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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1251/2022 in materia di lesione personale
T R A
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall' avv. BENNICI FABIO parte attrice
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. GIUNTA ANGELO VITTORIO ANTONIO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il
[...]
in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile dell'evento CP_1 verificatosi in data 14.02.2021, intorno alle ore 20.15, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, percorreva a piedi la via Camiolo, quando a causa di una buca presente nella pavimentazione, all'altezza civico 244, inciampava perdendo l'equilibrio e per l'effetto cadeva a terra procurandosi lesioni. Per i traumi subìti, l'attore ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell'Ospedale di Caltagirone, in cui gli veniva diagnosticata una “una frattura completa del malleolo peronale caviglia destra e frattura apice malleolo destro”; a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti;
la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto seguito. CP_1
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 19.527,00 per danni non patrimoniali e patrimoniali. Si è costituito ritualmente il contestando la domanda avversaria sia in merito Controparte_1 all'an che in merito al quantum, chiedendo di respingere l'addebito di responsabilità ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi adducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta dell'attore.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni difensive e richieste istruttorie.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni ed il procedimento posto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della
Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684).
Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n. 2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo
2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Si ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice.
Le lesioni subìte sono rimaste provate dalla documentazione medica di pronto soccorso attestante le cure e gli accertamenti clinici effettuati dai sanitari, oltre che confermate nei limiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa.
L'an dell'evento, è rimasto altresì confermato dalla prova dichiarativa espletata.
I testi escussi, all'udienza dell'25.05.2023, hanno confermato la dinamica della caduta per essere stati presenti sui luoghi al momento del fatto. La prova deve ritenersi attendibile per i dettagli e le indicazioni fornite;
ed invero le circostanze narrate dai testi evidenziano che la caduta è stata dovuta alla presenza di una buca posta al di sotto del marciapiedi all'altezza del civico n.244 di via Camiolo;
hanno confermato che non vi fosse alcuna transenna o segnalazione del dissesto;
hanno dichiarato che l'attore mise il piede dentro la buca;
hanno specificato che il punto di caduta era al buio e la strada non illuminata;
che dopo il sinistro il è stato accompagnato in Ospedale dalla moglie e dal Pt_1 cognato. Hanno altresì precisato che l'attore non si recava da tempo sui luoghi del sinistro.
Assodato il fatto, occorre procedere all'imputazione di responsabilità che, a parere di questo giudicante, non può che essere addebitata al Controparte_1
Appare incontrovertibile che l'Ente Locale, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a quel dovere di vigilanza finalizzato a scongiurare danni a terzi.
La dichiarazione testimoniale conferma il dato documentale costituito dal corredo fotografico del luogo della caduta: ed invero occorre, in primis, evidenziare che il tratto di strada situato in via
Camiolo, all'altezza del civico n. 244, presentava un avvallamento. Nello specifico lo stesso non appare perfettamente in linea rispetto al piano di calpestio, di colorazione simile rispetto all'asfalto circostante, dunque di non agevole visione, costituendo potenziale pericolo di inciampo, come nel caso di specie si è verificato. In secundis appare inoltre opportuno evidenziare che l'insidia non risulta in alcun modo segnalata o transennata. Inoltre, si evince che la stessa è situata al di sotto del marciapiede, pertanto, rendendone difficile la percezione.
Tale specifica conformazione dei luoghi avrebbe quindi dovuto indurre il convenuto ad una CP_1 maggiore vigilanza di quel tratto di sede viaria.
Sotto altro profilo, nessun elemento è presente agli atti di causa tale da dimostrare un uso anomalo della strada da parte dell'attore e quindi ad integrare il caso fortuito condizione necessaria ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attrice è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. . Persona_1
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite.
La menomazione dell'integrità psico-fisica della danneggiata è stata determinata come segue: invalidità temporanea al 100% giorni (30) trenta;
invalidità temporanea al 75% giorni (10) dieci;
invalidità temporanea al 50% giorni (20) venti;
invalidità temporanea al 25% giorni (30) trenta.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attrice valutabile complessivamente nella misura del 6%.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro- permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano
"costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia –
Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib. Napoli 8/1/2016
n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta,
Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2021), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 49), è risarcito con €. 7.516,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 5.445,00 (valore
€.99,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 12.961,00.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d.
“compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n.
1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma definitiva da corrispondersi pari a €. 16.852,27.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale
Agli atti, è presente documentazione fiscale idonea, che giustifichi un eventuale danno economico, rientrante nel cosiddetto danno emergente, dovuto alle spese mediche sostenute per la diagnosi e cura dei postumi dell'incidente per un ammontare di euro 300,00.
Sul danno morale
Quanto al danno morale deve ormai ritenersi definitivamente abbandonata l'interpretazione che ne vede la quantificazione in misura percentuale al danno biologico e ciò al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Al riguardo si osservi che, in linea di principio, la Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”.
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte tornata ad affrontare, con la sentenza n. 25164/2020, la delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, attraverso il richiamo a principi già espressi in ordine al danno biologico (leggasi danno alla salute), alla sua personalizzazione, e al danno morale.
Nella citata sentenza si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli
ER affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico- legale;
2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.”
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio. Orbene, questo decidente ritiene che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun elemento idoneo a configurare il riconoscimento della suddetta voce di danno.
Si dica ancora che parte attrice non ha formulato specifici mezzi istruttori tendenti alla dimostrazione di una sofferenza soggettiva diversa e più intensa rispetto all'ordinario nocumento morale ricollegabile alla tipologia di lesione specifica.
Le spese processuali
Parte convenuta, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese e compensi di procedimento in applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al D.M.
n.55/2014, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, della qualità e della quantità delle difese e del valore del decisum, dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese di consulenza tecnica sono liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del sindaco pro tempore, responsabile del danno alla Controparte_1 persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 14 Parte_1 febbraio 2021.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale a favore dell'attrice nella quantificata misura di €. 16.852,27, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_1 per le spese mediche affrontate da parte attrice, nella misura di €. 300,00.
Condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi di Controparte_1 giudizio nella misura di €. 1.800,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate il tutto a favore di parte attrice con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio per essersi dichiarato antistatario come da comparsa conclusionale.
Così deciso in Gela 04.12.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1251/2022 in materia di lesione personale
T R A
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall' avv. BENNICI FABIO parte attrice
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. GIUNTA ANGELO VITTORIO ANTONIO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in intestazione ha convenuto in giudizio il
[...]
in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile dell'evento CP_1 verificatosi in data 14.02.2021, intorno alle ore 20.15, con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, percorreva a piedi la via Camiolo, quando a causa di una buca presente nella pavimentazione, all'altezza civico 244, inciampava perdendo l'equilibrio e per l'effetto cadeva a terra procurandosi lesioni. Per i traumi subìti, l'attore ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico dell'Ospedale di Caltagirone, in cui gli veniva diagnosticata una “una frattura completa del malleolo peronale caviglia destra e frattura apice malleolo destro”; a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti;
la richiesta risarcitoria per il danno alla persona avanzata nei confronti del non ha avuto seguito. CP_1
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 19.527,00 per danni non patrimoniali e patrimoniali. Si è costituito ritualmente il contestando la domanda avversaria sia in merito Controparte_1 all'an che in merito al quantum, chiedendo di respingere l'addebito di responsabilità ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi adducendo il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta dell'attore.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni difensive e richieste istruttorie.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta ammissibile.
Espletata la prova, è stata disposta CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona.
Espletata l'istruttoria, all'udienza fissata mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni ed il procedimento posto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
*** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della
Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684).
Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n. 2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo
2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Si ritiene che l'istruzione probatoria espletata abbia dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice.
Le lesioni subìte sono rimaste provate dalla documentazione medica di pronto soccorso attestante le cure e gli accertamenti clinici effettuati dai sanitari, oltre che confermate nei limiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa.
L'an dell'evento, è rimasto altresì confermato dalla prova dichiarativa espletata.
I testi escussi, all'udienza dell'25.05.2023, hanno confermato la dinamica della caduta per essere stati presenti sui luoghi al momento del fatto. La prova deve ritenersi attendibile per i dettagli e le indicazioni fornite;
ed invero le circostanze narrate dai testi evidenziano che la caduta è stata dovuta alla presenza di una buca posta al di sotto del marciapiedi all'altezza del civico n.244 di via Camiolo;
hanno confermato che non vi fosse alcuna transenna o segnalazione del dissesto;
hanno dichiarato che l'attore mise il piede dentro la buca;
hanno specificato che il punto di caduta era al buio e la strada non illuminata;
che dopo il sinistro il è stato accompagnato in Ospedale dalla moglie e dal Pt_1 cognato. Hanno altresì precisato che l'attore non si recava da tempo sui luoghi del sinistro.
Assodato il fatto, occorre procedere all'imputazione di responsabilità che, a parere di questo giudicante, non può che essere addebitata al Controparte_1
Appare incontrovertibile che l'Ente Locale, quale proprietario delle reti viarie nell'abitato, si sia sottratto a quel dovere di vigilanza finalizzato a scongiurare danni a terzi.
La dichiarazione testimoniale conferma il dato documentale costituito dal corredo fotografico del luogo della caduta: ed invero occorre, in primis, evidenziare che il tratto di strada situato in via
Camiolo, all'altezza del civico n. 244, presentava un avvallamento. Nello specifico lo stesso non appare perfettamente in linea rispetto al piano di calpestio, di colorazione simile rispetto all'asfalto circostante, dunque di non agevole visione, costituendo potenziale pericolo di inciampo, come nel caso di specie si è verificato. In secundis appare inoltre opportuno evidenziare che l'insidia non risulta in alcun modo segnalata o transennata. Inoltre, si evince che la stessa è situata al di sotto del marciapiede, pertanto, rendendone difficile la percezione.
Tale specifica conformazione dei luoghi avrebbe quindi dovuto indurre il convenuto ad una CP_1 maggiore vigilanza di quel tratto di sede viaria.
Sotto altro profilo, nessun elemento è presente agli atti di causa tale da dimostrare un uso anomalo della strada da parte dell'attore e quindi ad integrare il caso fortuito condizione necessaria ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento lesivo.
Sul quantum risarcitorio
La qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attrice è stato affidato all'ausiliario del giudice, dott. . Persona_1
Dall'elaborato è dato leggersi che sussiste nesso di causalità tra evento traumatico e le lesioni riportate nell'occorso per cui è causa e che i postumi permanenti sono conseguenza diretta delle lesioni patite.
La menomazione dell'integrità psico-fisica della danneggiata è stata determinata come segue: invalidità temporanea al 100% giorni (30) trenta;
invalidità temporanea al 75% giorni (10) dieci;
invalidità temporanea al 50% giorni (20) venti;
invalidità temporanea al 25% giorni (30) trenta.
In conseguenza delle lesioni descritte si è verificata una invalidità permanente psico-fisica dell'attrice valutabile complessivamente nella misura del 6%.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno. Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene che non sia applicabile ai casi di insidia stradale quanto previsto dalle tabelle ex art. 139 d.lgs. 209/2005 (aggiornate al D.M. 22 luglio 2019), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro- permanenti.
Deve infatti rilevarsi che con sentenza 7 giugno 2011 la III sezione della Corte di Cassazione ha posto importanti paletti in tema di liquidazione del danno alla persona. La sentenza de qua, ha affermato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano
"costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità"; la Corte ha anche preso posizione in ordine all'applicazione coattiva o meno del Dm di valutazione delle micro permanenti di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
I punti fermi sono costituiti da: 1) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno i criteri di liquidazione ordinari ed equitativi adottati dai tribunali (e quindi le tabelle milanesi) e non quelli posti dall'articolo 139 del Codice delle assicurazioni per ragioni che la Corte ritiene preclusive di una applicazione analogica dei criteri ministeriali ai casi “non auto”.
2) Al contrario, "quante volte la lesione derivi dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della Attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma III)". I principi sopra enucleati sono stati applicati sia dalla giurisprudenza di merito (cfr: Tribunale della Spezia –
Sentenza n. 852/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza 9 aprile 2016, n. 434; Trib. Napoli 8/1/2016
n. 144) oltre che ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 13982/2015, Cass. Civ. sezione sesta,
Ordinanza n.12787/2017).
Ciò premesso, il grado di invalidità permanente, riconosciuto secondo i valori tabellari del Tribunale di Milano ratione temporis applicabili (2021), in rapporto all'età del soggetto danneggiato alla data del sinistro (anni 49), è risarcito con €. 7.516,00.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo si liquida complessivamente in €. 5.445,00 (valore
€.99,00 punto base I.T.T.) e così per un totale provvisorio di €. 12.961,00.
Gli importi liquidati a titolo di danno biologico devono poi essere rivalutati fino alla data della presente sentenza, mediante l'applicazione degli indici ISTAT f.o.i. Per il calcolo degli interessi c.d.
“compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito dalle S.U. della Corte di cassazione nella sent. n.
1712 del 1995, secondo la quale detti interessi vanno calcolati inizialmente sull'importo del danno come liquidato alla data del fatto e, successivamente, sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale operata sulla base dei citati indici ISTAT.
Si perviene quindi ad una somma definitiva da corrispondersi pari a €. 16.852,27.
A seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione giudiziale del danno, spettano inoltre gli ulteriori interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale
Agli atti, è presente documentazione fiscale idonea, che giustifichi un eventuale danno economico, rientrante nel cosiddetto danno emergente, dovuto alle spese mediche sostenute per la diagnosi e cura dei postumi dell'incidente per un ammontare di euro 300,00.
Sul danno morale
Quanto al danno morale deve ormai ritenersi definitivamente abbandonata l'interpretazione che ne vede la quantificazione in misura percentuale al danno biologico e ciò al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Al riguardo si osservi che, in linea di principio, la Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”.
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte tornata ad affrontare, con la sentenza n. 25164/2020, la delicata questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, attraverso il richiamo a principi già espressi in ordine al danno biologico (leggasi danno alla salute), alla sua personalizzazione, e al danno morale.
Nella citata sentenza si riafferma il principio secondo il quale il danno morale mantiene una sua autonomia rispetto al danno biologico, in quanto si tratta di una sofferenza di natura interiore e non relazionale;
un pregiudizio siffatto, laddove sussistente, è ritenuto meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Gli
ER affermano pertanto che il danno morale “1) non è suscettibile di accertamento medico- legale;
2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.”
Sulla scorta di tale principio, in caso di positivo accertamento del danno morale, esso deve essere liquidato separatamente dal danno biologico sulla base dell'aumento percentuale previsto dalle
Tabelle di Milano. In caso di accertamento negativo, ai fini della liquidazione il danno dinamico- relazionale, deve essere considerata la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare del danno morale, onde evitare la duplicazione del risarcimento per il medesimo pregiudizio. Orbene, questo decidente ritiene che, nel caso di specie, non è stato addotto alcun elemento idoneo a configurare il riconoscimento della suddetta voce di danno.
Si dica ancora che parte attrice non ha formulato specifici mezzi istruttori tendenti alla dimostrazione di una sofferenza soggettiva diversa e più intensa rispetto all'ordinario nocumento morale ricollegabile alla tipologia di lesione specifica.
Le spese processuali
Parte convenuta, in applicazione del principio di soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese e compensi di procedimento in applicazione dei parametri tabellari minimi di cui al D.M.
n.55/2014, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, della qualità e della quantità delle difese e del valore del decisum, dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Le spese di consulenza tecnica sono liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice.
Dichiara il in persona del sindaco pro tempore, responsabile del danno alla Controparte_1 persona subìto da in conseguenza dell'evento verificatosi in data 14 Parte_1 febbraio 2021.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale a favore dell'attrice nella quantificata misura di €. 16.852,27, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Condanna il in persona del sindaco p.t., al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_1 per le spese mediche affrontate da parte attrice, nella misura di €. 300,00.
Condanna il in persona del sindaco p.t., alla rifusione delle spese e compensi di Controparte_1 giudizio nella misura di €. 1.800,00 oltre al 15% del compenso per spese generali, iva e cpa + spese per c.u. e spese di notifica documentate il tutto a favore di parte attrice con distrazione a favore del procuratore costituito in giudizio per essersi dichiarato antistatario come da comparsa conclusionale.
Così deciso in Gela 04.12.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca