Art. 41.
Sono estese al Mediocredito ed agli istituti ed aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , per le operazioni effettuate in dipendenza di quanto disposto dalla presente legge, nonche' a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione ed agli effetti cambiari, previsti dal precedente articolo 13, all'ordine degli istituti ed aziende di credito di cui sopra, o dell'esportatore italiano, anche se emessi dall'importatore estero, le agevolazioni tributarie previste dall' articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 .
I titoli e valori di cui alle lettere a), b) e c) dello articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 ed i relativi interessi sono esenti dalla imposta di bollo e di ricchezza mobile in relazione all'abbonamento di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 .
Sono estese al Mediocredito ed agli istituti ed aziende di credito di cui all' articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , per le operazioni effettuate in dipendenza di quanto disposto dalla presente legge, nonche' a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione ed agli effetti cambiari, previsti dal precedente articolo 13, all'ordine degli istituti ed aziende di credito di cui sopra, o dell'esportatore italiano, anche se emessi dall'importatore estero, le agevolazioni tributarie previste dall' articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 .
I titoli e valori di cui alle lettere a), b) e c) dello articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 ed i relativi interessi sono esenti dalla imposta di bollo e di ricchezza mobile in relazione all'abbonamento di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 .