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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8446/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8446/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.I. ), rappresentati e difesi dall'avv. DALET DAVID ed elettivamente C.F._2 domiciliati giusta procura in atti,
PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CREVANI RICCARDO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
E contro
C.F./P.I. , residente in [...], CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Morte
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere: Nel merito, previo accertamento delle responsabilità derivanti dal sinistro verificatosi in data 02 settembre
2022, in cui ha tragicamente perso la vita il terzo trasportato, Sig. , si chiede che Persona_1
pagina 1 di 6 gli odierni convenuti vengano condannati, in solido tra loro, alla corresponsione della somma di € 218.725,00 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, per ciascun genitore, quantificato secondo l'attuale sistema tabellare del Tribunale di Milano nell'aggiornamento del 2022, predisposto in ossequio ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione, per un totale complessivo di € 437.450,00, o in una somma diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, il tutto, oltre agli interessi compensativi e/o legali ex art. 1284 c.4 c.c., con decorrenza dalla data del sinistro fino al saldo effettivo. Da tale somma dovranno essere detratti gli importi percepiti dai ricorrenti nelle more del presente giudizio, che sono prioritariamente imputati alla copertura delle spese già sostenute e regolarmente documentate in atti, con conseguente riduzione dell'ammontare complessivo del risarcimento richiesto. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi legali per la fase stragiudiziale
e del presente giudizio, e ciò tenuto conto anche del contegno processuale tenuta dall'odierna convenuta ai fini dell'art. 96 c.p.c.”
Per il convenuto : Controparte_1
“Contrariis reiectis. Previe le declaratorie del caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, domandato e prodotto in quanto infondato e non provato sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla può essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto e non contestato, neppure implicitamente. Accertare e dichiarare che ha offerto e CP_1 Controparte_1 pagato in favore degli attori, la complessiva somma di € 296.000,00 (di cui € 148.000,00 a favore del sig. ed € 148.000,00 a favore della sig.ra – dei quali € Parte_2 Parte_1 182.000,00 prima dell'introduzione del presente giudizio – ed accertare e dichiarare che tali somme sono satisfattive di ogni avversario diritto e/o pretesa e, pertanto, rigettare ogni ulteriore pretesa. Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto e in diritto, in punto an e in punto quantum, e comunque per i motivi indicati. Accertare il concorso del fatto colposo del sig.
nella causazione delle lesioni patite e del conseguente decesso in ragione del
Persona_1 sinistro stradale del 2.9.2022 e dei danni conseguenti e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore degli attori (e dei terzi chiamati, qualora proponessero domande di condanna ad ulteriori importi) secondo la gravità della colpa di e l'entità delle
Persona_1 conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che avrebbe potuto
Persona_1 evitare usando l'ordinaria diligenza e, per l'effetto e comunque per le ragioni esposte in atti, dichiarare che le somme già versate da sono satisfattive di ogni avversaria pretesa, rigettando CP_1 quindi ogni ulteriore pretesa avversaria. In mero subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie (salvo gravame): accertare il concorso del fatto colposo del sig. nella causazione delle lesioni patite
Persona_1
e del conseguente decesso in ragione del sinistro stradale del 2.9.2022 e dei danni conseguenti e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore degli attori (e dei terzi chiamati, qualora proponessero domande di condanna ad ulteriori importi) secondo la gravità della colpa di
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che Persona_1
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo di Persona_1 conseguenza quanto eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato) in favore degli attori per tutte le ragioni indicate, decurtando in ogni caso dal dovuto le somme già pagate da . CP_1
Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più CP_1 utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di . In via istruttoria, senza CP_1 inversione dell'onere probatorio, previa revoca dell'ordinanza del 22/1/2024, si chiede che venga pagina 2 di 6 disposta ctu medico legale e/o cinematico-meccanica per accertare quale sia la tipologia e l'entità delle lesioni subite dal sig. in occasione del sinistro stradale e se tali lesioni siano Persona_1 compatibili o meno con l'uso della cintura di sicurezza, indicando quale sarebbe stata verosimilmente l'entità del danno alla persona in caso di corretto uso della cintura di sicurezza da parte del sig.
. Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni indicate nella Persona_1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e Controparte_1 CP_2
rispettivamente assicurazione per la e proprietario della vettura Chevrolet, targata EN012HG, su CP_3
cui era trasportato in data 2.9.2022 alle ore 16.45 presso la SR 89 TV-MARE nel Persona_1
Comune di Roncade in corrispondenza della chilometrica 9+300, dove si è verificato lo scontro con la vettura Toyota Avensis, targata CR209RN, di proprietà e condotta da , che ha Controparte_4
condotto alla morte di . Persona_1
Gli attori hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale con il loro defunto figlio, oltre alla rifusione delle spese di lite e al riconoscimento della lite temeraria per non aver l'assicurazione convenuta corrisposto loro alcuna somma ante causam, a fronte degli importi corrisposti a e , figli del defunto CP_5 CP_6 Per_1
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
, eccependo il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte di e
[...] Persona_1
instando per il rigetto delle pretese attoree per avere nel frattempo corrisposto importi pari al 50% delle pagina 3 di 6 somme loro dovute (pari ad euro 91.000,00 ciascuno) in ragione della perdita del rapporto parentale con il defunto figlio.
Respinta la richiesta di chiamata in causa di , e formulata dalla CP_7 Per_2 CP_5 CP_6 compagnia assicuratrice, nonché differita la data di celebrazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al
10.10.2023, nel corso dell'indicata udienza la scrivente, preso atto della mancata costituzione di nonostante la regolarità della notifica della citazione nei suoi confronti, ne ha dichiarato CP_2 la contumacia e ha assegnato alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Il procedimento è stato istruito documentalmente, nonché tramite l'interpello del contumace CP_2
che non è comparso all'udienza del 19.3.2024.
[...]
Il Giudice ha quindi fissato l'udienza del 29.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 30.1.2025 il Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è infondata e dev'essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Gli attori, genitori di , deceduto a seguito del sinistro del 2.9.2022 occorso nel Persona_1
Comune di Roncade presso la chilometrica 9+300 della SR 89 TV-MARE, hanno proposto nei confronti della compagnia del vettore azione sussumibile nel novero dell'art. 141 codice assicurazioni private, che offre al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di esperire un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era trasportato, a prescindere dall'accertamento della dinamica del sinistro.
Tuttavia, l'azione, agevolatrice rispetto al danneggiato da sinistro stradale, non può essere promossa dai congiunti del defunto trasportato, dovendosi ritenere che la fattispecie, che prevede una tutela rafforzata per il danneggiato, sia, giocoforza, di interpretazione restrittiva e pertanto prevista solo nei confronti del danneggiato trasportato sulla vettura coinvolta nel sinistro stradale. Tale interpretazione è stata confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno chiarito che in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c. ass. priv. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere pagina 4 di 6 estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro (cfr. Cass. SU n.
35318/2022).
Gli odierni attori, genitori del defunto che in specie hanno richiesto il risarcimento del danno Per_1
da perdita del rapporto parentale con il congiunto e pertanto hanno fatto valere un danno iure proprio e non iure hereditatis, non rientrano nel novero di coloro che possono promuovere l'azione ex art. 141 cod. ass. priv.
La domanda non può pertanto che essere rivalutata, riqualificandola ex art. 144 codice delle assicurazioni private, che prevede l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, richiede l'accertamento della dinamica del sinistro e che sussista una responsabilità - quantomeno concorsuale - del conducente del veicolo assicurato nella determinazione del sinistro stradale.
In specie tanto dalla prospettazione della dinamica da parte degli attori, quanto dalle emergenze di cui al verbale di sinistro stradale, l'accertamento di una responsabilità di nella determinazione CP_2 dell'incidente, che ha condotto alla morte di , deve essere esclusa. Infatti, da un Persona_1 lato, sin dall'atto di citazione la responsabilità è stata attribuita dagli attori a , Controparte_4
conducente del veicolo antagonista Toyota Avensis, targato CR209RN, e, dall'altro lato, la sua responsabilità esclusiva è confermata dalle risultanze di cui al doc. n.
2. Gli operanti intervenuti in loco nell'immediatezza dell'occorso hanno attribuito alla condotta di guida di quest'ultima la responsabilità della determinazione dello stesso;
infatti, alla stessa è stata contestata la violazione dell'art. 40, comma
8, del codice della strada per aver invaso l'opposta corsia di marcia e aver determinato con la menzionata condotta illecita la collisione della sua vettura con quella condotta da Tale CP_2
valutazione non può che essere condivisa e posta a fondamento della presente decisione, in assenza di elementi che possano supportare una – nemmeno dedotta – responsabilità concorsuale di CP_2
nella determinazione del sinistro.
Dovendo attribuirsi la responsabilità esclusiva per la determinazione del sinistro a Controparte_4 per aver invaso l'opposta corsia di marcia e, per l'effetto, per aver violato l'art. 40 comma 8 del codice della strada e specularmente non potendo attribuirsi alcuna responsabilità in capo a CP_2
pagina 5 di 6 conducente del veicolo su cui il defunto era trasportato, devono ritenersi infondate Persona_1 tanto la domanda di accertamento e condanna di proposte dagli attori, quanto l'azione di CP_2 cui all'art. 144 cod. ass. priv. promossa nei confronti di , non essendo Controparte_1 quest'ultima l'assicurazione per la r.c.a. del responsabile civile.
Alla luce degli argomenti che precedono, le domande non possono che essere respinte nei confronti di entrambi i convenuti e deve ritenersi superata ogni richiesta di riconoscimento dei danni da lite temeraria, incompatibile con l'infondatezza della pretesa degli attori nei confronti degli odierni convenuti.
La menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del novembre 2022 sulla mancata legittimazione dei congiunti a far valere pretese iure proprio promuovendo l'azione di cui all'art. 141 cod. ass. priv. intervenuta pochi mesi prima della promozione della presente vertenza, nonché la mancata proposizione di specifiche eccezioni sotto l'unico aspetto rilevante della vertenza (vale a dire nel merito la carenza di responsabilità di nella determinazione del sinistro e la CP_2 conseguente infondatezza dell'azione ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti dell'assicurazione ) CP_1
e l'essersi focalizzate le parti su aspetti marginali (mancata adozione del mezzo di contenimento, versamento e imputazione delle somme corrisposte dalla compagnia e contestazione del quantum della pretesa su cui si sono soffermati tutti gli atti difensivi della convenuta, che si è limitata sotto il profilo dell'azione ex art. 141-144 a fornire rilievi generici e meramente dubitativi) integrano elementi tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e nel presente giudizio;
CP_2 Controparte_1
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 12.5.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8446/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.I. ), rappresentati e difesi dall'avv. DALET DAVID ed elettivamente C.F._2 domiciliati giusta procura in atti,
PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CREVANI RICCARDO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
E contro
C.F./P.I. , residente in [...], CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Morte
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere: Nel merito, previo accertamento delle responsabilità derivanti dal sinistro verificatosi in data 02 settembre
2022, in cui ha tragicamente perso la vita il terzo trasportato, Sig. , si chiede che Persona_1
pagina 1 di 6 gli odierni convenuti vengano condannati, in solido tra loro, alla corresponsione della somma di € 218.725,00 a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, per ciascun genitore, quantificato secondo l'attuale sistema tabellare del Tribunale di Milano nell'aggiornamento del 2022, predisposto in ossequio ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione, per un totale complessivo di € 437.450,00, o in una somma diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia, il tutto, oltre agli interessi compensativi e/o legali ex art. 1284 c.4 c.c., con decorrenza dalla data del sinistro fino al saldo effettivo. Da tale somma dovranno essere detratti gli importi percepiti dai ricorrenti nelle more del presente giudizio, che sono prioritariamente imputati alla copertura delle spese già sostenute e regolarmente documentate in atti, con conseguente riduzione dell'ammontare complessivo del risarcimento richiesto. In ogni caso con vittoria delle spese e compensi legali per la fase stragiudiziale
e del presente giudizio, e ciò tenuto conto anche del contegno processuale tenuta dall'odierna convenuta ai fini dell'art. 96 c.p.c.”
Per il convenuto : Controparte_1
“Contrariis reiectis. Previe le declaratorie del caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, domandato e prodotto in quanto infondato e non provato sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla può essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto e non contestato, neppure implicitamente. Accertare e dichiarare che ha offerto e CP_1 Controparte_1 pagato in favore degli attori, la complessiva somma di € 296.000,00 (di cui € 148.000,00 a favore del sig. ed € 148.000,00 a favore della sig.ra – dei quali € Parte_2 Parte_1 182.000,00 prima dell'introduzione del presente giudizio – ed accertare e dichiarare che tali somme sono satisfattive di ogni avversario diritto e/o pretesa e, pertanto, rigettare ogni ulteriore pretesa. Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto e in diritto, in punto an e in punto quantum, e comunque per i motivi indicati. Accertare il concorso del fatto colposo del sig.
nella causazione delle lesioni patite e del conseguente decesso in ragione del
Persona_1 sinistro stradale del 2.9.2022 e dei danni conseguenti e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore degli attori (e dei terzi chiamati, qualora proponessero domande di condanna ad ulteriori importi) secondo la gravità della colpa di e l'entità delle
Persona_1 conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che avrebbe potuto
Persona_1 evitare usando l'ordinaria diligenza e, per l'effetto e comunque per le ragioni esposte in atti, dichiarare che le somme già versate da sono satisfattive di ogni avversaria pretesa, rigettando CP_1 quindi ogni ulteriore pretesa avversaria. In mero subordine e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie (salvo gravame): accertare il concorso del fatto colposo del sig. nella causazione delle lesioni patite
Persona_1
e del conseguente decesso in ragione del sinistro stradale del 2.9.2022 e dei danni conseguenti e per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore degli attori (e dei terzi chiamati, qualora proponessero domande di condanna ad ulteriori importi) secondo la gravità della colpa di
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che Persona_1
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, limitando e contenendo di Persona_1 conseguenza quanto eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato) in favore degli attori per tutte le ragioni indicate, decurtando in ogni caso dal dovuto le somme già pagate da . CP_1
Assolvere in ogni caso da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più CP_1 utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di . In via istruttoria, senza CP_1 inversione dell'onere probatorio, previa revoca dell'ordinanza del 22/1/2024, si chiede che venga pagina 2 di 6 disposta ctu medico legale e/o cinematico-meccanica per accertare quale sia la tipologia e l'entità delle lesioni subite dal sig. in occasione del sinistro stradale e se tali lesioni siano Persona_1 compatibili o meno con l'uso della cintura di sicurezza, indicando quale sarebbe stata verosimilmente l'entità del danno alla persona in caso di corretto uso della cintura di sicurezza da parte del sig.
. Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni indicate nella Persona_1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e Controparte_1 CP_2
rispettivamente assicurazione per la e proprietario della vettura Chevrolet, targata EN012HG, su CP_3
cui era trasportato in data 2.9.2022 alle ore 16.45 presso la SR 89 TV-MARE nel Persona_1
Comune di Roncade in corrispondenza della chilometrica 9+300, dove si è verificato lo scontro con la vettura Toyota Avensis, targata CR209RN, di proprietà e condotta da , che ha Controparte_4
condotto alla morte di . Persona_1
Gli attori hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale con il loro defunto figlio, oltre alla rifusione delle spese di lite e al riconoscimento della lite temeraria per non aver l'assicurazione convenuta corrisposto loro alcuna somma ante causam, a fronte degli importi corrisposti a e , figli del defunto CP_5 CP_6 Per_1
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
, eccependo il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte di e
[...] Persona_1
instando per il rigetto delle pretese attoree per avere nel frattempo corrisposto importi pari al 50% delle pagina 3 di 6 somme loro dovute (pari ad euro 91.000,00 ciascuno) in ragione della perdita del rapporto parentale con il defunto figlio.
Respinta la richiesta di chiamata in causa di , e formulata dalla CP_7 Per_2 CP_5 CP_6 compagnia assicuratrice, nonché differita la data di celebrazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. al
10.10.2023, nel corso dell'indicata udienza la scrivente, preso atto della mancata costituzione di nonostante la regolarità della notifica della citazione nei suoi confronti, ne ha dichiarato CP_2 la contumacia e ha assegnato alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Il procedimento è stato istruito documentalmente, nonché tramite l'interpello del contumace CP_2
che non è comparso all'udienza del 19.3.2024.
[...]
Il Giudice ha quindi fissato l'udienza del 29.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 30.1.2025 il Giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è infondata e dev'essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Gli attori, genitori di , deceduto a seguito del sinistro del 2.9.2022 occorso nel Persona_1
Comune di Roncade presso la chilometrica 9+300 della SR 89 TV-MARE, hanno proposto nei confronti della compagnia del vettore azione sussumibile nel novero dell'art. 141 codice assicurazioni private, che offre al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di esperire un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale egli era trasportato, a prescindere dall'accertamento della dinamica del sinistro.
Tuttavia, l'azione, agevolatrice rispetto al danneggiato da sinistro stradale, non può essere promossa dai congiunti del defunto trasportato, dovendosi ritenere che la fattispecie, che prevede una tutela rafforzata per il danneggiato, sia, giocoforza, di interpretazione restrittiva e pertanto prevista solo nei confronti del danneggiato trasportato sulla vettura coinvolta nel sinistro stradale. Tale interpretazione è stata confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno chiarito che in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c. ass. priv. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere pagina 4 di 6 estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro (cfr. Cass. SU n.
35318/2022).
Gli odierni attori, genitori del defunto che in specie hanno richiesto il risarcimento del danno Per_1
da perdita del rapporto parentale con il congiunto e pertanto hanno fatto valere un danno iure proprio e non iure hereditatis, non rientrano nel novero di coloro che possono promuovere l'azione ex art. 141 cod. ass. priv.
La domanda non può pertanto che essere rivalutata, riqualificandola ex art. 144 codice delle assicurazioni private, che prevede l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, richiede l'accertamento della dinamica del sinistro e che sussista una responsabilità - quantomeno concorsuale - del conducente del veicolo assicurato nella determinazione del sinistro stradale.
In specie tanto dalla prospettazione della dinamica da parte degli attori, quanto dalle emergenze di cui al verbale di sinistro stradale, l'accertamento di una responsabilità di nella determinazione CP_2 dell'incidente, che ha condotto alla morte di , deve essere esclusa. Infatti, da un Persona_1 lato, sin dall'atto di citazione la responsabilità è stata attribuita dagli attori a , Controparte_4
conducente del veicolo antagonista Toyota Avensis, targato CR209RN, e, dall'altro lato, la sua responsabilità esclusiva è confermata dalle risultanze di cui al doc. n.
2. Gli operanti intervenuti in loco nell'immediatezza dell'occorso hanno attribuito alla condotta di guida di quest'ultima la responsabilità della determinazione dello stesso;
infatti, alla stessa è stata contestata la violazione dell'art. 40, comma
8, del codice della strada per aver invaso l'opposta corsia di marcia e aver determinato con la menzionata condotta illecita la collisione della sua vettura con quella condotta da Tale CP_2
valutazione non può che essere condivisa e posta a fondamento della presente decisione, in assenza di elementi che possano supportare una – nemmeno dedotta – responsabilità concorsuale di CP_2
nella determinazione del sinistro.
Dovendo attribuirsi la responsabilità esclusiva per la determinazione del sinistro a Controparte_4 per aver invaso l'opposta corsia di marcia e, per l'effetto, per aver violato l'art. 40 comma 8 del codice della strada e specularmente non potendo attribuirsi alcuna responsabilità in capo a CP_2
pagina 5 di 6 conducente del veicolo su cui il defunto era trasportato, devono ritenersi infondate Persona_1 tanto la domanda di accertamento e condanna di proposte dagli attori, quanto l'azione di CP_2 cui all'art. 144 cod. ass. priv. promossa nei confronti di , non essendo Controparte_1 quest'ultima l'assicurazione per la r.c.a. del responsabile civile.
Alla luce degli argomenti che precedono, le domande non possono che essere respinte nei confronti di entrambi i convenuti e deve ritenersi superata ogni richiesta di riconoscimento dei danni da lite temeraria, incompatibile con l'infondatezza della pretesa degli attori nei confronti degli odierni convenuti.
La menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del novembre 2022 sulla mancata legittimazione dei congiunti a far valere pretese iure proprio promuovendo l'azione di cui all'art. 141 cod. ass. priv. intervenuta pochi mesi prima della promozione della presente vertenza, nonché la mancata proposizione di specifiche eccezioni sotto l'unico aspetto rilevante della vertenza (vale a dire nel merito la carenza di responsabilità di nella determinazione del sinistro e la CP_2 conseguente infondatezza dell'azione ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti dell'assicurazione ) CP_1
e l'essersi focalizzate le parti su aspetti marginali (mancata adozione del mezzo di contenimento, versamento e imputazione delle somme corrisposte dalla compagnia e contestazione del quantum della pretesa su cui si sono soffermati tutti gli atti difensivi della convenuta, che si è limitata sotto il profilo dell'azione ex art. 141-144 a fornire rilievi generici e meramente dubitativi) integrano elementi tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e nel presente giudizio;
CP_2 Controparte_1
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 12.5.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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