Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/05/2025, n. 9878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9878 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 09878/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07676/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7676 del 2024, proposto da LE SI, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
TO LA, ZI OS, MA OR e CE NO Camarda, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno 2024 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di PA, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova;
- dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo , nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di PA, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno 2024, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo , nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- dell’Avviso 19 giugno 2024, recante “Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede”, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo , nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- dell’Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo , nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d’Appello di PA;
- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo , distinti per ciascun Distretto di Corte d’Appello, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell’elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d’Appello di PA, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo , in data 7 giugno 2024, nella parte in cui è stato attribuito all’odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errati e/o fuorviante;
- dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta, pari a 25,875 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo , con particolare riferimento al quesito n. 23, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo , e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 23, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione di 2 punti ulteriori per la laurea Vecchio Ordinamento e al raddoppio dei punti per i candidati che hanno conseguito la laurea entro 7 anni dal momento di proposizione della domanda di partecipazione al concorso;
- di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti né conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno 2024, ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di PA (Codice Concorso PA) e per la condanna delle amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e dell’esito prova conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di PA, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente ha agito in giudizio per contestare il risultato della prova scritta relativa al concorso in oggetto, all’esito della quale è risultata idonea (con un punteggio pari a 25,875), deducendo di aver risposto correttamente al quesito n. 23, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione esaminatrice, nonché l’erronea valutazione dei titoli posseduti;
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza pubblica del 6 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso non merita accoglimento alla stregua dei numerosi precedenti di questa Sezione e del Consiglio di Stato, qui sinteticamente richiamati a norma dell’art. 74 c.p.a., relativi al quesito in contestazione, ove si è affermata la correttezza dell’operato della commissione in ordine all’individuazione della risposta da ritenersi univocamente esatta, diversa da quella fornita dall’odierna ricorrente (sentenze n. 16353/24; n. 16088/24; n. 16208/24; conforme Cons. St., sez. III, ord. n. 3984/24);
- analogamente, quanto alla valutazione dei titoli, la Sezione si è già espressa circa la legittimità dell’equiparazione tra i diversi titoli di accesso (sentenze n. 16145/24; n. 16088/24; n. 16208/24) e della previsione di un punteggio aggiuntivo per il possesso di un titolo ottenuto non oltre sette anni prima della scadenza della domanda di partecipazione (sentenza n. 16216/24);
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO