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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1537/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1537/2018 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: proprietà
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Franco Canzerlo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) alla via Risorgimento n. 16
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasquale
Allocca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) al corso
Vittorio Emanuele III n. 57
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla Parte_1
base delle argomentazioni in atti, ha chiesto all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti pure indicati in atti.
La convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, difendendosi con le argomentazioni in atti.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione – avendo le parti ritenuto di non dover entrare nel merito per la prosecuzione del procedimento, dopo aver dichiarato entrambe, anche in sede di mediazione, la cessazione del motivo del contendere, stante al rimozione del muro oggetto di causa – così come ordinato da questo Tribunale (si veda il verbale negativo di mediazione depositato da parte convenuta all'udienza del 22.01.2019 e da parte attrice in data 08.02.2023), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, previo rigetto dell'istanza di concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. proposta in via principale da parte convenuta, poiché le parti avevano rappresentato entrambe la cessata materia del contendere.
Successivamente, la causa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 25.02.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, l'attore, nella sua comparsa conclusionale, ha domandato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, deducendo la demolizione del muretto di separazione eretto e la restituzione al possesso della zona dei CP_2
lastrici illegittimamente annessasi dalla convenuta.
L'attrice, considerato che “nel caso di specie, la convenuta ha adempiuto al proprio
2 obbligo successivamente alla notifica dell'atto di citazione”, per il principio della soccombenza virtuale, ha chiesto “la condanna della convenuta CP_3
al pagamento delle spese e competenze di lite, anche della delegata
[...]
mediazione, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
La convenuta, nella sua comparsa conclusionale, ha dichiarato che “con l'esecuzione
dei lavori è, dunque, venuta meno la materia del contendere, in conseguenza di ciò
si chiede procedersi, per le motivazioni sopra esposte, alla declaratoria di cessata
materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio”.
Orbene, ritiene il Tribunale che debba effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Va in proposito premesso che la cessazione della materia del contendere, integrante un'ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice, anche indipendentemente dal riconoscimento della sussistenza della causa della cessazione della materia del contendere da tutte le parti in causa.
Questo Giudice, invero, aderisce all'orientamento dottrinale secondo cui l'autorità
giudiziaria può dichiarare la cessazione della materia del contendere indipendentemente dal consenso di tutte le parti in causa.
Infatti, alla luce dell'impostazione dottrinale accolta, la tesi opposta è inconciliabile con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudice può
dichiarare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio, dovendosi qualificare la relativa eccezione come eccezione in senso lato e non in senso proprio
(cfr., in tema di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione,
ex multis, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 18195 del 24.10.2012; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 8086 del 18.04.2005).
3 Ancora, “deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere
in ogni caso in cui risulta acquisito agli atti del giudizio che non esiste più
contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non
vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (Cass.
Civ., sez. II, Ord. n. 19845/2019).
Orbene, l'intervenuto riconoscimento (evidenziato sopra) da parte dell'attrice e della convenuta dell'avvenuta rimozione del muretto da parte di quest'ultima ha determinato oggettivamente il venir meno della necessità dei provvedimenti originariamente invocati nel presente giudizio dall'attrice.
In corso di causa, quindi, è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo alla pretesa azionata con l'atto di citazione, intendendosi, in particolare, per “interesse ad agire” la concreta utilità del provvedimento richiesto al
Giudice, che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione.
Pertanto, come sopra anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, tanto più che nel caso di specie essa è stata invocata da entrambe le parti.
Peraltro, il Tribunale, pur dovendo dichiarare cessata la materia del contendere, deve pronunciarsi sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31.10.2023).
Ebbene, nel caso di specie, la richiesta congiunta di compensazione delle spese non
è riscontrabile, alla luce di quanto già evidenziato sopra.
Dunque, in virtù del principio della soccombenza virtuale, il giudice deve fondare la propria pronuncia sulle spese sulla valutazione delle probabilità di accoglimento
4 della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su un'apposita indagine sommaria.
Ciò posto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve concludersi che appare sussistere, all'esito di una valutazione condotta secondo i criteri di cui sopra,
la probabilità che, in assenza della suindicata causa di cessazione della materia del contendere, la domanda attorea sarebbe stata integralmente accolta.
Deve rilevarsi, infatti, che la convenuta, già nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto la cessata materia del contendere, affermando che ella “non ha mai rivendicato alcun diritto né accampato alcuna pretesa, infatti, quando l'attrice ha fatto rilevare l'erronea realizzazione del parapetto, la , prima della CP_1
notifica dell'atto di citazione, ha espressamente rappresentato la volontà di arretrarlo, cosa che effettivamente ha fatto, prima dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio”.
Quanto sinora evidenziato induce il Tribunale a ritenere probabile che, in assenza della suindicata causa di cessazione della materia del contendere, la domanda di abbattimento del muretto di separazione eretto dalla convenuta e la restituzione al possesso condominiale della zona dei lastrici illegittimamente annessa dalla alla sua proprietà, sarebbe stata accolta perché fondata. CP_1
Né conclusioni opposte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, possono essere suffragate dall'affermazione della convenuta medesima, riportata sopra, secondo cui l'arretramento del parapetto rispetto all'area per cui è causa (e, quindi, la sua rimozione da tale area) è avvenuta prima dell'iscrizione a ruolo della presente causa. Infatti, risulta per tabulas che il presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data 02.03.2018, mentre i lavori di arretramento del muro, per stessa dichiarazione della convenuta sin dalla sua comparsa di costituzione e
5 risposta, sono stati eseguiti successivamente, ossia il 12.03.2018. Tale data è
successiva anche a quella della notifica alla convenuta dell'atto introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi il 20.02.2018.
È irrilevante anche la deduzione della convenuta secondo cui ella prima della notifica dell'atto di citazione, ha espressamente rappresentato la volontà di arretrare il muro di causa.
Infatti, la convenuta non ha tempestivamente contestato specificatamente la controdeduzione attorea, espressa alla prima udienza, circa l'attesa di parte attrice durata quattro mesi prima dell'instaurazione del presente giudizio, dovuta solo all'assoluto silenzio e reiterata inerzia della convenuta.
La contestazione specifica di tale controdeduzione attore sarebbe dovuta avvenire nella prima difesa utile della convenuta, ossia alla medesima prima udienza.
Non rileva, poi, il deposito, da parte della convenuta, all'udienza immediatamente successiva, tenutasi il 22.01.2019, di una raccomandata dalla quale, secondo quanto contestualmente dedotto dalla menzionata parte, si evincerebbe la volontà di di arretrare il parapetto già prima della notifica dell'atto di Controparte_1
citazione, poiché tale deposito, in virtù del suindicato onere della convenuta di specifica tempestiva contestazione delle suesposte controdeduzioni attoree, sarebbe dovuto essere preceduto, almeno, dalla deduzione alla prima udienza delle circostanze asseritamente provate dal documento depositato in data 22.01.2019.
Sulla base di tutte le osservazioni svolte, come sopra anticipato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e le spese di lite devono seguire la regola della soccombenza virtuale.
Pertanto, in considerazione della probabilità che la domanda proposta dall'attrice sarebbe stata accolta se non fosse cessata la materia del contendere, le spese di lite,
6 liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi processuali effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della causa (ossia quello compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) e in applicazione dei parametri medi, vanno poste interamente a carico della convenuta,
che dovrà pagare all'attrice le spese di lite dalla medesima sostenute, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. Franco Canzerlo.
Non può, invece, accogliersi la richiesta di parte attrice volta alla condanna della convenuta anche al pagamento delle spese della delegata mediazione, in quanto manca agli atti la prova dell'effettivo esborso economico per tale adempimento.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr.
Cassazione, Sez. U., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014, Rv. 630490).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al rimborso, in favore di con Controparte_1 Parte_1
attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, Avv. Franco Canzerlo, delle spese di lite, liquidate in euro 125,00 per esborsi e in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Nola il 30.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1537/2018 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: proprietà
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Franco Canzerlo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) alla via Risorgimento n. 16
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasquale
Allocca, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Marigliano (NA) al corso
Vittorio Emanuele III n. 57
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla Parte_1
base delle argomentazioni in atti, ha chiesto all'adito Tribunale l'adozione dei provvedimenti pure indicati in atti.
La convenuta si è costituita tardivamente in giudizio, difendendosi con le argomentazioni in atti.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione – avendo le parti ritenuto di non dover entrare nel merito per la prosecuzione del procedimento, dopo aver dichiarato entrambe, anche in sede di mediazione, la cessazione del motivo del contendere, stante al rimozione del muro oggetto di causa – così come ordinato da questo Tribunale (si veda il verbale negativo di mediazione depositato da parte convenuta all'udienza del 22.01.2019 e da parte attrice in data 08.02.2023), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, previo rigetto dell'istanza di concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. proposta in via principale da parte convenuta, poiché le parti avevano rappresentato entrambe la cessata materia del contendere.
Successivamente, la causa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 25.02.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, l'attore, nella sua comparsa conclusionale, ha domandato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, deducendo la demolizione del muretto di separazione eretto e la restituzione al possesso della zona dei CP_2
lastrici illegittimamente annessasi dalla convenuta.
L'attrice, considerato che “nel caso di specie, la convenuta ha adempiuto al proprio
2 obbligo successivamente alla notifica dell'atto di citazione”, per il principio della soccombenza virtuale, ha chiesto “la condanna della convenuta CP_3
al pagamento delle spese e competenze di lite, anche della delegata
[...]
mediazione, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
La convenuta, nella sua comparsa conclusionale, ha dichiarato che “con l'esecuzione
dei lavori è, dunque, venuta meno la materia del contendere, in conseguenza di ciò
si chiede procedersi, per le motivazioni sopra esposte, alla declaratoria di cessata
materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio”.
Orbene, ritiene il Tribunale che debba effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Va in proposito premesso che la cessazione della materia del contendere, integrante un'ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice, anche indipendentemente dal riconoscimento della sussistenza della causa della cessazione della materia del contendere da tutte le parti in causa.
Questo Giudice, invero, aderisce all'orientamento dottrinale secondo cui l'autorità
giudiziaria può dichiarare la cessazione della materia del contendere indipendentemente dal consenso di tutte le parti in causa.
Infatti, alla luce dell'impostazione dottrinale accolta, la tesi opposta è inconciliabile con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giudice può
dichiarare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio, dovendosi qualificare la relativa eccezione come eccezione in senso lato e non in senso proprio
(cfr., in tema di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione,
ex multis, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 18195 del 24.10.2012; Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n. 8086 del 18.04.2005).
3 Ancora, “deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere
in ogni caso in cui risulta acquisito agli atti del giudizio che non esiste più
contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non
vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (Cass.
Civ., sez. II, Ord. n. 19845/2019).
Orbene, l'intervenuto riconoscimento (evidenziato sopra) da parte dell'attrice e della convenuta dell'avvenuta rimozione del muretto da parte di quest'ultima ha determinato oggettivamente il venir meno della necessità dei provvedimenti originariamente invocati nel presente giudizio dall'attrice.
In corso di causa, quindi, è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo alla pretesa azionata con l'atto di citazione, intendendosi, in particolare, per “interesse ad agire” la concreta utilità del provvedimento richiesto al
Giudice, che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione.
Pertanto, come sopra anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, tanto più che nel caso di specie essa è stata invocata da entrambe le parti.
Peraltro, il Tribunale, pur dovendo dichiarare cessata la materia del contendere, deve pronunciarsi sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31.10.2023).
Ebbene, nel caso di specie, la richiesta congiunta di compensazione delle spese non
è riscontrabile, alla luce di quanto già evidenziato sopra.
Dunque, in virtù del principio della soccombenza virtuale, il giudice deve fondare la propria pronuncia sulle spese sulla valutazione delle probabilità di accoglimento
4 della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su un'apposita indagine sommaria.
Ciò posto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve concludersi che appare sussistere, all'esito di una valutazione condotta secondo i criteri di cui sopra,
la probabilità che, in assenza della suindicata causa di cessazione della materia del contendere, la domanda attorea sarebbe stata integralmente accolta.
Deve rilevarsi, infatti, che la convenuta, già nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto la cessata materia del contendere, affermando che ella “non ha mai rivendicato alcun diritto né accampato alcuna pretesa, infatti, quando l'attrice ha fatto rilevare l'erronea realizzazione del parapetto, la , prima della CP_1
notifica dell'atto di citazione, ha espressamente rappresentato la volontà di arretrarlo, cosa che effettivamente ha fatto, prima dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio”.
Quanto sinora evidenziato induce il Tribunale a ritenere probabile che, in assenza della suindicata causa di cessazione della materia del contendere, la domanda di abbattimento del muretto di separazione eretto dalla convenuta e la restituzione al possesso condominiale della zona dei lastrici illegittimamente annessa dalla alla sua proprietà, sarebbe stata accolta perché fondata. CP_1
Né conclusioni opposte, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, possono essere suffragate dall'affermazione della convenuta medesima, riportata sopra, secondo cui l'arretramento del parapetto rispetto all'area per cui è causa (e, quindi, la sua rimozione da tale area) è avvenuta prima dell'iscrizione a ruolo della presente causa. Infatti, risulta per tabulas che il presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data 02.03.2018, mentre i lavori di arretramento del muro, per stessa dichiarazione della convenuta sin dalla sua comparsa di costituzione e
5 risposta, sono stati eseguiti successivamente, ossia il 12.03.2018. Tale data è
successiva anche a quella della notifica alla convenuta dell'atto introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi il 20.02.2018.
È irrilevante anche la deduzione della convenuta secondo cui ella prima della notifica dell'atto di citazione, ha espressamente rappresentato la volontà di arretrare il muro di causa.
Infatti, la convenuta non ha tempestivamente contestato specificatamente la controdeduzione attorea, espressa alla prima udienza, circa l'attesa di parte attrice durata quattro mesi prima dell'instaurazione del presente giudizio, dovuta solo all'assoluto silenzio e reiterata inerzia della convenuta.
La contestazione specifica di tale controdeduzione attore sarebbe dovuta avvenire nella prima difesa utile della convenuta, ossia alla medesima prima udienza.
Non rileva, poi, il deposito, da parte della convenuta, all'udienza immediatamente successiva, tenutasi il 22.01.2019, di una raccomandata dalla quale, secondo quanto contestualmente dedotto dalla menzionata parte, si evincerebbe la volontà di di arretrare il parapetto già prima della notifica dell'atto di Controparte_1
citazione, poiché tale deposito, in virtù del suindicato onere della convenuta di specifica tempestiva contestazione delle suesposte controdeduzioni attoree, sarebbe dovuto essere preceduto, almeno, dalla deduzione alla prima udienza delle circostanze asseritamente provate dal documento depositato in data 22.01.2019.
Sulla base di tutte le osservazioni svolte, come sopra anticipato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere e le spese di lite devono seguire la regola della soccombenza virtuale.
Pertanto, in considerazione della probabilità che la domanda proposta dall'attrice sarebbe stata accolta se non fosse cessata la materia del contendere, le spese di lite,
6 liquidate come in dispositivo con riferimento alle sole fasi processuali effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della causa (ossia quello compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) e in applicazione dei parametri medi, vanno poste interamente a carico della convenuta,
che dovrà pagare all'attrice le spese di lite dalla medesima sostenute, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. Franco Canzerlo.
Non può, invece, accogliersi la richiesta di parte attrice volta alla condanna della convenuta anche al pagamento delle spese della delegata mediazione, in quanto manca agli atti la prova dell'effettivo esborso economico per tale adempimento.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr.
Cassazione, Sez. U., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014, Rv. 630490).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al rimborso, in favore di con Controparte_1 Parte_1
attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, Avv. Franco Canzerlo, delle spese di lite, liquidate in euro 125,00 per esborsi e in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Nola il 30.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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