TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 20/03/2025 al n. 1428/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. MARINI Parte_1 C.F._1
LARA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 30 46043
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. MARINI LARA ricorrente
CONTRO
(C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
RI SC, elettivamente domiciliato in VIA P. AMEDEO
33 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. RI SC resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
16/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. Pronunciare Parte_1 Controparte_1
sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale, con tutti gli arredi e suppellettili, ubicata nel Comune di Castiglione delle Stiviere in via Bellini 8 int.
2 alla moglie che continuerà ad abitarla con le figlie minori.
3. Confermare che il padre potrà vedere e tenere le figlie con sé, salvo diversi accordi tra le parti e/o impegni di lavoro secondo le seguenti modalità:
Prima settimana
Il martedì e il giovedì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 il sabato dalle 14.00 alle 17.00
Seconda settimana
Il martedì e il giovedì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 la domenica dalle 14.00 alle 17.00.
I pernottamenti presso il padre verranno disposti gradualmente nel rispetto della volontà delle figlie minori, in ogni caso decorso un anno dal deposito del ricorso di separazione dei coniugi. Quando le minori inizieranno a pernottare presso il padre, i fine settimana saranno alternati tra i genitori e il padre terrà le figlie con se, dal sabato dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando le riporterà presso l'abitazione della madre.
Durante il periodo estivo, con decorrenza dall'estate 2026 le minori se vorranno potranno trascorrere con il padre due settimane anche non consecutive durante pagina 2 di 5 le vacanze estive con impegno dei genitori di comunicarsi le rispettive settimane di vacanze entro il 30 maggio di ogni anno;
Sempre se le minori vorranno, una settimana consecutiva durante le vacanze di
Natale dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 e dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio, alternando di anno in anno le settimane e la sera della Vigilia;
3 giorni durante le vacanze Pasquali con il metodo dell'alternanza.
Ulteriori periodi di chiusura della scuola con festività infrasettimanali civili e religiose (comprensivi di eventuali “ponti” quali, a titolo esemplificativo, santo patrono, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) saranno trascorsi dai minori presso l'uno o l'altro genitore, sempre seguendo il criterio dell'alternanza.
4. Il padre si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra , quale CP_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla sentenza di divorzio, la somma di € 250,00 per ciascuna figlia per l'importo totale mensile di € 500,00.
L'assegno relativo al mantenimento ordinario delle figlie sarà rivalutato annualmente con decorrenza dal deposito della sentenza di divorzio.
Saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del
28.05.2024. L'assegno unico erogato dall'Inps, continuerà ad essere richiesto e percepito dalla moglie. Il 50% di detto assegno unico verrà imputato a concorso del padre nelle spese straordinarie. Il padre si impegna a versare alla madre il
50% della quota di sua competenza delle spese straordinarie solo nell'eventualità che le stesse eccedano dall'importo percepito quale assegno unico.
pagina 3 di 5 5. Confermare che le parti non richiedono alcun contributo al proprio mantenimento.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione congiunto a scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE in data 26/08/2022 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 27 parte I, anno 2022) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la pagina 4 di 5 collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 27, parte I, anno 2022);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 20/03/2025 al n. 1428/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. MARINI Parte_1 C.F._1
LARA, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 30 46043
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. MARINI LARA ricorrente
CONTRO
(C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
RI SC, elettivamente domiciliato in VIA P. AMEDEO
33 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. RI SC resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
16/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. Pronunciare Parte_1 Controparte_1
sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale, con tutti gli arredi e suppellettili, ubicata nel Comune di Castiglione delle Stiviere in via Bellini 8 int.
2 alla moglie che continuerà ad abitarla con le figlie minori.
3. Confermare che il padre potrà vedere e tenere le figlie con sé, salvo diversi accordi tra le parti e/o impegni di lavoro secondo le seguenti modalità:
Prima settimana
Il martedì e il giovedì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 il sabato dalle 14.00 alle 17.00
Seconda settimana
Il martedì e il giovedì dalle ore 19.00 alle ore 21.00 la domenica dalle 14.00 alle 17.00.
I pernottamenti presso il padre verranno disposti gradualmente nel rispetto della volontà delle figlie minori, in ogni caso decorso un anno dal deposito del ricorso di separazione dei coniugi. Quando le minori inizieranno a pernottare presso il padre, i fine settimana saranno alternati tra i genitori e il padre terrà le figlie con se, dal sabato dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando le riporterà presso l'abitazione della madre.
Durante il periodo estivo, con decorrenza dall'estate 2026 le minori se vorranno potranno trascorrere con il padre due settimane anche non consecutive durante pagina 2 di 5 le vacanze estive con impegno dei genitori di comunicarsi le rispettive settimane di vacanze entro il 30 maggio di ogni anno;
Sempre se le minori vorranno, una settimana consecutiva durante le vacanze di
Natale dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 e dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio, alternando di anno in anno le settimane e la sera della Vigilia;
3 giorni durante le vacanze Pasquali con il metodo dell'alternanza.
Ulteriori periodi di chiusura della scuola con festività infrasettimanali civili e religiose (comprensivi di eventuali “ponti” quali, a titolo esemplificativo, santo patrono, carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) saranno trascorsi dai minori presso l'uno o l'altro genitore, sempre seguendo il criterio dell'alternanza.
4. Il padre si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra , quale CP_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli, entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla sentenza di divorzio, la somma di € 250,00 per ciascuna figlia per l'importo totale mensile di € 500,00.
L'assegno relativo al mantenimento ordinario delle figlie sarà rivalutato annualmente con decorrenza dal deposito della sentenza di divorzio.
Saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del
28.05.2024. L'assegno unico erogato dall'Inps, continuerà ad essere richiesto e percepito dalla moglie. Il 50% di detto assegno unico verrà imputato a concorso del padre nelle spese straordinarie. Il padre si impegna a versare alla madre il
50% della quota di sua competenza delle spese straordinarie solo nell'eventualità che le stesse eccedano dall'importo percepito quale assegno unico.
pagina 3 di 5 5. Confermare che le parti non richiedono alcun contributo al proprio mantenimento.
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione congiunto a scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE in data 26/08/2022 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 27 parte I, anno 2022) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la pagina 4 di 5 collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 27, parte I, anno 2022);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5