Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 34636/2018, avente ad oggetto: riconoscimento emolumenti per cessazione del contratto di agenzia in attività finanziaria e vertente tra
(P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Luana Totaro
Attrice
e
. (C.F. e P.I. , rappresentata e _1 Parte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Paolo Galli
Convenuta
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Galli Controparte_2
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Dichiarare il diritto della all'indennità di Parte_1 mancato preavviso e per l'effetto condannare la _1 [...]
e al pagamento della somma di € 30.559,00 Pt_2 Controparte_2
e/o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
e al pagamento della somma di € Parte_2 Controparte_2
28.132,95 (€ 2.672,45 (danno emergente) + € 25.457,50 (lucro cessante)) e/o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
3) Dichiarare il diritto della al risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale e per l'effetto condannare la _1
. e al pagamento della somma di
[...] Parte_2 Controparte_2
€ 31.541,85 o la maggiore e/o minore somma che il Giudice riterrà equa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
4) Dichiarare il diritto della al Pt_1 Parte_1 riconoscimento del credito di € 1.000,00 di cui alla fattura 6/B e per l'effetto condannare la e _1 Parte_2 CP_2
al pagamento della somma di € 1.000,00, con rivalutazione
[...] monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.
5) Con vittoria di spese e competenze difensive distraende.
per la convenuta _1 Pt_2
1) dichiarare improponibili, inammissibili, improcedibili o come meglio e, comunque, infondate e non provate e, quindi, respingere le domande tutte proposte da con vittoria Pt_1 Parte_1 delle spese di lite”.
per la convenuta : CP_2 1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e, comunque, il difetto di legittimazione passiva in capo a;
CP_2
2) nel merito: dichiarare improponibili, inammissibili, improcedibili o come meglio e, comunque, infondate e non provate e, quindi, respingere le domande tutte proposte da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
3) nel merito: condannare la società attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 96, 1° comma c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da per effetto dell'instaurazione Controparte_2 del presente giudizio, risarcimento da liquidarsi in Euro 5.000 o altra somma meglio vista da liquidarsi eventualmente in via equitativa da codesto Ill.mo Tribunale;
4) Con vittoria, in tutti i casi, delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio e Parte_1 Controparte_2
. per ottenere il riconoscimento dell'indennità _1 Parte_2 sostitutiva del preavviso, l'indennità suppletiva di clientela ed il risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniale conseguenti alla cessazione del rapporto di agenzia.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che il 4.4.2016 aveva stipulato con la - società con socio _1 Parte_2 unico appartenente al gruppo Controparte_2 Controparte_2
e soggetta all' attività di direzione e coordinamento di
[...]
- un contratto di agenzia in attività finanziaria;
che CP_2 il contratto aveva ad oggetto la promozione e la conclusione di finanziamenti da rimborsarsi con cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento a soggetti individuati liberamente e senza vincolo di subordinazione alcuno dalla
[...]
e a suo rischio e spese;
che la durata del contratto Parte_1 era stata fissata a tempo indeterminato a far data dal 12.4.20016; che il compenso era di natura provvigionale e legato alle pratiche presentate dall'attrice; che il 30/11/2017 era intervenuto un accordo integrativo al contratto di agenzia con il quale le era affidato in via esclusiva l'incarico di ricercare nuovi agenti per la che in base alle disposizioni _1 Parte_2 contrattuali ciascuna delle parti poteva recedere dal rapporto con un preavviso, ai sensi dell'art. 1750 comma 3, di un mese per il
1° anno iniziato, di due mesi per il 2° anno iniziato, di tre mesi per il 3° anno iniziato e così per tutti gli anni successivi da comunicarsi tramite raccomandata A.R.; che per meglio espletare il mandato e raggiungere gli obbiettivi minimi imposti dall'art.
3.11 del mandato aveva assunto a tempo indeterminato altri tre dipendenti;
che il 22.5.2018 la le aveva _1 Parte_2 comunicato la decisione di interrompere l'operatività di concessione dei finanziamenti di Cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento così come previste in contratto e con effetto immediato;
che non aveva avuto successo il tentativo di instaurare una trattativa sui tempi ed i modi della cessazione dell'operatività del contratto;
che, essendo venuto meno l'oggetto del contratto, il 31.5.2018 aveva dovuto esercitare il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia;
che la cessazione del rapporto per causa imputabile esclusivamente a _1
. era stata fonte di ingenti danni economici;
che
[...] Parte_2 la modifica del contratto disposta unilateralmente dalla Pt_3
Fin. era stata tanto rilevante da risultare contraria ai principi di buona e fede correttezza ed aveva reso impossibile la prosecuzione del rapporto comportando una riduzione del 95% della capacità di produrre reddito;
che oltre all'indennità di preavviso ed all'indennità suppletiva di clientela, aveva diritto al risarcimento del danno patrimoniale;
che lo stesso consisteva nella perdita delle provvigioni riferite a cinque contratti in via di perfezionamento ed a tutti quelli per i quali le trattative erano in corso e si erano interrotte dopo la modifica dell'oggetto del contratto comunicata dalla Cap. . Fin. e nei costi _1 sostenuti per dare seguito al mandato integrativo volto a ricercare agenti per la convenuta;
che aveva diritto al pagamento della fattura 6/B dell'importo di euro 1000,00.
Cap.ital. ha chiesto di respingere le domande dell'attrice Pt_2 ponendo in evidenza: che il 2.02.2018, la totalità delle sue azioni era stata acquisita da istituto di Controparte_2 credito specializzato nella filiera del credito commerciale e del credito fiscale;
che alla luce del riassetto organizzativo derivante dell'acquisizione da parte di coerentemente CP_2 con gli obiettivi di quest'ultima e del Gruppo, aveva deciso, per un periodo di tempo limitato(ossia per i residui 7 mesi dell'anno
2018), di concentrare il collocamento del prodotto di cessione del quinto dello stipendio o pensione a favore di debitori NPL;
che tale scelta era ispirata dall'obbiettivo di trasformare circa
3.000 debitori NPL in clienti della Società e sottoscrittori di contratti di finanziamento;
che per tale ragione aveva chiesto a tutta la rete commerciale la massima collaborazione;
che in tale contesto si collocava la mail del 22.5.2018 indicata dall'attrice; che il 31.5.2018 era seguita la rescissione del contratto per giusta causa da parte dell'attrice; che aveva segnalato all'attrice che ex art.
1.7 del contratto aveva la facoltà di
«apportare variazioni ai servizi e/o prodotti oggetto dell'attività promozionale» con il solo obbligo di un preavviso di
7 giorni solo nel caso in cui la variazione integri l'abbandono e/o riduzioni della zona e non già mera sostituzione o integrazione degli stessi;
che non sussistevano la giusta causa di recesso e l'inadempimento di non scarsa importanza;
che la richiesta di concentrare per un periodo limitato il collocamento del prodotto cessione del quinto dello stipendio o pensione a favore di debitori NPL già individuati e segnalati all'agente rientrava tra le modifiche che poteva apportare al contratto;
che la modifica non pregiudicava la posizione dell'agente tenuto conto che mirava alla conclusione di contratti con soggetti già individuati e segnalati;
che non inadempiente cosicchè l'attrice non aveva diritto all'indennità di preavviso, all'indennità suppletiva di clientela(questa comunque esclusa per gli agenti in attività finanziaria dall'art. 15 dell'Accordo Economico
Collettivo) ed al risarcimento del danno;
che l'attrice non aveva diritto alle provvigioni per i contratti 206626 e 207340 posto che gli stessi non erano stati confermati in coerenza con le nuove procedure imposte dalla capogruppo che anche rispetto CP_2 ai contratti , e l'attrice non aveva diritto Pt_4 Per_1 Pt_5 alle provvigioni tenuto conto che si trattava di operazioni di rinnovo anticipato, proposte in contrasto con una chiara circolare del 9.5.2018, che le operazioni erano state annullate dall'agente prima che fossero esaminate, che la conclusione dei contratti era subordinata allo svolgimento dell'iter istruttorio;
che l'attrice non aveva diritto alla provvigione per il contratto di prefinanziamento 3975 posto che il contratto non si era perfezionato;
che non era tenuta a rispondere degli investimenti posti in essere dall'attrice per svolgere la propria attività.
Anche si è opposta alle domande dell'attrice Controparte_2 eccependo la nullità della citazione, essendo mancata ogni indicazione in ordine al titolo in base al quale era stata citata in giudizio, e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva considerata l'assenza di ogni rapporto giuridico con l'attrice.
Tutto ciò premesso, va innanzitutto respinta la domanda che l'attrice ha proposto nei confronti . CP_2
Non è sufficiente a giustificare le richieste nei confronti della stessa la circostanza che sia proprietaria dell'intero CP_2
Part capitale della . e che la scelta di quest'ultima di _1 limitare l'operatività del mandato sia stata dettata da CP_2
.
[...]
E' decisivo che è soggetto giuridico diverso da CP_2
Part
. ed in quanto tale non può rispondere dell'eventuale _1 inadempimento posto in essere da quest'ultima.
Quanto a Cap. .Fin., può essere accolta solo la domanda _1 dell'attrice di ottenere il pagamento dell'indennità di preavviso. Con comunicazione del 22.5.2018 la convenuta ha comunicato all'attrice l'intenzione di interrompere la concessione di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o del quinto di pensione ove non finalizzate all'estinzione di posizioni di debitori non più in grado di fare fronte all'adempimento di obbligazioni già assunte.
Con tale comunicazione ha mutato con effetto immediato e senza limiti temporali(quello riferito ai rimanenti 7 mesi dell'anno, indicato in citazione, non è riportato in nessuno dei documenti prodotti in giudizio)l'oggetto del mandato riducendolo in maniera drastica.
Non può ritenersi sufficiente a compensare la riduzione dell'oggetto del mandato la circostanza che il nuovo obbiettivo dell'attività dell'agente fosse riferito ad una platea di 3000,00 soggetti già segnalati ed individuati.
Rileva che i nuovi potenziali clienti, sebbene già segnalati, erano un numero circoscritto, rispetto al numero indeterminato e potenzialmente assai numeroso dei precedenti, ed erano già in una situazione difficoltà rispetto all'adempimento degli obblighi assunti.
Non è improprio quanto affermato dall'attrice ovvero che in base alla decisione della convenuta la sua attività si sarebbe trasformata da agenzia di finanziamento ad agenzia di recupero crediti.
In presenza di un così radicale mutamento dell'oggetto del contratto, pur considerando la previsione di cui al punto 1.7 del contratto, il recesso operato dall'attrice deve ritenersi legittimo.
Consegue in applicazione di quanto previsto dall'art. 1750, comma
3, c.c. che all'attrice va corrisposta un'indennità di preavviso pari ad euro 30.359,00(euro 10.183,00, pari all'importo medio mensile delle provvigioni – dato indicato dall'attrice e non contestato dalla convenuta - moltiplicato per tre mensilità). Non spettano all'attrice le provvigioni per i contratti che non sono stati conclusi.
Le spese del giudizio vanno poste a carico delle Cap.Ita.Fin. in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate con in parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 26000,01 ed euro 52000,00(il contributo unificato è riconosciuto nella misura dovuta per le cause di tale valore).
L'attrice deve rimborsare a le spese del giudizio. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti delle convenute e Parte_1 _1 Parte_2
ogni diversa istanza, difesa ed eccezione Controparte_2 disattesa, così provvede:
1) Condanna la Cap. al pagamento in favore della _1 Pt_2 [...] della somma di euro 30359,00 con interessi Parte_1 legali dal 23.11.2018 al saldo;
2) Condanna la Fin. al pagamento delle spese del _1 giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro
7616,00 per compensi oltre rimborso forfettario cpa ed iva con attribuzione all'Avv. Luana Totaro
3) Rigetta la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_2
4) Condanna al pagamento in favore delle Parte_1 spese del giudizio sostenute da che liquida Controparte_2 in euro 3500,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva
Napoli, 5.5.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa