TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1088/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1088/2024 RG., promossa da:
STUDIO LEGALE DEFILIPPI E ASSOCIATI, P. IVA , con sede P.IVA_1
legale in Parma, Vicolo dei Mulini n. 6, in persona del legale rappresentante Avv.
Claudio DeFilippi, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv. Claudio DeFilippi e Gianna Sammicheli del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo domicilio digitale;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Paola Marchelli del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali n. 4;
OPPOSTA
nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
nonché contro
Controparte_3
- in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Catamo del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale per l'Emilia Romagna dell in Parma, Via CP_3
Abbeveratoia 71/a;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 04.11.2024, Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
, e proponendo opposizione avverso l'intimazione
[...] CP_4 CP_3
di pagamento n. 07820249003862256000 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l aveva intimato a parte ricorrente il Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 560.761,51, limitatamente ai crediti sottesi ai seguenti avviso di addebito e cartelle di pagamento:
Cartella n. 078201900062721907000, asseritamente notificata il 30.09.2019, per premio anni 2017, 2018 e 2019 e dell'importo di € 732,32; CP_3
Cartella n. 07820200010092631000, asseritamente notificata il 08.04.2022, per premio anno 2019 e 2020 e dell'importo di € 117,90; CP_3 Avviso di addebito n. 37820160001025190000, asseritamente notificato il
23.06.2016, per Modello DM 10 anni 2015 e 2016 e dell'importo di €
3.014,10;
Avviso di addebito n. 37820160001131336000, asseritamente notificato il
21.07.2016, per anno 2016 e dell'importo di € 124,00; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820160001218571000, asseritamente notificato il
21.09.2016, per anno 2016 e dell'importo di € 406,79; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820160002258959000, asseritamente notificato il
12.12.2016, per 2016 e dell'importo di € 810,12; Parte_3
Avviso di addebito n. 37820170000097201000, asseritamente notificato il
20.04.2017, per Modello anno 2016 e dell'importo di € 1.183,01; Pt_2
Avviso di addebito n. 37820170000166644000, asseritamente notificato il
26.06.2017, per anno 2017 e dell'importo di € 597,57; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820170001291641000, asseritamente notificato il
24.10.2017, per anno 2017 e dell'importo di € 1.141,82; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820180000177846000, asseritamente notificato il
22.05.2018, per 10 anni 2017 e 2018 e dell'importo di € Parte_2
2.099,55;
Avviso di addebito n. 37820180001357027000, asseritamente notificato il
20.09.2018, per anno 2018 e dell'importo di € 1.072,49; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820180001454875000, asseritamente notificato il
22.11.2018, per anno 2018 e dell'importo di € 799,82; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820180001498446000, asseritamente notificato il
14.12.2018, per anno 2018 e dell'importo di € 301,53; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190000048336000, asseritamente notificato il
07.02.2019, per anno 2018 e dell'importo di € 1.473,33; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190000152353000, asseritamente notificato il
21.03.2019, per 2018 e dell'importo di € 128,07; Parte_3 Avviso di addebito n. 37820190000187331000, asseritamente notificato il
23.04.2019, per 2019 e dell'importo di € 87,79; Parte_3
Avviso di addebito n. 37820190000215029000, asseritamente notificato il
23.05.2019, per anno 2019 e dell'importo di € 84,94; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190000263044000, asseritamente notificato il
24.06.2019, per anno 2019 e dell'importo di € 84,48; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190000914448000, asseritamente notificato il
05.08.2019, per anno 2019 e dell'importo di € 84,48; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190001301614000, asseritamente notificato il
25.09.2019, per anno 2019 e dell'importo di € 253,73; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190001399967000, asseritamente notificato il
13.11.2019, per anno 2019 e dell'importo di € 68,07; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190002092316000, asseritamente notificato il
02.01.2020, per anno 2019 e dell'importo di € 114,84; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820210000141100000, asseritamente notificato il
09.11.2021, per anni 2019 e 2020 e dell'importo di € 358,26; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820220000000363000, asseritamente notificato il Part 10.03.2022, per Modello 10 anni 2020 e 2021 e dell'importo di €
4.504,10.
A riguardo eccepiva l'illegittimità dell'atto sotto molteplici profili.
In primo luogo, ne deduceva l'inesistenza/nullità per omessa sottoscrizione e per omessa indicazione degli elementi formali essenziali, nonché per omessa sottoscrizione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento ivi contenuti.
In secondo luogo, deduceva la mancata notificazione delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, con conseguenza inefficacia della stessa e annullabilità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall e dall . CP_4 CP_3 In terzo luogo, eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto i carichi contenuti nell'intimazione risultavano già pendenti (o potevano risultare pendenti) innanzi al Giudice tributario.
In quarto luogo, eccepiva l'assoluta carenza di motivazione dell'intimazione opposta.
In quinto luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto delle predette cartelle, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria e dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 in tema di riscossione delle sanzioni in materia tribuaria, essendo la cartella esattoriale non opposta, per pacifica giurisprudenza, non assimilabile a un titolo giudiziale, con la conseguenza per cui non poteva trovare applicazione l'ordinario termine decennale.
Eccepiva, infine, l'illegittimità costituzionale e comunitaria della normativa applicata dall in tema di determinazione degli interessi e delle Controparte_5
sanzioni e di determinazione degli oneri di riscossione.
Chiedeva, dunque, la sospensione e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia Iall'Ecc.mo Tribunale le adito, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge
In via preliminare
1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività della iscrizione ipotecaria per tutti i motivi di cui in premessa, anche inaudita altera parte;
Nel merito in via principale
2) accertare e dichiarare l'insistenza e/o nullità dell'intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi esposti, e conseguentemente annullarli;
Sempre nel merito Con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata.
Sii chiede infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite perché rinvvi alla
Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 04.12.2024 si costituiva in giudizio
, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell e CP_3 Controparte_6
contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 04.12.2024 si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva dell e constando, nel merito, la Controparte_7
fondatezza dell'opposizione.
1.4. Con memoria difensiva depositata in data 06.12.2024, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_4
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi, chiedendo altresì la condanna di parte opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
1.5. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.6. All'udienza del giorno 27.03.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Parte ricorrente – il quale aveva precedentemente aderito alla procedura di definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) con riguardo a tutti i carichi oggetto della presente impugnazione - con nota del 26.03.2025, ha dato atto – e documentato attraverso il deposito delle relative istanze - di aver avanzato istanza di riammissione alla procedura di rottamazione quater (c.d. rottamazione quater plus), ammessa, per le adesioni che fossero risultate decadute, dalla L. 15/2025 di conversione del Decreto Milleproroghe;
istanza che reca anche l'impegno a
“RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”.
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principi espressi dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 15722 del 05.06.2023, i cui passaggi motivazionali si ritiene opportuno riportare per esteso:
“6. nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. "rottamazione quater"), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia;
7. la dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima;
8. in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi
l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che " il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono" (v. Cass. n. 27846 del 2020 in motiv, p. f);
9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso;
10. per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. n.1950 del 2023 ). Nulla deve, invece, provvedersi nei confronti della parte che è rimasta intimata;
11. infine, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso;
12. secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, invero, la finalità del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1-quater, va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non - come nella specie- per quella sopravvenuta (tra le tante più recenti,
Cass. n. 1950 del 2023 cit.).”
Ciò posto, in virtù dei principi sopra espressi, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e le spese di lite sono da ritenersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Parma, il giorno 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1088/2024 RG., promossa da:
STUDIO LEGALE DEFILIPPI E ASSOCIATI, P. IVA , con sede P.IVA_1
legale in Parma, Vicolo dei Mulini n. 6, in persona del legale rappresentante Avv.
Claudio DeFilippi, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv. Claudio DeFilippi e Gianna Sammicheli del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo domicilio digitale;
OPPONENTE contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Paola Marchelli del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali n. 4;
OPPOSTA
nonché contro
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
OPPOSTO
nonché contro
Controparte_3
- in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Catamo del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale per l'Emilia Romagna dell in Parma, Via CP_3
Abbeveratoia 71/a;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 04.11.2024, Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1
, e proponendo opposizione avverso l'intimazione
[...] CP_4 CP_3
di pagamento n. 07820249003862256000 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l aveva intimato a parte ricorrente il Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 560.761,51, limitatamente ai crediti sottesi ai seguenti avviso di addebito e cartelle di pagamento:
Cartella n. 078201900062721907000, asseritamente notificata il 30.09.2019, per premio anni 2017, 2018 e 2019 e dell'importo di € 732,32; CP_3
Cartella n. 07820200010092631000, asseritamente notificata il 08.04.2022, per premio anno 2019 e 2020 e dell'importo di € 117,90; CP_3 Avviso di addebito n. 37820160001025190000, asseritamente notificato il
23.06.2016, per Modello DM 10 anni 2015 e 2016 e dell'importo di €
3.014,10;
Avviso di addebito n. 37820160001131336000, asseritamente notificato il
21.07.2016, per anno 2016 e dell'importo di € 124,00; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820160001218571000, asseritamente notificato il
21.09.2016, per anno 2016 e dell'importo di € 406,79; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820160002258959000, asseritamente notificato il
12.12.2016, per 2016 e dell'importo di € 810,12; Parte_3
Avviso di addebito n. 37820170000097201000, asseritamente notificato il
20.04.2017, per Modello anno 2016 e dell'importo di € 1.183,01; Pt_2
Avviso di addebito n. 37820170000166644000, asseritamente notificato il
26.06.2017, per anno 2017 e dell'importo di € 597,57; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820170001291641000, asseritamente notificato il
24.10.2017, per anno 2017 e dell'importo di € 1.141,82; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820180000177846000, asseritamente notificato il
22.05.2018, per 10 anni 2017 e 2018 e dell'importo di € Parte_2
2.099,55;
Avviso di addebito n. 37820180001357027000, asseritamente notificato il
20.09.2018, per anno 2018 e dell'importo di € 1.072,49; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820180001454875000, asseritamente notificato il
22.11.2018, per anno 2018 e dell'importo di € 799,82; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820180001498446000, asseritamente notificato il
14.12.2018, per anno 2018 e dell'importo di € 301,53; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190000048336000, asseritamente notificato il
07.02.2019, per anno 2018 e dell'importo di € 1.473,33; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190000152353000, asseritamente notificato il
21.03.2019, per 2018 e dell'importo di € 128,07; Parte_3 Avviso di addebito n. 37820190000187331000, asseritamente notificato il
23.04.2019, per 2019 e dell'importo di € 87,79; Parte_3
Avviso di addebito n. 37820190000215029000, asseritamente notificato il
23.05.2019, per anno 2019 e dell'importo di € 84,94; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190000263044000, asseritamente notificato il
24.06.2019, per anno 2019 e dell'importo di € 84,48; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190000914448000, asseritamente notificato il
05.08.2019, per anno 2019 e dell'importo di € 84,48; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190001301614000, asseritamente notificato il
25.09.2019, per anno 2019 e dell'importo di € 253,73; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190001399967000, asseritamente notificato il
13.11.2019, per anno 2019 e dell'importo di € 68,07; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820190002092316000, asseritamente notificato il
02.01.2020, per anno 2019 e dell'importo di € 114,84; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820210000141100000, asseritamente notificato il
09.11.2021, per anni 2019 e 2020 e dell'importo di € 358,26; Parte_2
Avviso di addebito n. 37820220000000363000, asseritamente notificato il Part 10.03.2022, per Modello 10 anni 2020 e 2021 e dell'importo di €
4.504,10.
A riguardo eccepiva l'illegittimità dell'atto sotto molteplici profili.
In primo luogo, ne deduceva l'inesistenza/nullità per omessa sottoscrizione e per omessa indicazione degli elementi formali essenziali, nonché per omessa sottoscrizione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento ivi contenuti.
In secondo luogo, deduceva la mancata notificazione delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, con conseguenza inefficacia della stessa e annullabilità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall e dall . CP_4 CP_3 In terzo luogo, eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto i carichi contenuti nell'intimazione risultavano già pendenti (o potevano risultare pendenti) innanzi al Giudice tributario.
In quarto luogo, eccepiva l'assoluta carenza di motivazione dell'intimazione opposta.
In quinto luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto delle predette cartelle, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria e dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 in tema di riscossione delle sanzioni in materia tribuaria, essendo la cartella esattoriale non opposta, per pacifica giurisprudenza, non assimilabile a un titolo giudiziale, con la conseguenza per cui non poteva trovare applicazione l'ordinario termine decennale.
Eccepiva, infine, l'illegittimità costituzionale e comunitaria della normativa applicata dall in tema di determinazione degli interessi e delle Controparte_5
sanzioni e di determinazione degli oneri di riscossione.
Chiedeva, dunque, la sospensione e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia Iall'Ecc.mo Tribunale le adito, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge
In via preliminare
1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività della iscrizione ipotecaria per tutti i motivi di cui in premessa, anche inaudita altera parte;
Nel merito in via principale
2) accertare e dichiarare l'insistenza e/o nullità dell'intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi esposti, e conseguentemente annullarli;
Sempre nel merito Con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata.
Sii chiede infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite perché rinvvi alla
Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 04.12.2024 si costituiva in giudizio
, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell e CP_3 Controparte_6
contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 04.12.2024 si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva dell e constando, nel merito, la Controparte_7
fondatezza dell'opposizione.
1.4. Con memoria difensiva depositata in data 06.12.2024, si costituiva in giudizio
, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai CP_4
sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la notificazione di validi atti interruttivi, chiedendo altresì la condanna di parte opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
1.5. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.6. All'udienza del giorno 27.03.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Parte ricorrente – il quale aveva precedentemente aderito alla procedura di definizione agevolata (c.d. “rottamazione quater”) con riguardo a tutti i carichi oggetto della presente impugnazione - con nota del 26.03.2025, ha dato atto – e documentato attraverso il deposito delle relative istanze - di aver avanzato istanza di riammissione alla procedura di rottamazione quater (c.d. rottamazione quater plus), ammessa, per le adesioni che fossero risultate decadute, dalla L. 15/2025 di conversione del Decreto Milleproroghe;
istanza che reca anche l'impegno a
“RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”.
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principi espressi dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 15722 del 05.06.2023, i cui passaggi motivazionali si ritiene opportuno riportare per esteso:
“6. nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. "rottamazione quater"), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia;
7. la dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima;
8. in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi
l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che " il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono" (v. Cass. n. 27846 del 2020 in motiv, p. f);
9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso;
10. per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti con la parte controricorrente, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. n.1950 del 2023 ). Nulla deve, invece, provvedersi nei confronti della parte che è rimasta intimata;
11. infine, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso;
12. secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, invero, la finalità del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13, comma 1-quater, va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non - come nella specie- per quella sopravvenuta (tra le tante più recenti,
Cass. n. 1950 del 2023 cit.).”
Ciò posto, in virtù dei principi sopra espressi, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e le spese di lite sono da ritenersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Parma, il giorno 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri