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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7605/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 20 ottobre 2021 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Katiuscia Parte_1 C.F._1
PACIFICI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Katiuscia PACIFICI, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: congiuntamente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a VI (BG) il 19 aprile 1997. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione sono nati e , oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale dal Pt_1
marito, un contributo per il mantenimento dei figli, ai tempi maggiorenni ma non economicamente autonomi, e un contributo per il proprio mantenimento. All'udienza presidenziale del 17 marzo 2022, il resistente, benché regolarmente citato, non è comparso né si è costituito in giudizio. Pertanto, il Presidente designato, sentita liberamente la ricorrente e rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, ha nominato Giudice istruttore sé stesso e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, onerando la ricorrente di provvedere alla notifica dell'ordinanza al coniuge resistente.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Instaurata la fase di merito, la causa, già al Collegio per la decisione, è stata rimessa sul ruolo del
Giudice Istruttore per la rinnovazione della notifica al resistente contumace, il quale, comparso personalmente all'udienza del 14 maggio 2024, ha manifestato la volontà di raggiungere un accordo con la moglie.
Con memoria depositata il 16 luglio 2024, il resistente si è dunque costituito in giudizio col patrocinio del medesimo difensore della ricorrente per la precisazione congiunta delle conclusioni.
La causa, assegnata alla scrivente in sostituzione del precedente Giudice con provvedimento presidenziale del 4 febbraio 2025, è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dai coniugi all'udienza di trattazione scritta del 26 febbraio
2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita di essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la loro conflittualità sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio nel comune di VI (BG) in data 19 aprile 1997;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di VI (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1997);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
3) nulla sulla casa coniugale poiché la signora vive con i figli, economicamente Parte_1
autosufficienti, in un immobile condotto in locazione;
4) in ragione del raggiunto stabile inserimento nel mondo del lavoro del figlio Persona_3 oggi assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, revocare l'assegno di mantenimento di euro 200,00 riconosciuto in favore del figlio e corrisposto alla madre signora
; Parte_1
5) i coniugi di comune accordo stabiliscono che il sig. verserà alla signora Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di euro 250,00 Parte_1
oltre aggiornamento ISTAT annuale sino al raggiungimento della piena indipendenza economica della moglie;
4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti:
6) il sig. dichiara che lascia in uso alla figlia economicamente Controparte_1 Persona_4 autosufficiente, l'autovettura Panda targata GK795SC di cui è unico proprietario e dichiara altresì che tutte le spese inerenti l'auto sono già a carico della figlia in via esclusiva.
7) Per quanto concerne gli assegni di mantenimento arretrati e non versati dal padre in favore del figlio, i coniugi concordemente stabiliscono che il sig. verserà alla signora che CP_1 Pt_1
accetta, la somma complessiva di euro 5.000,00, a mezzo bonifico bancario agli estremi già noti, secondo le seguenti modalità: - euro 3.639,35 entro il giorno 15 luglio 2024 e - il residuo importo a saldo pari ad euro 1.360,65 verrà corrisposto dal marito alla moglie con rate mensili dell'importo di euro 250,00 ciascuna a decorrere dal mese di agosto 2024 entro il giorno 15 di ogni mese e fino all'estinzione integrale del debito;
8) salvo quanto sopra, i coniugi dichiarano di non aver più nulla ulteriormente a pretendere reciprocamente e di aver allo stato regolato ogni reciproca questione patrimoniale;
5. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 20 ottobre 2021 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Katiuscia Parte_1 C.F._1
PACIFICI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Katiuscia PACIFICI, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: congiuntamente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a VI (BG) il 19 aprile 1997. Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione sono nati e , oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale dal Pt_1
marito, un contributo per il mantenimento dei figli, ai tempi maggiorenni ma non economicamente autonomi, e un contributo per il proprio mantenimento. All'udienza presidenziale del 17 marzo 2022, il resistente, benché regolarmente citato, non è comparso né si è costituito in giudizio. Pertanto, il Presidente designato, sentita liberamente la ricorrente e rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, ha nominato Giudice istruttore sé stesso e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, onerando la ricorrente di provvedere alla notifica dell'ordinanza al coniuge resistente.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Instaurata la fase di merito, la causa, già al Collegio per la decisione, è stata rimessa sul ruolo del
Giudice Istruttore per la rinnovazione della notifica al resistente contumace, il quale, comparso personalmente all'udienza del 14 maggio 2024, ha manifestato la volontà di raggiungere un accordo con la moglie.
Con memoria depositata il 16 luglio 2024, il resistente si è dunque costituito in giudizio col patrocinio del medesimo difensore della ricorrente per la precisazione congiunta delle conclusioni.
La causa, assegnata alla scrivente in sostituzione del precedente Giudice con provvedimento presidenziale del 4 febbraio 2025, è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dai coniugi all'udienza di trattazione scritta del 26 febbraio
2025, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita di essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la loro conflittualità sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio nel comune di VI (BG) in data 19 aprile 1997;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di VI (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1997);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
3) nulla sulla casa coniugale poiché la signora vive con i figli, economicamente Parte_1
autosufficienti, in un immobile condotto in locazione;
4) in ragione del raggiunto stabile inserimento nel mondo del lavoro del figlio Persona_3 oggi assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, revocare l'assegno di mantenimento di euro 200,00 riconosciuto in favore del figlio e corrisposto alla madre signora
; Parte_1
5) i coniugi di comune accordo stabiliscono che il sig. verserà alla signora Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di euro 250,00 Parte_1
oltre aggiornamento ISTAT annuale sino al raggiungimento della piena indipendenza economica della moglie;
4. prende atto dei seguenti accordi assunti dalle parti:
6) il sig. dichiara che lascia in uso alla figlia economicamente Controparte_1 Persona_4 autosufficiente, l'autovettura Panda targata GK795SC di cui è unico proprietario e dichiara altresì che tutte le spese inerenti l'auto sono già a carico della figlia in via esclusiva.
7) Per quanto concerne gli assegni di mantenimento arretrati e non versati dal padre in favore del figlio, i coniugi concordemente stabiliscono che il sig. verserà alla signora che CP_1 Pt_1
accetta, la somma complessiva di euro 5.000,00, a mezzo bonifico bancario agli estremi già noti, secondo le seguenti modalità: - euro 3.639,35 entro il giorno 15 luglio 2024 e - il residuo importo a saldo pari ad euro 1.360,65 verrà corrisposto dal marito alla moglie con rate mensili dell'importo di euro 250,00 ciascuna a decorrere dal mese di agosto 2024 entro il giorno 15 di ogni mese e fino all'estinzione integrale del debito;
8) salvo quanto sopra, i coniugi dichiarano di non aver più nulla ulteriormente a pretendere reciprocamente e di aver allo stato regolato ogni reciproca questione patrimoniale;
5. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo