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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/07/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1631/2020 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
06.07.1972, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Santo C.F._1
EF di AM (ME), Via Nazionale Palazzo sul Tirreno, presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA MARTINA NIGRONE, che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede in Via Medici, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
ANAG di MI (ME), Via V. Veneto n. 101, presso lo studio dell'Avv.
LAURA DAVI', che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da atti di causa.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 05.11.2020, notificato a mezzo pec in pari data, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 , in persona del legale rapp.te p.t., onde ottenerne la condanna al
[...]
risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 04.09.2018. A sostegno di tale richiesta parte attrice esponeva che in tale data, alle ore 20:30 circa, mentre si trovava a percorrere a piedi la Piazza
Vincenzo Consolo del Comune di inciampava in una Controparte_1
mattonella rotta non saldata alla pavimentazione, coperta da fogliame, non visibile e non segnalata, cadendo rovinosamente a terra;
che, il giorno successivo, a causa dei forti dolori, si recava presso il P.O. di ove le veniva Controparte_1 diagnosticata “frattura falange distale 1 dito mano sinistra, trauma contusivo articolazione trapezio metacarpale con ematoma, trauma contusivo distorsivo spalla sinistra e trauma lombo-sacrale”, veniva sottoposta a visita specialistica con applicazione di una stecca. Seguivano altre visite specialistiche ed infine, in data 03.01.2020, l'attrice veniva dichiarata “clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico-legale”.
L'attrice continuava deducendo di aver inoltrato al Comune di
[...]
richiesta di risarcimento dei danni e delle spese mediche, ammontanti CP_1 ad € 2.036,86, ma che, dopo un primo invito a fornire indicazioni sul luogo preciso dell'occorso al fine di istruire la pratica, cui aveva fatto seguito l'invio della documentazione fotografica, l'ente pubblico non aveva dato più riscontro alle richieste, e che era rimasta priva di riscontro anche l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
CP_ Parte attrice lamentava la responsabilità dell' convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per assenza di segnalazioni atte ad avvertire della presenza del pericolo, rappresentato dalla mattonella rotta e non saldata alla pavimentazione, coperta da fogliame, non visibile né segnalata;
in ogni caso, reclamava, la responsabilità del convenuto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ciò premesso concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'ente nel sinistro occorso, con condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, a titolo di ITA e ITP, invalidità permanente residuata, danno non patrimoniale, morale, estetica, biologica, ed al rimborso delle spese mediche, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro all'effettivo
2 pagamento, interessi di legge, e spese e compensi di causa. In via istruttoria articolava prova per testi e chiedeva ammettersi CTU medico-legale.
Con comparsa, depositata l'11.10.2021, si costituiva il CP_1
contestando tutto quanto dedotto da controparte;
il convenuto eccepiva la carenza di prova circa il fatto storico, nonché sull'omessa manutenzione della strada e del nesso eziologico fra cosa e danno;
escludeva che potesse ravvisarsi una qualunque forma di responsabilità ex art. 2051 c.c., in assenza dei requisiti della non visibilità oggettiva dell'insidia e non prevedibilità del pericolo, ed eccepiva la responsabilità concorrente dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; contestava, in ogni caso, tutte le voci di danno richieste dall'attrice.
Venivano chiesti e concessi i termini ex art. 183 comma 6° cpc e depositate le relative memorie con cui parte attrice insisteva nei mezzi istruttori già richiesti con l'atto introduttivo, cui si opponeva il convenuto.
La causa veniva assegnata allo scrivente – giusto provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo stesso ha preso servizio presso questo Tribunale – ed istruita con espletamento della prova per testi ed ammissione di CTU medico- legale.
Infine, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 14 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e viene così decisa ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Il presente giudizio ha ad oggetto, in primis, la ricorrenza o meno di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto per il sinistro descritto nell'atto di citazione;
deve, dunque, procedersi alla ricostruzione del dato fattuale.
È possibile evincere, dalla deposizione dell'unico teste ammesso, Sig.
escusso all'udienza dell'1.12.2023, che l'attrice, in data 4 Testimone_1
settembre 2018, alle ore 20:30 circa, mentre percorreva a piedi la piazza Vincenzo
Consolo in S. AG MI, inciampava e cadeva a terra;
che la caduta era stata causata da una “mattonella spezzata a metà ed abbastanza sollevata”, che il teste stesso ha riconosciuto nelle foto che gli sono state mostrate nel corso dell'escussione.
3 Il teste ha, inoltre, precisato di non aver visto, nel luogo dell'occorso, segnaletica di pericolo, e che “Non c'era alcuna transenna nella zona della mattonella rotta” la quale era coperta da fogliame (“C'erano diverse foglie sopra la mattonella”).
A ciò si aggiunga che, per come specificato dal Sig. , “…in Tes_1 piazza, anche per l'orale serale, non c'era tantissima luce, anzi direi quasi che
c'era più penombra che luce. Ci sono dei lampioni nella piazza, ma non sono molto forti.”.
Si evince, quindi, dal complesso dell'istruttoria eseguita e dalla documentazione prodotta in atti: a) la presenza della mattonella spezzata, riconosciuta dal teste nella documentazione fotografica esibitagli;
b) la verificazione della caduta, occorsa nel luogo ed all'ora indicata dall'attrice; c) la presenza di fogliame sulla mattonella;
d) la scarsa illuminazione della zona all'ora del sinistro.
Alla luce della detta ricostruzione dei fatti è, dunque, necessario, analizzare il noto dibattito teorico sul regime di responsabilità extracontrattuale applicabile ai gestori di strade aperte al pubblico transito, in ipotesi di danni da insidia o trabocchetto patiti dagli utenti. A fronte di un indirizzo tradizionale tendente ad inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c. (cfr.
Cassazione 2319/1985), anche fornendosi una nozione ristretta di “insidia”
(assoluta imprevedibilità ed invisibilità della situazione di pericolo) (cfr. Cass.
22592/2004, nonché Cass. 1571/2004), si è progressivamente affermata l'operatività dell'art. 2051 c.c. pure nei confronti della P.A., ancorché limitata alle ipotesi di beni non troppo estesi e, pertanto, sottoponibili ad un efficace controllo e ad una continua vigilanza da parte dell'ente (cfr. anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1999, Cass. 2410/2005). In tempi più recenti, si è consolidato l'orientamento a favore di una applicazione generalizzata dell'art. 2051 c.c. agli enti gestori di strade pubbliche optandosi, in un primo momento, per un modello di responsabilità aggravata in cui la prova del fortuito, a carico dell'amministrazione, consisteva nel dimostrare l'assenza di colpa (prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: cfr. Cass. 3651/2006 e Cass.
4 5445/2006) e, in seguito, riconoscendosi la natura oggettiva di tale forma di responsabilità in quanto fondata non sulla colpa del custode, bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno: il danneggiante, per andare esente da responsabilità, deve provare il fortuito quale fattore esterno, dotato dei caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, attinente non alla colpa ma al profilo causale dell'evento (cfr. Cass. 7763/2007; Cass. 15042/2008; Cass.
20427/2008); fattore cioè che abbia avuto un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo (causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento: Cass. 5658/2010).
Il fortuito, peraltro, può essere costituito anche dalla condotta della stessa vittima (Cass. 22807/2009; Cass. 25029/2008; Cass. 4476/2011. V. anche Cass.
6101/2013), che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. 3793/2014 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, tra cui qui si ricordano 6306/2013 e Cass. 2108/2011). Si è in particolare rilevato che “tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo
(valutabile ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.)” e “In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (...) pertanto ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie
5 non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 cod. civ., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. 2048/2018; in senso conforme v. ord.
9315/2019).
L'art. 2051 c.c., quindi, fonda la responsabilità sulla particolare relazione che lega il soggetto alla cosa fonte di danno, con la conseguenza che accertata la sussistenza di tale rapporto/potere ed accertato il danno causato dall'anomalia della cosa, sussiste per ciò solo la responsabilità del custode, salva la prova contraria, a carico del custode medesimo, del caso fortuito nei termini sopra precisati.
Ove invece l'indicato rapporto non sia configurabile, perché sia accertata in concreto l'impossibilità di effettiva custodia del bene (a causa, ad esempio, dell'eccessiva estensione dello stesso ovvero per le modalità d'uso da parte dei terzi), l'Ente risponde del pregiudizio subito dall'utente ai sensi dell'art. 2043 c.c.
e, pertanto, graverà sul danneggiato provare l'anomalia del bene, circostanza di per sé idonea a dimostrare il comportamento colposo dell'ente, spettando a quest'ultimo dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, come ad esempio la possibilità in cui l'utente si sia trovato a percepire la strada o a prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia, ovvero l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (cfr. Cass.
23277/2010. V. anche Cass. 15375/2011).
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente il rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra il e il Controparte_1
luogo in cui si è verificato il sinistro, non avendo d'altro canto l'Ente pubblico mai contestato nel presente processo la riferibilità a sé del citato sito.
L'attività istruttoria svolta ha poi confermato, come detto, il fatto storico della caduta, come descritta in citazione, e la presenza della mattonella rotta, non visibile.
Nella fattispecie in esame, dunque, risulta senz'altro applicabile il disposto di cui all'art. 2051 essendosi verificato l'infortunio lamentato da parte attrice in
6 una pubblica piazza, sita in area urbana, quindi suscettibile di adeguato controllo ad opera dell'ente comunale.
Tuttavia, è stato precisato che il danneggiato deve provare il nesso causale.
Invero, con la sentenza n. 2660/13, la Suprema Corte, richiamando un suo precedente (Cass. civ. n. 25243/06), ha chiarito che “… la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia
l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, sgretolamento del marciapiede, frana della strada, pietrisco e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca
l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”.
Ebbene ritiene, questo giudicante, anche alla luce delle risultanze dell'escussione dell'unico teste sentito all'udienza dell'1.12.2023 che nella controversia in esame parte attrice abbia assolto all'onere - sulla medesima gravante ex art. 2697 c.c. - di provare il nesso eziologico tra l'incidente e la cosa in custodia, nella specie tra la propria caduta ed il dissesto della mattonella della piazza.
Alla luce delle predette risultanze, e dalle foto esibite del luogo incriminato, deve ritenersi provato che il danno subito si sia determinato come conseguenza dello stato pericoloso della piazza nel punto in cui era presente la mattonella rotta, coperta da fogliame e, dunque, non visibile. Risulta, infatti, di tutta evidenzia sia la sussistenza di un vizio manutentivo della piazza teatro del sinistro, sia il nesso causale tra lo stesso e la caduta dell'attrice.
In relazione, infatti, alla contestazione che il teste non abbia direttamente visto la caduta, pur trovandosi nelle vicinanze, deve applicarsi il principio secondo cui sarebbe possibile dedurre la ricorrenza di un fatto astrattamente ignoto (causa della caduta) da quello noto (stato della piazza, mattonella rotta coperta da foglie, come da risultanza della prova) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio (vedi Cass. n.
9140/2013) così da giungere ad un grado di certezza pari al più probabile che non, richiesto nel processo civile.
7 Con riguardo alla riconducibilità dell'evento alla condotta imprudente dell'attrice, si osserva che in ragione delle circostanze che la mattonella era rialzata e, quindi, non in linea con il piano di calpestio, e che era coperta da fogliame, deve ritenersi che la presenza di un tale dissesto non fosse percepibile ed evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone.
Non è, difatti, pensabile che un qualsiasi pedone, nel percorrere una pubblica piazza, sia tenuto ad ispezionare continuamente il piano di calpestio, dovendosi, piuttosto, ritenere, invece, lo stesso normalmente privo di imperfezioni o insidie.
CP_ Ad ogni modo, nulla in contrario è stato provato dall' convenuto.
Da quanto sopra, sussiste, dunque, la responsabile del
[...]
per i danni subiti dalla Dr.ssa Controparte_1 Pt_1 Parte_1
Infine, con riferimento alle lesioni subite dall'attrice a causa della caduta, il CTU nel corso del giudizio ha accertato, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dell'esame clinico eseguito e della documentazione presente nei fascicoli di causa, che l'attrice “è risultata affetta da:
- esiti di frattura falange distale 1° dito mano sinistra e residuo deficit articolare di circa 1/4.
Per queste affezioni, nel loro complesso, esiste, a mio avviso, nesso di causalità con l'infortunio occorsole in data 4 settembre 2018.
In virtù di ciò, le affezioni rilevate, a mio parere, valutate come danno biologico, integrano un tasso di invalidità permanente parziale dell' 1% (uno per cento).
Inoltre, dette affezioni, a mio giudizio, valutate come danno biologico, integrano un tasso di invalidità temporanea parziale, globalmente di 61 (sessantuno) giorni, di cui 21 (ventuno) nella misura del 75% (settantacinque per cento), 20
(venti) nella misura del 50% (cinquanta per cento) e 20 (venti) nella misura del
25% (venticinque per cento), come danno alla salute.
Si ritiene altresì che le spese mediche affrontate dalla signora Parte_1
e documentate in atti, siano congrue se rapportate all'iter diagnostico-
[...]
terapeutico da lei eseguito, per un totale pagato di €. 2.032,66.
8 Inoltre, in funzione delle considerazioni sopra espresse, relativamente alla sintomatologia che ancora oggi si manifesta e alle pratiche terapeutiche che per ciò si prevedono necessarie, lascio che il Giudice Adìto possa valutare
l'opportunità di accordare in senso equitativo un indennizzo, valutabile come danno per la sofferenza del danno all'integrità morale, di entità lieve-media, in ragione dei postumi residui e/o delle necessità terapeutiche future che tali reliquati lasciano prevedere e/o delle mancate aspettative nella sfera dinamico- relazionale personale, in ragione dei postumi residui, che si manifesta sotto forma di maggiore usura e faticabilità.”.
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico- relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio
Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019;
Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011).
Esso è pari ad € 3976,28 di cui 1.393,28 a titolo di liquidazione danno biologico permanente, tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva 46 anni, ed €
2583,00 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta è pari ad € 84,00
(totale derivante dalla somma di euro 1.323,00 per ITT al 75%, 840,00 al 50% e
420,00 al 25%).
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti € 31).
Non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale appare dunque corretto (rispondente alle ragioni equitative sottese al
9 parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui
“il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass.,
n. 10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
D'altronde, nessun importo può essere liquidato a titolo di danno morale che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass., n. 19189/2020 e
Cass., n. 28999/2019) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché l'attrice non ha provato tramite situazioni circostanziate, e ancor prima non ha allegato, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
A dette somme devono aggiungersi €2.032,66 per spese mediche già sostenute e documentate, ritenute congrue dal CTU.
Nulla può essere riconosciuto in termini di incremento per sofferenza soggettiva ed a titolo di personalizzazione massima, sia perché non specificamente richiesto e, in ogni caso perché non provato nel corso del giudizio.
Al danno complessivamente liquidato, costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto
10 illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n.
11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007;
Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 1° gennaio 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. n.
5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alle spese mediche, come già affermato dalla giurisprudenza (cass. n. 3209/1988), qualora verificatosi l'evento dannoso il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguente pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. Per tale ragione, le spese mediche vanno rivalutate, singolarmente, dalla data del singolo esborso fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta che va condannata a rifondere all'attrice le spese processuali che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022 e al contenuto ed alle caratteristiche dell'attività difensiva svolta.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 1631/2020 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede:
1) accertata la responsabilità del , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 2051 c.c. per il sinistro di cui in motivazione e lo condanna al pagamento, in favore dell'attrice, ed a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 3976,28, oltre rivalutazione dal 1° gennaio 2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2) condanna, ancora, il al pagamento, a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno per spese mediche effettuate, in favore dell'attrice, della somma di € 2.032,66 oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi e sino alla data della presente decisione, nonché interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, oltre interessi legali, sulla somma in tal modo ottenuta, dalla data della decisione fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna il a rifondere all'attrice le Controparte_1 spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi ed € 291,13 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge se dovuti;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 12 luglio 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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