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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/07/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 102/2022
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 102/2022 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 10/01/2022 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. ASARA STEFANO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. CASAGRANDE DORIANA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 9.4.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“1) Riconoscere e disporre a favore di , e a carico di un assegno mensile divorzile CP_1 Parte_1 non superiore a euro 300 (trecento), a far data dall'1.12.2023.
2) Riconoscere e disporre a favore di personalmente, e a carico di un assegno Controparte_2 Parte_1 mensile di mantenimento pari a euro 700 (settecento), fino e non oltre il suo venticinquesimo anno di età.
3) Revocare ogni precedente diverso provvedimento adottato nella fase presidenziale e/o dal GI nel corso del giudizio.”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
1 “1) Disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , entro il giorno Parte_1 CP_1
10 di ciascun mese, un assegno divorzile dell'importo mensile non decurtabile di € 700,00. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
2) Disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , entro il giorno Parte_1 CP_1
10 di ciascun mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia un assegno mensile non decurtabile di € CP_2
700,00. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Spese straordinarie, come previste e disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, a carico del padre per 2/3 e della madre per 1/3.
4) Spese e competenze di procedura, oneri di legge interamente rifusi.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 10.1.2022 agiva per ottenere lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con a Roma il 2.6.2001 (atto registrato nel Registro degli atti di CP_1 matrimonio di Roma, n. 321, Parte 2, serie A, anno 2001); unione da cui nasceva il 12.8.2003 la figlia
. CP_2
Allegava che dopo l'udienza presidenziale dell'1.10.2015, il 12.7.2016 il Tribunale di Tempio Pausania omologava la separazione tra le parti con sentenza n. 451/2016 (doc. A attore) affidando la figlia congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui veniva assegnata in via provvisoria, fino al 17.1.2017, la casa sita a Olbia e con regolamentazione delle visite del padre;
veniva posto a carico dello stesso l'obbligo di versare € 600,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia ed € 200,00 per il mantenimento della moglie con decorrenza dal rilascio dell'abitazione; spese straordinarie al 50 % a carico di ciascuno dei genitori;
nonché con impegno dell'odierno ricorrente a contribuire alle spese di trasloco della moglie nella misura massima di € 1.000,00. Allegava l'attuale residenza della moglie e della figlia a Vittorio Veneto
(TV).
- Si costituiva il 14.5.2022 che allegava di essere stata impiegata all'epoca del CP_1 matrimonio presso la Multinox Spa di Cimavilla di Codognè con stipendio di £ 3.300.000,00 mensili
(doc. 7). Allegava, inoltre, di aver lasciato tale occupazione per trasferirsi a Roma con il ricorrente per coadiuvarlo nell'attività da questo avviata (docc. 8 e 9), con successiva vendita della stessa e trasferimento in Sardegna con apertura nel 2005 di nuova attività (doc. 8) con un secondo punto vendita dal 2010, attività di cui allegava di essere socia di fatto pur formalmente inquadrata come dipendente (doc. 12) e di essere stata licenziata nel 2014 (docc. 13 e 14). Allegava di essersi occupata in via esclusiva della figlia dopo la separazione a fronte del disinteresse del padre.
Chiedeva, quindi, riconoscimento di assegno divorzile con funzione assistenziale, compensativa e
2 perequativa di € 2.000,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT. Chiedeva inoltre il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Spese straordinarie al 100 % in capo al padre.
- All'udienza del 24.5.2022 i coniugi comparivano personalmente e venivano sentiti dal Presidente del
Tribunale.
Il ricorrente confermava di avere due negozi di ortopedia di cui uno, di circa 40 mq, all'interno dell'Ospedale di Olbia per cui ammetteva di pagare affitto e un altro a Olbia, di circa 100 mq. Diceva di essere amministratore della Tuttortopedia S.r.l. società con due dipendenti (uno con stipendio netto mensile l'uno di € 900,00 e l'altro di € 1.400,00) più una dipendente part time (con stipendio di circa €
800/900,00 mensili).
Ammetteva l'affitto di due stanze della casa di Olbia pur affermando di aver messo online prezzi alti solo per non affittarla non essendo ancora pronta e comunque deducendo essere gli affitti incassati dalla madre.
Ammetteva, inoltre, guadagni della madre per € 8.000,00 annui a tale titolo e di aver nel frattempo apportato miglioramenti alla proprietà sistemando il giardino e facendo dei cambiamenti. Ammetteva, infine, di occuparsi delle pulizie delle stanze e a luglio e ad agosto di affittarle, pur allegando di farlo per conto della madre.
La resistente da parte propria affermava di percepire all'epoca circa € 60,00 mensili a titolo di AU e di vivere grazie a NASPI di circa € 600,00 mensili, prossima a finire, oltre che con l'assegno del marito e con l'aiuto della madre.
- Con ordinanza del 25.5.2022 il Presidente del Tribunale, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, rilevava:
- l'esistenza di un ulteriore collaboratore non dichiarato della Società del resistente emergente dalla visura storica della stessa;
- non essere credibile uno stipendio del titolare inferiore a quello dei dipendenti;
- non essere credibili i guadagni di € 8.000,00 a stagione da affitto dell'immobile in Sardegna visti i prezziari online, non ritenendo, in particolare, credibili le motivazioni addotte dal ricorrente per gli stessi, rilevando essersi lo stesso premurato di indicare prezzi diversi a seconda della stagione;
riteneva, quindi, non determinabili i redditi di e di conseguenza, tenuto conto degli accordi Pt_1 in sede di separazione, delle peggiorate condizioni economiche della resistente e delle aumentate necessità della figlia, confermava l'affido condiviso e poneva in carico a l'obbligo di versare Pt_1 alla moglie come contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo di € 700,00 mensili con decorrenza da settembre 2022 e con rivalutazione annuale ISTAT. Spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Treviso per 1/3 in capo alla madre e per 2/3 in capo al padre. Poneva
3 inoltre a carico di l'obbligo di versare alla moglie l'assegno mensile di € 700,00 da giugno Pt_1
2022 fino a novembre 2022; con riduzione a € 450,00 dal dicembre 2022.
- Con comparsa difensiva del 15.9.2022 il ricorrente contestava l'ordinanza presidenziale. Affermava che la madre del ricorrente avrebbe dichiarato a titolo di canoni di locazione di tre delle cinque stanze della casa € 8.448,00 nel 2020 ed € 9.404 nel 2021. Produceva relazione investigativa e atti di acquisto di diritti su beni immobili da parte della resistente.
- La resistente si costituiva nella fase di merito il 3.10.2022 e produceva certificati medici chiedendo la modifica dei provvedimenti presidenziali con conferma di assegno divorzile di € 700,00 mensili anche dopo il mese di novembre 2022.
In via principale insisteva nella domanda di assegno divorzile non inferiore a € 2.000,00, annualmente rivalutabile agli indici ISTAT e di ulteriori € 2.000,00 annualmente rivalutabili agli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 100 % delle spese straordinarie.
- All'udienza del 13.10.2022 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione per la pronuncia sullo status, che veniva resa con sentenza del 19.11.2022 con rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
- Con successiva ordinanza del 21.11.2022 il Giudice rigettava la richiesta formulata dalla resistente ex artt. 692 e 699 c.p.c.; vista inoltre la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali avanzata dalla resistente, rilevata la mancata impugnazione degli stessi e la mancata sopravvenienza di circostanze nuove rigettava la richiesta, anche considerando non ancora adeguatamente documentata una inabilità al lavoro della stessa.
Assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
- Con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. la resistente dava atto di aver proposto appello avverso la sentenza parziale sullo status per nullità della stessa, non avendo il ricorrente provato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione, eccependo l'inammissibilità ab origine anche del presente giudizio.
- Con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. la resistente insisteva per la modifica delle condizioni presidenziali con aumento dell'assegno divorzile da € 450,00 mensili ad € 1.200,00.
- Con ordinanza del 22.5.2023 il Giudice preso atto della proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado e della nascita di altro figlio del ricorrente (note del 6.5.2023 del ricorrente), riservava all'esito della successiva udienza di provvedere sulle istanze delle parti.
- Con le note scritte depositate il 12.10.2023 la resistente documentava propria invalidità civile del 46
% ed esistenza presupposti per il collocamento mirato (docc. 61 e 62) insistendo sulla modifica dei provvedimenti emessi in via provvisoria con ritorno dell'assegno ad € 700,00 mensili. Dava inoltre atto di aver presentato ricorso in Cassazione (doc. 63) avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia aveva rigettato l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado sullo status.
4 - Con ordinanza del 19.10.2023 il G.I., preso atto della proposizione del ricorso per Cassazione e dell'intervenuto accertamento di invalidità civile in capo alla resistente, ritenuto necessario assicurare il contraddittorio con il ricorrente sulla documentazione prodotta, riservava all'esito della successiva udienza la valutazione sulle istanze avanzate dalle parti.
- Con la nota del 10.1.24 la difesa di parte ricorrente si opponeva alla richiesta modifica.
- Con ordinanza del 29.3.2024 il G.I. tenuto conto delle sopravvenienze nel frattempo documentate, modificava parzialmente l'ordinanza presidenziale, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di € 700,00 mensili, con rivalutazione CP_1 annuale agli indici ISTAT, rinviando il procedimento all'ottobre 2024 in attesa della pronuncia della
Corte di Cassazione.
- Con successiva ordinanza del 7.10.2024 il G.I. preso atto dell'intervenuto rigetto del ricorso della resistente da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. 23078/2024, provvedeva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti e all'esito fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e trattenendo la causa in decisione.
***
Sulla domanda di divorzio
- Il divorzio tra le parti risulta essere già stato pronunciato dall'intestato Tribunale con sentenza parziale nel frattempo divenuta definitiva e da intendersi qui richiamata.
***
Sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
- È necessario preliminarmente analizzare le rispettive condizioni economiche delle parti.
Le dichiarazioni dei redditi prodotte da come già rilevato in sede presidenziale, risultano Pt_1 inattendibili.
Dalle dichiarazioni prodotte dallo stesso, infatti, emergono redditi netti mensili per circa € 1.200,00, insufficienti anche solo per pagare quanto era stato concordato tra le parti in sede di separazione a titolo di mantenimento per moglie e figlia (€ 800,00 mensili), senza contare il 50 % delle spese straordinarie poste a suo carico.
Tali dichiarazioni risultano incongrue anche alla luce della disponibilità che era stata manifestata dal ricorrente ad affrontare le spese perché la figlia potesse studiare all'Università Bocconi di Milano (docc. resistente 16-18).
Lo stesso, peraltro, dichiara un reddito mensile netto inferiore a quello di alcuni dei propri dipendenti, pur essendo titolare di società uninominale che gestisce due esercizi commerciali di cui uno all'interno dell'Ospedale di Olbia.
Va inoltre considerato l'acquisto da parte dello stesso nel 2017 dell'immobile di proprietà della madre con avvio, almeno dal 2018, di attività di affitto dell'ex casa familiare (docc. 19-21 e doc. 38) con
5 canone mensile dai 20.000 € ai € 40.000 in alta stagione.
Risulta indimostrata la percezione dei guadagni unicamente a favore della madre, fermo che l'importo degli stessi non risulta congruo rispetto a quelli presenti online (docc. 39, 43, 65 e 66 resistente).
Anche con il modello unico da ultimo depositato, relativo ai redditi 2024, il ricorrente ha documentato un reddito imponibile che, anche al lordo dell'assegno per l'ex coniuge, non risulta sufficiente nemmeno per il versamento del contributo offerto per la figlia.
- La resistente rientrata in Veneto dopo la separazione ha frequentato vari corsi (docc. 22-25) lavorando come addetta inserimento dati dal 2020 fino al 30.9.2021 (docc. 26-27) con stipendio medio netto mensile di € 800,00, per essere poi licenziata (doc. 28).
Dal 2020 la resistente ha lamentato di soffrire di problemi legati ai dischi vertebrali con limiti di deambulazione legati anche all'articolazione del ginocchio destro (docc. 29-34).
All'udienza del 24.5.2022 avanti al Presidente del Tribunale la resistente risultava percepire € 600,00 mensili a titolo di Naspi oltre a € 60,00 a titolo di Assegno Unico per la figlia.
Come visto, a fronte di tale situazione - e di un reddito del ricorrente ritenuto non credibile dal giudicante sulla base delle circostanze acquisite e della documentazione in atti - il Presidente con ordinanza del 25.5.2022, considerata la prossima cessazione della percezione della Naspi da parte di stabiliva il versamento da parte di a favore della moglie, di € 700,00 mensili CP_1 Pt_1
a partire dal giugno 2022 e fino al novembre 2022, con rivalutazione annuale ISTAT.
Stabiliva, inoltre, che l'importo diminuisse a € 450,00 mensili dal dicembre 2022, stimando in sei mesi il tempo necessario a per il reperimento di nuova occupazione lavorativa. CP_1
- La resistente - che al contrario del ricorrente non dispone di abitazione di proprietà - ha documentato di sostenere canone di locazione per € 420,00 mensili (doc. 2) e di essere tuttora disoccupata e in precarie condizioni economiche, tanto da doversi rivolgere alla Croce Rossa di Conegliano per il ritiro di generi alimentari (docc. 37 e 38 resistente).
- Il ricorrente ha a propria volta allegato un peggioramento delle proprie condizioni di salute (doc. 13-
1): dalla documentazione prodotta, però, emerge trattarsi di patologia che era già in atto quantomeno dal 2017 e che non risulta nemmeno all'epoca aver inciso sulle sue capacità reddituali e lavorative. La documentazione medica più recente dallo stesso prodotta dà atto della necessità di nuovi accertamenti pur parendo escludere (“altamente improbabile”) una recidiva del carcinoma papillare, fermo quanto sopra.
- Con riferimento alle ulteriori circostanze sopravvenute allegate dal ricorrente – l'instaurazione di nuova relazione con la nascita di un figlio l'1.3.2023 e di una figlia il 15.10.2024, entrambi nati a Parigi
– tale circostanza non osta al riconoscimento a favore di di un assegno divorzile e non risulta CP_1 idonea a incidere in maniera significativa sulla misura dello stesso, essendo la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo partner, circostanza che deve essere valutata dal Giudice ma
6 che non determina automaticamente una riduzione degli oneri già in carico alla parte (Cass. civ. Sez. I
Ord., 12/03/2024, n. 6455).
Nel caso di specie, in particolare, non essendo congrui i redditi dichiarati dal ricorrente e rimanendo nel contempo gli stessi non determinabili con precisione, la costituzione di nuovo nucleo familiare non risulta idonea a incidere in modo significativo sull'assegno divorzile a favore dell'ex moglie.
Infatti, in tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri: nel caso di specie è rimasto indimostrato il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, anche a fronte dell'assenza di allegazione e di prova che il mantenimento della nuova famiglia gravi esclusivamente su di lui (Cassazione civile , sez. I , 29/07/2021 , n. 21818).
- Nel caso in esame, quindi, anche considerato il presumibile reale reddito del ricorrente, tale circostanza non risulta idonea a incidere in modo significativo sulla determinazione del versamento per la moglie, non facendo venir meno gli obblighi assistenziali posti a carico di Pt_1
- Quanto alla situazione attuale, per il 2024 (doc. 74 resistente), ha documentato CP_1 un reddito medio netto mensile di circa € 920,00.
- Va considerato che a far data dalla separazione del 2016, risulta che la resistente – originaria di
Conegliano (TV) – si sia ritrasferita in Veneto con la figlia (doc. 1 resistente), che all'epoca CP_2 aveva 13 anni, occupandosi in via assolutamente prevalente della stessa, data la distanza dal padre, con cui era stato concordato il rilascio da parte di della casa familiare. CP_1
La stessa ha dovuto quindi reperire immobile in affitto (doc. 2 resistente) con canone di € 420,00 mensili oltre a spese condominiali rilevanti (docc. 56 e 67 resistente).
- Quanto alla situazione precedente, la resistente ha documentato di aver sempre lavorato prima del matrimonio (doc. 42), entrando poi dal 2000 alle dipendenze dell'attività del marito, fino al licenziamento della fine del 2014, sostanzialmente contestuale alla crisi coniugale e alla separazione.
Da quel momento risultano dall'estratto conto contributivo dimesso redditi da Naspi e poi redditi da lavoro dipendente discontinui, anche a causa dei periodi di malattia/infortunio registrati.
A fronte di tale periodo di difficoltà, la resistente ha documentato di essersi rivolta alla Croce Rossa di Conegliano a decorrere dall'aprile 2020 (doc. 38 resistente) per l'erogazione di pacchi alimentari “a cadenza periodica contenenti generi alimentari e di igiene personale di varia natura” e di aver continuato a beneficiare di tale ausilio anche nei primi mesi del 2023 (doc. 57), prima di trovare l'attuale occupazione.
- La stessa – per giustificare la difficoltà di reperire un'occupazione - ha inoltre documentato il
7 riconoscimento a proprio carico da parte dell' di una invalidità con riduzione permanente della CP_3 capacità lavorativa del 46 % con decorrenza dal 13.4.2023, data di presentazione della domanda (docc.
58-60 resistente).
- Solo di recente, dalla fine del 2023, la resistente risulta aver reperito altra occupazione.
- Come noto, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5 L. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cassazione civile sez. I, 07/07/2023, n. 19306).
- Alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per la conferma di un assegno divorzile a favore della resistente, data la rilevante disparità economica in essere tra le parti e le vicende familiari e lavorative delle stesse – strettamente intrecciate – che se da un lato non hanno comportato svantaggi per il ricorrente, dall'altro hanno inciso significativamente sulla condizione della resistente che a causa delle precedenti scelte familiari, una volta intervenuta la crisi di coppia e la separazione si è trovata a perdere sia il lavoro che l'abitazione e a doversi trasferire in altra regione con la figlia per cercare di riacquisire una propria autonomia, nel contempo occupandosi in via prevalente della minore.
- Quanto all'importo dell'assegno, considerato il sopravvenuto reperimento da ultimo da parte della resistente di una attività lavorativa, si ritiene congruo statuirne la mera diminuzione, con decorrenza dal mese successivo alla data del presente accertamento.
- Nonostante tale sopravvenienza, infatti, va confermato quanto sopra rilevato quanto ai presupposti dell'assegno, anche considerato che il reddito della stessa risulta comunque insufficiente al suo mantenimento, considerato, come visto, che la resistente all'esito del rilascio della casa coniugale – messa a reddito dall'ex marito – ha dovuto reperire immobile in locazione dovendo destinare parte rilevante delle proprie risorse al canone e agli oneri condominiali.
- Alla luce dei dati sopra riportati risulta congruo statuire a favore della stessa un assegno divorzile di €
500,00 mensili.
***
8 Sulle statuizioni economiche per la figlia , maggiorenne ma non economicamente CP_2 indipendente
- Le parti hanno dato concordemente atto che la figlia delle stesse, , nata il [...], che a CP_2 breve compirà 22 anni, non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
- La stessa risulta aver intrapreso percorso di studi universitario ancora in corso.
- Quanto al suo mantenimento ordinario, possono essere accolte le conclusioni congiunte delle parti che hanno entrambe chiesto di confermare l'assegno di € 700,00 mensili, rivalutati e rivalutabili ISTAT, già posti in capo al padre.
- Non è invece accoglibile sul punto la domanda del ricorrente di limitare fin da ora la durata temporale dell'assegno.
- Quanto invece alle spese straordinarie, individuate e regolamentate come da Protocollo dell'intestato
Tribunale, vista la perdurante disparità economica in essere, risulta congruo confermarle in capo al padre per 2/3 e porle per il restante 1/3 a carico della madre.
***
Sulle spese di lite
- Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vengono compensate per metà e per la restante metà, liquidata ex D.M. 55/2014 e ss. mod., poste a carico del ricorrente risultato maggiormente soccombente.
- Considerate, inoltre, le incongruità emerse in corso di causa quanto ai redditi dichiarati dal ricorrente, viene contestualmente disposta la trasmissione degli atti alla Guardia di Finanza per quanto di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
102 /2022 R.G., richiamata la sentenza parziale n. 1888/2022 dell'intestato Tribunale, con cui è stato pronunciato il divorzio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
− dispone che con decorrenza da agosto 2025 (primo mese successivo al deposito della presente decisione) versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 CP_1 di assegno divorzile, l'importo di € 500,00 mensili con rivalutazione annuale ISTAT;
− conferma a carico di l'obbligo di versare a entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese l'importo di € 700,00, somma rivalutabile annualmente ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non autosufficiente;
− le spese straordinarie per la figlia, individuate e regolamentate come da Protocollo dell'intestato
Tribunale, vengono poste per 2/3 a carico del padre e per il rimanente 1/3 a carico della madre;
− compensa per metà le spese del giudizio che pone per la restante metà a carico di Parte_1
9 con condanna dello stesso a versare a l'importo di € 3.808,00 a titolo Pt_1 CP_1 di compensi, oltre spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge.
− Dispone la trasmissione degli atti alla Guardia di Finanza per quanto di competenza.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 26/06/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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