Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 252
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La notifica del previo avviso di accertamento per l'annualità 2020 è stata provata e risulta essere stata effettuata ritualmente e tempestivamente.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'imposta

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo sul ricorso per l'annualità 2020.

  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    La notifica del previo avviso di accertamento per l'annualità 2022 non risulta essere stata eseguita, costituendo un vizio procedurale che comporta la nullità della cartella di pagamento.

  • Accolto
    Illegittimità della legge regionale retroattiva

    La legge regionale n. 56/2023 non può avere effetti retroattivi in quanto il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, sancito dall'art. 3, comma 1, L. 212/2000, è un principio fondamentale dell'ordinamento. La normativa in questione, che prevede la comminatoria di sanzioni, non può essere applicata retroattivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 252
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 252
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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