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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/11/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 5713/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a DI Parte_1 C.F._1 990,
e
(c.f. , nato/a a Parte_2 C.F._2 DI (Bangladesh), il 2/10/1997,
entrambi con l'avv. PIO UGO ORI e l'avv. ANTONELLA LOT
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 29/09/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento Parte_2 del loro matrimonio – contratto il 15/08/2016 in Dhaka (Bangladesh) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO dell'anno 2024 al n. 119, Parte II, Serie C.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi;
sent. n. 362/2025 pubbl. il 20/03/2025; RG. 884/2025);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/08/2016 tra e Parte_1 [...]
in Dhaka (Bangladesh), trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO dell'anno 2024, al n. 119, Parte II, Serie C, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/08/2016 in Dhaka (Bangladesh) da
, nato/a a DI (Bangladesh), il 9/12/1990 Parte_1 e nato/a a DI (Bangladesh), il Parte_2
2/10/1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) dell'anno 2024 al n. 119, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“a) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.08.2016 in Dhaka (Bangladesh) da nato a [...] il Parte_1
09.12.1990 e nata a [...] il Parte_2
02.10.1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pieve di
Soligo (TV) Anno 2024 - Numero 119 - Parte II - Serie C, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pieve di Soligo (TV) di procedere all'annotazione della sentenza nei relativi registri dello stato civile;
b) La casa coniugale di Via Pasubio n.38, Pieve di Soligo (TV), rimane definitivamente in uso al marito, la moglie con il figlio si è trasferita altrove;
c) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza presso la madre. Il figlio vivrà a settimane alterne Per_1 con un genitore e con l'altro, dal martedì mattina fino al lunedì mattina della settimana successiva quando un genitore lo accompagnerà a casa dell'altro.
Ogni genitore inoltre potrà tenere il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, e per giorni 7 durante quelle invernali, nei periodi che verranno previamente concordati dai genitori;
d) I coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento, avendo un proprio lavoro che li rende autonomi;
e) Il marito verserà alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio
, la somma mensile di €. 300,00, da versare entro il giorno 10 di Persona_1 ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
concorrerà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio minore, secondo quanto previsto dal c.d. Protocollo per il
Processo di Famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso;
f) L'assegno unico per il figlio sarà percepito al 50% da ognuno dei Per_1 genitori.”;
3 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 12 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n. 5713/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a DI Parte_1 C.F._1 990,
e
(c.f. , nato/a a Parte_2 C.F._2 DI (Bangladesh), il 2/10/1997,
entrambi con l'avv. PIO UGO ORI e l'avv. ANTONELLA LOT
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 29/09/2025, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento Parte_2 del loro matrimonio – contratto il 15/08/2016 in Dhaka (Bangladesh) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO dell'anno 2024 al n. 119, Parte II, Serie C.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra i coniugi;
sent. n. 362/2025 pubbl. il 20/03/2025; RG. 884/2025);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi alla prima udienza nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/08/2016 tra e Parte_1 [...]
in Dhaka (Bangladesh), trascritto nel Registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO dell'anno 2024, al n. 119, Parte II, Serie C, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/08/2016 in Dhaka (Bangladesh) da
, nato/a a DI (Bangladesh), il 9/12/1990 Parte_1 e nato/a a DI (Bangladesh), il Parte_2
2/10/1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV) dell'anno 2024 al n. 119, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“a) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.08.2016 in Dhaka (Bangladesh) da nato a [...] il Parte_1
09.12.1990 e nata a [...] il Parte_2
02.10.1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pieve di
Soligo (TV) Anno 2024 - Numero 119 - Parte II - Serie C, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pieve di Soligo (TV) di procedere all'annotazione della sentenza nei relativi registri dello stato civile;
b) La casa coniugale di Via Pasubio n.38, Pieve di Soligo (TV), rimane definitivamente in uso al marito, la moglie con il figlio si è trasferita altrove;
c) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza presso la madre. Il figlio vivrà a settimane alterne Per_1 con un genitore e con l'altro, dal martedì mattina fino al lunedì mattina della settimana successiva quando un genitore lo accompagnerà a casa dell'altro.
Ogni genitore inoltre potrà tenere il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, e per giorni 7 durante quelle invernali, nei periodi che verranno previamente concordati dai genitori;
d) I coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento, avendo un proprio lavoro che li rende autonomi;
e) Il marito verserà alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio
, la somma mensile di €. 300,00, da versare entro il giorno 10 di Persona_1 ogni mese, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
concorrerà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio minore, secondo quanto previsto dal c.d. Protocollo per il
Processo di Famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso;
f) L'assegno unico per il figlio sarà percepito al 50% da ognuno dei Per_1 genitori.”;
3 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 12 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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