TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/12/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI LT
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1050 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat o a LT (CT) il 03/11/1986 e residente inS. LEONARDI 4 95041 Parte_1
LT IT , CF elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'avv. GAROFALO SALVATORE che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]CP_1
FUTURA 5 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA IT CF C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvGAROFALO SALVATORE . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 21.11.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta di trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 e adivano codesto Parte_1 CP_1
Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 18.7.2013 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di LT al
N. 21 ANNO 2013 parte I
l ricorrenti esponevano che con decreto del 24.5.2016 del reso nel procedimento R.G. 285/2016 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del21.11.2024 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio .
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 28.10.2024 il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 24.5.2016
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 [...]
in data 18.7.2013 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di CP_1
Caltagirone al n. 21 anno 2013 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 25.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI LT
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1050 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat o a LT (CT) il 03/11/1986 e residente inS. LEONARDI 4 95041 Parte_1
LT IT , CF elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'avv. GAROFALO SALVATORE che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]CP_1
FUTURA 5 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA IT CF C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvGAROFALO SALVATORE . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 21.11.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta di trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 e adivano codesto Parte_1 CP_1
Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 18.7.2013 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di LT al
N. 21 ANNO 2013 parte I
l ricorrenti esponevano che con decreto del 24.5.2016 del reso nel procedimento R.G. 285/2016 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del21.11.2024 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio .
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data 28.10.2024 il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 24.5.2016
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 [...]
in data 18.7.2013 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di CP_1
Caltagirone al n. 21 anno 2013 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 25.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo