Art. 1.
Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897 , modificata dalle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565 , sono prorogate al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23.
Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897 , modificata dalle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565 , sono prorogate al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23.