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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29299/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29299/2024 tra
BREVEMENTE Parte_1 Pt_2
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 31 marzo 2025 ad ore 10.50 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per Parte_1 Parte_1 Controparte_2 Pt_2 l'avv. TURCO GIANNI oggi sostituito dall'avv Claudio Tintori
[...]
Per essuno compare Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in data Parte_2
19/3/2025 Dopo breve discussione orale, il Gop si ritira in Camera di Consiglio e invita parte attrice a comparire avanti a sé alle h. 14.30
Alle h. 14.30 alla presenza di parte attrice il Gop pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il presente verbale viene chiuso alle h 14.35
Il Gop
Giovannina Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29299/2024 promossa da:
Parte_3 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TURCO GIANNI , elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
VIA MONTE GRAPPA, 9B 20044 ARESE presso il difensore avv. TURCO GIANNI
ATTORE/I contro
C.F. ),Contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI ha concluso come da note conclusive depositate in data 19/3/2024 Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva, avanti il Tribunale di MI , la società Parte_2 Controparte_3
[...
al fine di sentirla condannare a corrisponderle a titolo di restituzione di sconto anticipato non maturato per inadempimento l'importo di euro 17.147,00 ,oltre interessi, a fronte del mancato raggiungimento del fatturato minimo contrattualmente stabilito, nonché al pagamento delle fatture di fornitura insolute per l'importo di euro 3.744,36 oltre interessi
Deduceva parte attrice di avere stipulato con la società convenuta un contratto di mesi 36 con decorrenza 1/5/2021, avente ad oggetto la commercializzazione di bevande denominate “Bevande food” e di birra in fusti e che detto contratto prevedeva l'obbligo della convenuta di acquistare merce per l'importo complessivo di euro 152.999,00
Deduceva che a fronte degli obblighi contrattuali previsti , corrispondeva a un Pt_2 CP_1
pagina 2 di 4 premio anticipato di euro 28.000,63
Deduceva che , contrariamente agli accordi , durante il periodo contrattuale acquistava il CP_1
38% del quantitativo minimo fatturato, previsto in contratto, con un residuo non maturato di premio anticipato di euro 17.147,00
Deduceva altresì il mancato pagamento di tre fatture di fornitura per l'importo di euro 3744,36
Deduceva che l'art 7 del contratto inter partes prevedeva la risoluzione del contratto in caso di acquisto da parte del cliente di un quantitativo minimo inferiore al 75% di quanto previsto e in caso di perdurante inadempimento non di scarsa importanza
Deduceva che ogni sollecito di adempimento rimaneva senza riscontro
Deduceva che l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimaneva senza riscontro Cont
-All'udienza del 10/3/2024 compariva la sola parte attrice e il verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di e , essedo la causa di natura Controparte_3 documentale rinviava per discussione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 24/3/2024
******************************* ha svolto un'azione di risoluzione contrattuale eccependo il grave inadempimento di Parte_2
per non avere adempiuto agli obblighi contrattuali di cui al contratto inter partes CP_5 dell'11/5/2021 di cui alla sua produzione n 2 e chiedendo la restituzione dello sconto anticipato e il pagamento delle fatture insolute
Sulla base del predetto contratto , risulta provato dal doc 3 di parte attrice il versamento da parte di a dell'importo di euro 28.000,63 oltre ad iva per la somma complessiva di euro Pt_2 CP_1
34.160,77, quale anticipo per fatturato minimo
Parte attrice ha allegato , senza smentita,che la società convenuta ha provveduto ad acquistare bevande e birra in fusti per solo il 38,8% del fatturato minimo ammontante ad euro 152.999,00, residuando un impegno inadempiuto pari ad euro 93.695,00.
Anche il mancato riscontro delle richieste di parte attrice induce a ritenere il grave inadempimento di parte convenuta in ragione del quale deve ritenersi legittima la richiesta di risoluzione del contratto di cui è causa
Alla luce del versamento da parte di dell'importo imponibile di euro 28.000,63 deve ritenersi Pt_2 legittima ,altresì, la richiesta di restituzione dell'importo di euro 17.147,00 a fronte dell'acquisto di merce del solo 38,8% rispetto al minimo concordato
Anche la richiesta di pagamento delle fatture impagate di cui alla produzione n. 4 ,emesse per la fornitura di merce deve essere accolta , per il complessivo importo di euro 3.744,36
Le spese seguono la soccombenza
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale ,definitivamente pronunciando,ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone :
Accoglie
Le domande di parte attrice e accertato l'inadempimento di parte convenuta del contratto inter partes stipulato in data 11/5/2021 , dichiara la risoluzione dello stesso
Condanna
in persona del legale rappresentante a pagare a Controparte_3 Parte_2
-l'importo di euro 17.147,00 a titolo di restituzione di sconto anticipato oltre interessi legali dalla domanda al saldo
-l'importo di euro 3744,36 per il mancato pagamento delle fatture rimaste insolute oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo
-le spese di lite quantificate in euro 3000,00 omnia oltre cpa 4% e iva di legge se dovuta
Sentenza resa ex art 281 sexies cpc
MI lì 31/3/2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29299/2024 tra
BREVEMENTE Parte_1 Pt_2
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 31 marzo 2025 ad ore 10.50 innanzi al dott. Giovannina Riccardi, sono comparsi:
Per Parte_1 Parte_1 Controparte_2 Pt_2 l'avv. TURCO GIANNI oggi sostituito dall'avv Claudio Tintori
[...]
Per essuno compare Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in data Parte_2
19/3/2025 Dopo breve discussione orale, il Gop si ritira in Camera di Consiglio e invita parte attrice a comparire avanti a sé alle h. 14.30
Alle h. 14.30 alla presenza di parte attrice il Gop pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il presente verbale viene chiuso alle h 14.35
Il Gop
Giovannina Riccardi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29299/2024 promossa da:
Parte_3 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TURCO GIANNI , elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_1
VIA MONTE GRAPPA, 9B 20044 ARESE presso il difensore avv. TURCO GIANNI
ATTORE/I contro
C.F. ),Contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI ha concluso come da note conclusive depositate in data 19/3/2024 Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva, avanti il Tribunale di MI , la società Parte_2 Controparte_3
[...
al fine di sentirla condannare a corrisponderle a titolo di restituzione di sconto anticipato non maturato per inadempimento l'importo di euro 17.147,00 ,oltre interessi, a fronte del mancato raggiungimento del fatturato minimo contrattualmente stabilito, nonché al pagamento delle fatture di fornitura insolute per l'importo di euro 3.744,36 oltre interessi
Deduceva parte attrice di avere stipulato con la società convenuta un contratto di mesi 36 con decorrenza 1/5/2021, avente ad oggetto la commercializzazione di bevande denominate “Bevande food” e di birra in fusti e che detto contratto prevedeva l'obbligo della convenuta di acquistare merce per l'importo complessivo di euro 152.999,00
Deduceva che a fronte degli obblighi contrattuali previsti , corrispondeva a un Pt_2 CP_1
pagina 2 di 4 premio anticipato di euro 28.000,63
Deduceva che , contrariamente agli accordi , durante il periodo contrattuale acquistava il CP_1
38% del quantitativo minimo fatturato, previsto in contratto, con un residuo non maturato di premio anticipato di euro 17.147,00
Deduceva altresì il mancato pagamento di tre fatture di fornitura per l'importo di euro 3744,36
Deduceva che l'art 7 del contratto inter partes prevedeva la risoluzione del contratto in caso di acquisto da parte del cliente di un quantitativo minimo inferiore al 75% di quanto previsto e in caso di perdurante inadempimento non di scarsa importanza
Deduceva che ogni sollecito di adempimento rimaneva senza riscontro
Deduceva che l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita rimaneva senza riscontro Cont
-All'udienza del 10/3/2024 compariva la sola parte attrice e il verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di e , essedo la causa di natura Controparte_3 documentale rinviava per discussione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 24/3/2024
******************************* ha svolto un'azione di risoluzione contrattuale eccependo il grave inadempimento di Parte_2
per non avere adempiuto agli obblighi contrattuali di cui al contratto inter partes CP_5 dell'11/5/2021 di cui alla sua produzione n 2 e chiedendo la restituzione dello sconto anticipato e il pagamento delle fatture insolute
Sulla base del predetto contratto , risulta provato dal doc 3 di parte attrice il versamento da parte di a dell'importo di euro 28.000,63 oltre ad iva per la somma complessiva di euro Pt_2 CP_1
34.160,77, quale anticipo per fatturato minimo
Parte attrice ha allegato , senza smentita,che la società convenuta ha provveduto ad acquistare bevande e birra in fusti per solo il 38,8% del fatturato minimo ammontante ad euro 152.999,00, residuando un impegno inadempiuto pari ad euro 93.695,00.
Anche il mancato riscontro delle richieste di parte attrice induce a ritenere il grave inadempimento di parte convenuta in ragione del quale deve ritenersi legittima la richiesta di risoluzione del contratto di cui è causa
Alla luce del versamento da parte di dell'importo imponibile di euro 28.000,63 deve ritenersi Pt_2 legittima ,altresì, la richiesta di restituzione dell'importo di euro 17.147,00 a fronte dell'acquisto di merce del solo 38,8% rispetto al minimo concordato
Anche la richiesta di pagamento delle fatture impagate di cui alla produzione n. 4 ,emesse per la fornitura di merce deve essere accolta , per il complessivo importo di euro 3.744,36
Le spese seguono la soccombenza
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale ,definitivamente pronunciando,ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone :
Accoglie
Le domande di parte attrice e accertato l'inadempimento di parte convenuta del contratto inter partes stipulato in data 11/5/2021 , dichiara la risoluzione dello stesso
Condanna
in persona del legale rappresentante a pagare a Controparte_3 Parte_2
-l'importo di euro 17.147,00 a titolo di restituzione di sconto anticipato oltre interessi legali dalla domanda al saldo
-l'importo di euro 3744,36 per il mancato pagamento delle fatture rimaste insolute oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo
-le spese di lite quantificate in euro 3000,00 omnia oltre cpa 4% e iva di legge se dovuta
Sentenza resa ex art 281 sexies cpc
MI lì 31/3/2025
Il Gop
Giovannina Riccardi
pagina 4 di 4