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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/09/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 56/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FALLUCCHI SEVERINO per la parte ricorrente, dell'Avv. BOLOGNINI ELAINE per conto di e dell'Avv. FERRAGUTO Controparte_1
ANDREA per conto della . CP_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 56 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = )), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in , via Brenta, 1, presso lo studio dell'Avv. Riccardo CP_1
Micci, che lo difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Severino Fallucchi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , via Enrico CP_1
Fermi, 15, presso l'Ufficio legale della Asl di , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Elaine Bolognini giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE E
, CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27, presso la sede dell'Avvocatura regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ferraguto giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: trattamento economico Medici Medicina Generale per il periodo di emergenza Covid-19 a seguito del protocollo d'intesa stipulato tra la e CP_2
Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.01.2024, ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Viterbo: -riconoscere il diritto del ricorrente, quale Medico di Medicina Generale, a percepire la somma forfettaria onnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il periodo di emergenza Covid-19, prevista dall'art. 4, lett. H (Trattamento economico), punto 4, del Protocollo d'intesa stipulato tra la e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina CP_2
Generale, approvato con deliberazione regionale 17.11.2020 n. 852; per l'effetto -condannare la e l' , in solido tra loro, CP_2 Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma omnicomprensiva di € 9.432,00 ovvero nella eventuale diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi - nella speciale misura di cui al D. Lgs 231/2022 applicandosi ai rapporti tra libero professionista e P.A. ex art.2 lege 81/2017 ovvero ex art. 1284, 4° comma, c.c. - dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”. Il ricorrente ha dedotto di essere professionista medico di Medicina Generale convenzionato con il S.S.N. del Distretto B della ASL di;
di avere effettuato tutte CP_1 le attività di prevenzione e certificazione previste e imposte dalla normativa emergenziale. Nel merito ha dedotto il diritto a percepire la somma forfettaria onnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese come previsto dell'art.4 lett. H del Protocollo d'Intesa tra CP_2
e e OO.SS. pediatri libera scelta, integrativo
[...] Controparte_3 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2020 e dell'Accordo Collettivo Nazionale del 27 ottobre 2020 per il rafforzamento dell'attività di prevenzione ed indagine epidemiologica de virus SARS-COV -2. La si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva della essendo legittimata passiva solo la Parte_2
nel merito rigettare il ricorso proposto dal Dott. perché inammissibile, infondato CP_2 Pt_1 in fatto ed in diritto e comunque indimostrato. Con vittoria di spese legali”. La Asl ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza nel merito delle domande avversarie e la mancanza di prova specifica sul quantum debeatur. Si è altresì costituita in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria eccezione e richiesta di parte ricorrente, accertare e dichiarare che nulla gli è dovuto dalla e che il suo ricorso è infondato nel merito, oltre ad CP_2 essere la medesima carente di legittimazione passiva in relazione alle sue pretese”. CP_2
La ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dall' e dalla . CP_1 CP_2
Quanto alla Asl, va rilevato che è l' ad essere parte del rapporto libero CP_1 professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati, sicché è su quest'ultima che gravano gli obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata. Inconferente in tema appare il richiamo della Asl all'art. 1, comma 10, D. L. n. 324/1993, ai sensi del quale “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”. Nella specie, infatti, il credito è fatto valere da un medico di medicina generale convenzionato e non da un medico specialista convenzionato, con conseguente inapplicabilità della disposizione richiamata. Relativamente alla , la legittimazione passiva dell'Ente deriva dal fatto che CP_2 la pretesa del ricorrente si fonda su un Protocollo d'Intesa stipulato dalla CP_2 con le OO.SS. e le OO.SS. pediatri libera scelta, integrativo Controparte_3 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2020 e dell'Accordo Collettivo Nazionale del 27 ottobre 2020 per il rafforzamento dell'attività di prevenzione ed indagine epidemiologica de virus SARS-COV -2, sempre tra la e le OO.SS. CP_2
e le OO.SS. dei pediatri libera scelta. Controparte_3
Si è in presenza quindi di norme provenienti dalla Regione che individuano, tra l'altro, i compensi spettanti ai medici di medicina generale e che entrano a far parte del contenuto degli accordi individuali stipulati tra le Asl e i medici convenzionati. Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato e va pertanto respinto sulla base delle ragioni esposte nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 822/2025, emessa in fattispecie assolutamente identica e qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Pare al Collegio che l'interpretazione della norma contrattuale, ancorché non formulata in modo limpidissimo, conduca pianamente a ritenere condivisibile la tesi dell'Asl. L'art. 4 lett. h) distingue la generica attività somministrazione dei tamponi antigenici rapidi (per la quale è prevista una specifica tariffa (comma 1), dalla “esecuzione del tampone rapido”, che dà titolo a un ulteriore compenso di €.0,25 per assistito (comma 4). L'aver l'appellato svolto tutte le attività e gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente ai fini della prevenzione della diffusione del virus trova il riconoscimento economico nella previsione della tariffa di cui al comma 1. Il compenso di cui al comma 4 richiede un quid pluris di attività e cioè “l'esecuzione” del tampone rapido, con la modalità “sopra prevista” (alla precedente lett. D, che elenca varie incombenze a carico del medico che effettua il tampone) E, d'altra parte, non è un caso che l'accordo utilizzi il termine “somministrazione” al comma 1 e il diverso termine di “esecuzione” al comma 4, richiamando, come detto, gli adempimenti elencati dalla lett. D. La parola tutti che ha valorizzato l'impugnata sentenza è agevolmente interpretabile come tutti i medici che hanno eseguito il tampone, posto che il termine tutti si riferisce, sul piano sintattico, a coloro che hanno diritto al compenso aggiuntivo “per l'esecuzione dei tamponi”. Ad analoghe conclusioni è giunta questa Corte con sentenza n. 4240/2024 del 3.12.2024, le cui argomentazioni, qui di seguito riportate, il Collegio condivide e fa proprie: <<pertanto, la disposizione della lett. h, nella parte in cui prevede che oltre al compenso per somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, sia dovuta a “tutti i medici di medicina generale” l'erogazione una indennità onnicomprensiva, utilizza modo fuorviante il termine tutti, non può riferirsi, ancora volta, ed via conseguenzialità logica con quanto previsto nell'incipit lettera d e complessità degli incombenti demandati, solo soltanto tutti abbiano scelto somministrare test, anche quelli svolgere esclusivamente le attività successive detta somministrazione, peraltro rinvenendosi alcuna del Protocollo d'Intesa un riferimento alla perdurante obbligatorietà dei soli adempimenti accessori, che giustifichi l'erogazione di un compenso separato da quello previsto per il testing. La ratio del frazionamento delle erogazioni di cui alla lettera H riposa invero sulla diversa natura e sul diverso criterio di liquidazione dei compensi (corrispettivo e indennitario) collegati all'una e all'altra tipologia di adempimento, e non sulla diversa platea di destinatari, non potendosi perciò inferire alcuna autonoma indennizzabilità delle attività svolte dai medici di medicina generale che non abbiano aderito alla somministrazione dei tamponi e che non siano registrati sulla piattaforma dedicata agli aderenti. Che questa fosse la reale volontà delle parti è confermato dalla predisposizione, nel programma informatico della Gestione dei pagamenti della di un'unica voce, denominata “Adesione Test CP_2
Antigenici”, a significare che solo questa, e non anche le ulteriori attività, consentivano al medico di ottenere l'erogazione dell'indennità forfettaria di euro 0,25 prevista al punto 4 lett. H. D'altro canto le attività accessorie, per come anche rilevabili dalla documentazione allegata dall'appellata dott.ssa alla memoria di costituzione in appello, consistono nell'espletamento di incombenti svolti CP_4 in via informatica (nel caso di specie mail di segnalazione paziente sintomatico, comunicazione contatto convivente, chiusura quarantena), che vanno senza dubbio a sommarsi, in periodo emergenziale, a quelli di ordinaria gestione del paziente, ma che assolutamente non ricadono in quelli che le parti firmatarie del Protocollo hanno concordato di remunerare con l'indennità forfettaria, confluendo invece nei compiti istituzionali del medico, oltretutto svolti in periodo che, per le norme di contenimento del contagio allora vigenti, nemmeno scontavano l'aggravio delle visite dei pazienti in studio >>. Il ricorso va pertanto respinto. Quanto alle spese di lite, in considerazione della non chiara formulazione della norma contrattuale e della presenza di precedenti di merito (anche di questo Tribunale) di senso contrario, ritiene questo giudice che sussistano i gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione originaria conseguente alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale) per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il Giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da
contro
Parte_1 [...]
e ; Controparte_1 CP_2
- compensa tra le parti le spese di lite.
Viterbo, lì 17 settembre 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 56/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FALLUCCHI SEVERINO per la parte ricorrente, dell'Avv. BOLOGNINI ELAINE per conto di e dell'Avv. FERRAGUTO Controparte_1
ANDREA per conto della . CP_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 56 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = )), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in , via Brenta, 1, presso lo studio dell'Avv. Riccardo CP_1
Micci, che lo difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Severino Fallucchi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , via Enrico CP_1
Fermi, 15, presso l'Ufficio legale della Asl di , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Elaine Bolognini giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE E
, CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27, presso la sede dell'Avvocatura regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ferraguto giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: trattamento economico Medici Medicina Generale per il periodo di emergenza Covid-19 a seguito del protocollo d'intesa stipulato tra la e CP_2
Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.01.2024, ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Viterbo: -riconoscere il diritto del ricorrente, quale Medico di Medicina Generale, a percepire la somma forfettaria onnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese per il periodo di emergenza Covid-19, prevista dall'art. 4, lett. H (Trattamento economico), punto 4, del Protocollo d'intesa stipulato tra la e le Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina CP_2
Generale, approvato con deliberazione regionale 17.11.2020 n. 852; per l'effetto -condannare la e l' , in solido tra loro, CP_2 Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma omnicomprensiva di € 9.432,00 ovvero nella eventuale diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi - nella speciale misura di cui al D. Lgs 231/2022 applicandosi ai rapporti tra libero professionista e P.A. ex art.2 lege 81/2017 ovvero ex art. 1284, 4° comma, c.c. - dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”. Il ricorrente ha dedotto di essere professionista medico di Medicina Generale convenzionato con il S.S.N. del Distretto B della ASL di;
di avere effettuato tutte CP_1 le attività di prevenzione e certificazione previste e imposte dalla normativa emergenziale. Nel merito ha dedotto il diritto a percepire la somma forfettaria onnicomprensiva di € 0,25 assistito/mese come previsto dell'art.4 lett. H del Protocollo d'Intesa tra CP_2
e e OO.SS. pediatri libera scelta, integrativo
[...] Controparte_3 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2020 e dell'Accordo Collettivo Nazionale del 27 ottobre 2020 per il rafforzamento dell'attività di prevenzione ed indagine epidemiologica de virus SARS-COV -2. La si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva della essendo legittimata passiva solo la Parte_2
nel merito rigettare il ricorso proposto dal Dott. perché inammissibile, infondato CP_2 Pt_1 in fatto ed in diritto e comunque indimostrato. Con vittoria di spese legali”. La Asl ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza nel merito delle domande avversarie e la mancanza di prova specifica sul quantum debeatur. Si è altresì costituita in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria eccezione e richiesta di parte ricorrente, accertare e dichiarare che nulla gli è dovuto dalla e che il suo ricorso è infondato nel merito, oltre ad CP_2 essere la medesima carente di legittimazione passiva in relazione alle sue pretese”. CP_2
La ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dall' e dalla . CP_1 CP_2
Quanto alla Asl, va rilevato che è l' ad essere parte del rapporto libero CP_1 professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati, sicché è su quest'ultima che gravano gli obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata. Inconferente in tema appare il richiamo della Asl all'art. 1, comma 10, D. L. n. 324/1993, ai sensi del quale “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”. Nella specie, infatti, il credito è fatto valere da un medico di medicina generale convenzionato e non da un medico specialista convenzionato, con conseguente inapplicabilità della disposizione richiamata. Relativamente alla , la legittimazione passiva dell'Ente deriva dal fatto che CP_2 la pretesa del ricorrente si fonda su un Protocollo d'Intesa stipulato dalla CP_2 con le OO.SS. e le OO.SS. pediatri libera scelta, integrativo Controparte_3 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 28 ottobre 2020 e dell'Accordo Collettivo Nazionale del 27 ottobre 2020 per il rafforzamento dell'attività di prevenzione ed indagine epidemiologica de virus SARS-COV -2, sempre tra la e le OO.SS. CP_2
e le OO.SS. dei pediatri libera scelta. Controparte_3
Si è in presenza quindi di norme provenienti dalla Regione che individuano, tra l'altro, i compensi spettanti ai medici di medicina generale e che entrano a far parte del contenuto degli accordi individuali stipulati tra le Asl e i medici convenzionati. Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato e va pertanto respinto sulla base delle ragioni esposte nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 822/2025, emessa in fattispecie assolutamente identica e qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Pare al Collegio che l'interpretazione della norma contrattuale, ancorché non formulata in modo limpidissimo, conduca pianamente a ritenere condivisibile la tesi dell'Asl. L'art. 4 lett. h) distingue la generica attività somministrazione dei tamponi antigenici rapidi (per la quale è prevista una specifica tariffa (comma 1), dalla “esecuzione del tampone rapido”, che dà titolo a un ulteriore compenso di €.0,25 per assistito (comma 4). L'aver l'appellato svolto tutte le attività e gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente ai fini della prevenzione della diffusione del virus trova il riconoscimento economico nella previsione della tariffa di cui al comma 1. Il compenso di cui al comma 4 richiede un quid pluris di attività e cioè “l'esecuzione” del tampone rapido, con la modalità “sopra prevista” (alla precedente lett. D, che elenca varie incombenze a carico del medico che effettua il tampone) E, d'altra parte, non è un caso che l'accordo utilizzi il termine “somministrazione” al comma 1 e il diverso termine di “esecuzione” al comma 4, richiamando, come detto, gli adempimenti elencati dalla lett. D. La parola tutti che ha valorizzato l'impugnata sentenza è agevolmente interpretabile come tutti i medici che hanno eseguito il tampone, posto che il termine tutti si riferisce, sul piano sintattico, a coloro che hanno diritto al compenso aggiuntivo “per l'esecuzione dei tamponi”. Ad analoghe conclusioni è giunta questa Corte con sentenza n. 4240/2024 del 3.12.2024, le cui argomentazioni, qui di seguito riportate, il Collegio condivide e fa proprie: <<pertanto, la disposizione della lett. h, nella parte in cui prevede che oltre al compenso per somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test equivalente individuato, sia dovuta a “tutti i medici di medicina generale” l'erogazione una indennità onnicomprensiva, utilizza modo fuorviante il termine tutti, non può riferirsi, ancora volta, ed via conseguenzialità logica con quanto previsto nell'incipit lettera d e complessità degli incombenti demandati, solo soltanto tutti abbiano scelto somministrare test, anche quelli svolgere esclusivamente le attività successive detta somministrazione, peraltro rinvenendosi alcuna del Protocollo d'Intesa un riferimento alla perdurante obbligatorietà dei soli adempimenti accessori, che giustifichi l'erogazione di un compenso separato da quello previsto per il testing. La ratio del frazionamento delle erogazioni di cui alla lettera H riposa invero sulla diversa natura e sul diverso criterio di liquidazione dei compensi (corrispettivo e indennitario) collegati all'una e all'altra tipologia di adempimento, e non sulla diversa platea di destinatari, non potendosi perciò inferire alcuna autonoma indennizzabilità delle attività svolte dai medici di medicina generale che non abbiano aderito alla somministrazione dei tamponi e che non siano registrati sulla piattaforma dedicata agli aderenti. Che questa fosse la reale volontà delle parti è confermato dalla predisposizione, nel programma informatico della Gestione dei pagamenti della di un'unica voce, denominata “Adesione Test CP_2
Antigenici”, a significare che solo questa, e non anche le ulteriori attività, consentivano al medico di ottenere l'erogazione dell'indennità forfettaria di euro 0,25 prevista al punto 4 lett. H. D'altro canto le attività accessorie, per come anche rilevabili dalla documentazione allegata dall'appellata dott.ssa alla memoria di costituzione in appello, consistono nell'espletamento di incombenti svolti CP_4 in via informatica (nel caso di specie mail di segnalazione paziente sintomatico, comunicazione contatto convivente, chiusura quarantena), che vanno senza dubbio a sommarsi, in periodo emergenziale, a quelli di ordinaria gestione del paziente, ma che assolutamente non ricadono in quelli che le parti firmatarie del Protocollo hanno concordato di remunerare con l'indennità forfettaria, confluendo invece nei compiti istituzionali del medico, oltretutto svolti in periodo che, per le norme di contenimento del contagio allora vigenti, nemmeno scontavano l'aggravio delle visite dei pazienti in studio >>. Il ricorso va pertanto respinto. Quanto alle spese di lite, in considerazione della non chiara formulazione della norma contrattuale e della presenza di precedenti di merito (anche di questo Tribunale) di senso contrario, ritiene questo giudice che sussistano i gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione originaria conseguente alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale) per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il Giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da
contro
Parte_1 [...]
e ; Controparte_1 CP_2
- compensa tra le parti le spese di lite.
Viterbo, lì 17 settembre 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci