Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00406/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
-a) del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificato in data 9.12.2021, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione per i motivi contenuti nella delibera del -OMISSIS- del Consiglio provinciale di disciplina per la Provincia di -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-;
-b) della delibera del -OMISSIS- del Consiglio provinciale di disciplina per la Provincia di -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-, posta a corredo del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-;
-c) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresa - per quanto possa occorrere - la relazione istruttoria in data -OMISSIS-, a firma del Funzionario Istruttore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto, il dott. RO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso oggetto dell’odierno scrutinio si impugnava il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificato in data 9.12.2021, pel tramite del quale –recependo la proposta formulata in data -OMISSIS- dal Consiglio provinciale di disciplina per la Provincia di -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-- era stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione; e ciò atteso che, in particolare, in occasione di “ alcune iniziative di protesta svoltesi a -OMISSIS- in -OMISSIS- in data 14.12.2020 ”, il ricorrente “ avrebbe tenuto una condotta irrispettosa ed inopportuna, anche in violazione di disposizioni normative, all’indirizzo del responsabile del servizio di ordine pubblico, Commissario Capo della Polizia di stato (…) ” ed “ avrebbe rivolto alla predetta funzionaria frasi dai contenuti equivoci e irriguardosi, anche davanti ad altri agenti impiegati nel medesimo servizio, rifiutandosi, tra l’altro, di eseguire alcune sue disposizioni e di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, in palese violazione del DPCM 3.12.2020 ”, essendosi altresì temporaneamente allontanato dal luogo di servizio senza avvisare il responsabile; condotta reiterata per tutta la durata del servizio.
Avverso tale provvedimento, nonché avverso le presupposte determinazioni, insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- Incompetenza del Capo della Polizia ai fini dell’irrogazione della sanzione della deplorazione. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 737/1981. Eccesso di potere per inosservanza delle circolari del Capo della Polizia 18.1.1994, n. 333 A/9809.E.A., e 9.9.1998, n. 333-A/9801-B.B.1., dovendo reputarsi esclusa la competenza del Capo della Polizia all’irrogazione della deplorazione, qualora - come nel caso di specie - il destinatario della sanzione non appartenga alle qualifiche dirigenziali o direttive della Polizia di Stato;
- Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà della motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, stante la insussistenza nel merito dei fatti ascritti, in particolare rimarcandosi:
- la non univocità delle “testimonianze” rese da alcuni colleghi del ricorrente e, dunque, la insufficienza dell’apparato istruttorio e probatorio in relazione all’asserito rifiuto di indossare la “mascherina”;
- di non avere pronunziato frasi irriguardose nei confronti della funzionaria, sua superiora, trattandosi di parole profferite, in tono niente affatto polemico o allusivo;
- di avere, nel giorno della contestata infrazione, servito con abnegazione per tutta la durata del servizio, non mai violando indicazioni di sorta ricevute dai superiori;
- che anche l’allontanamento temporaneo, reso necessario per utilizzare i servizi igienici di un bar nei pressi di -OMISSIS-, ben si sarebbe concretato senza preavvertire la responsabile, non essendo ancora iniziate le incombenze operative del presidio;
- in subordine. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 737/1981 ed all’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Difetto di proporzionalità, stante il carattere, in ogni caso, sproporzionato della reazione sanzionatoria, la carenza di motivazione del provvedimento circa i “precedenti” del ricorrente.
Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza, tenutasi da remoto, del 23 gennaio 2026.
Il ricorso non è fondato.
Va, in primo luogo, scrutinato il primo mezzo di ricorso in ossequio all’indefettibile ordo quaestionum (CdS, a.p. 5/15) che connota il processo amministrativo ed a prescindere dalla eventuale volontà di graduazione della parte ricorrente -nella fattispecie peraltro, non mai disvelatasi, collocandosi le doglianze in esame giustappunto al principio dell’atto introduttivo- assumendo carattere preliminare la questione di incompetenza.
Valga, in via liminare, il rammentare l’ordito normativo che viene in rilievo nella fattispecie de qua agitur , riveniente dal DPR 25 ottobre 1981, n. 737, e che governa il procedimento disciplinare volto alla irrogazione della “ sospensione dal servizio o della destituzione ”:
- il Questore della provincia in cui presta servizio il dipendente, ove ritenga che la infrazione comporti l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione, dispone “ che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga a servizio diverso da quello dell'inquisito, e che rivesta qualifica dirigenziale o direttiva superiore a quella dell'incolpato ” (art. 19, comma 2);
- “ egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito. L'inchiesta dev'essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore. Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascun foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorità che ha disposto l'inchiesta ” (art. 19, commi 4, 5 e 6);
- il Questore, “ qualora gli addebiti sussistano, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente in base al disposto degli articoli 6 e 7 ” (art. 19, comma 8);
- “ il consiglio centrale o provinciale di disciplina è convocato dall'organo indicato nell'art. 16 entro dieci giorni dalla ricezione del carteggio. Nella prima riunione il presidente ed i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazione per far constatare tale adempimento; indi il presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l'ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio che dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso ” (art. 20, comma 1);
- “ il consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il consiglio ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario. Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa entro dieci giorni alla direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza ” (art. 21, commi 1 e 2);
- “ Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito ”.
Nella fattispecie che ne occupa, l’atto di contestazione degli addebiti del 4 marzo 2022 afferisce alla violazione “ dei doveri generali di comportamento del personale della Polizia di Stato ” integrante “ gli estremi dell’illecito disciplinare previsto e sanzionato dall’art. 6 n. 1 DPR 737/81 in relazione all’art. 4 n. 10 DPR 737/81 ”, expressis verbis richiamandosi, indi, la sanzione della sospensione dal servizio , disciplinata giustappunto dal ridetto art. 6 DPR 737/81.
Talché, la competenza alla adozione del provvedimento conclusivo -radicata giustappunto dall’atto di iniziativa officioso del procedimento, astrattamente volto alla irrogazione della sanzione della sospensione- non può che spettare al Capo della Polizia (artt. 19-21), ancorché poi si sia addivenuti alla irrogazione in concreto di una sanzione più tenue di quella ab initio prospettata come in abstracto applicabile.
Anche il secondo mezzo, afferente al “merito” dell’illecito contestato, non è fondato.
Trattasi di censure non fondate, atteso che i fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare -dai quali si desume un contegno assai “poco opportuno e irrispettoso” da parte del ricorrente- assumendo un grado di concreto ed effettivo disvalore, sono tali da giustificare un provvedimento disciplinare della specie di quello che ne occupa, peraltro di ben minore entità (deplorazione) rispetto a quanto inizialmente preconizzato (sospensione).
Il contegno del ricorrente, infatti, si è inverato:
i) in una renitente e ostinata voluntas di non utilizzare il dispositivo di protezione individuale, “ di aperta sfida rispetto a disposizioni chiare, univoche e più volte rinnovate dal superiore gerarchico, responsabile del servizio di ordine pubblico, oltre che in palese violazione della normativa Covid all’epoca vigente e delle disposizioni impartite dal Comandante del Reparto ”;
ii) in “ un utilizzo quantomeno non costante della mascherina da parte dell’incolpato. Se poi tale omesso utilizzo sia stato causato dalla necessità di fumare, non è dato sapere. Curioso comunque che anche questa ricostruzione non trovi conferma ”, emergendo testimonianze in cui il ricorrente in “ ben tre circostanze (…) non indossava la mascherina ”, disattendendo ovvero non seguendo le disposizioni del funzionario responsabile, tanto più pregnanti in considerazione della “ presenza di diverse emittenti televisive in vista della manifestazione di protesta ” e, dunque, della esigenza di non ledere o mettere a repentaglio l’immagine pubblica delle forze di polizia, pel tramite di comportamenti non rispettosi delle regole;
iii) in una condotta irriguardosa e irrispettosa, poco opportuna e di “dubbio gusto”, assunta nei confronti della propria superiora gerarchica (in occasione della richiesta di costei di ottenere il numero di telefono del ricorrente) e concretatasi nell’utilizzo di espressioni che si appalesano, ex se considerate, oggettivamente non improntate al massimo rispetto e, in ogni caso, suscettibili di essere intese come connotate da venature ironiche, per di più alla presenza di altri colleghi (con la frase “ mi raccomando, non lo dia a nessuno ” rivolta alla funzionaria, qualificata come “ battutina ” da altro collega, pure presente); è giustappunto il tenore letterale delle ridette espressioni -in disparte, la quaestio circa la esistenza di una effettiva, specifica, voluntas “offensiva” ovvero “lesiva” del decoro e dell’onore della funzionaria all’allenatore- a deporre per la loro oggettiva idoneità ad essere intese ed interpretate come tali da lei e dalla platea dei colleghi che le hanno udite, secondo uno dei quali costituendo exemplum paradigmatico del “ solito atteggiamento un po' guascone del Sovrintendente ”; in altre parole -anche ad accedere alla tesi del ricorrente, circa la insussistenza di una specifica volontà “allusiva”, di “scherno”, ovvero di “offesa”- ciò che quivi viene in rilievo è il fatto che: a) si tratta di affermazioni pronunziate a voce alta , udite anche da altri colleghi; b) direttamente rivolte alla funzionaria e da quest’ultima ragionevolmente percepite -sulla scorta di quanto sopra esposto- come aventi idoneità lesiva del suo prestigio e decoro; talché –in disparte i soggettivi intendimenti del ricorrente ciò che quivi massime assume significanza è la oggettiva idoneità del contegno assunto ad essere ragionevolmente inteso nei sensi in cui è stato effettivamente inteso dalla sua superiora; ché, indi, il ricorrente, adottando un tale contegno ed utilizzando quelle determinate espressioni anche in presenza di altri colleghi -ed in risposta ad una espressa richiesta di servizio formulatagli dalla funzionaria- ha per così dire “accettato il rischio” di una siffatta interpretazione e, indi, delle sfavorevoli conseguenze che ne sono poscia, naturaliter , rivenute.
E tanto basta a giustificare la irrogazione della sanzione gravata, anche a tenere in non cale l’ulteriore contegno pure rilevato, afferente al non autorizzato allontanamento del ricorrente dal luogo di servizio, in direzione di -OMISSIS-, per “ recarsi al bar ”; anche in tal caso, in disparte le deduzioni afferenti alle pretese esigenze indifferibili cagionanti il predetto allontanamento, affatto ingiustificata è rimasta la mancata, preventiva, informativa della esistenza di tali esigenze, al fine di ottenere il necessario placet da parte della funzionaria responsabile del servizio, alla quale “ sarebbe di contro spettata in via esclusiva una valutazione in tal senso ” (così la proposta del consiglio provinciale di disciplina).
In definitiva, è il complesso delle condotte poste in essere dal ricorrente nel corso di quella giornata -non atomisticamente considerate- che vale a persuadere della loro rilevanza ai fini disciplinari, in quanto univocamente deponenti per un atteggiamento idoneo a violare i doveri informanti il proprio status di appartenente alla Polizia di Stato, in quanto ragionevolmente percepibili e percepite come tale dalla sua superiora (oltre che da taluni dei suoi colleghi), ciò che consente di attribuire ad esse la oggettiva connotazione di disvalore necessaria a sorreggere il giudizio di riprovevolezza sotteso alla gravata determinazione.
Anche il terzo mezzo, relativo alla entità della sanzione, non è fondato.
Siccome sopra esposto, il procedimento disciplinare si era iniziato preconizzando una sanzione ben più grave, di matrice interdittiva (sospensione dal servizio).
Talché, l’esercizio della discrezionalità quoad poneam in subiecta materia spettante alla Autorità procedente si è dispiegato già in guisa tale da mitigare e temperare il rigore sanzionatorio pure in abstracto , ed ex ante , adombrato.
Immune da vizi logici e giuridici si appalesa, indi, l’incedere argomentativo e motivazionale che sorregge la gravata determinazione, le doglianze sul punto del ricorrente finendo per incidere in guisa inammissibile nel “merito” della actio amministrativa.
Trattasi, indi, di una:
- critica, di merito, “afferente” all’ iter logico motivazionale seguito dal consiglio di disciplina prima, e dal Capo della Polizia dopo, nell’apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini della determinazione, in concreto, della misura punitiva da adottare;
- manifestazione di giudizio e di volontà volta a sovrapporsi a quelle, evidentemente non condivise, operata sugli elementi di fatto acquisiti, effettivamente formulate dal consiglio di disciplina, anche nell’esercizio della discrezionalità sanzionatoria ad esso consiglio irrefragabilmente, ed esclusivamente, spettante.
Oggetto di compiuta valutazione sono stati gli elementi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione –oggettivo disvalore delle condotte, elemento soggettivo, stato disciplinare e di servizio, posizione personale e familiare dell’incolpato- e di cui il consiglio di disciplina ben può e deve tenere conto nella attività prodromica alla formulazione del giudizio sintetico di disvalore condizionante l’esercizio della ridetta discrezionalità, atteso che “ l’organo competente ad infliggere la sanzione deve: tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell’età, della qualifica e dell’anzianità di servizio ” (art. 13, comma 1, DPR 737/81).
Nel caso di specie, a fronte della promozione per meriti straordinari del ricorrente, la Amministrazione ha ragionevolmente tenuto in cale anche circostanze “non favorevoli”, consistenti in precedenti disciplinari, peraltro lealmente non disconosciuti dalla stessa parte ricorrente (pag. 23, memoria conclusionale, ove si riconoscono le mancanze commesse nel novembre 2018, con il richiamo scritto del 4.3.2019, e nel dicembre 2020).
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare inter partes le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
GL SS Di AP, Presidente
RO PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO PA | GL SS Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.