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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 09.09.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3466/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elett.te dom.to in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege.
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. e Controparte_2 C.F._1 [...]
(C.F. e P.IVA ), quest'ultima in persona del procuratore Avv. CP_3 P.IVA_2
Andrea Pepe, entrambi elett.te dom.ti in Roma, Via di San Valentino n. 21, presso lo studio legale degli Avv.ti Francesco Carbonetti e Fabrizio Carbonetti che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATI – Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19535/2021.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con ricorso in appello, il ha Controparte_1 impugnato la sentenza n. 19535/2021 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione, ha annullato il decreto sanzionatorio n. 402602/A emesso da detto
, all'esito del relativo procedimento amministrativo sanzionatorio, nei confronti di CP_1
e Controparte_2 Parte_1 con cui veniva ingiunto loro, in solido, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.500,00, oltre spese della procedura, per violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 d.lgs. n. 231/2007 nella versione allora vigente.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha così statuito:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione annulla il decreto sanzionatorio n. 42602/A;
2) Condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1 opponenti delle spese di lite che liquida in € 1.620,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Con un unico ampio motivo di appello, il Controparte_1
contesta la decisione del Tribunale laddove avrebbe errato nella valutazione dei
[...] fatti, con conseguente violazione dell'art. 41 d.lgs. 231/2007.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare il decreto sanzionatorio opposto. Con vittoria di spese.”.
pag. 2/6 Si sono costituiti e i Controparte_2 Parte_1 quali, nel chiedere il rigetto del gravame, hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. - Con vittoria di spese di lite anche in questo grado. - Salvezze illimitate.”
Alla prima udienza a trattazione scritta del 30.05.2023, la Corte, rilevando che le parti avevano ritualmente concluso, ha rinviato la causa per la discussione orale all'udienza del
19.12.2023, successivamente differita d'ufficio al 09.09.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 27.06.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 09.09.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto l'annullamento del decreto sanzionatorio n.
402602/A del 18.02.2021 e della relativa sanzione pecuniaria di € 2.500,00, emesso dal nei confronti di , in Controparte_1 Controparte_2 qualità di responsabile del servizio antiriciclaggio, e della in solido tra Parte_1 loro, all'esito di un procedimento amministrativo sanzionatorio, attivato a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza, per violazione degli obblighi di segnalazione di cui all'art. 41 d.lgs. n. 231/2007 - nella versione allora vigente - di un'operazione sospetta dell'importo di € 25.000,00 effettuata dal correntista Sig. nell'ambito della Parte_2 procedura di voluntary disclosure.
pag. 3/6 In particolare, in data 05.12.2016, l'istituto di credito ha accreditato la somma di €
25.000,00 sul conto corrente del predetto, quale incasso di un bonifico estero emesso dalla
Banca Riffeisem di Ginevra a valere su altro conto corrente intestato al Sig. Pt_2 nell'ambito di un'operazione di parziale rimpatrio del capitale detenuto all'estero ai sensi della Legge 186/2014.
Con il primo e unico motivo di appello, il contesta Controparte_1 la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe adeguatamente colto le ragioni poste a fondamento dell'emanazione del decreto sanzionatorio, con specifico riferimento agli indici di anomalia dell'operazione effettuata dal correntista Sig. avente ad oggetto un Pt_2 bonifico di ingente somma, emesso da una banca collocata al di fuori dell'UE, in un Paese considerato a rischio e in assenza di alcuna causale che ne giustificasse la finalità.
Invero, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il appellante non CP_1 ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio.
Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007, nella versione vigente all'epoca dei fatti, il carattere sospetto dell'operazione posta in essere, tale da indurre il soggetto obbligato a svolgere la segnalazione, era da rinvenirsi nelle “caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.”
Il , in sede di contestazione dell'addebito, omettendo di esplicitare le ragioni di CP_1 natura oggettiva e soggettiva poste a fondamento dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, si è limitato a fare riferimento al fatto che, poiché l'operazione contestata era stata realizzata nell'ambito di una procedura di voluntary discolure, e che la somma in oggetto proveniva da un Paese extra UE a rischio, l'istituto di credito, in persona del responsabile del servizio antiriciclaggio, avrebbe dovuto procedere all'attivazione della segnalazione per rischio riciclaggio.
A ben vedere, l'operazione effettuata in data 05.12.2016 non presentava margini di sospetto in quanto, in base agli elementi a disposizione dell'istituto di credito all'epoca dei fatti, si trattava di un giroconto effettuato da un proprio correntista, con trasferimento di denaro dal proprio conto corrente svizzero a quello italiano.
pag. 4/6 Invero, dalla documentazione agli atti, non è dato evincersi alcun elemento significativo dal quale desumere un'eventuale anomalia nella movimentazione della somma contestata riguardo alle caratteristiche, entità e natura della stessa;
né il ha fornito prova CP_1 della capacità economica e dell'attività svolta dal correntista, rispetto alle quali parametrare l'asserita abnormità.
Tantomeno si può obiettare che la Svizzera fosse un Paese a rischio in quanto, a fronte del
D.M. del 10.04.2015 che inserisce tale Paese tra quelli “che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005” Contr prodotto dagli appellati, il non ha fornito prova contraria in tal senso.
A ben vedere, la banca non poteva essere a conoscenza del fatto che il Sig. avesse Pt_2 aderito alla procedura di rimpatrio di capitali esteri, in quanto tale elemento è emerso soltanto successivamente, e segnatamente a seguito degli accertamenti condotti nel 2018 dalla Guardia di Finanza.
Infine, non è da escludersi che le due successive uscite di € 2.238,32 e di € 21.232,07 fossero destinate a fini di adempimenti fiscali, considerato che non è stata raggiunta la prova del fatto che si trattasse di prelievi in contanti e non già di pagamenti mediante F24 delegati alla banca.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Roma che ha accolto l'opposizione, annullando il decreto sanzionatorio.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_1
19535/2021 del Tribunale di Roma, contro e Controparte_2 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_3
- rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati
[...]
e delle spese del presente grado Controparte_2 Controparte_3
pag. 5/6 di giudizio che liquida in € 2.915 secondo i valori medi, vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 09.09.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary
Il Con. Rel.
Dr. Camillo Romandini
pag. 6/6
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 09.09.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3466/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elett.te dom.to in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege.
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. e Controparte_2 C.F._1 [...]
(C.F. e P.IVA ), quest'ultima in persona del procuratore Avv. CP_3 P.IVA_2
Andrea Pepe, entrambi elett.te dom.ti in Roma, Via di San Valentino n. 21, presso lo studio legale degli Avv.ti Francesco Carbonetti e Fabrizio Carbonetti che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATI – Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 19535/2021.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con ricorso in appello, il ha Controparte_1 impugnato la sentenza n. 19535/2021 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione, ha annullato il decreto sanzionatorio n. 402602/A emesso da detto
, all'esito del relativo procedimento amministrativo sanzionatorio, nei confronti di CP_1
e Controparte_2 Parte_1 con cui veniva ingiunto loro, in solido, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.500,00, oltre spese della procedura, per violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 d.lgs. n. 231/2007 nella versione allora vigente.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha così statuito:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione annulla il decreto sanzionatorio n. 42602/A;
2) Condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1 opponenti delle spese di lite che liquida in € 1.620,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Con un unico ampio motivo di appello, il Controparte_1
contesta la decisione del Tribunale laddove avrebbe errato nella valutazione dei
[...] fatti, con conseguente violazione dell'art. 41 d.lgs. 231/2007.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare il decreto sanzionatorio opposto. Con vittoria di spese.”.
pag. 2/6 Si sono costituiti e i Controparte_2 Parte_1 quali, nel chiedere il rigetto del gravame, hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. - Con vittoria di spese di lite anche in questo grado. - Salvezze illimitate.”
Alla prima udienza a trattazione scritta del 30.05.2023, la Corte, rilevando che le parti avevano ritualmente concluso, ha rinviato la causa per la discussione orale all'udienza del
19.12.2023, successivamente differita d'ufficio al 09.09.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 27.06.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 09.09.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto l'annullamento del decreto sanzionatorio n.
402602/A del 18.02.2021 e della relativa sanzione pecuniaria di € 2.500,00, emesso dal nei confronti di , in Controparte_1 Controparte_2 qualità di responsabile del servizio antiriciclaggio, e della in solido tra Parte_1 loro, all'esito di un procedimento amministrativo sanzionatorio, attivato a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza, per violazione degli obblighi di segnalazione di cui all'art. 41 d.lgs. n. 231/2007 - nella versione allora vigente - di un'operazione sospetta dell'importo di € 25.000,00 effettuata dal correntista Sig. nell'ambito della Parte_2 procedura di voluntary disclosure.
pag. 3/6 In particolare, in data 05.12.2016, l'istituto di credito ha accreditato la somma di €
25.000,00 sul conto corrente del predetto, quale incasso di un bonifico estero emesso dalla
Banca Riffeisem di Ginevra a valere su altro conto corrente intestato al Sig. Pt_2 nell'ambito di un'operazione di parziale rimpatrio del capitale detenuto all'estero ai sensi della Legge 186/2014.
Con il primo e unico motivo di appello, il contesta Controparte_1 la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe adeguatamente colto le ragioni poste a fondamento dell'emanazione del decreto sanzionatorio, con specifico riferimento agli indici di anomalia dell'operazione effettuata dal correntista Sig. avente ad oggetto un Pt_2 bonifico di ingente somma, emesso da una banca collocata al di fuori dell'UE, in un Paese considerato a rischio e in assenza di alcuna causale che ne giustificasse la finalità.
Invero, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il appellante non CP_1 ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio.
Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007, nella versione vigente all'epoca dei fatti, il carattere sospetto dell'operazione posta in essere, tale da indurre il soggetto obbligato a svolgere la segnalazione, era da rinvenirsi nelle “caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.”
Il , in sede di contestazione dell'addebito, omettendo di esplicitare le ragioni di CP_1 natura oggettiva e soggettiva poste a fondamento dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, si è limitato a fare riferimento al fatto che, poiché l'operazione contestata era stata realizzata nell'ambito di una procedura di voluntary discolure, e che la somma in oggetto proveniva da un Paese extra UE a rischio, l'istituto di credito, in persona del responsabile del servizio antiriciclaggio, avrebbe dovuto procedere all'attivazione della segnalazione per rischio riciclaggio.
A ben vedere, l'operazione effettuata in data 05.12.2016 non presentava margini di sospetto in quanto, in base agli elementi a disposizione dell'istituto di credito all'epoca dei fatti, si trattava di un giroconto effettuato da un proprio correntista, con trasferimento di denaro dal proprio conto corrente svizzero a quello italiano.
pag. 4/6 Invero, dalla documentazione agli atti, non è dato evincersi alcun elemento significativo dal quale desumere un'eventuale anomalia nella movimentazione della somma contestata riguardo alle caratteristiche, entità e natura della stessa;
né il ha fornito prova CP_1 della capacità economica e dell'attività svolta dal correntista, rispetto alle quali parametrare l'asserita abnormità.
Tantomeno si può obiettare che la Svizzera fosse un Paese a rischio in quanto, a fronte del
D.M. del 10.04.2015 che inserisce tale Paese tra quelli “che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005” Contr prodotto dagli appellati, il non ha fornito prova contraria in tal senso.
A ben vedere, la banca non poteva essere a conoscenza del fatto che il Sig. avesse Pt_2 aderito alla procedura di rimpatrio di capitali esteri, in quanto tale elemento è emerso soltanto successivamente, e segnatamente a seguito degli accertamenti condotti nel 2018 dalla Guardia di Finanza.
Infine, non è da escludersi che le due successive uscite di € 2.238,32 e di € 21.232,07 fossero destinate a fini di adempimenti fiscali, considerato che non è stata raggiunta la prova del fatto che si trattasse di prelievi in contanti e non già di pagamenti mediante F24 delegati alla banca.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Roma che ha accolto l'opposizione, annullando il decreto sanzionatorio.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_1
19535/2021 del Tribunale di Roma, contro e Controparte_2 ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_3
- rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati
[...]
e delle spese del presente grado Controparte_2 Controparte_3
pag. 5/6 di giudizio che liquida in € 2.915 secondo i valori medi, vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 09.09.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary
Il Con. Rel.
Dr. Camillo Romandini
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