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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3656/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONIO Parte_1 C.F._1 DA PADOVA, 4 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CARENA RAFFAELA* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA B.GALLIARI, 2 BIS CP_1 C.F._2 10125 TORINO presso lo studio dell'avv. IMPERATO LUCIANA* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da comparsa conclusionale del 17/4/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, Contrariis rejectis, respinte tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto: • Pronunciare la separazione legale personale tra i coniugi, con addebito nei confronti del signor , per la condotta da questi tenuta in violazione degli obblighi derivanti ai CP_1 coniugi dal matrimonio, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario. • Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione principale dello Per_1 stesso presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. • Assegnare la casa coniugale sita in Torino (TO), Strada di Settimo n. 166 int. 5, con i mobili che la compongono, alla GN la quale continuerà ad abitarla con il Parte_1 figlio minore e con i due figli maggiorenni, di cui uno, non ancora economicamente Per_1 Per_2 pagina 1 di 8 autosufficiente. • Disporre che gli incontri padre – figlio minore , considerata l'età del ragazzo, Per_1 che ha 16 anni, avvengano con modalità liberamente scelte dal minore stesso, in base ai suoi impegni scolastici e ricreativi e solo se vorrà intraprendere una frequentazione con il genitore, avendo, allo stato, il padre totalmente disinvestito nel rapporto affettivo con il figlio. • Disporre che il signor CP_1 contribuisca al mantenimento del figlio minorenne e di quello maggiorenne non ancora Per_1 economicamente autosufficiente corrispondendo alla GN , entro il giorno 5 di ogni Per_2 Parte_1 mese, mediante bonifico bancario, assegno di contributo al mantenimento che si propone in misura non inferiore a Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio), o veriore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nel 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive dei figli, come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Torino. • Disporre che l'onere per il signor di contribuire al mantenimento del figlio minorenne e CP_1 Per_1 di quello non economicamente autosufficiente decorra dalla data del deposito del ricorso Per_2 introduttivo, ossia dal 28/02/2024. • In ragione dell'età raggiunta dal figlio ancora minorenne delle Parti ( di 16 anni d'età), ci si rimette sull'opportunità o meno di proseguire la presa in carico del Per_1 nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di Infantile. • Con il favore delle spese ed CP_2 onorari di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per parte resistente: come da comparsa di precisazione delle conclusioni del 20/3/2025
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
previa presa in carico del nucleo dai Servizi Sociali e di Psicologia;
NEL MERITO - Respingere le domande tutte ex adverso proposte IN VIA RICONVENZIONALE - Pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito nei confronti della GN per la condotta da questa tenuta in violazione degli Parte_1 obblighi derivanti dal matrimonio, anche con riferimento alla gravi false accuse lanciate da lei nei confronti del marito, accuse mosse per ottenere la separazione per colpa di questi e per essere ammessa la Fondo di Solidarietà per il Patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti. - Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ( è diventato maggiorenne), con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione. - Disporre che il figlio minore visiti ed incontri il padre in base a loro accordi. - Disporre che il figlio trascorra durante le vacanze estive un mese con il padre nel periodo, che Per_1 verrà concordato, almeno un mese prima, tra i genitori. - Disporre che i genitori si obblighino reciprocamente a rilasciare sempre il proprio recapito ed, in ogni caso, di informarsi di eventuali spostamenti. - Disporre che i genitori si autorizzeranno reciprocamente al rinnovo e/o rilascio del passaporto proprio e di quello del figlio minore. - Disporre che il padre versi alla moglie per il mantenimento del figlio e del figlio fino a completamento di quest'ultimo degli studi ed al Per_1 Per_2 reperimento di un'attività lavorativa, la somma di €. 150,00 ciascuno, oltre alla contribuzione del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive dei figli come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino. - Disporre che l'assegno unico per i figli venga suddiviso tra i due coniugi e che le detrazioni fiscali vadano ripartite nella misura del 50% per ogni genitore.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 02/03/2019. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 58 parte 1 serie – uff 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019). pagina 2 di 8 Dalla unione sono nati i figli: il 7/4/2003; il 19/12/2006 e il 27/2/2009. Per_3 Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 28/02/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Pertanto, in via preliminare, ha chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc, l'assegnazione della casa coniugale e, ai sensi dell'art 473 bis.42 cpc, la accelerazione del procedimento e la non comparizione personale delle parti.
Nel merito, poi, ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori con assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. n CP_1 assegno per contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura complessiva di €300,00 mensili (150 euro per i figli minori), oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese.
Con decreto del 1/3/2024 Il Presidente fissava udienza di comparizione innanzi a sé esonerando parte ricorrente dall'onere di comparizione;
rigettava l'istanza formulata ai sensi dell'art.473 bis.15 “Rigetta l'istanza ex art. 473 bis. 15 cpc rilevandosi che la domanda si fonda su fatti allo stato non comprovati essendo stati prodotti unicamente l'ammissione al Fondo Regionale (doc. 2) e la comunicazione ex art. 335 cpp relativa all'iscrizione della ricorrente come persona offesa per il reato di cui all'art. 572 cp risalente all'ottobre 2023”, disponeva la trasmissione degli atti al PM in sede con richiesta di atti non coperti dal segreto e, infine, chiedeva una relazione ai servizi sociali competenti.
Con memoria epositata il 22/04/2024 si è costituito e ha contestato la ricostruzione CP_1 in fatto di parte attorea;
dunque, ha domandato in via preliminare la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI, nel merito di rigettarsi ogni altrui domanda e, in via riconvenzionale, di pronunciarsi separazione con addebito nei confronti della moglie, di collocare i figli presso sé con assegnazione della casa coniugale al medesimo di disporsi a carico della madre un contributo al mantenimento nella misura complessiva di euro 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di giudizio.
Nelle more perveniva relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza dell'8/5/2024 per parte ricorrente compariva solo il difensore. Invece, presenziava personalmente il sig. con il suo difensore;
all'esito il giudice relatore, ritenuta la CP_1 necessità di procedere con l'ascolto dei figli, fissava nuova udienza.
All'udienza del 4/6/2024 comparivano entrambi genitori, i minori e i rispettivi difensori. All'esito dell'ascolto, il giudice relatore assegnava termine per il deposito di note e si riservava si provvedere.
Le parti depositavano rispettive note;
il giudice a scioglimento della riserva emanava ai sensi dell'art. art. 473 bis. 22 cpc provvedimenti urgenti, disponeva i mezzi di prova ammessi e fissava così udienza per la fase istruttoria.
All'udienza del 2/12/2024 innanzi alla GOP delegata comparivano le parti con i rispettivi difensori ed erano assunte le prove.
Con provvedimento del 5/12/2024 il giudice relatore, esaurita l'istruttoria, fissava udienza ex art. 127 ter cpc per la rimessione della causa al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art 473 bis.28.
Su sollecito del Tribunale, i Servizi sociali competenti trasmettevano relazione di aggiornamento.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione pagina 3 di 8 La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice Relatore, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere che la crisi familiare sia del tutto irreversibile e non vi sia alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti, ragion per cui si giustifica la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc
Sulla domanda di addebito.
Occorre a questo punto vagliare le reciproche domande di addebito: parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del marito, il quale si sarebbe, a suo dire, reso responsabile di condotte irrispettose- già dagli esordi della relazione e perpetrata in costanza di matrimonio- sfociate in atti denigranti e violenza psicologica e talvolta in aggressioni fisiche.
A sua volta il ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per averlo, sempre a suo dire, CP_1 screditato, per aver tenuto condotte aggressive in costanza di matrimonio e per la violazione del dovere di fedeltà.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la dichiarazione di addebito della separazione “implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno
o di entrambi i coniugi”(cfr. Cassazione civ. 32837/2022).
Nel corso del giudizio sono state assunte prove testimoniali.
Fatto sta che, quantomeno sui dati più rilevanti, i testi hanno riferito unicamente fatti appresi per lo più de relato dagli stessi coniugi, mentre risulta viceversa assai significativa la deposizione del figlio , Per_3 da cui è emersa una situazione di conclamata, reciproca intolleranza, di natura abituale, sfociata in frequenti, reciproche rivendicazioni (ADR: è vero i miei genitori hanno sempre avuto diverbi di questo tipo; nel corso dei loro litigi finivano per accusarsi reciprocamente di non essere capaci ad educare i figli o di non essere capaci a far le cose;
se lo dicevano più o meno reciprocamente. ADR È vero;
ricordo mia madre cercava di intervenire nelle discussioni tra noi figli e nostro padre;
di regola si metteva in mezzo verbalmente;
è capitato una volta che mio padre accidentalmente nel tentativo di spostarla l'abbia fatta cadere e lei ha battuto il ginocchio;
ma non credo mio padre l'abbia fatto intenzionalmente. ADR mi madre è stata spintonata una sola volta;
quella in cui è caduta;
le altre volte veniva solo insultata in quanto la discussione partiva da con noi figli e diventava tra loro; partivano discussioni aggressive tra loro sempre e solo a livello verbale;
in quei casi noi figli cercavano di starne fuori. ADR quando mia madre deve insultare lo insulta e se lo deve elogiare lo elogia questo davanti a noi figli. Non cerca il pretesto ma quando capita la discussione non si trattiene anche se ci siamo noi figli).
Della violazione del dovere di fedeltà, poi, non c'è traccia probatoria.
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ritiene che la crisi coniugale sia stata determinata da una eccessiva litigiosità dei due coniugi, concretizzatasi in aperta e irreversibile conflittualità, con la pagina 4 di 8 conseguenza che nessuna pronuncia di addebito della separazione può essere pronunciata nei confronti né dell'una né dell'altra parte.
Sull'affidamento, sul diritto di visita e contributo al mantenimento.
Preliminarmente occorre dare atto della raggiunta maggiore età da parte del secondogenito Per_2 pertanto, le disposizioni relative alla modalità di affidamento e al diritto di incontri e visita padre-figlio riguardano solo il minore , mentre il contributo al mantenimento terrà conto anche di Per_1 Per_2 ancora studente, e (pacificamente) non economicamente indipendente.
Questo Collegio condivide e fa proprio l'impianto dettato con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc che per completezza si riporta: “dispone l'affidamento condiviso dei figli minori alla madre con collocazione presso la stessa ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione. Assegna la casa familiare sita in Torino Strada Settimo 166 alla ricorrente con obbligo Parte_1 per il convenuto di allontanarsene entro 20 giorni. Dispone che i figli possano vedere ed CP_1 incontrare il padre secondo gradimento ed in base ad accordi liberamente presi. Pone a carico del padre ed a favore della madre un contributo mensile per il mantenimento dei figli di € 300,00 rivalutabili annualmente secondo Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino”.
Secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza, la regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337- ter introdotto dal D.lgs 154/2013, può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater.
Dall'ascolto del figlio – ma a dire il vero di entrambi i figli essendo in quel momento ancora Per_1 Per_2 minorenne - questa circostanza non è emersa, tutt'altro, in quanto in tale occasione ha riferito “Non penso che sia possibile che i miei genitori restino insieme. Loro non sono più tanto legati. Ovviamente mi dispiace che uno dei due debba andare via. Rispetto alla cosa sono comunque tranquillo anche perché se uno dei due dovesse spostarsi manterrei facilmente i rapporti con lui. Che uno dei due vada via è forse anche meglio per loro.” e, ancora, con riguardo al padre, ha riferito: “Dei tre fratelli sono forse quello che ho più rapporto con lui ma non è troppo forte.”( verbale del 4/6/2024).
E “rispetto alla separazione dei miei genitori non mi sono fatto un'idea precisa in quanto è tanto Per_2 tempo che ne parlano ma poi lasciavano andare. Magari dopo un litigio anche grave andavano avanti senza calcolarsi.
E' chiaro che preferirei che i miei genitori stessero insieme ma se mi trovassi nella situazione di dovere decidere se stare con l'uno o con l'altro sicuramente la mamma sarebbe più giusta perché a differenza di papà lei è sempre stata presente con noi e ci ha sempre seguito in tutto anche nella scuola e nel calcio”.
Da ultimo, deve poi rilevarsi che tale modalità di affidamento è stata domandata anche da parte ricorrente, modificando così la domanda iniziale, e che anche le richieste del convenuto sono in tal senso sembrando distoniche rispetto alle conclusioni, e comunque palesemente infondate, ai fini che interessano, le motivazioni sviluppate a pag. 8 della memoria conclusiva 17 aprile 2025.
La soluzione del Collegio è confortata anche dalla relazione di aggiornamento dei servizi che rappresenta una situazione familiare più serena e distesa e che non manifesterebbe esigenze di intervento e/o supporto: “alla luce di quest'ultimo aggiornamento, il Servizio valuta che le condizioni sociali, educative e materiali dei minori coinvolti siano sufficientemente adeguate al loro periodo di crescita. In merito alla relazione padre-figli, non si ritiene, stante l'età di questi ultimi, la necessità di imporre momenti
pagina 5 di 8 calendarizzati. Gli scriventi manterranno attivo uno spazio di monitoraggio, qualora il nucleo ne ravvisasse l'esigenza” (rel. del 26/6/2025)
Pertanto, deve disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale alla medesima questione su cui, del resto, è venuta meno ogni ragione di contesa.
*
Con riguardo al calendario di visite padre-figlio, entrambe le parti condividono – quanto meno con riguardo al calendario ordinario- un regime di visite e incontri liberi, previo cioè accordo tra il minore e il padre, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà del minore stesso.
Il padre ha poi domandato che il figlio “ trascorra durante le vacanze estive un mese con il padre Per_1 nel periodo, che verrà concordato, almeno un mese prima, tra i genitori”.
La domanda, così come formulata, non può trovare accoglimento andando a individuare un periodo insolitamente lungo senza alcuna motivazione.
Pertanto, salvo diverso accordo e tenuto conto in ogni caso della volontà del figlio, il padre potrà tenere con sé il figlio , durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane (anche non consecutive) Per_1 da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
In sintesi, un regime per così dire “standard”.
*
Con riguardo alla prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi, parte ricorrente rimette la scelta di opportunità al Tribunale, invece, parte resistente ha domandato la prosecuzione.
Questo Collegio ritiene che nel corso del giudizio non siano emerse esigenze tali da giustificare una prosecuzione del monitoraggio, che potrà essere riattivato ove i Servizi ne ravvisino la necessità.
Del resto, a partire dall'anno 2025 il nucleo familiare – e quindi anche lo stesso sig. non ha avuto CP_1 ulteriori contatti con il Servizio Sociale.
*
Con riguardo al contributo al mantenimento deve disporsi il quantum già previsto con ordinanza ex art 473 bis cpc, e cioè che il sig. contribuisca per il mantenimento dei figli e un CP_1 Per_2 Per_1 assegno complessivo di euro 300,00 (150 euro per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
Sulla questione non si ravvisa contrasto.
Con riguardo all'assegno unico il convenuto ne ha chiesto, alla fine (senza motivare la richiesta), la divisione a metà, e così che le detrazioni fiscali siano (ovviamente) distribuite tra i coniugi nella misura del 50%;
Se per le detrazioni la questione è pacifica, quella relativa all'assegno unico va invece risolta alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione
Dalla documentazione in atti è emerso che la percepisce di fatto per intero l'assegno, che Parte_1 ammonta a circa 650 euro (cfr estratto conto doc.11).
Orbene, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per alterare lo status quo, in essere da tempo, di cui lo stesso convenuto ha dato atto nelle note difensive 14 giugno 2024, rilevante per altro anche ai fini pagina 6 di 8 della determinazione del contributo ordinario tenuto conto delle esigenze dei figli (un adolescente e un neomaggiorenne) cui sopperisce essenzialmente la madre in quanto collocataria di (ma anche Per_1 vive con lei). Per_2
Come ha avuto modo di precisare la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione “(..) Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la CP_ genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.” (Cass. Civ. 22/2/2025 n 4672). Si tratta di provvedere determinando, dunque, un assetto maggiormente confacente all'interesse dei figli questione che prescinde dalla domanda di parte.
Sulle spese di lite L'esito complessivo della lite impone la totale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
RIGETTA le domande di addebito della separazione formulate dalle parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione e residenza anagrafica Per_1 presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra . Parte_1
DISPONE che il sig. possa vedere il figlio in qualunque momento e tenerlo con CP_1 Per_1 sé secondo gradimento ed accordi liberamente presi tra padre e minore, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà del minore, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre. Con riguardo alle festività estive, salvo diverso accordo, e tenuto conto in ogni caso della volontà del figlio, possa à trascorrere con il padre un periodo di due settimane (anche non consecutive), da Per_1 concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 7 di 8 DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli, il contributo mensile di euro 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino. Dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre. Dispone che il monitoraggio possa essere riattivato ove i Servizi ne ravvisino la necessità Compensa per intero le spese di lite. Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4/7/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3656/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONIO Parte_1 C.F._1 DA PADOVA, 4 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CARENA RAFFAELA* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA B.GALLIARI, 2 BIS CP_1 C.F._2 10125 TORINO presso lo studio dell'avv. IMPERATO LUCIANA* che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da comparsa conclusionale del 17/4/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, Contrariis rejectis, respinte tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto: • Pronunciare la separazione legale personale tra i coniugi, con addebito nei confronti del signor , per la condotta da questi tenuta in violazione degli obblighi derivanti ai CP_1 coniugi dal matrimonio, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario. • Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione principale dello Per_1 stesso presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. • Assegnare la casa coniugale sita in Torino (TO), Strada di Settimo n. 166 int. 5, con i mobili che la compongono, alla GN la quale continuerà ad abitarla con il Parte_1 figlio minore e con i due figli maggiorenni, di cui uno, non ancora economicamente Per_1 Per_2 pagina 1 di 8 autosufficiente. • Disporre che gli incontri padre – figlio minore , considerata l'età del ragazzo, Per_1 che ha 16 anni, avvengano con modalità liberamente scelte dal minore stesso, in base ai suoi impegni scolastici e ricreativi e solo se vorrà intraprendere una frequentazione con il genitore, avendo, allo stato, il padre totalmente disinvestito nel rapporto affettivo con il figlio. • Disporre che il signor CP_1 contribuisca al mantenimento del figlio minorenne e di quello maggiorenne non ancora Per_1 economicamente autosufficiente corrispondendo alla GN , entro il giorno 5 di ogni Per_2 Parte_1 mese, mediante bonifico bancario, assegno di contributo al mantenimento che si propone in misura non inferiore a Euro 300,00 (Euro 150,00 per ciascun figlio), o veriore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nel 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive dei figli, come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Torino. • Disporre che l'onere per il signor di contribuire al mantenimento del figlio minorenne e CP_1 Per_1 di quello non economicamente autosufficiente decorra dalla data del deposito del ricorso Per_2 introduttivo, ossia dal 28/02/2024. • In ragione dell'età raggiunta dal figlio ancora minorenne delle Parti ( di 16 anni d'età), ci si rimette sull'opportunità o meno di proseguire la presa in carico del Per_1 nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e di Infantile. • Con il favore delle spese ed CP_2 onorari di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per parte resistente: come da comparsa di precisazione delle conclusioni del 20/3/2025
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
previa presa in carico del nucleo dai Servizi Sociali e di Psicologia;
NEL MERITO - Respingere le domande tutte ex adverso proposte IN VIA RICONVENZIONALE - Pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito nei confronti della GN per la condotta da questa tenuta in violazione degli Parte_1 obblighi derivanti dal matrimonio, anche con riferimento alla gravi false accuse lanciate da lei nei confronti del marito, accuse mosse per ottenere la separazione per colpa di questi e per essere ammessa la Fondo di Solidarietà per il Patrocinio legale delle donne vittime di violenza e maltrattamenti. - Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ( è diventato maggiorenne), con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione. - Disporre che il figlio minore visiti ed incontri il padre in base a loro accordi. - Disporre che il figlio trascorra durante le vacanze estive un mese con il padre nel periodo, che Per_1 verrà concordato, almeno un mese prima, tra i genitori. - Disporre che i genitori si obblighino reciprocamente a rilasciare sempre il proprio recapito ed, in ogni caso, di informarsi di eventuali spostamenti. - Disporre che i genitori si autorizzeranno reciprocamente al rinnovo e/o rilascio del passaporto proprio e di quello del figlio minore. - Disporre che il padre versi alla moglie per il mantenimento del figlio e del figlio fino a completamento di quest'ultimo degli studi ed al Per_1 Per_2 reperimento di un'attività lavorativa, la somma di €. 150,00 ciascuno, oltre alla contribuzione del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive dei figli come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Torino. - Disporre che l'assegno unico per i figli venga suddiviso tra i due coniugi e che le detrazioni fiscali vadano ripartite nella misura del 50% per ogni genitore.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 02/03/2019. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 58 parte 1 serie – uff 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019). pagina 2 di 8 Dalla unione sono nati i figli: il 7/4/2003; il 19/12/2006 e il 27/2/2009. Per_3 Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 28/02/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Pertanto, in via preliminare, ha chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc, l'assegnazione della casa coniugale e, ai sensi dell'art 473 bis.42 cpc, la accelerazione del procedimento e la non comparizione personale delle parti.
Nel merito, poi, ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori con assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. n CP_1 assegno per contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura complessiva di €300,00 mensili (150 euro per i figli minori), oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese.
Con decreto del 1/3/2024 Il Presidente fissava udienza di comparizione innanzi a sé esonerando parte ricorrente dall'onere di comparizione;
rigettava l'istanza formulata ai sensi dell'art.473 bis.15 “Rigetta l'istanza ex art. 473 bis. 15 cpc rilevandosi che la domanda si fonda su fatti allo stato non comprovati essendo stati prodotti unicamente l'ammissione al Fondo Regionale (doc. 2) e la comunicazione ex art. 335 cpp relativa all'iscrizione della ricorrente come persona offesa per il reato di cui all'art. 572 cp risalente all'ottobre 2023”, disponeva la trasmissione degli atti al PM in sede con richiesta di atti non coperti dal segreto e, infine, chiedeva una relazione ai servizi sociali competenti.
Con memoria epositata il 22/04/2024 si è costituito e ha contestato la ricostruzione CP_1 in fatto di parte attorea;
dunque, ha domandato in via preliminare la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI, nel merito di rigettarsi ogni altrui domanda e, in via riconvenzionale, di pronunciarsi separazione con addebito nei confronti della moglie, di collocare i figli presso sé con assegnazione della casa coniugale al medesimo di disporsi a carico della madre un contributo al mantenimento nella misura complessiva di euro 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di giudizio.
Nelle more perveniva relazione dei Servizi Sociali.
All'udienza dell'8/5/2024 per parte ricorrente compariva solo il difensore. Invece, presenziava personalmente il sig. con il suo difensore;
all'esito il giudice relatore, ritenuta la CP_1 necessità di procedere con l'ascolto dei figli, fissava nuova udienza.
All'udienza del 4/6/2024 comparivano entrambi genitori, i minori e i rispettivi difensori. All'esito dell'ascolto, il giudice relatore assegnava termine per il deposito di note e si riservava si provvedere.
Le parti depositavano rispettive note;
il giudice a scioglimento della riserva emanava ai sensi dell'art. art. 473 bis. 22 cpc provvedimenti urgenti, disponeva i mezzi di prova ammessi e fissava così udienza per la fase istruttoria.
All'udienza del 2/12/2024 innanzi alla GOP delegata comparivano le parti con i rispettivi difensori ed erano assunte le prove.
Con provvedimento del 5/12/2024 il giudice relatore, esaurita l'istruttoria, fissava udienza ex art. 127 ter cpc per la rimessione della causa al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art 473 bis.28.
Su sollecito del Tribunale, i Servizi sociali competenti trasmettevano relazione di aggiornamento.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
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Sulla domanda di separazione pagina 3 di 8 La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice Relatore, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere che la crisi familiare sia del tutto irreversibile e non vi sia alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti, ragion per cui si giustifica la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc
Sulla domanda di addebito.
Occorre a questo punto vagliare le reciproche domande di addebito: parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del marito, il quale si sarebbe, a suo dire, reso responsabile di condotte irrispettose- già dagli esordi della relazione e perpetrata in costanza di matrimonio- sfociate in atti denigranti e violenza psicologica e talvolta in aggressioni fisiche.
A sua volta il ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per averlo, sempre a suo dire, CP_1 screditato, per aver tenuto condotte aggressive in costanza di matrimonio e per la violazione del dovere di fedeltà.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la dichiarazione di addebito della separazione “implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno
o di entrambi i coniugi”(cfr. Cassazione civ. 32837/2022).
Nel corso del giudizio sono state assunte prove testimoniali.
Fatto sta che, quantomeno sui dati più rilevanti, i testi hanno riferito unicamente fatti appresi per lo più de relato dagli stessi coniugi, mentre risulta viceversa assai significativa la deposizione del figlio , Per_3 da cui è emersa una situazione di conclamata, reciproca intolleranza, di natura abituale, sfociata in frequenti, reciproche rivendicazioni (ADR: è vero i miei genitori hanno sempre avuto diverbi di questo tipo; nel corso dei loro litigi finivano per accusarsi reciprocamente di non essere capaci ad educare i figli o di non essere capaci a far le cose;
se lo dicevano più o meno reciprocamente. ADR È vero;
ricordo mia madre cercava di intervenire nelle discussioni tra noi figli e nostro padre;
di regola si metteva in mezzo verbalmente;
è capitato una volta che mio padre accidentalmente nel tentativo di spostarla l'abbia fatta cadere e lei ha battuto il ginocchio;
ma non credo mio padre l'abbia fatto intenzionalmente. ADR mi madre è stata spintonata una sola volta;
quella in cui è caduta;
le altre volte veniva solo insultata in quanto la discussione partiva da con noi figli e diventava tra loro; partivano discussioni aggressive tra loro sempre e solo a livello verbale;
in quei casi noi figli cercavano di starne fuori. ADR quando mia madre deve insultare lo insulta e se lo deve elogiare lo elogia questo davanti a noi figli. Non cerca il pretesto ma quando capita la discussione non si trattiene anche se ci siamo noi figli).
Della violazione del dovere di fedeltà, poi, non c'è traccia probatoria.
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ritiene che la crisi coniugale sia stata determinata da una eccessiva litigiosità dei due coniugi, concretizzatasi in aperta e irreversibile conflittualità, con la pagina 4 di 8 conseguenza che nessuna pronuncia di addebito della separazione può essere pronunciata nei confronti né dell'una né dell'altra parte.
Sull'affidamento, sul diritto di visita e contributo al mantenimento.
Preliminarmente occorre dare atto della raggiunta maggiore età da parte del secondogenito Per_2 pertanto, le disposizioni relative alla modalità di affidamento e al diritto di incontri e visita padre-figlio riguardano solo il minore , mentre il contributo al mantenimento terrà conto anche di Per_1 Per_2 ancora studente, e (pacificamente) non economicamente indipendente.
Questo Collegio condivide e fa proprio l'impianto dettato con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc che per completezza si riporta: “dispone l'affidamento condiviso dei figli minori alla madre con collocazione presso la stessa ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione. Assegna la casa familiare sita in Torino Strada Settimo 166 alla ricorrente con obbligo Parte_1 per il convenuto di allontanarsene entro 20 giorni. Dispone che i figli possano vedere ed CP_1 incontrare il padre secondo gradimento ed in base ad accordi liberamente presi. Pone a carico del padre ed a favore della madre un contributo mensile per il mantenimento dei figli di € 300,00 rivalutabili annualmente secondo Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino”.
Secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza, la regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337- ter introdotto dal D.lgs 154/2013, può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337 quater.
Dall'ascolto del figlio – ma a dire il vero di entrambi i figli essendo in quel momento ancora Per_1 Per_2 minorenne - questa circostanza non è emersa, tutt'altro, in quanto in tale occasione ha riferito “Non penso che sia possibile che i miei genitori restino insieme. Loro non sono più tanto legati. Ovviamente mi dispiace che uno dei due debba andare via. Rispetto alla cosa sono comunque tranquillo anche perché se uno dei due dovesse spostarsi manterrei facilmente i rapporti con lui. Che uno dei due vada via è forse anche meglio per loro.” e, ancora, con riguardo al padre, ha riferito: “Dei tre fratelli sono forse quello che ho più rapporto con lui ma non è troppo forte.”( verbale del 4/6/2024).
E “rispetto alla separazione dei miei genitori non mi sono fatto un'idea precisa in quanto è tanto Per_2 tempo che ne parlano ma poi lasciavano andare. Magari dopo un litigio anche grave andavano avanti senza calcolarsi.
E' chiaro che preferirei che i miei genitori stessero insieme ma se mi trovassi nella situazione di dovere decidere se stare con l'uno o con l'altro sicuramente la mamma sarebbe più giusta perché a differenza di papà lei è sempre stata presente con noi e ci ha sempre seguito in tutto anche nella scuola e nel calcio”.
Da ultimo, deve poi rilevarsi che tale modalità di affidamento è stata domandata anche da parte ricorrente, modificando così la domanda iniziale, e che anche le richieste del convenuto sono in tal senso sembrando distoniche rispetto alle conclusioni, e comunque palesemente infondate, ai fini che interessano, le motivazioni sviluppate a pag. 8 della memoria conclusiva 17 aprile 2025.
La soluzione del Collegio è confortata anche dalla relazione di aggiornamento dei servizi che rappresenta una situazione familiare più serena e distesa e che non manifesterebbe esigenze di intervento e/o supporto: “alla luce di quest'ultimo aggiornamento, il Servizio valuta che le condizioni sociali, educative e materiali dei minori coinvolti siano sufficientemente adeguate al loro periodo di crescita. In merito alla relazione padre-figli, non si ritiene, stante l'età di questi ultimi, la necessità di imporre momenti
pagina 5 di 8 calendarizzati. Gli scriventi manterranno attivo uno spazio di monitoraggio, qualora il nucleo ne ravvisasse l'esigenza” (rel. del 26/6/2025)
Pertanto, deve disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale alla medesima questione su cui, del resto, è venuta meno ogni ragione di contesa.
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Con riguardo al calendario di visite padre-figlio, entrambe le parti condividono – quanto meno con riguardo al calendario ordinario- un regime di visite e incontri liberi, previo cioè accordo tra il minore e il padre, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà del minore stesso.
Il padre ha poi domandato che il figlio “ trascorra durante le vacanze estive un mese con il padre Per_1 nel periodo, che verrà concordato, almeno un mese prima, tra i genitori”.
La domanda, così come formulata, non può trovare accoglimento andando a individuare un periodo insolitamente lungo senza alcuna motivazione.
Pertanto, salvo diverso accordo e tenuto conto in ogni caso della volontà del figlio, il padre potrà tenere con sé il figlio , durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane (anche non consecutive) Per_1 da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
In sintesi, un regime per così dire “standard”.
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Con riguardo alla prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi, parte ricorrente rimette la scelta di opportunità al Tribunale, invece, parte resistente ha domandato la prosecuzione.
Questo Collegio ritiene che nel corso del giudizio non siano emerse esigenze tali da giustificare una prosecuzione del monitoraggio, che potrà essere riattivato ove i Servizi ne ravvisino la necessità.
Del resto, a partire dall'anno 2025 il nucleo familiare – e quindi anche lo stesso sig. non ha avuto CP_1 ulteriori contatti con il Servizio Sociale.
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Con riguardo al contributo al mantenimento deve disporsi il quantum già previsto con ordinanza ex art 473 bis cpc, e cioè che il sig. contribuisca per il mantenimento dei figli e un CP_1 Per_2 Per_1 assegno complessivo di euro 300,00 (150 euro per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Torino.
Sulla questione non si ravvisa contrasto.
Con riguardo all'assegno unico il convenuto ne ha chiesto, alla fine (senza motivare la richiesta), la divisione a metà, e così che le detrazioni fiscali siano (ovviamente) distribuite tra i coniugi nella misura del 50%;
Se per le detrazioni la questione è pacifica, quella relativa all'assegno unico va invece risolta alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione
Dalla documentazione in atti è emerso che la percepisce di fatto per intero l'assegno, che Parte_1 ammonta a circa 650 euro (cfr estratto conto doc.11).
Orbene, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per alterare lo status quo, in essere da tempo, di cui lo stesso convenuto ha dato atto nelle note difensive 14 giugno 2024, rilevante per altro anche ai fini pagina 6 di 8 della determinazione del contributo ordinario tenuto conto delle esigenze dei figli (un adolescente e un neomaggiorenne) cui sopperisce essenzialmente la madre in quanto collocataria di (ma anche Per_1 vive con lei). Per_2
Come ha avuto modo di precisare la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione “(..) Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la CP_ genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole. Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.” (Cass. Civ. 22/2/2025 n 4672). Si tratta di provvedere determinando, dunque, un assetto maggiormente confacente all'interesse dei figli questione che prescinde dalla domanda di parte.
Sulle spese di lite L'esito complessivo della lite impone la totale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
RIGETTA le domande di addebito della separazione formulate dalle parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione e residenza anagrafica Per_1 presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra . Parte_1
DISPONE che il sig. possa vedere il figlio in qualunque momento e tenerlo con CP_1 Per_1 sé secondo gradimento ed accordi liberamente presi tra padre e minore, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà del minore, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre. Con riguardo alle festività estive, salvo diverso accordo, e tenuto conto in ogni caso della volontà del figlio, possa à trascorrere con il padre un periodo di due settimane (anche non consecutive), da Per_1 concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 7 di 8 DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento dei figli, il contributo mensile di euro 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino. Dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre. Dispone che il monitoraggio possa essere riattivato ove i Servizi ne ravvisino la necessità Compensa per intero le spese di lite. Si comunichi ai Servizi sociali/NPI psicologia tramite Assistenti Sociali in sede. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4/7/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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