Cass. civ., sez. VI, sentenza 22/03/2023, n. 12084
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Sentenza 22 marzo 2023

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Il versamento integrale del debito tributario impedisce il mantenimento del sequestro preventivo disposto con riferimento al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La fattispecie trae origine dalla richiesta del Pubblico ministero di eseguire un sequestro preventivo diretto e per equivalente per i reati di cui agli articoli 5 e 11 del Decreto Legislativo n. 74/2000. La misura ablativa, inizialmente rigettata, veniva disposta con riferimento all'omessa dichiarazione di redditi percepiti in Italia (articolo 5 del D Lgs. 74/2000), commessa dichiarando falsamente il domicilio fiscale fuori dal territorio nazionale (esterovestizione), limitatamente ad una delle annualità contestate, nonché al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 D Lgs 74/2000). Successivamente, nonostante l'intervenuto pagamento del debito tributario, sull'assunto secondo cui il profitto del reato andrebbe determinato con riferimento all'ammontare dei beni sottratti alla garanzia dell'erario, veniva disposto un sequestro preventivo di valore sproporzionato rispetto all'ammontare del debito. Nel caso di specie, comunque, si ritiene che non vi siano valide ragioni in punto di diritto per escludere l'applicabilità dell'art. 12-bis del DL n. 74/2000 in seguito al sequestro del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Una volta che l'adempimento è intervenuto, infatti, viene meno il rapporto di strumentalità necessaria tra il sequestro del profitto e la procedura di riscossione coattiva, proprio perché tale fase non è più necessaria. Ne consegue che, ferma restando la sussistenza del reato, l'esigenza di disporre la misura cautelare reale viene necessariamente meno, non ponendosi più la necessità della riscossione coattiva e non essendo neppure ipotizzabile una maggiore difficoltà nel recupero dell'imposta dovuta.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, sentenza 22/03/2023, n. 12084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12084
    Data del deposito : 22 marzo 2023
    Fonte ufficiale :

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