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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003225055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003225055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella notificata il 25.9.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per il 2020-2022.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa notifica di atti prodromici e prescrizione dell'imposta, concludendo per accogliersi il ricorso con vittoria dele spese del giudizio (da distrarsi).
La Regione Calabria ha chiesto respingersi il ricorso poiché per l'annualità 2020 è stato notificato il previo avviso in data 4.9.2023, mentre per quella 2022 ha evidenziato la legittimità dell'atto impugnato alla luce dell'intervenuto accorpamento delle fasi di accertamento e di riscossione a seguito della legge regionale n.
56/2023 (legge di stabilità per il 2024).
Il concessionario (ADER) ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva quanto a vizi inerenti l'attività dell'ente impositore, oltre che l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato limitatamente all'annualità d'imposta 2022.
Quanto alla tassa richiesta per il 2020, è stata provata (con documentazione non contestata) la rituale e tempestiva notifica del previo avviso di accertamento.
Con riferimento alla tassa richiesta per il 2022 il ricorso è, come detto, fondato poiché, per tale annualità
d'imposta, era dovuta al contribuente la notifica del previo avviso di accertamento.
E' noto, infatti, come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni e ciò allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e successivamente consegnato al contribuente.
Nel caso in esame non risulta essere stata eseguita la notifica del previo avviso di accertamento, che la difesa della Regione assume non essere necessaria;
ciò comporta, per come detto, un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della (successiva) cartella per omessa notifica del presupposto atto di accertamento.
Non si condivide il contrario assunto della Regione Calabria, secondo cui la riscossione dovrebbe considerarsi legittima in virtù della legge regionale n. 56/2023, e ciò perché quest'ultima non può avere effetti retroattivi a mente dello stesso Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) il quale, salvo ritenerlo un orpello, prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1) con l'unica eccezione delle leggi di interpretazione autentica (circostanza che non ricorre nel caso di specie).
Deve altresì rilevarsi che la stessa legge regionale - al comma 1 dell'art. 6 – pur nel prevedere l'accorpamento della fase di accertamento con quella della riscossione – richiama espressamente il necessario rispetto dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statuale: <<
1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione>>. Un richiamo di stile e privo di reale significato, ove non inteso anche con riferimento al principio del divieto di retroattività delle disposizioni tributarie.
Premesso, poi, che l'indicata legge regionale (lege di stabilità per il 2024) è entrata in vigore il 31.12.2023, non è superfluo osservare che il divieto di retroattività della legge in materia tributaria costituisce declinazione del più ampio principio della certezza del diritto che rappresenta uno dei cardini del sistema ordinamentale sia nazionale che comunitario.
Come affermato in giurisprudenza (Cass. n. 26683/2019), il principio di irretroattività della legge (in materia penale espressamente sancito dalla Costituzione) va ricondotto all'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e va riconosciuto carattere interpretativo (dunque con valenza retroattiva) alle sole norme che hanno l'oggettivo fine di chiarire il senso di norme preesistenti. Il divieto di retroattività della legge nel settore tributario, pur non godendo di una espressa copertura costituzionale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive, che però, oltre a dover espressamente contenere tale previsione (di retroattività), devono altresì trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenute da adeguati motivi di interesse generale.
Non può nemmeno postularsi, in modo in definitiva elusivo delle questioni sottese al principio in parola, che la disposizione di cui alla richiamata legge regionale sia di tipo meramente procedimentale (e non sostanziale) con consequenziale estraneità della stessa al divieto di retroattività.
Infatti, il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, sopra già riportato, contiene un espresso riferimento alla comminatoria di sanzioni - per omissione, totale o parziale della tassa, ovvero per il ritardato pagamento – con il che l'impugnato atto esattoriale deriverebbe da una disposizione che a maggior ragione, versandosi nel settore dei provvedimenti definiti dalla giurisprudenza comunitaria come comunque “punitivi” benché non di tipo penale (cfr., per tutte, CGE sentenza 5.6.2012, C-489/10, Bonda), sarebbe sorretto da una norma
- recante un sostanziale aggravio del procedimento nei confronti del contribuente - entrata in vigore in epoca successiva a quella dell'infrazione e, per come detto, non applicabile retroattivamente.
Il ricorso va dunque accolto per la tassa rihciesta per il 2022 e respinto nel resto (2020).
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003225055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003225055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la cartella notificata il 25.9.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per il 2020-2022.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto per omessa notifica di atti prodromici e prescrizione dell'imposta, concludendo per accogliersi il ricorso con vittoria dele spese del giudizio (da distrarsi).
La Regione Calabria ha chiesto respingersi il ricorso poiché per l'annualità 2020 è stato notificato il previo avviso in data 4.9.2023, mentre per quella 2022 ha evidenziato la legittimità dell'atto impugnato alla luce dell'intervenuto accorpamento delle fasi di accertamento e di riscossione a seguito della legge regionale n.
56/2023 (legge di stabilità per il 2024).
Il concessionario (ADER) ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva quanto a vizi inerenti l'attività dell'ente impositore, oltre che l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato limitatamente all'annualità d'imposta 2022.
Quanto alla tassa richiesta per il 2020, è stata provata (con documentazione non contestata) la rituale e tempestiva notifica del previo avviso di accertamento.
Con riferimento alla tassa richiesta per il 2022 il ricorso è, come detto, fondato poiché, per tale annualità
d'imposta, era dovuta al contribuente la notifica del previo avviso di accertamento.
E' noto, infatti, come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni e ciò allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale e successivamente consegnato al contribuente.
Nel caso in esame non risulta essere stata eseguita la notifica del previo avviso di accertamento, che la difesa della Regione assume non essere necessaria;
ciò comporta, per come detto, un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge a cui consegue la nullità della (successiva) cartella per omessa notifica del presupposto atto di accertamento.
Non si condivide il contrario assunto della Regione Calabria, secondo cui la riscossione dovrebbe considerarsi legittima in virtù della legge regionale n. 56/2023, e ciò perché quest'ultima non può avere effetti retroattivi a mente dello stesso Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) il quale, salvo ritenerlo un orpello, prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1) con l'unica eccezione delle leggi di interpretazione autentica (circostanza che non ricorre nel caso di specie).
Deve altresì rilevarsi che la stessa legge regionale - al comma 1 dell'art. 6 – pur nel prevedere l'accorpamento della fase di accertamento con quella della riscossione – richiama espressamente il necessario rispetto dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statuale: <<
1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione>>. Un richiamo di stile e privo di reale significato, ove non inteso anche con riferimento al principio del divieto di retroattività delle disposizioni tributarie.
Premesso, poi, che l'indicata legge regionale (lege di stabilità per il 2024) è entrata in vigore il 31.12.2023, non è superfluo osservare che il divieto di retroattività della legge in materia tributaria costituisce declinazione del più ampio principio della certezza del diritto che rappresenta uno dei cardini del sistema ordinamentale sia nazionale che comunitario.
Come affermato in giurisprudenza (Cass. n. 26683/2019), il principio di irretroattività della legge (in materia penale espressamente sancito dalla Costituzione) va ricondotto all'art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e va riconosciuto carattere interpretativo (dunque con valenza retroattiva) alle sole norme che hanno l'oggettivo fine di chiarire il senso di norme preesistenti. Il divieto di retroattività della legge nel settore tributario, pur non godendo di una espressa copertura costituzionale, costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, per cui, allorquando una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo o di ristabilire un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore di emanare norme retroattive, che però, oltre a dover espressamente contenere tale previsione (di retroattività), devono altresì trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza ed essere sostenute da adeguati motivi di interesse generale.
Non può nemmeno postularsi, in modo in definitiva elusivo delle questioni sottese al principio in parola, che la disposizione di cui alla richiamata legge regionale sia di tipo meramente procedimentale (e non sostanziale) con consequenziale estraneità della stessa al divieto di retroattività.
Infatti, il comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, sopra già riportato, contiene un espresso riferimento alla comminatoria di sanzioni - per omissione, totale o parziale della tassa, ovvero per il ritardato pagamento – con il che l'impugnato atto esattoriale deriverebbe da una disposizione che a maggior ragione, versandosi nel settore dei provvedimenti definiti dalla giurisprudenza comunitaria come comunque “punitivi” benché non di tipo penale (cfr., per tutte, CGE sentenza 5.6.2012, C-489/10, Bonda), sarebbe sorretto da una norma
- recante un sostanziale aggravio del procedimento nei confronti del contribuente - entrata in vigore in epoca successiva a quella dell'infrazione e, per come detto, non applicabile retroattivamente.
Il ricorso va dunque accolto per la tassa rihciesta per il 2022 e respinto nel resto (2020).
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.