TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/12/2025, n. 23639
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Sentenza breve 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata produzione dell'asseverazione prevista dall'art. 44 D.L. 73/2022

    La revoca del nulla osta è motivata dalla mancata produzione dell'asseverazione prevista dall'art. 44 D.L. 73/2022, della certificazione di idoneità alloggiativa e della richiesta al centro per l'impiego. Tali carenze non sono state colmate neanche in sede giudiziale. L'amministrazione non poteva rilasciare un permesso per attesa occupazione in assenza del requisito reddituale del datore di lavoro.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, ha pronunciato sentenza ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso proposto da un soggetto privato, rappresentato e difeso da un avvocato, avverso il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato. Il ricorrente impugnava la nota di revoca del nulla osta per l'accesso alla procedura dei flussi programmati, volta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, emessa dalla Prefettura U.T.G. di Roma e comunicata in data 24.9.2025, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. La revoca era motivata da plurimi fattori, tra cui la mancata produzione dell'asseverazione prevista dall'art. 44 D.L. 73/2022, secondo il modello della circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 3/2022, attestante la capacità economica del datore di lavoro, nonché la mancata produzione della certificazione di idoneità alloggiativa e della richiesta al centro per l'impiego. Il ricorrente lamentava, tra l'altro, la mancata ricezione del preavviso di revoca.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, ritenendo che le carenze documentali che hanno portato all'adozione del provvedimento gravato, quali la mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa, dell'asseverazione completa dei dati economici dell'azienda (Far Production, soc. coop.) e della previa richiesta al centro per l'impiego, non siano state colmate neanche in sede processuale. La prospettata mancata ricezione del preavviso di revoca è stata considerata irrilevante a fronte di tali carenze sostanziali. Il Collegio ha altresì argomentato che l'amministrazione non poteva rilasciare un permesso per attesa occupazione in assenza di elementi che dimostrassero l'originaria sussistenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, poiché ciò priverebbe di rilevanza la previsione di un reddito minimo e si presterebbe a condotte fraudolente. La mancata corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l'originario datore di lavoro non consente, pertanto, di ritenere sussistenti i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, dovendo comunque sussistere i requisiti necessari al momento dell'ingresso in Italia del ricorrente, come confermato da giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR. Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, e sono state disposte le opportune misure per l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/12/2025, n. 23639
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23639
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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