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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2023, n. 17627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17627 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GN PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E presente l'avvocato DESTITO GIOVANNI del foro di ROMA in difesa di: GN PE Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 17627 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 febbraio 2021 la Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione di condanna emessa in primo grado nei confronti di NA PE, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 609-quater, comma 1, n. 2 cod. pen., per avere, nella qualità di professore di un istituto tecnico, compiuto atti sessuali su una minore infrasedicenne, a lui affidata per ragioni di educazione e di istruzione. 1.1. Con successiva sentenza del 3 maggio 2022, la Terza Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la suddetta decisione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nella fattispecie erano stati dedotti tre motivi di doglianza, rispettivamente riguardanti: 1) violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato, nonché in ordine alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta credibilità e attendibilità della persona offesa;
3) violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'ipotesi della minore gravità di cui all'art. 609-quater, comma 5, cod. pen. 2. Avverso tale ultima decisione NA PE ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo del suo difensore, eccependo tre motivi di doglianza. Con il primo ha lamentato l'erroneità della declaratoria di inammissibilità espressa dalla Corte di Cassazione sul primo motivo di ricorso, nella parte concernente la ritenuta sussistenza di un difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. La Terza Sezione avrebbe, in particolare, errato fattualmente: nell'affermare che l'incontro tra l'imputato e la vittima sarebbe avvenuto il 20 dicembre 2010, mentre lo NA si era limitato a dedurre che la persona offesa si sarebbe potuta essere confusa nel rammentarne la relativa data e orario;
nel ritenere che l'arco temporale di consumazione della condotta ascrittagli si sarebbe estesa tra il settembre e il 20 dicembre 2010, essendo, invece, la relazione con la minore iniziata solo a far data dall'ottobre o novembre del 2010; nel considerare tardiva l'eccezione relativa alla violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., trattandosi di questione non devolvibile con l'atto di appello, poiché sorta solo a seguito della pronuncia della sentenza di secondo grado (avendo omesso il primo giudice ogni decisione in proposito). 2 Con la seconda censura lo NA ha eccepito la sussistenza di un errore di fatto posto in essere dalla Terza Sezione con riguardo al secondo motivo dedotto con il ricorso in cassazione, inerente alla mancanza di attendibilità e credibilità, sotto vari profili, della persona offesa. La Corte di Cassazione, in particolare, sarebbe incorsa in errore di fatto per aver ritenuto che il ricorrente non avesse concretamente preso posizione in ordine all'attendibilità della minore, limitando le proprie censure al solo incontro del 20 dicembre 2010, essendo stati invece evidenziati, in senso contrario, salti logici, vuoti motivazionali e contraddizioni intrinseche presenti nelle sentenze di merito circa la credibilità della vittima e la non corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato, infine, la ravvisabilità di un errore di fatto pure nella motivazione con cui la Terza Sezione ha ritenuto l'infondatezza del terzo motivo di ricorso eccepito, avente ad oggetto il riconoscimento dell'ipotesi della minore gravità di cui all'art. 609-quater, comma 5, cod. pen. Avrebbe, infatti, errato la Corte di Cassazione: nel ritenere la gravità della condotta ascritta al prevenuto per aver ritenuto che essa abbia ricoperto un arco temporale significativo (tra il settembre e il dicembre 2010), laddove essa, invece, avrebbe, come detto, avuto inizio solo dall'ottobre o novembre 2010; nel valutare la vicenda come estremamente grave sulla scorta di elementi di merito non vagliati in modo adeguato da parte dei giudici di merito. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. A tale proposito è importante osservare, in via preliminare, che la norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede l'esperibilità del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione sia per errore materiale che per errore di fatto, riconducendo, pertanto, sotto un unico istituto situazioni profondamente differenti per la natura del rimedio messo a disposizione, per il tipo di vizio che legittima la proposizione del ricorso, nonché per le conseguenze che discendono dall'eliminazione dell'errore, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Può ben affermarsi, quindi, che il legislatore ha 3 impropriamente accomunato, nella nuova figura, realtà processuali eterogenee e che la configurazione del nuovo istituto come mezzo di impugnazione extra ordinem è appropriata solo con riferimento all'errore di fatto, e non già anche per quello materiale. Le due ipotesi di errore vengono individuate, rispettivamente: nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (errore materiale); in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (errore di fatto). Sono, pertanto, estranei all'area dell'errore di fatto - e come tali inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (così, espressamente, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). In altri termini, l'errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce in modo diretto al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra, perciò influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, cioè, ha il carattere della decisività, in quanto determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte. Sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto. che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso. Tali caratteri distintivi contribuiscono a fare coincidere l'errore previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. con l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ., che, attraverso il rinvio all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ne delimita con precisione l'ambito, chiarendo che ricorre l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita". Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è di tipo meramente percettivo e che ad esso è estraneo qualsiasi profilo attinente alla valutazione agli atti del processo, nel senso che non consiste in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (così, tra le tante: Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015, Morello, Rv. 263646-01). In questa prospettiva interpretativa si è mossa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha assunto quale parametro di riferimento la nozione di 4 errore di fatto posta dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cui, nel corso dei lavori preparatori relativi all'approvazione del testo dell'art. 625-bis cod. proc. pen., era stato fatto esplicito richiamo attraverso un emendamento poi ritirato. È stato, infatti, chiarito che il modello dell'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario è del tutto affine all'errore revocatorio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ., ed è riconoscibile dalla circostanza che la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o che è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr., in questi termini, Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Schiavone, Rv. 220181-01). Una simile impostazione è stata, tra l'altro, condivisa dalle Sezioni Unite, che nella sentenza Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, hanno stabilito, dopo avere riconosciuto che l'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391-bis cod. proc. civ., che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. 3. Orbene, chiariti in tal maniera i parametri esegetici alla stregua dei quali valutare l'errore di fatto di rilievo ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., risulta, in tutta evidenza, come nel caso di specie non sia dato ravvisare la ricorrenza di tale errore e come, conseguentemente, siano da qualificare le doglianze espresse dal ricorrente in termini di manifesta infondatezza. Nel ricorso straordinario proposto dallo NA, infatti, sono stati articolati presunti errori fattuali presenti nella sentenza impugnata riguardanti taluni specifici aspetti - data di verificazione del delitto, mancanza di attendibilità della persona offesa, qualificazione del fatto in termini di minore gravità ex art. 609-quater, comma 5, cod. pen. - invece diffusamente vagliati nell'ambito di una pronuncia connotata da una motivazione ampia ed esaustiva, congruamente esplicativa delle ragioni sottese all'assunta decisione. Con il proposto ricorso, allora, lo NA ha, nella sostanza, inteso reiterare la proposizione di motivi di doglianza già adeguatamente vagliati da questa Corte di Cassazione, mirando a ridiscutere il merito della decisione assunta, di fatto postulando una non accoglibile interpretazione dell'istituto ex 5 art. 625-bis cod. proc. pen. quale strumento di indefinita rielaborazione degli esiti decisori, in chiaro contrasto con le sue connotazioni tipiche. Ciò non può che condurre a una declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, non potendo questa Corte di legittimità spostare l'asse della propria cognizione - come .di fatto, invece, auspicato da parte dell'istante - finendo per non essere non più chiamata a provvedere alla rimozione di errori percettivi di immediata evidenza incidenti sul percorso decisionale, ma a rivisitare integralmente la re- giudicanda, in un'ottica di rimozione del giudicato. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
3) violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'ipotesi della minore gravità di cui all'art. 609-quater, comma 5, cod. pen. 2. Avverso tale ultima decisione NA PE ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., a mezzo del suo difensore, eccependo tre motivi di doglianza. Con il primo ha lamentato l'erroneità della declaratoria di inammissibilità espressa dalla Corte di Cassazione sul primo motivo di ricorso, nella parte concernente la ritenuta sussistenza di un difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. La Terza Sezione avrebbe, in particolare, errato fattualmente: nell'affermare che l'incontro tra l'imputato e la vittima sarebbe avvenuto il 20 dicembre 2010, mentre lo NA si era limitato a dedurre che la persona offesa si sarebbe potuta essere confusa nel rammentarne la relativa data e orario;
nel ritenere che l'arco temporale di consumazione della condotta ascrittagli si sarebbe estesa tra il settembre e il 20 dicembre 2010, essendo, invece, la relazione con la minore iniziata solo a far data dall'ottobre o novembre del 2010; nel considerare tardiva l'eccezione relativa alla violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., trattandosi di questione non devolvibile con l'atto di appello, poiché sorta solo a seguito della pronuncia della sentenza di secondo grado (avendo omesso il primo giudice ogni decisione in proposito). 2 Con la seconda censura lo NA ha eccepito la sussistenza di un errore di fatto posto in essere dalla Terza Sezione con riguardo al secondo motivo dedotto con il ricorso in cassazione, inerente alla mancanza di attendibilità e credibilità, sotto vari profili, della persona offesa. La Corte di Cassazione, in particolare, sarebbe incorsa in errore di fatto per aver ritenuto che il ricorrente non avesse concretamente preso posizione in ordine all'attendibilità della minore, limitando le proprie censure al solo incontro del 20 dicembre 2010, essendo stati invece evidenziati, in senso contrario, salti logici, vuoti motivazionali e contraddizioni intrinseche presenti nelle sentenze di merito circa la credibilità della vittima e la non corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato, infine, la ravvisabilità di un errore di fatto pure nella motivazione con cui la Terza Sezione ha ritenuto l'infondatezza del terzo motivo di ricorso eccepito, avente ad oggetto il riconoscimento dell'ipotesi della minore gravità di cui all'art. 609-quater, comma 5, cod. pen. Avrebbe, infatti, errato la Corte di Cassazione: nel ritenere la gravità della condotta ascritta al prevenuto per aver ritenuto che essa abbia ricoperto un arco temporale significativo (tra il settembre e il dicembre 2010), laddove essa, invece, avrebbe, come detto, avuto inizio solo dall'ottobre o novembre 2010; nel valutare la vicenda come estremamente grave sulla scorta di elementi di merito non vagliati in modo adeguato da parte dei giudici di merito. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. A tale proposito è importante osservare, in via preliminare, che la norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede l'esperibilità del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione sia per errore materiale che per errore di fatto, riconducendo, pertanto, sotto un unico istituto situazioni profondamente differenti per la natura del rimedio messo a disposizione, per il tipo di vizio che legittima la proposizione del ricorso, nonché per le conseguenze che discendono dall'eliminazione dell'errore, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Può ben affermarsi, quindi, che il legislatore ha 3 impropriamente accomunato, nella nuova figura, realtà processuali eterogenee e che la configurazione del nuovo istituto come mezzo di impugnazione extra ordinem è appropriata solo con riferimento all'errore di fatto, e non già anche per quello materiale. Le due ipotesi di errore vengono individuate, rispettivamente: nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (errore materiale); in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (errore di fatto). Sono, pertanto, estranei all'area dell'errore di fatto - e come tali inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (così, espressamente, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). In altri termini, l'errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce in modo diretto al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra, perciò influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, cioè, ha il carattere della decisività, in quanto determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte. Sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto. che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso. Tali caratteri distintivi contribuiscono a fare coincidere l'errore previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. con l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ., che, attraverso il rinvio all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ne delimita con precisione l'ambito, chiarendo che ricorre l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita". Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è di tipo meramente percettivo e che ad esso è estraneo qualsiasi profilo attinente alla valutazione agli atti del processo, nel senso che non consiste in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (così, tra le tante: Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015, Morello, Rv. 263646-01). In questa prospettiva interpretativa si è mossa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha assunto quale parametro di riferimento la nozione di 4 errore di fatto posta dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cui, nel corso dei lavori preparatori relativi all'approvazione del testo dell'art. 625-bis cod. proc. pen., era stato fatto esplicito richiamo attraverso un emendamento poi ritirato. È stato, infatti, chiarito che il modello dell'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario è del tutto affine all'errore revocatorio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ., ed è riconoscibile dalla circostanza che la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o che è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr., in questi termini, Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Schiavone, Rv. 220181-01). Una simile impostazione è stata, tra l'altro, condivisa dalle Sezioni Unite, che nella sentenza Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, hanno stabilito, dopo avere riconosciuto che l'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391-bis cod. proc. civ., che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. 3. Orbene, chiariti in tal maniera i parametri esegetici alla stregua dei quali valutare l'errore di fatto di rilievo ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., risulta, in tutta evidenza, come nel caso di specie non sia dato ravvisare la ricorrenza di tale errore e come, conseguentemente, siano da qualificare le doglianze espresse dal ricorrente in termini di manifesta infondatezza. Nel ricorso straordinario proposto dallo NA, infatti, sono stati articolati presunti errori fattuali presenti nella sentenza impugnata riguardanti taluni specifici aspetti - data di verificazione del delitto, mancanza di attendibilità della persona offesa, qualificazione del fatto in termini di minore gravità ex art. 609-quater, comma 5, cod. pen. - invece diffusamente vagliati nell'ambito di una pronuncia connotata da una motivazione ampia ed esaustiva, congruamente esplicativa delle ragioni sottese all'assunta decisione. Con il proposto ricorso, allora, lo NA ha, nella sostanza, inteso reiterare la proposizione di motivi di doglianza già adeguatamente vagliati da questa Corte di Cassazione, mirando a ridiscutere il merito della decisione assunta, di fatto postulando una non accoglibile interpretazione dell'istituto ex 5 art. 625-bis cod. proc. pen. quale strumento di indefinita rielaborazione degli esiti decisori, in chiaro contrasto con le sue connotazioni tipiche. Ciò non può che condurre a una declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, non potendo questa Corte di legittimità spostare l'asse della propria cognizione - come .di fatto, invece, auspicato da parte dell'istante - finendo per non essere non più chiamata a provvedere alla rimozione di errori percettivi di immediata evidenza incidenti sul percorso decisionale, ma a rivisitare integralmente la re- giudicanda, in un'ottica di rimozione del giudicato. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente