Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6357 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE 635 7 /0 1 UFFICIO COPIE PER MOTIFICA REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia esecutiva dal Sig. GUERRA. IN NOME DEL PROLO ALIENO per diritti L. 00075B L.th. 199 LA CORTE SUPRE Oggetto IMPUGNAZIONE LOAD SEZIONE PRIMA CIVILE ARBITRALE SU RAGGRUPPAMENTO DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMPRESE R.G.N. 11633/99 Presidente CARNEVALEDott. Corrado Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron.лигли Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rep. 2236 Consigliere Dott. Laura MILANI Ud. 30/01/2001 Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. LIRE 2000 IMMOBILIARE GIUSEPPE BARLETTA, in persona dell'omonimo il CANCELLERI titolare, NAOS SPA, elettivamente domiciliati in ROMA SIENA 46, presso l'avvocato GRECOVIA S CATERINA DA BE145612 GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COLAPINTO CARLO e IANNUCCILLI PASQUALE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti 3433
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE coatta amministrativa, in EDINA SpA in liquidazione UFFICIO COPIE persona del Commissario Richiesta copia esecutiva Liquidatore, elettivamente dal Sig. GUERRA 2001 domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso diritt 18000+10 per 11 AGO-001 257 l'avvocato PIETRO GUERRA, che la rappresenta e difende, k IL CANCELLIERE 1 giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 2322/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/07/98; causarelazione della svolta nella pubblica udita la udienza del 30/01/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per i ricorrenti, 1'Avvocato Vaccarella, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per CANCELLERIA il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con lodi pronunciati il 24 febbraio e 4 giugno 1986 il Collegio arbitrale previsto dalla convenzione data 20 giugno 1981, denominata "contratto di rag- gruppamento temporaneo di imprese",e stipulata, tra le altre dall'impresa individuale dr.Giuseppe AR e dalla s.p.a. ED, in vista della realizzazione di un programma straordinario edilizio da attuarsi in Napoli ai sensi degli art.80 e segg. della legge 219 del 1981, condannò quest'ultima società, nominata capo gruppo per gli effetti degli art.20 e segg. della leggeм584 2 del 1977, al risarcimento del danno in favore della Bar- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE letta, liquidandolo in £.3.358.390.000, oltre ad inte- Richiesta copia studio ressi e rivalutazione monetaria: ciò perché l'ED si dal Sig. GRECO...... per diritti L. 600 era resa inadempiente agli obblighi assunti con la con- il le lef IL CANCELLIERE venzione, non consentendo all'impresa AR l'ingresso nel "Consorzio ED", costituito in data 13 ottobre 1981 per l'esecuzione di ulteriori opere nel frattempo commesse al Consorzio con diverse ordinanze 155 13000 del sindaco di Napoli. CANCELLERIA La Corte di appello di Roma, in accoglimento del se- sto motivo di impugnazione della soc.ED, con senten- D V E DE346264 za del 24 giugno 1991, dichiaraula nullità di entrambi i €1,55 1,3000 lodi per contraddittorietà di motivazione, ma la deci- CANCELLERIA sione statu cassata da questa Suprema Corte che, con sentenza 18 maggio 1994 n.4881, enunciava il principio DE346265 di diritto che il lodo può essere impugnato solo quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di com- prendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione;
e rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Ro- ma. La quale, con sentenza del 7 luglio 1998, ha ac- colto 1'8° motivo di impugnazione della soc.ED e dichiarato nuovamente la nullità di entrambi i lodi. 3 Ha ritenuto, al riguardo, il giudice di rinvio: a) che gli arbitri non avevano fornito alcuna spiegazione del perché e del come la ED potesse imporre agli al- l'ingresso dell'impresa AR neltri consorziati Consorzio, né la partecipazione di questa per l'affermata quota del 20%; b) che il relativo accerta- mento doveva essere compiuto di ufficio attenendo prestazione, dal cuiall'originaria possibilità della inadempimento, peraltro, i lodi avevano tratto la respon- sabilità della società capogruppo proprio "per presta- zione mancata"; c) che anche alla luce delle vicende susseguitesi in ordine all'insufficienza della documen- tazione della AR rivolta a dimostrare il requisi- to del fatturato nel triennio precedente, come richiesto dalla legge per consentire la chiesta partecipazio- ne, era mancato del tutto un accertamento diretto a ve- rificare se "la mancata prestazione" poteva costituire dell'obbligazione ai sensi possibile oggetto dell'art.1346 cod. civ. Per la cassazione di questa sentenza, l'impresa Bar- letta ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste la ED li s.p.a.Vin liquidazione coatta amministrativa con con- troricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione il primo motivo di ricorso il AR, denun- Con 4 ciando violazione degli art.1346,1418 e 2909 cod.civ. censura la sentenza impugnata per avere esaminato la questione relativa all'omessa verifica, da parte degli arbitri, della sussistenza dell'originaria possibilità della prestazione oggetto dell'obbligazione, senza con- siderare che in ordine a detta questione, che assumeva carattere pregiudiziale rispetto a quelle concernenti le residue condizioni di sussistenza del diritto invo- cato da essa ricorrente, la controparte non aveva pro- posto ricorso incidentale contro la sentenza del 1° ap- pello che pur implicitamente l'aveva risolta in senso a lei sfavorevole;
per cui doveva trovare nel caso appli- cazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo il quale le questioni pregiudiziali non dedotte ○ rilevate in sede di legittimità non possono essere sollevate davanti al giudice di rinvio né in se- de di ulteriore ricorso avverso la sentenza del giudice medesimo, per effetto del giudicato formatosi con la pronuncia della Cassazione. Il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte affermato che il legisla- tore ha configurato il giudizio di rinvio come un processo chiuso ed a cognizione limitata che rappre- senta, rispetto alla fase rescindente svoltasi in sede di cassazione, la fase rescissoria, destinata esclusiva- 5 mente alla nuova statuizione del giudice di merito,in sostituzione di quella cassata;
per cui è stato enuncia- to il principio che in sede di rinvio non possono Co- stituire materia del giudizio non solo le questioni già decise nella precedente fase di merito riguardo alle quali il ricorso non sia stato proposto o sia stato ri- gettato, ma anche le questioni, pregiudiziali o preli- minari - quali le questioni di giurisdizione, di compe- tenza, di continenza, ovvero inerenti alla nullità del ricorso, alla titolarità del rapporto controverso non- chè alla legitimatio ad "_causam in quella fase non rilevate e non decise, che la Corte di Cassazionex avrebbe potuto rilevare d'ufficio, ma non abbia in ef- fetti rilevato. Altrimenti, ove fosse consentito alle parti rimette- in discussione le questioni che costituiscono il re presupposto logico -giuridico della pronunzia caducato- ria (Cass. 2640/1986; 3257/1987) e che perciò avrebbero potuto e dovuto dedursi in sede di legittimità (Cass. 6333/1990), l' esito del loro esame sarebbe potenzial- mente idoneo a porre, inammissibilmente, nel nulla ○ a limitare gli effetti intangibili della sentenza di annullamento (Cass. 17 dicembre 1991, n.13957). Da qui la duplice conseguenza, ripetutamente eviden- ziata dalla giurisprudenza, che ove la sentenza impu- 6 gnata abbia, sia pure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preli- minare o pregiudiziale. il ricorso per Cassazione del- "l'avversario impone a detta parte che intenda ripropor- re all'esame della Corte la questione stessa, di pro- porre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non soggetto alla disciplina dettata, per l'appello, dal- l'art. 346 cod. proc. civ.; e che, dunque, in tali casi l'onere dell'impugnazione deve essere riferito non SO- lo alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione con il controricorso. Sicchè ove la parte sia rimasta soccombente rispetto alla decisione di un punto controverso pregiudiziale o preliminare ri- spetto a quello investito dal ricorso principale, poi- al-ché dall'accoglimento di questo ricorso è esposta l'eventualità di una soccombenza finale in dipendenza della decisione a lei sfavorevole del punto pregiudi- ziale o preliminare, deve a sua volta proporre ricorso✗ incidentale ( art. 371 cod. proc. civ.), sì da ottenere che una volta cassata anche la decisione di quel punto controverso se ne possa avere il riesame nel giudizio che prosegue sul merito (Cass., 29 novembre 1993, n. 11808; 1 ottobre 1991, n. 10206). 7 ip Ma, proprio perché questa è la ragione della preclu- sione, la stessa ne costituisce anche il limite, nel sen- Mon so che essa non ricorre per le questioni affatto esami- nate dal giudice dell'impugnazione, né decise neppure per implicito per una diversa impostazione data alla controversia: e, comunque ritenute assorbite in conse- guenza dell'adozione di un'altra "ratio decidendi*, di un diverso iter argomentativo;
e ciò perchè, rispetto alle questioni dette, manca alcuna pur implicita sta- tuizione pregiudizievole alla parte vittoriosa ed ido- nea a passare in giudicato e non è dato perciò ravvi- sare alcuna soccombenza sia pure solo teorica che detta ricors th parte sia interessata a rimuovere con il giudizio per cassazione. Né giova stabilire se con tale omissione il giudice o meno l'ordine di appello abbia seguito correttamente logico delle questioni da risolvere e se in particolare,se, quelle non esaminate dovessero, invece, essere affronta- te prioritariamente rispetto a quelle effettivamente trattate, perché quel che assume valore decisivo è che le stesse non sono state esaminate e decise da detto giudice perché assorbite dalla pronuncia da quest'ulti- mo emessa e come tali rimaste impregiudicate;
che in questa situazione il ricorso incidentale (sia pure con- dizionato) della parte vittoriosa risulterebbe rivolto 8 al solo fine di ottenere una modifica della motivazione della sentenza impugnata, in contrasto con il disposto dell'art. 100 cod. proc. civ. che non lo consente neppure in vista dell'utilità che la nuova, diversa motivazione potrebbe avere con riguardo ad eventuali altre
contro
- versie di natura simile;
e che le questioni sudet- te, infine, vengono, invece, in rilievo per effetto dell'intervento caducatorio della corte di legittimi- tà, sicchè devono essere riproposte, a seguito dell'ac coglimento del ricorso per cassazione ex adverso proposto, nel giudizio di rinvio, che, peraltro, ripren- de dall'esame del punto controverso la cui decisione è stata dichiarata viziata per illegittimità. Proprio questa seconda ipotesi si è verificata nella fattispecie in cui la sentenza del primo appel- lo, dopo avere respinto alcune eccezioni formulate dalle parti ed i primi motivi di gravame dell'ED, in acco- glimento del sesto motivo ha ritenuto illogica e con- traddittoria la motivazione con cui i lodi avevano af- fermato, da un lato, che il mancato affidamento dei la- vori all'originario raggruppamento dovesse ricondursi alla mancata tempestiva produzione della necessaria documentazione da parte del AR;
e dall'altro, pur senza aver ravvisato una responsabilita' specifica della ED circa la gestione dell'attivita' volta по 9 all'aggiudicazione dell'appalto e senza indivi- duare, in particolare, la pattuizione contrattuale suscettibile di integrare la fonte dell'impegno rite- nuto violato, che l'inadempimento dell'ED fosse consistito nel non aver fatto partecipare il AR anche al di fuori delle strutture all'affare, e contrattuali di cui all'originaria organizzative convenzione. Ed ha considerato tale difetto di motiva- zione assolutamente preliminare ed assorbente, nonché idoneo a travolgere l'intera pronuncia arbitrale, perciò totalmente annullata attesa l'indivisibilità di que- sta, senza ulteriore disamina dei restanti motivi di im- pugnazione e di eventuali questioni rilevabili di uf- ficio;
per cui il profilo relativo alla sussistenza dell'originaria possibilità della prestazione (poi ri- tenuta dai lodi e dalla società ricorrente "mancata"), consistente nello stabilire perché ed in qual maniera la ED potesse vincolare gli altri consorziati a consentire la partecipazione della AR al nuovo consorzio,è rimasto del tutto estraneo alla logica del- la sentenza, che lo ha confinato nel novero di espressamente quelli ritenuti assorbiti -ancorche' proposto dall'allora appellante ED con il nono moti- VO- per effetto del pregiudiziale rilievo attri- buito alla ragione di annullamento di cui si è detto. 10 Pertanto non giova alla società ricorrente sostene- re che detta questione, attenendo all'impossibilità dell'oggetto che, ai sensi degli art.1346 e 1418 nullo il contratto, ben potesse esserecod. civ., rende esaminata di ufficio dai giudici del primo appello;
e comunque ricevere precedenza logica nel loro esame dei numerosi motivi di impugnazione proposti dall'ED "non avendo senso scrutinare un problema di imputabili- tà dell'inadempimento" senza preventivamente valutare "la questione formale della validità della fonte con- trattuale dell'obbligazione che ha ad oggetto tale pre- stazione": perché la Corte territoriale non si è posta né ha risolto sia pure implicitamente la relativa pro- blematica, ma ha seguito altro percorso logico che ha attribuito, invece, priorità alla rilevata contraddit- Arbitri torietà degli laddove affermavano alle condizioni l'inadempimento del AR dell'originaria convenzione del 26 giugno 1981 e nel contempo la responsabilità dell'ED per non aver fat- to partecipare la controparte ad un nuovo consorzio co- successivo:e stituito con altre imprese il 13 ottobre nella conseguente pronuncia di annullamento dei lodi ha ritenuto assorbito ogni altro motivo di gravame, ivi compreso quello relativo alla mancanza assoluta di mo- tivazione in merito all'originaria possibilità della 11 prestazione pretesa dall'impresa ricorrente: rispetto al quale, dunque, nessuna decisione sfavorevole all'ED è stata emessa da detto giudice, che ne giustificasse l'interesse a riproporlo nel giudizio di legittimità. In tale situazione processuale, la sentenza impu- gnata ha, perciò, correttamente applicato la giurispru- denza di questa Corte secondo la quale il principio in- vocato dalla ricorrente, per cui la parte risultata vit- toriosa nel giudizio d'appello deve proporre ricorso incidentale per Cassazione ove intenda riproporre que- stioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito decise, anche implicitamente in senso ad essa sfavore- vole, non opera ove, come nella fattispecie, manchi tale decisione, in quanto le suddette questioni non sono state esaminate perché ritenute assorbite e, come tali, rimaste impregiudicate, ai fini della loro riproponibi- lità in sede di rinvio;
e, dato atto che l'ED le aveva nuovamente prospettate nella comparsa di risposta in sede di rinvio, le ha considerato ammissibili e ri- solte in senso sfavorevole alla ricorrente, che d'altra parte ha riconosciuto che le stesse erano comunque ri- levabili di ufficio perché riguardanti la sussistenza dei requisiti dell'oggetto del contratto indicati dal citato art.1346 cod. civ. Con il secondo motivo, l'impresa AR, deducendo 12 violazione degli art.823 ed 829 n. 5 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver ripetuto l'errore commesso dai giudici del primo appel- lo, ribadendo quale decisiva circostanza della responsa- bilità dell'ED, non valutata dagli arbitri, la mancata produzione tempestiva, da parte dell'impresa, della docu- mentazione attestante il possesso dei requisiti neces- sari, sia pure invocando al riguardo il disposto dell'art. 1346 cod. civ.:e perciò disattendendo il prin- cipio stabilito dal giudice di legittimità, per cui tale omessa valutazione non poteva comportare la nullità del lodo. Anche questo motivo é infondato, perché attribuisce alla sentenza di appello una motivazione diversa da quella in essa realmente espressa. La Corte di merito, infatti, non si è occupata affat- to del possesso da parte delle imprese partecipanti al- la prima convenzione dei requisiti necessari per otte- nere la concessione dei lavori pubblici che ne rappre- sentava la finalità primaria, e più in particolare del- la mancata presentazione da parte della AR delle necessarie certificazioni in merito ad essi che aveva provocato l'ordinanza sindacale n.14 del 1981; bensì esclusivamente della questione di cui si è detto, con- cernente l'iniziale originaria possibilità della pre- 13 stazione da parte dell'ED, ed ha rimproverato agli arbitri di avere omesso del tutto di accertare perché ed in che maniera detta società potesse vincolare gli partecipazione alaltri consorziati a consentire la Consorzio dell'impresa ricorrente. Sicchè ha rilevato il difetto assoluto di motivazione al riguardo in en- trambi i lodi, che assumeva valenza decisiva nella ri- soluzione della controversia non soltanto perché con- cernente i requisiti dell'oggetto del contratto richie- sti a pena di nullità dall'art. 1418 cod. civ., ma perché proprio siffatta prestazione era stata invocata dalla AR e posta a fondamento della richiesta risarci- toria;
ancora perché proprio questa prestazione gli ar- bitri avevano qualificato "mancata" da parte dell'ED e sul relativo inadempimento avevano fondato la respon- sabilità di detta società; ed infine perché la stessa si riverberava perfino sul quantum del risarcimento, li- quidato sul presupposto che l'ED dovesse consentire la partecipazione della ricorrente al nuovo raggruppa- mento in ragione di una quota pari al 20%. Ma la violazione del disposto dell'art.823 n. 3 cod. proc. civ. è apparsa alla Corte ancor più palese e neppure emendabile attraverso l'esame delle pregresse considerazioni degli Arbitri, dato che, anzi, costoro avevano ricordato il susseguirsi delle ordinanze sin- 14 p dacali che in base alla documentazione presentata dalla AR ne escludevano il possesso dei requisiti ri- chiesti per la partecipazione al ragguppamento, così lasciando intuire che gli ostacoli all'ingresso nel nuovo consorzio provenivano proprio dalla ricorren- te;
per cui siffatte circostanze sono state,peraltro, semplicemente menzionate dalla sentenza impugnata per ribadire ulteriormente il carattere centrale e determi- nante dell'accertamento omesso dai lodi, come del resto gli stessi giudici di rinvio hanno specificato nella parte conclusiva della motivazione, osservando che pro- prio tali vicende rendevano a maggior ragione indispen- sabile la verifica (nell'un senso о nell'altro) sul prestazione della perché e sul come la mancata soc. ED avrebbe potuto costituire oggetto possibile dell'obbligazione a carico di detta società derivante dal contratto associativo: verifica che gli arbitri ave- vano omesso del tutto perciò provocando la declaratoria di nullità di entrambi i lodi. Conclusivamente il ricorso va respinto con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'impresa del gristici divizion ricorrente al pagamento delle spese processual che li- 15 25.507.400 quida,in favore della società ED, in complessive £. di cui £. 25.000.000 per onorario di difesa. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. IL Presidente Il Consigliere estensore вашими Corrado Carnevale Salvatore Salvago й oor ы CANCELLERIA 2001 IL CANCELLIERE IN DEPOSITATA AJ Maria Di Nuzz7 Lavecare o fors M 8 Oggi, IL CANCELLIERE Marja Di Nuzzo 80600 330000 A M O 0 R 0 E 2 T . A R G T U N L 0 E e camily ri E 0 l 0 LL e is S 0 * rv t E n * 330. a e D e S d ? in IO 3.2.953 re to $ IC A te istra F n F e U irig eg g . Il D R a n H l M IG a a . C s (lire p .s C 11 Resp A (D 16