figlio nel proprio nucleo familiare;
- che, tuttavia, ha manifestato la volontà di mantenere la permanenza di Persona_1 Pt_
presso la famiglia affidataria, ritenendo tale soluzione rispondente al superiore interesse del figlio;
- che, pertanto, il Tribunale, con decreto n. 1458 del 29 gennaio 2016, ha disposto il prosieguo dell'affidamento di ad e Parte_3 Parte_1 fino al raggiungimento della maggiore età, sopraggiunta lo scorso 24 Parte_2 novembre 2023; - che tra i ricorrenti e oggi madre di altri due bambini e Persona_1 residente a [...], si sono creati nel tempo legami di sostegno, affetto ed amicizia che hanno favorito un buon clima ed hanno facilitato il percorso affettivo e di maturazione Pt_ di;
- che l'adozione corrisponde all'interesse dell'adottando, in quando, rappresenta la naturale conclusione di un lungo percorso affettivo;
- che l'adozione è approvata e sostenuta anche dalla madre biologica;
- che il padre biologico di , sebbene Pt_3 conosca e frequenti saltuariamente il figlio, non ha mai proceduto al suo riconoscimento ed è attualmente detenuto in carcere;
- che sussistono i presupposti di legge perché possa essere disposta l'adozione di maggiorenne. All'udienza del 29.10.2025, gli adottanti hanno ribadito la volontà già espressa col ricorso introduttivo;
l'adottando e la madre di quest'ultimo ( ), Persona_1 presenti personalmente, hanno rilasciato le necessarie dichiarazioni di consenso e assenso all'adozione. L'adottando ha altresì domandato di aggiungere il cognome dopo il cognome di nascita ”. Pt_2 Per_1
Alla successiva udienza del 19.11.2025 sono comparse le figlie biologiche della coppia adottante, che hanno rilasciato le necessarie Persona_2 Persona_3 dichiarazioni di consenso e assenso all'adozione. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, senza termini. Il 21.11.2025 il PM ha apposto il proprio visto, nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***** Nulla osta all'accoglimento della domanda. Ed invero ricorrono tutte le condizioni richieste a norma degli artt 291 ss c.c. perché possa essere pronunciata l'adozione di maggiorenne. Dalle certificazioni anagrafiche in atti emerge che i ricorrenti hanno compiuto i trentacinque anni e che vi è una differenza di diciotto anni di età con Parte_3
(doc. 6,7 e 8 allegati al ricorso).
Pag. 2 di 4 Sono stati altresì acquisiti i consensi prestati nelle forme dovute ai sensi dell'art. 296 e 297 c.c. Gli adottanti, fra loro coniugati dal 1998 (doc. 1 allegato al ricorso), comparendo personalmente all'udienza del 29.10.2025, hanno rappresentato di aver instaurato con
, fin da quando questo aveva poco più di un anno, il rapporto che tipicamente
Pt_3 intercorre fra i genitori ed i figli, provando nei suoi confronti sentimenti analoghi a quelli che nutrono per le due figlie biologiche. In particolare, ha Parte_1 dichiarato: “ è arrivato a casa nostra quando aveva 17 mesi in affidamento
Pt_3 giudiziale. Ha sempre vissuto con noi dal 2007, è nel nostro stato di famiglia dall'epoca. […]. è nostro figlio, e si tratta di metterlo al pari delle nostre figlie
Pt_3 biologiche. Il legame è quello genitoriale”. L'adottante confermando quanto dichiarato dalla moglie, ha ribadito: “[…] Pt_2 per noi è un figlio, al pari degli altri due”.
Pt_3
L'adottando ha manifestato senza esitazioni il proprio consenso ad essere adottato, affermando: “Confermo tutto quello che è stato detto e sono d'accordo. Non penso ci sia da aggiungere altro. […] Confermo la scelta di voler aggiungere il cognome dopo nel quale comunque mi riconosco. I miei amici conoscono Pt_2 Per_1 benissimo tutti e la mia storia, mi vedono come un figlio di e . Sono Pt_1 Pt_2 persone che vengono spesso a casa. Devo dire che per me questo procedimento è una cosa naturale, non va a cambiare l'andamento delle cose”. La madre biologica del ragazzo ( ) ha manifestato il proprio Persona_1 consenso all'adozione, confermando il rapporto d'affetto esistente fra e gli Pt_3 adottanti, aggiungendo di essere essa stessa fortemente legata ai coniugi CP_1 con i quali si è instaurato un rapporto di reciproco affetto e nei confronti dei
[...] quali la stessa in udienza ha manifestato immensa gratitudine (“Confermo tutto, posso solo dire che sono delle persone che hanno accolto anche me. A volte è come se fossi la loro quarta figlia. Posso solo ringraziarli per tutto quello che hanno fatto”). Le figlie biologiche degli adottanti hanno acconsentito all'adozione, ritenendola una opportuna formalizzazione di un sostanziale rapporto affettivo Parte_5 consolidatosi negli anni. Nel dettaglio, ha dichiarato: “Io sono Persona_2
d'accordo, se ne è parlato in famiglia prima che i miei genitori procedessero. è a Pt_3 casa da nostra da sempre e per me è sempre stato considerato un fratello, questo quindi è naturale come processo”. Analogamente, ha dichiarato: “ è Persona_3 Pt_3 nella nostra famiglia da quando aveva un anno e mezzo, noi lo abbiamo sempre considerato nostro fratello. L'adozione è solo una formalizzazione su carta, ma è considerato già come fratello”. Il Tribunale, pertanto, rilevata la sussistenza di tutte le condizioni richieste ex art 291 e ss c.c., accertata l'ormai duratura comunanza di vita ed il legame affettivo - solidaristico consolidatosi tra adottando e adottanti, ritiene di poter dichiarare l'adozione di Pt_3 da parte di e
[...] Parte_1 Parte_2
Pag. 3 di 4 A norma dell'art. 299, comma 1, c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante posponendolo al proprio (in presenza di una manifestazione di Parte_2 volontà espressa in tal senso da all'udienza del 29.10.2025, laddove ha Parte_3 dichiarato “Confermo la scelta di voler aggiungere il cognome dopo Pt_2
nel quale comunque mi riconosco”). Per_1
Nulla va disposto sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede a definizione del presente procedimento: DICHIARA l'adozione di (C.F. , nato a [...] Parte_3 C.F._3
(PI) il 24 novembre del 2005 da parte di nata a [...] il 5 febbraio Parte_1
1968, e nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...]; DISPONE che l'adottato assumerà il cognome dell'adottante e lo posporrà al proprio, assumendo così il nome completo di . Parte_6
Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione e per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c. Pisa, così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento per adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 2529/2025 promosso da: ( ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ( ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Pisa, Via Vittorio Veneto n. 22, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Izzi e Caterina Carmassi, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti per l'adozione di
(C.F. Parte_3 C.F._3 con la partecipazione del p.m. in sede. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato in data 1.08.2025, e Parte_1 Pt_2 anno chiesto disporsi l'adozione di , nato a [...] il 24
[...] Parte_3 novembre 2005, figlio di deducendo: - di essere uniti in matrimonio dal Persona_1
27 settembre 1998; - che dalla loro unione sono nate le figlie oggi Persona_2 venticinquenne, e di ventitré anni, studentesse, che continuano a Persona_3 convivere con i genitori presso la casa familiare;
- che dal lontano 2005 fa parte della famiglia anche nato a [...] il [...], figlio di Parte_3 Per_1
- che il ragazzo è entrato nel nucleo familiare con decreto di affidamento
[...] giudiziario del Tribunale di Pisa n. 247/2007 del 19 giugno 2007; - che dapprima il Pt_ collocamento di è stato disposto e supportato dai servizi sociali facenti capo al centro affidi/adozioni di Pisa e, successivamente, il Tribunale per i Minorenni di Firenze Pt_ ha disposto l'affido diretto di ai coniugi - che nel 2015 il Parte_4
Tribunale per i Minorenni, preso atto del buon percorso riabilitativo effettuato dalla Pt_ madre biologica, giovanissima all'epoca in cui aveva dato alla luce , ha convocato le parti coinvolte, stante la possibilità di reinserire il figlio nel proprio nucleo familiare;
- che, tuttavia, ha manifestato la volontà di mantenere la permanenza di Persona_1 Pt_
presso la famiglia affidataria, ritenendo tale soluzione rispondente al superiore interesse del figlio;
- che, pertanto, il Tribunale, con decreto n. 1458 del 29 gennaio 2016, ha disposto il prosieguo dell'affidamento di ad e Parte_3 Parte_1 fino al raggiungimento della maggiore età, sopraggiunta lo scorso 24 Parte_2 novembre 2023; - che tra i ricorrenti e oggi madre di altri due bambini e Persona_1 residente a [...], si sono creati nel tempo legami di sostegno, affetto ed amicizia che hanno favorito un buon clima ed hanno facilitato il percorso affettivo e di maturazione Pt_ di;
- che l'adozione corrisponde all'interesse dell'adottando, in quando, rappresenta la naturale conclusione di un lungo percorso affettivo;
- che l'adozione è approvata e sostenuta anche dalla madre biologica;
- che il padre biologico di , sebbene Pt_3 conosca e frequenti saltuariamente il figlio, non ha mai proceduto al suo riconoscimento ed è attualmente detenuto in carcere;
- che sussistono i presupposti di legge perché possa essere disposta l'adozione di maggiorenne. All'udienza del 29.10.2025, gli adottanti hanno ribadito la volontà già espressa col ricorso introduttivo;
l'adottando e la madre di quest'ultimo ( ), Persona_1 presenti personalmente, hanno rilasciato le necessarie dichiarazioni di consenso e assenso all'adozione. L'adottando ha altresì domandato di aggiungere il cognome dopo il cognome di nascita ”. Pt_2 Per_1
Alla successiva udienza del 19.11.2025 sono comparse le figlie biologiche della coppia adottante, che hanno rilasciato le necessarie Persona_2 Persona_3 dichiarazioni di consenso e assenso all'adozione. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, senza termini. Il 21.11.2025 il PM ha apposto il proprio visto, nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***** Nulla osta all'accoglimento della domanda. Ed invero ricorrono tutte le condizioni richieste a norma degli artt 291 ss c.c. perché possa essere pronunciata l'adozione di maggiorenne. Dalle certificazioni anagrafiche in atti emerge che i ricorrenti hanno compiuto i trentacinque anni e che vi è una differenza di diciotto anni di età con Parte_3
(doc. 6,7 e 8 allegati al ricorso).
Pag. 2 di 4 Sono stati altresì acquisiti i consensi prestati nelle forme dovute ai sensi dell'art. 296 e 297 c.c. Gli adottanti, fra loro coniugati dal 1998 (doc. 1 allegato al ricorso), comparendo personalmente all'udienza del 29.10.2025, hanno rappresentato di aver instaurato con
, fin da quando questo aveva poco più di un anno, il rapporto che tipicamente
Pt_3 intercorre fra i genitori ed i figli, provando nei suoi confronti sentimenti analoghi a quelli che nutrono per le due figlie biologiche. In particolare, ha Parte_1 dichiarato: “ è arrivato a casa nostra quando aveva 17 mesi in affidamento
Pt_3 giudiziale. Ha sempre vissuto con noi dal 2007, è nel nostro stato di famiglia dall'epoca. […]. è nostro figlio, e si tratta di metterlo al pari delle nostre figlie
Pt_3 biologiche. Il legame è quello genitoriale”. L'adottante confermando quanto dichiarato dalla moglie, ha ribadito: “[…] Pt_2 per noi è un figlio, al pari degli altri due”.
Pt_3
L'adottando ha manifestato senza esitazioni il proprio consenso ad essere adottato, affermando: “Confermo tutto quello che è stato detto e sono d'accordo. Non penso ci sia da aggiungere altro. […] Confermo la scelta di voler aggiungere il cognome dopo nel quale comunque mi riconosco. I miei amici conoscono Pt_2 Per_1 benissimo tutti e la mia storia, mi vedono come un figlio di e . Sono Pt_1 Pt_2 persone che vengono spesso a casa. Devo dire che per me questo procedimento è una cosa naturale, non va a cambiare l'andamento delle cose”. La madre biologica del ragazzo ( ) ha manifestato il proprio Persona_1 consenso all'adozione, confermando il rapporto d'affetto esistente fra e gli Pt_3 adottanti, aggiungendo di essere essa stessa fortemente legata ai coniugi CP_1 con i quali si è instaurato un rapporto di reciproco affetto e nei confronti dei
[...] quali la stessa in udienza ha manifestato immensa gratitudine (“Confermo tutto, posso solo dire che sono delle persone che hanno accolto anche me. A volte è come se fossi la loro quarta figlia. Posso solo ringraziarli per tutto quello che hanno fatto”). Le figlie biologiche degli adottanti hanno acconsentito all'adozione, ritenendola una opportuna formalizzazione di un sostanziale rapporto affettivo Parte_5 consolidatosi negli anni. Nel dettaglio, ha dichiarato: “Io sono Persona_2
d'accordo, se ne è parlato in famiglia prima che i miei genitori procedessero. è a Pt_3 casa da nostra da sempre e per me è sempre stato considerato un fratello, questo quindi è naturale come processo”. Analogamente, ha dichiarato: “ è Persona_3 Pt_3 nella nostra famiglia da quando aveva un anno e mezzo, noi lo abbiamo sempre considerato nostro fratello. L'adozione è solo una formalizzazione su carta, ma è considerato già come fratello”. Il Tribunale, pertanto, rilevata la sussistenza di tutte le condizioni richieste ex art 291 e ss c.c., accertata l'ormai duratura comunanza di vita ed il legame affettivo - solidaristico consolidatosi tra adottando e adottanti, ritiene di poter dichiarare l'adozione di Pt_3 da parte di e
[...] Parte_1 Parte_2
Pag. 3 di 4 A norma dell'art. 299, comma 1, c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante posponendolo al proprio (in presenza di una manifestazione di Parte_2 volontà espressa in tal senso da all'udienza del 29.10.2025, laddove ha Parte_3 dichiarato “Confermo la scelta di voler aggiungere il cognome dopo Pt_2
nel quale comunque mi riconosco”). Per_1
Nulla va disposto sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede a definizione del presente procedimento: DICHIARA l'adozione di (C.F. , nato a [...] Parte_3 C.F._3
(PI) il 24 novembre del 2005 da parte di nata a [...] il 5 febbraio Parte_1
1968, e nato a [...] il [...], entrambi residenti a [...]; DISPONE che l'adottato assumerà il cognome dell'adottante e lo posporrà al proprio, assumendo così il nome completo di . Parte_6
Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione e per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c. Pisa, così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
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