Articolo 15 della Legge 26 maggio 1965, n. 590
Articolo 14Articolo 16
Versione
24 giugno 1965
Art. 15.
Ai titolari delle aziende contadine costituite con l'intervento degli Enti di sviluppo ai sensi del precedente articolo 12 e alle loro cooperative, possono essere concessi i prestiti agevolati previsti dall'articolo 2 della presente legge.
Gli Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli od associati, i cui terreni ricadano nell'ambito delle zone loro affidate.
Entrata in vigore il 24 giugno 1965