Articolo 1 della Legge 10 giugno 1969, n. 308
Articolo 2
Versione
11 luglio 1969
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 36 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e' modificato nel modo seguente:
"I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocita'. Tale condizione non e' richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico".
Entrata in vigore il 11 luglio 1969