TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 548
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Mancata impugnazione del provvedimento di riesame del 10.10.2025

    Il provvedimento di riesame, emesso in data 10.10.2025 e prodotto in giudizio, qualifica come atto provvedimentale e, pur essendo stato emesso in esito a una nuova valutazione, non è stato specificamente impugnato dai ricorrenti. La generica formula di stile presente nel ricorso introduttivo non è sufficiente a considerare impugnato tale provvedimento, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente indicati nell'oggetto della domanda e a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure.

  • Inammissibile
    Mancata impugnazione del provvedimento di riesame del 10.10.2025

    Il provvedimento di riesame, emesso in data 10.10.2025 e prodotto in giudizio, qualifica come atto provvedimentale e, pur essendo stato emesso in esito a una nuova valutazione, non è stato specificamente impugnato dai ricorrenti. La generica formula di stile presente nel ricorso introduttivo non è sufficiente a considerare impugnato tale provvedimento, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente indicati nell'oggetto della domanda e a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure.

  • Rigettato
    Applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990

    Sebbene la pubblicazione dell'istanza sul portale governativo non sia sufficiente ad assolvere l'obbligo imposto dalla normativa, il vizio è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990. I ricorrenti non hanno indicato elementi specifici che avrebbero potuto incidere sulla valutazione dell'Amministrazione, limitandosi a deduzioni generiche. L'Amministrazione non ha l'onere di dimostrare l'inutilità di un apporto partecipativo mai prospettato.

  • Rigettato
    Non dovuta comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari di immobili vicini

    In procedimenti di questa tipologia, la speditezza e la difficoltà di individuare a priori i soggetti che potrebbero ricevere nocumento dall'autorizzazione dell'impianto sono incompatibili con l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai proprietari di immobili vicini.

  • Inammissibile
    Genericità della doglianza

    La censura è formulata in astratto e non meglio specificato, limitandosi a lamentare un difetto di istruttoria senza indicare concreti profili di illegittimità.

  • Inammissibile
    Genericità della doglianza

    La censura è generica e apodittica, non evidenziando in concreto i profili di illegittimità con riguardo all'opera in questione.

  • Inammissibile
    Genericità e infondatezza della doglianza

    La censura è generica e criptica. Il regolamento di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 è una mera facoltà posta in capo all'ente locale e non un vincolo ex lege.

  • Inammissibile
    Genericità e infondatezza della doglianza

    La censura è generica e infondata. Non è richiesta la dimostrazione della piena proprietà/disponibilità dell'area. Il contratto di locazione è stato prodotto. La società controinteressata ha comprovato di aver prodotto tutta la documentazione richiesta.

  • Inammissibile
    Genericità della doglianza

    La censura è inammissibile in quanto del tutto generica. Non vi sono vincoli paesaggistici nel sito e sono stati individuati siti alternativi idonei a garantire il soddisfacimento dei vincoli di copertura e la mitigazione dei valori di potenza erogata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 548
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 548
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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