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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1916/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1916 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Ranalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Federico
Fratini n. 55, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace
Oggetto: risarcimento per fatto illecito
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Giovanni Ranalli, per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale:
1. accertare e dichiarare, per le tutte le causali esposte in narrativa, la responsabilità del convenuto per tutti i danni subiti dall'attrice così come indicati in narrativa, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento, in favore di del danno patrimoniale quantificato in: euro Parte_1
28.263,00 per i danni all' immobile;
euro 10.000 per gli arredi asportati e per i mobili danneggiati;
euro 12.000,00 per mancato guadagno fino alla data del 14/11/23, e così in totale € 50.263,00 o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
2. accertare e dichiarare, per le tutte le causali esposte in narrativa, il convenuto responsabile del danno non patrimoniale subito dall'attrice, a causa delle gravi sofferenze psicologiche subite e conseguente stato di depressione, e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento, in favore di del danno non patrimoniale Parte_1 quantificato in euro 1.500,00 o in subordine, da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice adito.
3. Condannare in ogni caso, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03/10/2023, conveniva in Parte_1 giudizio invocando la responsabilità di quest'ultimo, ai sensi degli Controparte_1 artt. 2043 e 2059 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali ad essa arrecati mediante il danneggiamento dell'appartamento di sua proprietà sito in Acquasparta (TR), Via Ugo La
Malfa n. 2, con asporto dei relativi arredi oltre che dei sanitari e delle rubinetterie del bagno.
L'attrice, premesso che il suddetto appartamento era stato da lei concesso a titolo di comodato alla propria figlia , per consentire a quest'ultima di convivervi con il Persona_1 proprio compagno e il loro figlio minore , deduceva che, Controparte_1 Per_2 dopo l'abbandono della casa da parte di sua figlia in data 06/11/2021 a causa delle violenze subite dallo quest'ultimo – prima di rilasciare l'immobile il 14/11/2021 – aveva CP_1 dolosamente cagionato i suddetti danni, poi accertati mediante una perizia di parte. L'attrice chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento in suo favore delle somme di €
50.263,00 (di cui € 28.263,00 per danni all'immobile, € 10.000,00 per l'asportazione e il danneggiamento di mobili, porte e finestre, ed € 12.000,00 per mancato guadagno derivante dall'impossibilità di locare a terzi l'appartamento dal 14/11/2021 sino al 14/11/2023, con incremento di tale ultima somma sino alla data della condanna del convenuto) per i danni patrimoniali, e di € 1.500,00 per il danno non patrimoniale subito a causa delle gravi sofferenze psicologiche e del conseguente stato di depressione conseguente all'evento oggetto di causa, somme da maggiorarsi degli interessi legali dalla data del dovuto sino al soddisfo.
Il convenuto ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e Controparte_1 veniva dichiarato contumace con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 21/12/2023.
A seguito della prima udienza e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di una c.t.u. estimativa, all'udienza del 17/12/2024 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Giova premettere che l'immobile oggetto di causa risulta di proprietà dell'attrice per la sola quota di 5/6 (v. le visure catastali in atti, nonché pag. 2 dell'elaborato del c.t.u.), e che, tuttavia, l'attrice – in qualità di comproprietaria – deve ritenersi comunque legittimata ad esperire l'azione risarcitoria per l'intero, al fine di ottenere la liquidazione dei danni nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali, dovendosi presumere che essa abbia agito anche nell'interesse dell'altra comunista rimasta inerte in virtù del principio della “rappresentanza reciproca”, fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una “legittimazione sostitutiva” (v. Cass.
39384/2021 e Cass. 29506/2019). Ciò premesso, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, della sussistenza del fatto illecito doloso o colposo da parte del danneggiante, nonché dell'esistenza e dell'entità del danno causalmente riconducibile a tale fatto (v. ex multis Cass. 18954/2017, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, Trib. Larino 24 ottobre 2022 e App.
Salerno 6 maggio 2020).
Nel caso in esame, la prova del fatto illecito doloso commesso dal convenuto si rinviene, oltre che nelle testimonianze raccolte nel presente giudizio e nella documentazione fotografica in atti, nelle dichiarazioni di tenore confessorio rese sul punto dallo stesso nel CP_1 procedimento R.G.V.G. 2872/2022 di questo Tribunale, in cui l'odierno convenuto ha ammesso di aver provveduto – a seguito della cessazione della convivenza – a smontare tutto quello che egli aveva precedentemente realizzato nell'appartamento, riportando gli impianti allo status quo ante e “tirando giù” il cartongesso che conteneva l'impianto elettrico, non facendo poi in tempo a rimuovere i calcinacci nella sala prima di rilasciare l'immobile (v. il verbale di cui al doc. 5 allegato all'atto di citazione;
sull'utilizzabilità di prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parto o anche tra parti diverse, purché le relative risultanze siano state ritualmente acquisite nel giudizio per consentire l'espletamento del contraddittorio sulle stesse, v. Cass., SS.UU., 9040/08, nonché, da ultimo, Cass. 4977/2023).
Quanto all'esistenza ed entità dei danni cagionati con tale condotta all'immobile oggetto di causa (inclusi il danneggiamento di vetri delle finestre e l'asportazione di porte interne), devono integralmente recepirsi le condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto tali danni, ha quantificato i costi per la relativa riparazione – in base all'allegato computo metrico – nel complessivo importo di € 38.489,16
(inclusi costi di sicurezza, spese tecniche ed IVA;
per l'inclusione dell'IVA, si vedano Cass.
15267/2023 e Cass. 5120/2023). Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass.
12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il c.t.u. ha adeguatamente esaminato e in parte accolto le uniche osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice in merito alla richiesta di revisione di alcune voci del computo metrico.
Non risulta invece provato il danno relativo al dedotto danneggiamento e furto di altri mobili e arredi, non avendo l'attrice, invero, neppure individuato in maniera sufficientemente specifica i beni in questione e la relativa tipologia, con conseguente impossibilità per il c.t.u. di procedere ad una stima dei danni (v. pag. 4 dell'elaborato peritale in atti).
Quanto al danno per il mancato godimento dell'immobile, premesso che le pessime condizioni in cui l'appartamento è stato ridotto dal convenuto (v. pag. 3 dell'elaborato del c.t.u., nonché la documentazione fotografica in atti) hanno cagionato all'attrice un danno da perdita subita in relazione alla dedotta possibilità di esercizio del diritto di godimento indiretto dell'immobile mediante locazione dello stesso a terzi (danno che deve ritenersi provato per presunzioni, a fronte del mancato assolvimento da parte del convenuto – non costituitosi in giudizio – dell'onere di opporre che l'attrice non avrebbe esercitato il diritto di godimento: v.
Cass., SS.UU., 33645/2022, nonché, da ultimo, Cass. 8521/2024 e Cass. 14947/2023), tale danno deve essere quantificato mediante liquidazione equitativa parametrata sul canone locativo di mercato, indicato dal c.t.u. – con valutazione chiara, logica ed esaustiva – in €
385,00 mensili, per i 37 mesi intercorsi tra la data del rilascio dell'immobile a quella del deposito della presente sentenza, e dunque per il complessivo importo di € 14.245,00.
Va infine disattesa la domanda formulata dall'attrice per il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la stessa appare indeterminata con riguardo alla causa petendi, non essendo chiaro se il danno del quale viene chiesto il ristoro sia un danno morale, come accennato a pag. 6 dell'atto di citazione, o un danno biologico di tipo psichico, stante il riferimento nelle conclusioni allo stato di depressione conseguente alle sofferenze psicologiche subite (v. Cass., SS.UU., 8077/2012, secondo cui allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali,
l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza). Giova in ogni caso evidenziare che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per un'autonoma liquidazione del danno morale, non essendo stato neppure indicato il reato al quale la condotta del convenuto sarebbe, in ipotesi, astrattamente riconducibile, e che non risulta provata neppure la sussistenza di un danno biologico conseguente all'illecito oggetto di causa, essendo a tal fine evidentemente insufficiente il certificato medico allegato all'atto di citazione, che è stato redatto – peraltro da uno specialista in endocrinologia – a distanza di quasi due anni dall'evento, in prossimità dell'introduzione del presente giudizio, e nel quale si legge soltanto che l'attrice “presenta da qualche tempo sindrome ansioso-depressiva”, senza alcun riferimento alla relativa genesi, il che impedisce di rinvenire un principio di prova in merito all'eventuale connessione causale del disturbo con i fatti oggetto della presente causa
(con conseguente carattere esplorativo della richiesta di c.t.u. formulata dall'attrice sul punto:
v. in un caso analogo Trib. Monza 19 marzo 2019).
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: 1) € 38.489,16, oltre interessi al saggio legale dal 14/11/2021 sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile; 2) € 14.245,00, a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile.
Va precisato che non osta alla liquidazione delle suddette somme l'indicazione nelle conclusioni attoree di un importo complessivamente inferiore, in quanto tale indicazione è stata accompagnata dalla formula “o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia”, proprio allo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata indicata nelle conclusioni specifiche: v. Cass. 1210/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore, alla natura e alla complessità (inferiore alla media, tenuto conto anche dell'esigua attività difensiva) della controversia.
Non luogo a provvedere sulle spese della c.t.u., non avendo il c.t.u. presentato l'istanza di liquidazione nel termine di cui all'art. 71, co. 2, D.P.R. 115/02, con conseguente decadenza sostanziale dal diritto al riconoscimento del compenso (v. Cass. 4373/2015, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Rieti 14 marzo 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto per il fatto illecito oggetto di domanda, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle seguenti somme: 1) € 38.489,16, oltre interessi Parte_1 al saggio legale dal 14/11/2021 sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile; 2) € 14.245,00, a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile.
- condanna lla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 6.000,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.900,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta, nonché in € 557,60 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica della citazione).
Terni, 15/01/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1916 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Ranalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Federico
Fratini n. 55, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace
Oggetto: risarcimento per fatto illecito
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Giovanni Ranalli, per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale:
1. accertare e dichiarare, per le tutte le causali esposte in narrativa, la responsabilità del convenuto per tutti i danni subiti dall'attrice così come indicati in narrativa, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento, in favore di del danno patrimoniale quantificato in: euro Parte_1
28.263,00 per i danni all' immobile;
euro 10.000 per gli arredi asportati e per i mobili danneggiati;
euro 12.000,00 per mancato guadagno fino alla data del 14/11/23, e così in totale € 50.263,00 o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
2. accertare e dichiarare, per le tutte le causali esposte in narrativa, il convenuto responsabile del danno non patrimoniale subito dall'attrice, a causa delle gravi sofferenze psicologiche subite e conseguente stato di depressione, e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento, in favore di del danno non patrimoniale Parte_1 quantificato in euro 1.500,00 o in subordine, da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice adito.
3. Condannare in ogni caso, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03/10/2023, conveniva in Parte_1 giudizio invocando la responsabilità di quest'ultimo, ai sensi degli Controparte_1 artt. 2043 e 2059 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali ad essa arrecati mediante il danneggiamento dell'appartamento di sua proprietà sito in Acquasparta (TR), Via Ugo La
Malfa n. 2, con asporto dei relativi arredi oltre che dei sanitari e delle rubinetterie del bagno.
L'attrice, premesso che il suddetto appartamento era stato da lei concesso a titolo di comodato alla propria figlia , per consentire a quest'ultima di convivervi con il Persona_1 proprio compagno e il loro figlio minore , deduceva che, Controparte_1 Per_2 dopo l'abbandono della casa da parte di sua figlia in data 06/11/2021 a causa delle violenze subite dallo quest'ultimo – prima di rilasciare l'immobile il 14/11/2021 – aveva CP_1 dolosamente cagionato i suddetti danni, poi accertati mediante una perizia di parte. L'attrice chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento in suo favore delle somme di €
50.263,00 (di cui € 28.263,00 per danni all'immobile, € 10.000,00 per l'asportazione e il danneggiamento di mobili, porte e finestre, ed € 12.000,00 per mancato guadagno derivante dall'impossibilità di locare a terzi l'appartamento dal 14/11/2021 sino al 14/11/2023, con incremento di tale ultima somma sino alla data della condanna del convenuto) per i danni patrimoniali, e di € 1.500,00 per il danno non patrimoniale subito a causa delle gravi sofferenze psicologiche e del conseguente stato di depressione conseguente all'evento oggetto di causa, somme da maggiorarsi degli interessi legali dalla data del dovuto sino al soddisfo.
Il convenuto ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e Controparte_1 veniva dichiarato contumace con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 21/12/2023.
A seguito della prima udienza e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove testimoniali e nell'espletamento di una c.t.u. estimativa, all'udienza del 17/12/2024 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
Giova premettere che l'immobile oggetto di causa risulta di proprietà dell'attrice per la sola quota di 5/6 (v. le visure catastali in atti, nonché pag. 2 dell'elaborato del c.t.u.), e che, tuttavia, l'attrice – in qualità di comproprietaria – deve ritenersi comunque legittimata ad esperire l'azione risarcitoria per l'intero, al fine di ottenere la liquidazione dei danni nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali, dovendosi presumere che essa abbia agito anche nell'interesse dell'altra comunista rimasta inerte in virtù del principio della “rappresentanza reciproca”, fondata sulla comunione di interessi ed attributiva a ciascuno d'una “legittimazione sostitutiva” (v. Cass.
39384/2021 e Cass. 29506/2019). Ciò premesso, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato, della sussistenza del fatto illecito doloso o colposo da parte del danneggiante, nonché dell'esistenza e dell'entità del danno causalmente riconducibile a tale fatto (v. ex multis Cass. 18954/2017, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, Trib. Larino 24 ottobre 2022 e App.
Salerno 6 maggio 2020).
Nel caso in esame, la prova del fatto illecito doloso commesso dal convenuto si rinviene, oltre che nelle testimonianze raccolte nel presente giudizio e nella documentazione fotografica in atti, nelle dichiarazioni di tenore confessorio rese sul punto dallo stesso nel CP_1 procedimento R.G.V.G. 2872/2022 di questo Tribunale, in cui l'odierno convenuto ha ammesso di aver provveduto – a seguito della cessazione della convivenza – a smontare tutto quello che egli aveva precedentemente realizzato nell'appartamento, riportando gli impianti allo status quo ante e “tirando giù” il cartongesso che conteneva l'impianto elettrico, non facendo poi in tempo a rimuovere i calcinacci nella sala prima di rilasciare l'immobile (v. il verbale di cui al doc. 5 allegato all'atto di citazione;
sull'utilizzabilità di prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parto o anche tra parti diverse, purché le relative risultanze siano state ritualmente acquisite nel giudizio per consentire l'espletamento del contraddittorio sulle stesse, v. Cass., SS.UU., 9040/08, nonché, da ultimo, Cass. 4977/2023).
Quanto all'esistenza ed entità dei danni cagionati con tale condotta all'immobile oggetto di causa (inclusi il danneggiamento di vetri delle finestre e l'asportazione di porte interne), devono integralmente recepirsi le condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto tali danni, ha quantificato i costi per la relativa riparazione – in base all'allegato computo metrico – nel complessivo importo di € 38.489,16
(inclusi costi di sicurezza, spese tecniche ed IVA;
per l'inclusione dell'IVA, si vedano Cass.
15267/2023 e Cass. 5120/2023). Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass.
12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il c.t.u. ha adeguatamente esaminato e in parte accolto le uniche osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice in merito alla richiesta di revisione di alcune voci del computo metrico.
Non risulta invece provato il danno relativo al dedotto danneggiamento e furto di altri mobili e arredi, non avendo l'attrice, invero, neppure individuato in maniera sufficientemente specifica i beni in questione e la relativa tipologia, con conseguente impossibilità per il c.t.u. di procedere ad una stima dei danni (v. pag. 4 dell'elaborato peritale in atti).
Quanto al danno per il mancato godimento dell'immobile, premesso che le pessime condizioni in cui l'appartamento è stato ridotto dal convenuto (v. pag. 3 dell'elaborato del c.t.u., nonché la documentazione fotografica in atti) hanno cagionato all'attrice un danno da perdita subita in relazione alla dedotta possibilità di esercizio del diritto di godimento indiretto dell'immobile mediante locazione dello stesso a terzi (danno che deve ritenersi provato per presunzioni, a fronte del mancato assolvimento da parte del convenuto – non costituitosi in giudizio – dell'onere di opporre che l'attrice non avrebbe esercitato il diritto di godimento: v.
Cass., SS.UU., 33645/2022, nonché, da ultimo, Cass. 8521/2024 e Cass. 14947/2023), tale danno deve essere quantificato mediante liquidazione equitativa parametrata sul canone locativo di mercato, indicato dal c.t.u. – con valutazione chiara, logica ed esaustiva – in €
385,00 mensili, per i 37 mesi intercorsi tra la data del rilascio dell'immobile a quella del deposito della presente sentenza, e dunque per il complessivo importo di € 14.245,00.
Va infine disattesa la domanda formulata dall'attrice per il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la stessa appare indeterminata con riguardo alla causa petendi, non essendo chiaro se il danno del quale viene chiesto il ristoro sia un danno morale, come accennato a pag. 6 dell'atto di citazione, o un danno biologico di tipo psichico, stante il riferimento nelle conclusioni allo stato di depressione conseguente alle sofferenze psicologiche subite (v. Cass., SS.UU., 8077/2012, secondo cui allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali,
l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza). Giova in ogni caso evidenziare che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per un'autonoma liquidazione del danno morale, non essendo stato neppure indicato il reato al quale la condotta del convenuto sarebbe, in ipotesi, astrattamente riconducibile, e che non risulta provata neppure la sussistenza di un danno biologico conseguente all'illecito oggetto di causa, essendo a tal fine evidentemente insufficiente il certificato medico allegato all'atto di citazione, che è stato redatto – peraltro da uno specialista in endocrinologia – a distanza di quasi due anni dall'evento, in prossimità dell'introduzione del presente giudizio, e nel quale si legge soltanto che l'attrice “presenta da qualche tempo sindrome ansioso-depressiva”, senza alcun riferimento alla relativa genesi, il che impedisce di rinvenire un principio di prova in merito all'eventuale connessione causale del disturbo con i fatti oggetto della presente causa
(con conseguente carattere esplorativo della richiesta di c.t.u. formulata dall'attrice sul punto:
v. in un caso analogo Trib. Monza 19 marzo 2019).
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: 1) € 38.489,16, oltre interessi al saggio legale dal 14/11/2021 sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile; 2) € 14.245,00, a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile.
Va precisato che non osta alla liquidazione delle suddette somme l'indicazione nelle conclusioni attoree di un importo complessivamente inferiore, in quanto tale indicazione è stata accompagnata dalla formula “o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia”, proprio allo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata indicata nelle conclusioni specifiche: v. Cass. 1210/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore, alla natura e alla complessità (inferiore alla media, tenuto conto anche dell'esigua attività difensiva) della controversia.
Non luogo a provvedere sulle spese della c.t.u., non avendo il c.t.u. presentato l'istanza di liquidazione nel termine di cui all'art. 71, co. 2, D.P.R. 115/02, con conseguente decadenza sostanziale dal diritto al riconoscimento del compenso (v. Cass. 4373/2015, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Rieti 14 marzo 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto per il fatto illecito oggetto di domanda, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle seguenti somme: 1) € 38.489,16, oltre interessi Parte_1 al saggio legale dal 14/11/2021 sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile; 2) € 14.245,00, a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile.
- condanna lla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida in € 6.000,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.900,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta, nonché in € 557,60 per spese vive (C.U., marca da bollo e spese di notifica della citazione).
Terni, 15/01/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)