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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/12/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 765/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata in Brasile in [...] Parte_1 C.F._1
14/09/1996 e residente in [...] con l'avv. Arena Romania
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Pisanzio Barbara
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: - disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica abituale e collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- porre a carico del sig. un contributo al mantenimento del figlio dell'importo mensile di € CP_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Vercelli;
- in punto visite, stante la tenerissima età del bambino, il sig. potrà vedere e tenere con sé il CP_1 figlio, per tutto il suo primo anno di età, due giorni a settimana, per la durata di 1 ora e mezza, secondo la seguente scansione: settimana 1 - due giorni infrasettimanali, preferibilmente nelle giornate di martedì e giovedì, dalle
17/17,30 alle 18,30/19, ma pur sempre per la durata di 1 ora e mezza, compatibilmente con i propri turni di servizio e con gli orari di lavoro (seppur saltuario) della madre;
settimana 2 - un giorno infrasettimanale (preferibilmente nelle giornate di martedì o di giovedì, dalle
17/17,30 alle 18,30/19, ma pur sempre per la durata di 1 ora e mezza) + un giorno del fine settimana, preferibilmente nella giornata di sabato, in orari compatibili con il riposo del bambino, da concordarsi con la madre, sempre per la durata di 1 ora e mezza.
Il padre preleverà il bambino in Ronsecco, presso l'abitazione della madre, e lo riporterà dalla mamma decorso l'orario di visita. In considerazione della breve durata dell'incontro, il sig. CP_1 si tratterrà preferibilmente in Ronsecco per il tempo della visita senza trasferire il minore in altro luogo.
Alternativamente potrà essere la sig.ra qualora a lei comodo, ad accompagnare il minore a Pt_1
Vercelli dal padre o, ancora, nel caso di impossibilità della sig.ra potrà essere la nonna Pt_1 materna.
In ogni caso, qualora la sig.ra non fosse in grado, per propri impegni personali e/o di lavoro, Pt_1 di consegnare personalmente il bambino al padre, la stessa si impegna a farlo consegnare dalla nonna o altro parente evitando, per quanto possibile, rinvii o annullamenti delle visite concordate.
Il bambino non dovrà essere intrattenuto dal padre presso la Caserma presso cui è in Servizio, in quanto contesto non adeguato al minore.
Il sig. si impegna dunque a reperire una idonea soluzione abitativa, ove poter accogliere il CP_1 figlio.
La madre fornirà al padre quanto necessario (a mero titolo esemplificativo: passeggino, biberon, cambi e altro) per il bambino fino a quando il sig. non avrà reperito una idonea sistemazione CP_1 abitativa (a partire da quel momento il padre dovrà garantire che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione). - Al compimento di un anno di vita del bambino e, comunque, completato lo svezzamento (previo reperimento di idonea soluzione abitativa) il padre lo potrà tenere con sé un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi tenuto conto degli orari di lavoro dei genitori e delle esigenze del minore, e comunque quantomeno dalle 17 alle 20, nonché ogni 15 giorni nel fine settimana, dalle 11 alle 15, preferibilmente nella giornata del sabato, con graduale ampliamento degli orari di visita, compatibilmente con la risposta, che si auspica positiva, del bambino stesso agli incontri con il papà.
La sig.ra si impegna a comunicare con congruo preavviso i propri orari di lavoro e, qualora Pt_1 non fosse in grado di accompagnare personalmente il bambino agli incontri, questi verrà consegnato dalla nonna o altro parente.
La sig.ra acconsente sin d'ora ad un ampliamento degli orari di visita nell'ipotesi in cui i Pt_1 nonni paterni si rechino in Vercelli per fare visita al bambino.
- A partire dai 24 mesi di vita del bambino, il padre lo potrà tenere con sé un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi tenuto conto degli orari di lavoro dei genitori e delle esigenze del minore, e comunque quantomeno dalle 17 alle 20, nonché ogni 15 giorni nel fine settimana, dalle 11 alle 15, preferibilmente nella giornata del sabato, con la previsione di un pernottamento, compatibilmente con la risposta, che si auspica positiva del bambino stesso agli incontri con il papà.
Nel caso di buon andamento degli incontri padre/figlio il sig. potrà trascorrere 7 giorni CP_1 consecutivi con il bambino durante le vacanze estive e festività alternate.
Il bambino trascorrerà le vacanze estive con la madre per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con il padre entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
- Dal 3° Anno di età, e sino all'ingresso nella Scuola Primaria, auspicando che il bambino abbia ormai un rapporto consolidato con entrambi i genitori, il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola/asilo fino alla domenica fino alle 14, quando rientrerà dalla mamma, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola e sino alle 21, quando rientrerà dalla mamma.
Con l'inserimento alla Scuola Primaria i genitori valuteranno di prolungare l'incontro del fine settimana, prevedendo il pernottamento anche alla domenica e fino al lunedì successivo, così che il padre possa accompagnare il bambino a scuola.
Il padre potrà tenere con sé il figlio per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive e festività alternate, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno i giorni festivi principali
(Natale/Capodanno; Pasqua/Lunedì dell'Angelo). I genitori si impegnano a valutare, al compimento del terzo anno di età del bambino, se sussistano le condizioni per prolungare il periodo di permanenza con il padre durante le vacanze estive a 15 giorni, anche non consecutivi.
- I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o necessità di modifiche al calendario.
- In caso di malattia del bambino, il genitore non collocatario ha diritto di visitarlo, ove lo voglia, previo accordo con l'altro genitore.
- Il genitore non presente potrà intrattenere contatti telefonici con il figlio a partire dai 2 anni d'età;
- dare atto che i genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed a quello intestato al figlio minore;
- il sig. acconsente a che il figlio minore almeno una volta all'anno si rechi presso il paese CP_1
d'origine della madre, per far visita ai familiari;
salvo diverso accordo ampliativo il periodo all'estero avrà durata di 15 giorni. Qualora il periodo trascorso nel paese d'origine della madre non venga usufruito durante le vacanze estive, esso non dovrà in ogni caso pregiudicare il diritto di visita del padre, salvo diverso accordo tra i genitori.
- qualora il sig. dovesse essere destinato a missioni nazionali e/o internazionali o qualora la CP_1 sig.ra dovesse reperire nuova occupazione, orari e giorni di visita potranno essere variati Pt_1 tenuto conto delle esigenze lavorative predette, che dovranno essere tempestivamente comunicate all'altro genitore, con congruo preavviso.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale Parte_1 CP_1
è nato in data [...] il figlio ancora minore. Per_1
Con ricorso depositato in data 28/05/2025 la sig.ra essendo venuta meno Parte_1 la relazione con l'odierna controparte, domandava l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, un contributo a carico del padre di euro 450,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
che il padre potesse incontrare il figlio un'ora a settimana;
assegno unico universale interamente in suo favore.
In data 16/07/2025 si costituiva in giudizio il sig. , il quale contestava le domande di CP_1 controparte e domandava l'affido condiviso del minore, offriva di versare un contributo mensile per il suo mantenimento pari a euro 300,00 e il 50% delle spese straordinarie, con assegno unico al 100% in favore della madre;
articolava infine un calendario di visite del minore.
Nelle more della prima udienza di comparizione le parti raggiungevano un accordo e venivano autorizzate al deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, deve disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, Per_1
con residenza anagrafica abituale e collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
In punto visite, stante la tenerissima età del bambino, il sig. potrà vedere e tenere con sé il CP_1
figlio, per tutto il suo primo anno di età, due giorni a settimana, per la durata di 1 ora e mezza, secondo la seguente scansione:
- settimana 1: due giorni infrasettimanali, preferibilmente nelle giornate di martedì e giovedì, dalle
17/17,30 alle 18,30/19, ma pur sempre per la durata di 1 ora e mezza, compatibilmente con i propri turni di servizio e con gli orari di lavoro (seppur saltuario) della madre;
- settimana 2: un giorno infrasettimanale (preferibilmente nelle giornate di martedì o di giovedì, dalle
17/17,30 alle 18,30/19, ma pur sempre per la durata di 1 ora e mezza) + un giorno del fine settimana, preferibilmente nella giornata di sabato, in orari compatibili con il riposo del bambino, da concordarsi con la madre, sempre per la durata di 1 ora e mezza.
Il padre preleverà il bambino in Ronsecco, presso l'abitazione della madre, e lo riporterà dalla mamma decorso l'orario di visita. In considerazione della breve durata dell'incontro, il sig. si tratterrà CP_1
preferibilmente in Ronsecco per il tempo della visita senza trasferire il minore in altro luogo.
Alternativamente potrà essere la sig.ra qualora a lei comodo, ad accompagnare il minore a Pt_1
Vercelli dal padre o, ancora, nel caso di impossibilità della sig.ra potrà essere la nonna Pt_1
materna.
In ogni caso, qualora la sig.ra non fosse in grado, per propri impegni personali e/o di lavoro, Pt_1
di consegnare personalmente il bambino al padre, la stessa si impegna a farlo consegnare dalla nonna o altro parente evitando, per quanto possibile, rinvii o annullamenti delle visite concordate. Le parti hanno concordato che il bambino non dovrà essere intrattenuto dal padre presso la Caserma presso cui è in Servizio, in quanto contesto non adeguato al minore;
il sig. si impegna dunque CP_1
a reperire una idonea soluzione abitativa, ove poter accogliere il figlio.
La madre fornirà al padre quanto necessario (a mero titolo esemplificativo: passeggino, biberon, cambi e altro) per il bambino fino a quando il sig. non avrà reperito una idonea sistemazione CP_1
abitativa (a partire da quel momento il padre dovrà garantire che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione).
Al compimento di un anno di vita del bambino e, comunque, completato lo svezzamento (previo reperimento di idonea soluzione abitativa) il padre lo potrà tenere con sé un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi tenuto conto degli orari di lavoro dei genitori e delle esigenze del minore, e comunque quantomeno dalle 17 alle 20, nonché ogni 15 giorni nel fine settimana, dalle 11 alle 15, preferibilmente nella giornata del sabato, con graduale ampliamento degli orari di visita, compatibilmente con la risposta, che si auspica positiva, del bambino stesso agli incontri con il papà.
La sig.ra si impegna a comunicare con congruo preavviso i propri orari di lavoro e, qualora Pt_1
non fosse in grado di accompagnare personalmente il bambino agli incontri, questi verrà consegnato dalla nonna o altro parente.
La sig.ra acconsente sin d'ora ad un ampliamento degli orari di visita nell'ipotesi in cui i nonni Pt_1
paterni si rechino in Vercelli per fare visita al bambino.
A partire dai 24 mesi di vita del bambino, il padre lo potrà tenere con sé un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi tenuto conto degli orari di lavoro dei genitori e delle esigenze del minore, e comunque quantomeno dalle 17 alle 20, nonché ogni 15 giorni nel fine settimana, dalle 11 alle 15, preferibilmente nella giornata del sabato, con la previsione di un pernottamento, compatibilmente con la risposta, che si auspica positiva del bambino stesso agli incontri con il papà.
Nel caso di buon andamento degli incontri padre/figlio il sig. potrà trascorrere 7 giorni CP_1
consecutivi con il bambino durante le vacanze estive e festività alternate.
Il bambino trascorrerà le vacanze estive con la madre per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con il padre entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
Dal terzo anno di età e sino all'ingresso nella Scuola Primaria, auspicando che il bambino abbia ormai un rapporto consolidato con entrambi i genitori, il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola/asilo fino alla domenica fino alle 14, quando rientrerà dalla mamma, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola e sino alle 21, quando rientrerà dalla mamma. Con l'inserimento alla Scuola Primaria i genitori valuteranno di prolungare l'incontro del fine settimana, prevedendo il pernottamento anche alla domenica e fino al lunedì successivo, così che il padre possa accompagnare il bambino a scuola.
Il padre potrà tenere con sé il figlio per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive e festività alternate, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno i giorni festivi principali
(Natale/Capodanno; Pasqua/Lunedì dell'Angelo).
I genitori si impegnano a valutare, al compimento del terzo anno di età del bambino, se sussistano le condizioni per prolungare il periodo di permanenza con il padre durante le vacanze estive a 15 giorni, anche non consecutivi.
I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o necessità di modifiche al calendario.
In caso di malattia del bambino, il genitore non collocatario avrà diritto di visitarlo, ove lo voglia, previo accordo con l'altro genitore.
Il genitore non presente potrà intrattenere contatti telefonici con il figlio a partire dai 2 anni d'età.
Il sig. acconsente a che il figlio minore almeno una volta all'anno si rechi presso il paese CP_1
d'origine della madre, per far visita ai familiari;
salvo diverso accordo ampliativo il periodo all'estero avrà durata di 15 giorni. Qualora il periodo trascorso nel paese d'origine della madre non venga usufruito durante le vacanze estive, esso non dovrà in ogni caso pregiudicare il diritto di visita del padre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Qualora il sig. dovesse essere destinato a missioni nazionali e/o internazionali o qualora la CP_1
sig.ra dovesse reperire nuova occupazione, orari e giorni di visita potranno essere variati Pt_1
tenuto conto delle esigenze lavorative predette, che dovranno essere tempestivamente comunicate all'altro genitore, con congruo preavviso.
I genitori, infine, si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed a quello intestato al figlio minore.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE
QUESTIONI ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre sig.
versi alla madre sig.ra un contributo al mantenimento del figlio mensile di euro 300,00, CP_1 Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 765/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica abituale e collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
calendario incontri padre-figlio secondo quanto riportato in parte motiva;
2) PONE a carico del padre sig. un contributo mensile al mantenimento del figlio di euro CP_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Vercelli;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 15/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 765/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata in Brasile in [...] Parte_1 C.F._1
14/09/1996 e residente in [...] con l'avv. Arena Romania
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Pisanzio Barbara
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: - disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica abituale e collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- porre a carico del sig. un contributo al mantenimento del figlio dell'importo mensile di € CP_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Vercelli;
- in punto visite, stante la tenerissima età del bambino, il sig. potrà vedere e tenere con sé il CP_1 figlio, per tutto il suo primo anno di età, due giorni a settimana, per la durata di 1 ora e mezza, secondo la seguente scansione: settimana 1 - due giorni infrasettimanali, preferibilmente nelle giornate di martedì e giovedì, dalle
17/17,30 alle 18,30/19, ma pur sempre per la durata di 1 ora e mezza, compatibilmente con i propri turni di servizio e con gli orari di lavoro (seppur saltuario) della madre;
settimana 2 - un giorno infrasettimanale (preferibilmente nelle giornate di martedì o di giovedì, dalle
17/17,30 alle 18,30/19, ma pur sempre per la durata di 1 ora e mezza) + un giorno del fine settimana, preferibilmente nella giornata di sabato, in orari compatibili con il riposo del bambino, da concordarsi con la madre, sempre per la durata di 1 ora e mezza.
Il padre preleverà il bambino in Ronsecco, presso l'abitazione della madre, e lo riporterà dalla mamma decorso l'orario di visita. In considerazione della breve durata dell'incontro, il sig. CP_1 si tratterrà preferibilmente in Ronsecco per il tempo della visita senza trasferire il minore in altro luogo.
Alternativamente potrà essere la sig.ra qualora a lei comodo, ad accompagnare il minore a Pt_1
Vercelli dal padre o, ancora, nel caso di impossibilità della sig.ra potrà essere la nonna Pt_1 materna.
In ogni caso, qualora la sig.ra non fosse in grado, per propri impegni personali e/o di lavoro, Pt_1 di consegnare personalmente il bambino al padre, la stessa si impegna a farlo consegnare dalla nonna o altro parente evitando, per quanto possibile, rinvii o annullamenti delle visite concordate.
Il bambino non dovrà essere intrattenuto dal padre presso la Caserma presso cui è in Servizio, in quanto contesto non adeguato al minore.
Il sig. si impegna dunque a reperire una idonea soluzione abitativa, ove poter accogliere il CP_1 figlio.
La madre fornirà al padre quanto necessario (a mero titolo esemplificativo: passeggino, biberon, cambi e altro) per il bambino fino a quando il sig. non avrà reperito una idonea sistemazione CP_1 abitativa (a partire da quel momento il padre dovrà garantire che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione). - Al compimento di un anno di vita del bambino e, comunque, completato lo svezzamento (previo reperimento di idonea soluzione abitativa) il padre lo potrà tenere con sé un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi tenuto conto degli orari di lavoro dei genitori e delle esigenze del minore, e comunque quantomeno dalle 17 alle 20, nonché ogni 15 giorni nel fine settimana, dalle 11 alle 15, preferibilmente nella giornata del sabato, con graduale ampliamento degli orari di visita, compatibilmente con la risposta, che si auspica positiva, del bambino stesso agli incontri con il papà.
La sig.ra si impegna a comunicare con congruo preavviso i propri orari di lavoro e, qualora Pt_1 non fosse in grado di accompagnare personalmente il bambino agli incontri, questi verrà consegnato dalla nonna o altro parente.
La sig.ra acconsente sin d'ora ad un ampliamento degli orari di visita nell'ipotesi in cui i Pt_1 nonni paterni si rechino in Vercelli per fare visita al bambino.
- A partire dai 24 mesi di vita del bambino, il padre lo potrà tenere con sé un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi tenuto conto degli orari di lavoro dei genitori e delle esigenze del minore, e comunque quantomeno dalle 17 alle 20, nonché ogni 15 giorni nel fine settimana, dalle 11 alle 15, preferibilmente nella giornata del sabato, con la previsione di un pernottamento, compatibilmente con la risposta, che si auspica positiva del bambino stesso agli incontri con il papà.
Nel caso di buon andamento degli incontri padre/figlio il sig. potrà trascorrere 7 giorni CP_1 consecutivi con il bambino durante le vacanze estive e festività alternate.
Il bambino trascorrerà le vacanze estive con la madre per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con il padre entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
- Dal 3° Anno di età, e sino all'ingresso nella Scuola Primaria, auspicando che il bambino abbia ormai un rapporto consolidato con entrambi i genitori, il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola/asilo fino alla domenica fino alle 14, quando rientrerà dalla mamma, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola e sino alle 21, quando rientrerà dalla mamma.
Con l'inserimento alla Scuola Primaria i genitori valuteranno di prolungare l'incontro del fine settimana, prevedendo il pernottamento anche alla domenica e fino al lunedì successivo, così che il padre possa accompagnare il bambino a scuola.
Il padre potrà tenere con sé il figlio per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive e festività alternate, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno i giorni festivi principali
(Natale/Capodanno; Pasqua/Lunedì dell'Angelo). I genitori si impegnano a valutare, al compimento del terzo anno di età del bambino, se sussistano le condizioni per prolungare il periodo di permanenza con il padre durante le vacanze estive a 15 giorni, anche non consecutivi.
- I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o necessità di modifiche al calendario.
- In caso di malattia del bambino, il genitore non collocatario ha diritto di visitarlo, ove lo voglia, previo accordo con l'altro genitore.
- Il genitore non presente potrà intrattenere contatti telefonici con il figlio a partire dai 2 anni d'età;
- dare atto che i genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed a quello intestato al figlio minore;
- il sig. acconsente a che il figlio minore almeno una volta all'anno si rechi presso il paese CP_1
d'origine della madre, per far visita ai familiari;
salvo diverso accordo ampliativo il periodo all'estero avrà durata di 15 giorni. Qualora il periodo trascorso nel paese d'origine della madre non venga usufruito durante le vacanze estive, esso non dovrà in ogni caso pregiudicare il diritto di visita del padre, salvo diverso accordo tra i genitori.
- qualora il sig. dovesse essere destinato a missioni nazionali e/o internazionali o qualora la CP_1 sig.ra dovesse reperire nuova occupazione, orari e giorni di visita potranno essere variati Pt_1 tenuto conto delle esigenze lavorative predette, che dovranno essere tempestivamente comunicate all'altro genitore, con congruo preavviso.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale Parte_1 CP_1
è nato in data [...] il figlio ancora minore. Per_1
Con ricorso depositato in data 28/05/2025 la sig.ra essendo venuta meno Parte_1 la relazione con l'odierna controparte, domandava l'affidamento esclusivo rafforzato del minore, un contributo a carico del padre di euro 450,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
che il padre potesse incontrare il figlio un'ora a settimana;
assegno unico universale interamente in suo favore.
In data 16/07/2025 si costituiva in giudizio il sig. , il quale contestava le domande di CP_1 controparte e domandava l'affido condiviso del minore, offriva di versare un contributo mensile per il suo mantenimento pari a euro 300,00 e il 50% delle spese straordinarie, con assegno unico al 100% in favore della madre;
articolava infine un calendario di visite del minore.
Nelle more della prima udienza di comparizione le parti raggiungevano un accordo e venivano autorizzate al deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, deve disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, Per_1
con residenza anagrafica abituale e collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
In punto visite, stante la tenerissima età del bambino, il sig. potrà vedere e tenere con sé il CP_1
figlio, per tutto il suo primo anno di età, due giorni a settimana, per la durata di 1 ora e mezza, secondo la seguente scansione:
- settimana 1: due giorni infrasettimanali, preferibilmente nelle giornate di martedì e giovedì, dalle
17/17,30 alle 18,30/19, ma pur sempre per la durata di 1 ora e mezza, compatibilmente con i propri turni di servizio e con gli orari di lavoro (seppur saltuario) della madre;
- settimana 2: un giorno infrasettimanale (preferibilmente nelle giornate di martedì o di giovedì, dalle
17/17,30 alle 18,30/19, ma pur sempre per la durata di 1 ora e mezza) + un giorno del fine settimana, preferibilmente nella giornata di sabato, in orari compatibili con il riposo del bambino, da concordarsi con la madre, sempre per la durata di 1 ora e mezza.
Il padre preleverà il bambino in Ronsecco, presso l'abitazione della madre, e lo riporterà dalla mamma decorso l'orario di visita. In considerazione della breve durata dell'incontro, il sig. si tratterrà CP_1
preferibilmente in Ronsecco per il tempo della visita senza trasferire il minore in altro luogo.
Alternativamente potrà essere la sig.ra qualora a lei comodo, ad accompagnare il minore a Pt_1
Vercelli dal padre o, ancora, nel caso di impossibilità della sig.ra potrà essere la nonna Pt_1
materna.
In ogni caso, qualora la sig.ra non fosse in grado, per propri impegni personali e/o di lavoro, Pt_1
di consegnare personalmente il bambino al padre, la stessa si impegna a farlo consegnare dalla nonna o altro parente evitando, per quanto possibile, rinvii o annullamenti delle visite concordate. Le parti hanno concordato che il bambino non dovrà essere intrattenuto dal padre presso la Caserma presso cui è in Servizio, in quanto contesto non adeguato al minore;
il sig. si impegna dunque CP_1
a reperire una idonea soluzione abitativa, ove poter accogliere il figlio.
La madre fornirà al padre quanto necessario (a mero titolo esemplificativo: passeggino, biberon, cambi e altro) per il bambino fino a quando il sig. non avrà reperito una idonea sistemazione CP_1
abitativa (a partire da quel momento il padre dovrà garantire che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione).
Al compimento di un anno di vita del bambino e, comunque, completato lo svezzamento (previo reperimento di idonea soluzione abitativa) il padre lo potrà tenere con sé un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi tenuto conto degli orari di lavoro dei genitori e delle esigenze del minore, e comunque quantomeno dalle 17 alle 20, nonché ogni 15 giorni nel fine settimana, dalle 11 alle 15, preferibilmente nella giornata del sabato, con graduale ampliamento degli orari di visita, compatibilmente con la risposta, che si auspica positiva, del bambino stesso agli incontri con il papà.
La sig.ra si impegna a comunicare con congruo preavviso i propri orari di lavoro e, qualora Pt_1
non fosse in grado di accompagnare personalmente il bambino agli incontri, questi verrà consegnato dalla nonna o altro parente.
La sig.ra acconsente sin d'ora ad un ampliamento degli orari di visita nell'ipotesi in cui i nonni Pt_1
paterni si rechino in Vercelli per fare visita al bambino.
A partire dai 24 mesi di vita del bambino, il padre lo potrà tenere con sé un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi tenuto conto degli orari di lavoro dei genitori e delle esigenze del minore, e comunque quantomeno dalle 17 alle 20, nonché ogni 15 giorni nel fine settimana, dalle 11 alle 15, preferibilmente nella giornata del sabato, con la previsione di un pernottamento, compatibilmente con la risposta, che si auspica positiva del bambino stesso agli incontri con il papà.
Nel caso di buon andamento degli incontri padre/figlio il sig. potrà trascorrere 7 giorni CP_1
consecutivi con il bambino durante le vacanze estive e festività alternate.
Il bambino trascorrerà le vacanze estive con la madre per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con il padre entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
Dal terzo anno di età e sino all'ingresso nella Scuola Primaria, auspicando che il bambino abbia ormai un rapporto consolidato con entrambi i genitori, il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola/asilo fino alla domenica fino alle 14, quando rientrerà dalla mamma, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola e sino alle 21, quando rientrerà dalla mamma. Con l'inserimento alla Scuola Primaria i genitori valuteranno di prolungare l'incontro del fine settimana, prevedendo il pernottamento anche alla domenica e fino al lunedì successivo, così che il padre possa accompagnare il bambino a scuola.
Il padre potrà tenere con sé il figlio per 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive e festività alternate, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Le vacanze natalizie e pasquali verranno suddivise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno i giorni festivi principali
(Natale/Capodanno; Pasqua/Lunedì dell'Angelo).
I genitori si impegnano a valutare, al compimento del terzo anno di età del bambino, se sussistano le condizioni per prolungare il periodo di permanenza con il padre durante le vacanze estive a 15 giorni, anche non consecutivi.
I genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o necessità di modifiche al calendario.
In caso di malattia del bambino, il genitore non collocatario avrà diritto di visitarlo, ove lo voglia, previo accordo con l'altro genitore.
Il genitore non presente potrà intrattenere contatti telefonici con il figlio a partire dai 2 anni d'età.
Il sig. acconsente a che il figlio minore almeno una volta all'anno si rechi presso il paese CP_1
d'origine della madre, per far visita ai familiari;
salvo diverso accordo ampliativo il periodo all'estero avrà durata di 15 giorni. Qualora il periodo trascorso nel paese d'origine della madre non venga usufruito durante le vacanze estive, esso non dovrà in ogni caso pregiudicare il diritto di visita del padre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Qualora il sig. dovesse essere destinato a missioni nazionali e/o internazionali o qualora la CP_1
sig.ra dovesse reperire nuova occupazione, orari e giorni di visita potranno essere variati Pt_1
tenuto conto delle esigenze lavorative predette, che dovranno essere tempestivamente comunicate all'altro genitore, con congruo preavviso.
I genitori, infine, si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed a quello intestato al figlio minore.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE
QUESTIONI ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre sig.
versi alla madre sig.ra un contributo al mantenimento del figlio mensile di euro 300,00, CP_1 Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Vercelli.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 765/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica abituale e collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
calendario incontri padre-figlio secondo quanto riportato in parte motiva;
2) PONE a carico del padre sig. un contributo mensile al mantenimento del figlio di euro CP_1
300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Vercelli;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 15/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.