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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2643/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2643/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio RT C.F._1
dell'Avv. Sebastiana Di Maria, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , e _1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elide Campisi, giusta C.F._3
procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 24.03.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda di rivendica di usufrutto proposta da RT
nei confronti di e , tesa alla condanna di
[...] _1 Controparte_2
questi ultimi alla restituzione dell'immobile sito ad Avola, Cortile Grande, n. 1, in
Catasto dello stesso Comune al Foglio 80, Particella 12104, Subalterno 12, p. T-1.
1.1. - A sostegno di tale domanda, ha dedotto: a) di aver ricevuto il diritto di usufrutto sul suddetto immobile da potere della sorella ed in virtù dell'atto Controparte_3
pubblico di donazione del 09.05.2016; b) di avere trasferito la nuda proprietà del predetto immobile a , conservandone tuttavia “il diritto reale di Controparte_4 godimento”; c) che ad oggi l'immobile risulta occupato sine titulo dagli odierni convenuti i quali lo detengono senza corrispondere all'attrice alcuna indennità.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e _1 [...]
, deducendo ed eccependo l'infondatezza della domanda attorea in quanto CP_2
svolta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva.
3. - La causa, istruita a mezzo prove documentali e orali, è stata posta in decisione all'udienza del 24.03.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
3.1. - All'esito della camera di consiglio, il Tribunale si è riservato di decidere con sentenza da depositarsi nei successivi trenta giorni ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
4. - Ciò posto, la domanda è infondata e va respinta per un duplice ordine di ragioni.
4.1. - Anzitutto, contrariamente a quanto dedotto in citazione, risulta ex actis come l'attrice non sia titolare del diritto di usufrutto vantato sull'immobile oggetto di lite.
Al riguardo, va osservato che, con atto pubblico di donazione del 09.05.2016 (cfr. doc.
1, fasc. attrice), ha donato alla sorella il diritto Controparte_3 RT
di proprietà sull'appartamento oggetto di lite, sul quale si è, tuttavia, riservata il diritto di abitazione vita natural durante.
Pag. 2 di 8 Con successivo atto pubblico di trasferimento di nuda proprietà rogato in data
14.08.2018 (cfr. doc. 2, fasc. attrice), ha trasferito a RT CP_4
tutti i propri diritti sull'immobile oggetto di lite, senza alcun corrispettivo e al
[...]
dichiarato fine di transigere la controversia insorta tra il e le germane in CP_4 Pt_1
relazione alla citata donazione del 09.05.2016. Come, infatti, risultante dal suddetto atto di trasferimento del 14.08.2018, aveva convenuto in giudizio innanzi Controparte_4
al Tribunale di Siracusa (proc. n. 1697/2017 r.g.) le sorelle deducendo la Pt_1
revocabilità del suddetto atto di donazione ex art. 2901 c.c.
Per quanto in questa sede rilevi, l'art. III) del suddetto atto transattivo prevede espressamente, all'ultimo capoverso, che: “In conseguenza della presente alienazione la parte alienante si spoglia di ogni relativo diritto sinora su di esso avuto e ne investe e surroga la parte acquirente la quale da oggi ne potrà disporre nei limiti di quanto acquistato con il presente atto” (cfr. doc. 2, fasc. attrice;
enfasi dell'estensore).
Da quanto sin qui brevemente esposto, risulta evidente come l'odierna attrice - dopo avere ricevuto con il citato atto di donazione la proprietà dell'immobile oggetto di lite, con riserva del diritto di abitazione vita natural durante in capo alla donante
[...]
- si sia poi definitivamente spogliata di ogni diritto sul medesimo immobile CP_3 trasferendolo in capo a;
con l'ovvia conseguenza che l'odierna attrice Controparte_4
non può più vantare alcun diritto sull'immobile oggetto di lite, tantomeno quello di usufrutto, non risultando fatta alcuna riserva in tal senso nel citato atto pubblico di trasferimento del 14.08.2018, e considerato che il dominio acquistato dall'attrice con l'atto di donazione del 09.05.2016 era già limitato dal diritto di abitazione in favore della donante Controparte_3
4.2. - Sotto un secondo profilo va, poi, osservato come del tutto fondatamente gli odierni convenuti abbiano eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva.
Al riguardo, va ricordato che la titolarità del rapporto sostanziale dal lato passivo integra un elemento costitutivo della domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e - nel caso di contestazione da parte del convenuto - anche di provare, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: “La titolarità della posizione soggettiva è
Pag. 3 di 8 un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (cfr. Sez. Un., n. 2951/2016).
Con specifico riguardo all'azione di rivendicazione, va osservato che la legittimazione passiva spetta a chi possieda o detenga l'immobile oggetto di rivendica e si trovi, dunque, nelle condizioni di poter restituire l'immobile stesso all'avente diritto.
Tornando al caso in esame, a fronte dell'allegazione attorea secondo cui i convenuti si troverebbero nella detenzione dell'immobile dedotto in lite, questi ultimi hanno recisamente negato tale detenzione;
con la conseguenza che sarebbe spettato all'attrice l'onere di dimostrare che i convenuti si trovino nell'attuale disponibilità della res.
Sulla scorta dell'espletata istruttoria, tale onere non può reputarsi adeguatamente assolto dall'attrice.
Contrariamente a quanto sostenuto da infatti, può anzitutto RT
osservarsi come gli odierni convenuti non risultino residenti all'indirizzo di Avola,
Cortile Grande, n. 1 (cfr. doc. 3, fasc. attrice).
L'esito dell'interpello è stato, poi, nettamente negativo, avendo i convenuti negato la circostanza, indicata nei capitoli di prova ammessi, di detenere senza titolo e senza il consenso dell'attrice l'immobile oggetto di lite.
D'altra parte, va osservato che, a chiarimento della propria risposta, la convenuta ha precisato come l'immobile in questione sia abitato dalla propria madre sin dal 2023, per averne ricevuto la detenzione da potere di , ex cognato di Controparte_4 [...]
RT
Tale circostanza, oltre a risultare pienamente compatibile con l'accertata insussistenza, in capo all'attrice, di qualsiasi diritto sull'immobile oggetto di lite (per essersene la predetta spogliata in via transattiva in favore del ), appare indirettamente CP_4
confermata dal teste il quale, dopo avere riferito di avere visto gli Testimone_1
Pag. 4 di 8 odierni convenuti nell'immobile oggetto di lite, ha aggiunto di avervi visto spesso “una signora di circa settant'anni affacciata al ballatoio che aggetta sulla strada principale”.
D'altra parte e infine, le dichiarazioni del teste appaiono del tutto insufficienti a Tes_1
fondare il convincimento del Tribunale in ordine alla sussistenza, in capo agli odierni convenuti, di una posizione qualificabile come “possesso” o “detenzione” dell'immobile in discorso, essendosi il predetto limitato a riferire di avere visto i convenuti all'interno e all'esterno dell'immobile (più precisamente “nel ballatoio o fuori davanti la porta”), e di non essere “mai andato a provare ad accedere nella casa in questione” con la moglie
. RT
Tali circostanze, infatti, in assenza di più pregnanti elementi di giudizio, quali, ad esempio, il possesso delle chiavi dell'immobile da parte dei convenuti, non giustificano l'illazione che questi ultimi vi abitino, risultando, al contrario, del tutto compatibili con una presenza giustificata dall'esigenza della convenuta di fare visita all'anziana madre.
In tale contesto, peraltro, si inscrive l'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mani della convenuta presso l'indirizzo di Avola, Cortile Grande, n.
1: circostanza che, al pari della frequente presenza in loco dei convenuti, non appare indice inequivoco del fatto che gli stessi abbiano la detenzione dell'immobile.
4.3. - Per tali concomitanti ragioni s'impone il rigetto della domanda.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia determinato, a norma dell'art. 15, co. 1, c.p.c., in € 14.822,00
(scaglione valoriale sino ad € 26.000,00), vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi.
5.1. - Tenuto conto dell'ammissione dei convenuti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite va posto in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Pag. 5 di 8 Non rileva, a tale ultimo fine, la circostanza che anche l'attrice risulti ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, tenuto conto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario” (Cass. n. 25653/2020; Cass. n. 15817/2019).
5.2. - In questa sede non va, infine, fatta applicazione della dimidiazione prevista dall'art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 136/2020, secondo cui: “Qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. Così operando, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
6. - Va, altresì, applicata la sanzione di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c.
6.1. - Ricorrono, infatti, gli estremi della colpa grave nel comportamento della parte attrice che ha instaurato il presente giudizio nonostante la manifesta inconsistenza giuridica delle proprie pretese (cfr. Sez. Un., n. 22405/2018).
Adoperando la normale diligenza, l'attrice avrebbe certamente acquisito piena coscienza dell'infondatezza della propria posizione, specie per quanto concerne il diritto di usufrutto vantato sull'immobile dedotto in lite e risultato insussistente sulla base di una piana lettura della documentazione versata in atti dalla stessa attrice.
Pag. 6 di 8 6.2. - Versandosi in ipotesi di colpa grave, l'attrice va dunque condannata d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.
Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 21570/2012), oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
7. - Ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., nel testo aggiunto dall'art. 3, co. 6, del D.lgs. n.
149/2022 ed applicabile al presente procedimento, poiché instaurato in data successiva al 28.02.2023, come previsto dall'art. 35, co. 1, del D.lgs. cit., l'attrice va, altresì, condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro in misura compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00.
7.1. - Tale norma deve reputarsi costituzionalmente non illegittima, rispondendo alla ragionevole ratio di scoraggiare - tra l'altro - la proposizione di azioni pretestuose, ponendo a carico dell'autore un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione, analogamente a quanto già statuito dalla Corte delle leggi all'esito del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012 (cfr. Corte cost., n. 120/2016).
7.2. - Tornando al caso in esame, avuto riguardo al sensibile scostamento della parte attrice dal grado di diligenza normalmente esigibile in situazioni analoghe (considerato, in particolare, che la domanda risulta connotata da negligenza inescusabile, non sussistendo i presupposti normativi per il suo accoglimento sulla scorta della stessa documentazione versata in atti dall'attrice), e tenuto conto, tuttavia, che il vano funzionamento della “macchina giustizia” si è rivelato concretamente limitato (in considerazione dell'avvenuta definizione della controversia in appena tre udienze, a poco più di sette mesi dalla data di iscrizione a ruolo), appare equo determinare la sanzione in discorso nella misura, di poco inferiore ad un terzo del massimo edittale, di
€ 1.500,00.
Pag. 7 di 8
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2643/2024 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda di rivendica di usufrutto proposta da RT nei confronti di e in relazione all'immobile _1 Controparte_2
sito ad Avola, Cortile Grande, n. 1, in Catasto del medesimo Comune al Foglio
80, Particella 12104, Subalterno 12, p. T-1.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da RT
e , che si liquidano in complessivi € 4.227,00 _1 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%, se dovuta, come per legge, ponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002.
3) Condanna al pagamento, in favore di e RT _1
, dell'ulteriore importo complessivo di € 4.227,00 ex art. 96, Controparte_2
co. 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
4) Condanna al pagamento, in favore della cassa delle RT ammende, della somma di € 1.500,00 ex art. 96, co. 4, c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 25 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2643/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio RT C.F._1
dell'Avv. Sebastiana Di Maria, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , e _1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elide Campisi, giusta C.F._3
procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 24.03.2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda di rivendica di usufrutto proposta da RT
nei confronti di e , tesa alla condanna di
[...] _1 Controparte_2
questi ultimi alla restituzione dell'immobile sito ad Avola, Cortile Grande, n. 1, in
Catasto dello stesso Comune al Foglio 80, Particella 12104, Subalterno 12, p. T-1.
1.1. - A sostegno di tale domanda, ha dedotto: a) di aver ricevuto il diritto di usufrutto sul suddetto immobile da potere della sorella ed in virtù dell'atto Controparte_3
pubblico di donazione del 09.05.2016; b) di avere trasferito la nuda proprietà del predetto immobile a , conservandone tuttavia “il diritto reale di Controparte_4 godimento”; c) che ad oggi l'immobile risulta occupato sine titulo dagli odierni convenuti i quali lo detengono senza corrispondere all'attrice alcuna indennità.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e _1 [...]
, deducendo ed eccependo l'infondatezza della domanda attorea in quanto CP_2
svolta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva.
3. - La causa, istruita a mezzo prove documentali e orali, è stata posta in decisione all'udienza del 24.03.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
3.1. - All'esito della camera di consiglio, il Tribunale si è riservato di decidere con sentenza da depositarsi nei successivi trenta giorni ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
4. - Ciò posto, la domanda è infondata e va respinta per un duplice ordine di ragioni.
4.1. - Anzitutto, contrariamente a quanto dedotto in citazione, risulta ex actis come l'attrice non sia titolare del diritto di usufrutto vantato sull'immobile oggetto di lite.
Al riguardo, va osservato che, con atto pubblico di donazione del 09.05.2016 (cfr. doc.
1, fasc. attrice), ha donato alla sorella il diritto Controparte_3 RT
di proprietà sull'appartamento oggetto di lite, sul quale si è, tuttavia, riservata il diritto di abitazione vita natural durante.
Pag. 2 di 8 Con successivo atto pubblico di trasferimento di nuda proprietà rogato in data
14.08.2018 (cfr. doc. 2, fasc. attrice), ha trasferito a RT CP_4
tutti i propri diritti sull'immobile oggetto di lite, senza alcun corrispettivo e al
[...]
dichiarato fine di transigere la controversia insorta tra il e le germane in CP_4 Pt_1
relazione alla citata donazione del 09.05.2016. Come, infatti, risultante dal suddetto atto di trasferimento del 14.08.2018, aveva convenuto in giudizio innanzi Controparte_4
al Tribunale di Siracusa (proc. n. 1697/2017 r.g.) le sorelle deducendo la Pt_1
revocabilità del suddetto atto di donazione ex art. 2901 c.c.
Per quanto in questa sede rilevi, l'art. III) del suddetto atto transattivo prevede espressamente, all'ultimo capoverso, che: “In conseguenza della presente alienazione la parte alienante si spoglia di ogni relativo diritto sinora su di esso avuto e ne investe e surroga la parte acquirente la quale da oggi ne potrà disporre nei limiti di quanto acquistato con il presente atto” (cfr. doc. 2, fasc. attrice;
enfasi dell'estensore).
Da quanto sin qui brevemente esposto, risulta evidente come l'odierna attrice - dopo avere ricevuto con il citato atto di donazione la proprietà dell'immobile oggetto di lite, con riserva del diritto di abitazione vita natural durante in capo alla donante
[...]
- si sia poi definitivamente spogliata di ogni diritto sul medesimo immobile CP_3 trasferendolo in capo a;
con l'ovvia conseguenza che l'odierna attrice Controparte_4
non può più vantare alcun diritto sull'immobile oggetto di lite, tantomeno quello di usufrutto, non risultando fatta alcuna riserva in tal senso nel citato atto pubblico di trasferimento del 14.08.2018, e considerato che il dominio acquistato dall'attrice con l'atto di donazione del 09.05.2016 era già limitato dal diritto di abitazione in favore della donante Controparte_3
4.2. - Sotto un secondo profilo va, poi, osservato come del tutto fondatamente gli odierni convenuti abbiano eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva.
Al riguardo, va ricordato che la titolarità del rapporto sostanziale dal lato passivo integra un elemento costitutivo della domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e - nel caso di contestazione da parte del convenuto - anche di provare, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: “La titolarità della posizione soggettiva è
Pag. 3 di 8 un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità” (cfr. Sez. Un., n. 2951/2016).
Con specifico riguardo all'azione di rivendicazione, va osservato che la legittimazione passiva spetta a chi possieda o detenga l'immobile oggetto di rivendica e si trovi, dunque, nelle condizioni di poter restituire l'immobile stesso all'avente diritto.
Tornando al caso in esame, a fronte dell'allegazione attorea secondo cui i convenuti si troverebbero nella detenzione dell'immobile dedotto in lite, questi ultimi hanno recisamente negato tale detenzione;
con la conseguenza che sarebbe spettato all'attrice l'onere di dimostrare che i convenuti si trovino nell'attuale disponibilità della res.
Sulla scorta dell'espletata istruttoria, tale onere non può reputarsi adeguatamente assolto dall'attrice.
Contrariamente a quanto sostenuto da infatti, può anzitutto RT
osservarsi come gli odierni convenuti non risultino residenti all'indirizzo di Avola,
Cortile Grande, n. 1 (cfr. doc. 3, fasc. attrice).
L'esito dell'interpello è stato, poi, nettamente negativo, avendo i convenuti negato la circostanza, indicata nei capitoli di prova ammessi, di detenere senza titolo e senza il consenso dell'attrice l'immobile oggetto di lite.
D'altra parte, va osservato che, a chiarimento della propria risposta, la convenuta ha precisato come l'immobile in questione sia abitato dalla propria madre sin dal 2023, per averne ricevuto la detenzione da potere di , ex cognato di Controparte_4 [...]
RT
Tale circostanza, oltre a risultare pienamente compatibile con l'accertata insussistenza, in capo all'attrice, di qualsiasi diritto sull'immobile oggetto di lite (per essersene la predetta spogliata in via transattiva in favore del ), appare indirettamente CP_4
confermata dal teste il quale, dopo avere riferito di avere visto gli Testimone_1
Pag. 4 di 8 odierni convenuti nell'immobile oggetto di lite, ha aggiunto di avervi visto spesso “una signora di circa settant'anni affacciata al ballatoio che aggetta sulla strada principale”.
D'altra parte e infine, le dichiarazioni del teste appaiono del tutto insufficienti a Tes_1
fondare il convincimento del Tribunale in ordine alla sussistenza, in capo agli odierni convenuti, di una posizione qualificabile come “possesso” o “detenzione” dell'immobile in discorso, essendosi il predetto limitato a riferire di avere visto i convenuti all'interno e all'esterno dell'immobile (più precisamente “nel ballatoio o fuori davanti la porta”), e di non essere “mai andato a provare ad accedere nella casa in questione” con la moglie
. RT
Tali circostanze, infatti, in assenza di più pregnanti elementi di giudizio, quali, ad esempio, il possesso delle chiavi dell'immobile da parte dei convenuti, non giustificano l'illazione che questi ultimi vi abitino, risultando, al contrario, del tutto compatibili con una presenza giustificata dall'esigenza della convenuta di fare visita all'anziana madre.
In tale contesto, peraltro, si inscrive l'avvenuta notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mani della convenuta presso l'indirizzo di Avola, Cortile Grande, n.
1: circostanza che, al pari della frequente presenza in loco dei convenuti, non appare indice inequivoco del fatto che gli stessi abbiano la detenzione dell'immobile.
4.3. - Per tali concomitanti ragioni s'impone il rigetto della domanda.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia determinato, a norma dell'art. 15, co. 1, c.p.c., in € 14.822,00
(scaglione valoriale sino ad € 26.000,00), vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi.
5.1. - Tenuto conto dell'ammissione dei convenuti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese di lite va posto in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Pag. 5 di 8 Non rileva, a tale ultimo fine, la circostanza che anche l'attrice risulti ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, tenuto conto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario” (Cass. n. 25653/2020; Cass. n. 15817/2019).
5.2. - In questa sede non va, infine, fatta applicazione della dimidiazione prevista dall'art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 136/2020, secondo cui: “Qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. Così operando, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
6. - Va, altresì, applicata la sanzione di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c.
6.1. - Ricorrono, infatti, gli estremi della colpa grave nel comportamento della parte attrice che ha instaurato il presente giudizio nonostante la manifesta inconsistenza giuridica delle proprie pretese (cfr. Sez. Un., n. 22405/2018).
Adoperando la normale diligenza, l'attrice avrebbe certamente acquisito piena coscienza dell'infondatezza della propria posizione, specie per quanto concerne il diritto di usufrutto vantato sull'immobile dedotto in lite e risultato insussistente sulla base di una piana lettura della documentazione versata in atti dalla stessa attrice.
Pag. 6 di 8 6.2. - Versandosi in ipotesi di colpa grave, l'attrice va dunque condannata d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.
Tale somma viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 21570/2012), oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
7. - Ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., nel testo aggiunto dall'art. 3, co. 6, del D.lgs. n.
149/2022 ed applicabile al presente procedimento, poiché instaurato in data successiva al 28.02.2023, come previsto dall'art. 35, co. 1, del D.lgs. cit., l'attrice va, altresì, condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro in misura compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00.
7.1. - Tale norma deve reputarsi costituzionalmente non illegittima, rispondendo alla ragionevole ratio di scoraggiare - tra l'altro - la proposizione di azioni pretestuose, ponendo a carico dell'autore un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione, analogamente a quanto già statuito dalla Corte delle leggi all'esito del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012 (cfr. Corte cost., n. 120/2016).
7.2. - Tornando al caso in esame, avuto riguardo al sensibile scostamento della parte attrice dal grado di diligenza normalmente esigibile in situazioni analoghe (considerato, in particolare, che la domanda risulta connotata da negligenza inescusabile, non sussistendo i presupposti normativi per il suo accoglimento sulla scorta della stessa documentazione versata in atti dall'attrice), e tenuto conto, tuttavia, che il vano funzionamento della “macchina giustizia” si è rivelato concretamente limitato (in considerazione dell'avvenuta definizione della controversia in appena tre udienze, a poco più di sette mesi dalla data di iscrizione a ruolo), appare equo determinare la sanzione in discorso nella misura, di poco inferiore ad un terzo del massimo edittale, di
€ 1.500,00.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2643/2024 r.g., così dispone:
1) Rigetta la domanda di rivendica di usufrutto proposta da RT nei confronti di e in relazione all'immobile _1 Controparte_2
sito ad Avola, Cortile Grande, n. 1, in Catasto del medesimo Comune al Foglio
80, Particella 12104, Subalterno 12, p. T-1.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da RT
e , che si liquidano in complessivi € 4.227,00 _1 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%, se dovuta, come per legge, ponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002.
3) Condanna al pagamento, in favore di e RT _1
, dell'ulteriore importo complessivo di € 4.227,00 ex art. 96, Controparte_2
co. 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
4) Condanna al pagamento, in favore della cassa delle RT ammende, della somma di € 1.500,00 ex art. 96, co. 4, c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 25 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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