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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di OL Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26/02/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 8174 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAVOIA ANTONIETTA e avv. GIOVANNI
IAVAZZO, come in atti RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore /nato a [...] , elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI N. 50 80142 NAPOLI rappresentato e difeso davv. Parte_2
, come in atti
[...]
RESISTENTE NONCHE' Consorzio Unico di Bacino delle Province di OL e , Controparte_2
Ente pubblico non economico (Corte Cost. 289/2019), p. i. con sede P.IVA_1 legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Dott.
C.F. Soggetto Liquidatore p.t., Controparte_3 C.F._1 giusta allegato decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f. , dall'Avv. Pasquale Galassi C.F. C.F._2
, dall'Avv. Francesco Goglia C.F. C.F._3 C.F._4
Contr OGGETTO: CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/06/2024 parte ricorrente nella qualità in epigrafe ha convenuto in giudizio l e il CP_1 Controparte_5
, in liquidazione, al fine di accertare il rapporto di lavoro intercorso
[...] tra il ricorrente ed il Controparte_6
[...
[...] [...]
, dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento del
[...] relativo TFS/TFR con conseguente condanna al pagamento della somma di € 6.952,43 ovvero della somma che sarà nel caso accertata in corso di causa;
vinte le spese, con attribuzione. A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha dedotto di avere lavorato per il Consorzio Unico di Bacino delle province di OL e nel periodo CP_2 indicato in ricorso;
che il Consorzio Unico di Bacino delle province di OL e
è un ente pubblico non economico istituito con l'art.11, comma 8, del d.l. n. CP_2
90/2008, a seguito dell'accorpamento dei Consorzi di bacino delle province di OL e di;
che il suddetto ente è stato posto in liquidazione ex legge CP_2
n.26/2010 con conferimento al soggetto liquidatore dei più ampi poteri per la gestione dell' enorme debitoria di cui si è coperto dal 2010 a tutt' oggi;
di avere inoltrato formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi chiedendo all' Istituto lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti dall' ufficio destinatario della missiva ed inoltre di poter accedere ai documenti amministrativi al fine di ottenere chiarimenti in merito al procedimento di liquidazione e alle modalità del versamento della somma relativa al Trattamento di Fine Rapporto spettante;
che l ha rigettato la CP_1 richiesta in forza di un vago riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le indennità di fine servizio e di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, le quali derogherebbero al principio sancito dall' art. 2116 c.c. e in ragione della segnalazione riguardante la totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro;
Il Consorzio Unico di Bacino ha eccepito la nullità del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva. L eccepiva il pagamento e chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. È venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia. Infatti, l ha manifestato la propria volontà di provvedere a liquidare quanto CP_1 richiesto con l'emissione del relativo pagamento.
Quanto al governo delle spese di lite, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse
2 intervenuta cessata materia del contendere. Nel caso de quo, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta. In via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del Consorzio Unico di Bacino delle Province di OL e . La CP_2 circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di OL e , istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. La CP_2 disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il Consorzio Unico di Bacino è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008). Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del Consorzio quale ente strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l la cui legittimazione passiva non è in contestazione. L'istituto previdenziale CP_1 al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico ha opposto, in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del Consorzio (circostanza pacifica in giudizio) e l'inapplicabilità dell'art.2116 c.c. per cui, in ragione di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso. Osserva il Tribunale che ai fini della risoluzione della controversa è dirimente l'intervento della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27427 del 1.12.2020 alla quale questo Giudice deve necessariamente dare continuità. La presente decisione è, inoltre, conforme ai numerosi precedenti di merito depositati nel corso del processo (cfr. sentenza 4177/2023 G.L. Urzini, Tribunale di OL a cui si presta adesione ex art. 118 disp.att. c.p.c). La tesi dell , dunque, è destituita di fondamento. Ed invero la natura CP_1 previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio consente la piana applicazione dell'art. 2116 c.c. È stato condivisibilmente affermato che “Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla
3 base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto - secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso». «Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi d, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio. In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente
(mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori
4 autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda. In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto” CP_1
(cfr. sent. Urzini). Avuto riguardo al caso in esame il credito non si è prescritto, considerando che la maturazione del diritto coincide con la cessazione del rapporto. Pertanto, la relativa eccezione va respinta. Le spese nei confronti dell si compensano per la metà in considerazione della CP_1 serialità della controversia e del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta. Nulla, va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del Consorzio Unico convenuto trattandosi di circostanza, preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto pacifica tra le parti. Spese compensate nei confronti del Consorzio Unico in ragione della riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2)liquida le spese di lite in € 3.700,00 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della restante metà, oltre IVA e cpa, con attribuzione;
3)dichiara non luogo a provvedere nei confronti del Consorzio e compensa le spese.
Si comunichi Aversa, 26/02/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
5
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di OL Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26/02/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 8174 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAVOIA ANTONIETTA e avv. GIOVANNI
IAVAZZO, come in atti RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore /nato a [...] , elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI N. 50 80142 NAPOLI rappresentato e difeso davv. Parte_2
, come in atti
[...]
RESISTENTE NONCHE' Consorzio Unico di Bacino delle Province di OL e , Controparte_2
Ente pubblico non economico (Corte Cost. 289/2019), p. i. con sede P.IVA_1 legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Dott.
C.F. Soggetto Liquidatore p.t., Controparte_3 C.F._1 giusta allegato decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f. , dall'Avv. Pasquale Galassi C.F. C.F._2
, dall'Avv. Francesco Goglia C.F. C.F._3 C.F._4
Contr OGGETTO: CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/06/2024 parte ricorrente nella qualità in epigrafe ha convenuto in giudizio l e il CP_1 Controparte_5
, in liquidazione, al fine di accertare il rapporto di lavoro intercorso
[...] tra il ricorrente ed il Controparte_6
[...
[...] [...]
, dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento del
[...] relativo TFS/TFR con conseguente condanna al pagamento della somma di € 6.952,43 ovvero della somma che sarà nel caso accertata in corso di causa;
vinte le spese, con attribuzione. A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha dedotto di avere lavorato per il Consorzio Unico di Bacino delle province di OL e nel periodo CP_2 indicato in ricorso;
che il Consorzio Unico di Bacino delle province di OL e
è un ente pubblico non economico istituito con l'art.11, comma 8, del d.l. n. CP_2
90/2008, a seguito dell'accorpamento dei Consorzi di bacino delle province di OL e di;
che il suddetto ente è stato posto in liquidazione ex legge CP_2
n.26/2010 con conferimento al soggetto liquidatore dei più ampi poteri per la gestione dell' enorme debitoria di cui si è coperto dal 2010 a tutt' oggi;
di avere inoltrato formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi chiedendo all' Istituto lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti dall' ufficio destinatario della missiva ed inoltre di poter accedere ai documenti amministrativi al fine di ottenere chiarimenti in merito al procedimento di liquidazione e alle modalità del versamento della somma relativa al Trattamento di Fine Rapporto spettante;
che l ha rigettato la CP_1 richiesta in forza di un vago riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le indennità di fine servizio e di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, le quali derogherebbero al principio sancito dall' art. 2116 c.c. e in ragione della segnalazione riguardante la totale assenza del versamento della contribuzione da parte dell'Ente datore di lavoro;
Il Consorzio Unico di Bacino ha eccepito la nullità del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva. L eccepiva il pagamento e chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. È venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia. Infatti, l ha manifestato la propria volontà di provvedere a liquidare quanto CP_1 richiesto con l'emissione del relativo pagamento.
Quanto al governo delle spese di lite, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse
2 intervenuta cessata materia del contendere. Nel caso de quo, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta. In via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del Consorzio Unico di Bacino delle Province di OL e . La CP_2 circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di OL e , istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. La CP_2 disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il Consorzio Unico di Bacino è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008). Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del Consorzio quale ente strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l la cui legittimazione passiva non è in contestazione. L'istituto previdenziale CP_1 al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico ha opposto, in sede amministrativa, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del Consorzio (circostanza pacifica in giudizio) e l'inapplicabilità dell'art.2116 c.c. per cui, in ragione di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso. Osserva il Tribunale che ai fini della risoluzione della controversa è dirimente l'intervento della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27427 del 1.12.2020 alla quale questo Giudice deve necessariamente dare continuità. La presente decisione è, inoltre, conforme ai numerosi precedenti di merito depositati nel corso del processo (cfr. sentenza 4177/2023 G.L. Urzini, Tribunale di OL a cui si presta adesione ex art. 118 disp.att. c.p.c). La tesi dell , dunque, è destituita di fondamento. Ed invero la natura CP_1 previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio consente la piana applicazione dell'art. 2116 c.c. È stato condivisibilmente affermato che “Giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla
3 base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio. Ciò posto - secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso». «Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi d, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio. In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente
(mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori
4 autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda. In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito maturato alla cessazione del rapporto” CP_1
(cfr. sent. Urzini). Avuto riguardo al caso in esame il credito non si è prescritto, considerando che la maturazione del diritto coincide con la cessazione del rapporto. Pertanto, la relativa eccezione va respinta. Le spese nei confronti dell si compensano per la metà in considerazione della CP_1 serialità della controversia e del ruolo dell'istituto nella fase precontenziosa;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e dell'attività difensiva svolta. Nulla, va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del Consorzio Unico convenuto trattandosi di circostanza, preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto pacifica tra le parti. Spese compensate nei confronti del Consorzio Unico in ragione della riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)Dichiara cessata la materia del contendere;
2)liquida le spese di lite in € 3.700,00 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della restante metà, oltre IVA e cpa, con attribuzione;
3)dichiara non luogo a provvedere nei confronti del Consorzio e compensa le spese.
Si comunichi Aversa, 26/02/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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