Art. 30.
Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.
La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.
Il violatore e' tenuto altresi' alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.
Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.
La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.
Il violatore e' tenuto altresi' alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.