Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di R.G. n. 1002/2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...]rapp.ta e difesa dall'avv. Aniello Parte 1 '
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Matrone E CP 1
Gagliardi, in forza di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 04.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.07.2024, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scafati, in data 04-09-2008.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 14.09.2023 quando l'intestato Tribunale aveva omologato la loro separazione,;
2. che dalla loro unione sono nati due figli: Per 1 il 23.11.2009, e Per_2 il 13.11.2013;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data della pronuncia di separazione consensuale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 e [...]
CP 1 in data 02.07.2024, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1 e
CP_1 in Scafati, in data 04-09-2008 (Atto n. 115 Parte II Serie A, Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2008);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.03.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire