Articolo 1 della Legge 7 marzo 1985, n. 77
Articolo 2
Versione
19 marzo 1985
Art. 1.
All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 13 dicembre 1976, nell'articolo 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarita', inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo".
NOTE

Nota al titolo della legge:
- Il testo aggiornato del regolamento CEE n. 222/77 e' pubblicato in allegato alle presenti note.
Entrata in vigore il 19 marzo 1985