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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8519 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
AR RE OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52971/2023, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Christian Sorrenti e dell'avv. st. Enrico Venti
E
Controparte_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Massimo Bevere
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2022 con decreto di omologazione n. 16240/2022 del 5 dicembre 2022 emesso dall'intestato
Tribunale nell'ambito della procedura rubricata al n. 33508/2022 r.g. e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti. I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma il giorno 12.09.2016 tra i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile al numero 00054 parte 1 serie 15 - anno 2016 - Comune di ROMA;
- In relazione al figlio minorenne (C.F. ), lo stesso Per_1 C.F._1 continuerà ad essere affidato congiuntamente al padre ed alla madre in accordo con il regime di affidamento condiviso e continuerà a dimorare stabilmente presso la casa materna come detto sita in Roma (RM) Via Rubra, 64, dove manterrà la residenza;
- Il Sig. terrà con sé il figlio settimanalmente il martedì ed il giovedì CP_1 dall'orario di uscita di scuola sino alle 18,30; mentre, a week end alternati, e, dunque, ogni due settimane, dal sabato dalle h. 10 sino alle h. 18,30 della domenica sera, salvo diverso accordo preventivamente intercorso tra i genitori;
- Continuerà ad essere onere del padre prendere il bambino con sé presso l'abitazione della madre (o all'uscita di scuola nei giorni di martedì e giovedì durante il periodo scolastico, altrimenti sempre rispettando l'orario previsto presso l'abitazione della madre) e riaccompagnarlo sempre presso la predetta abitazione della madre la sera al termine dell'orario stabilito, fermo restando che i trasferimenti del minore da e verso le rispettive abitazioni dei genitori potranno essere effettuati, previo accordo, dai nonni, ma soltanto in caso di provato impedimento del padre;
- I genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse del figlio, e per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di gestione del minore;
- Le festività continueranno ad essere gestite secondo il criterio dell'alternanza, e dunque il minore trascorrerà le vacanze natalizie come segue: un anno con il padre il giorno 25 e l'epifania, restando con la madre il giorno 26 e quello di capodanno, viceversa, l'anno successivo, e dunque, 25 ed epifania con la madre, mentre trascorrerà con il padre 26 dicembre ed il giorno di capodanno, salvo diverso accordo delle parti.
- Anche le vacanze pasquali continueranno a seguire il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori di anno in anno, e dunque il giorno di pasqua con uno e di pasquetta con l'altro e viceversa l'anno seguente;
- Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque sempre il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori;
- Il minore trascorrerà le vacanze estive con la madre ad eccezione di n. 10 (dieci) giorni con il padre nell'arco del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, da concordare tra i genitori e stabilire entro il 15 maggio di ogni anno;
in questi 10 giorni concordati e stabiliti tra i genitori, il minore rimarrà con il padre dalle h. 9,30 sino alle h. 21 di ciascun giorno, con onere a carico del padre di prendere il figlio con sé presso l'abitazione della madre e di riaccompagnarlo la sera presso la medesima, allo spirare dell'orario stabilito, fatta salva la possibilità che il padre porti il figlio in vacanza fuori Roma, venendo meno in tal caso e solo in tale caso l'obbligo di riaccompagnare il figlio alle h 21 presso l'abitazione della madre. Resta fermo che i trasferimenti del minore da e verso le rispettive abitazioni dei genitori potranno essere effettuati, previo accordo, dai nonni, ma soltanto in caso di provato impedimento del padre;
- Il minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore i coniugi, di volta in volta, si accorderanno tenendo conto della volontà del minore e del suo esclusivo interesse.
- Il figlio continuerà a preservare il diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter co 1 c.c. e di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, nonché di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti ai sensi dell'art. 315 bis co 1,2 c.c.;
- Entrambi i genitori potranno, nei periodi di rispettiva pertinenza, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
quanto alle decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed allo sport verranno assunte di comune accordo dai genitori;
- il Signor sino a quando coabiterà con i propri genitori, corrisponderà CP_1
l'importo di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul Per_1 conto corrente personale intestato alla Sig.ra entro il 30 di ogni mese e con Pt_1 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza gennaio dell'anno successivo;
- quando il Signor non coabiterà più con i propri genitori, in rettifica ed in CP_1 sostituzione rispetto a quanto stabilito al punto 14, corrisponderà l'importo di Euro
300,00 (trecento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale Per_1 intestato alla Sig.ra entro il 30 di ogni mese e con successivo adeguamento Pt_1 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza gennaio dell'anno successivo;
- Le spese straordinarie devono continuare ad essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza, e suddivise equamente al 50% tra essi. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori continueranno ad essere rimborsate nella misura del 50% alla presentazione di giustificativi di spesa. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 10, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- I coniugi continueranno a contribuire per complessivi € 847,16 mensili, e dunque per € 424,58 cadauno, al pagamento della rata del mutuo, comprensiva di € 12,50 quali spese trimestrali di tenuta del conto, nella misura del 50% ciascuno, relativo all'appartamento, sito in Roma alla Via Rubra n.64, intestato ad entrambi ed assegnato alla Sig.ra sul conto corrente bancario Credem intestato ad Pt_1 entrambi i coniugi, che continuerà ad essere tenuto all'uopo aperto, sino alla scadenza del mutuo stesso, con estinzione prevista nell'agosto 2045, ad eccezione della rata di luglio di ogni anno, ammontante a complessivi € 892,00 e dunque ad
€ 446,00 cadauno;
le parti, dunque, ciascuna per la propria quota di spettanza, continueranno ad effettuare mensilmente dal proprio conto personale bonifico di €
423,58 sul predetto conto Credem entro il giorno 10 di ogni mese, fatta eccezione per la rata di luglio, come detto, di € 446,00 pro quota;
la carta di credito collegata al conto corrente cointestato ed intestata alla sig.ra verrà dismessa;
Pt_1
- I coniugi, dato atto della capacità reddituale e dell'indipendenza economica di ciascuno, confermano che nulla continuerà ad essere dovuto a titolo di mantenimento a carico delle parti, e, di guisa, ognuno provvederà al proprio sostentamento
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 12 settembre 2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52971/2023 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 12 settembre 2016 tra nata a [...] in data [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00054, Parte 1, Serie 15, Anno 2016, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 16 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RE OR AR NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
AR RE OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52971/2023, vertente
TRA
Parte_1
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Christian Sorrenti e dell'avv. st. Enrico Venti
E
Controparte_1
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Massimo Bevere
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2022 con decreto di omologazione n. 16240/2022 del 5 dicembre 2022 emesso dall'intestato
Tribunale nell'ambito della procedura rubricata al n. 33508/2022 r.g. e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti. I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma il giorno 12.09.2016 tra i Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile al numero 00054 parte 1 serie 15 - anno 2016 - Comune di ROMA;
- In relazione al figlio minorenne (C.F. ), lo stesso Per_1 C.F._1 continuerà ad essere affidato congiuntamente al padre ed alla madre in accordo con il regime di affidamento condiviso e continuerà a dimorare stabilmente presso la casa materna come detto sita in Roma (RM) Via Rubra, 64, dove manterrà la residenza;
- Il Sig. terrà con sé il figlio settimanalmente il martedì ed il giovedì CP_1 dall'orario di uscita di scuola sino alle 18,30; mentre, a week end alternati, e, dunque, ogni due settimane, dal sabato dalle h. 10 sino alle h. 18,30 della domenica sera, salvo diverso accordo preventivamente intercorso tra i genitori;
- Continuerà ad essere onere del padre prendere il bambino con sé presso l'abitazione della madre (o all'uscita di scuola nei giorni di martedì e giovedì durante il periodo scolastico, altrimenti sempre rispettando l'orario previsto presso l'abitazione della madre) e riaccompagnarlo sempre presso la predetta abitazione della madre la sera al termine dell'orario stabilito, fermo restando che i trasferimenti del minore da e verso le rispettive abitazioni dei genitori potranno essere effettuati, previo accordo, dai nonni, ma soltanto in caso di provato impedimento del padre;
- I genitori, previo accordo tra loro, nell'interesse del figlio, e per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di gestione del minore;
- Le festività continueranno ad essere gestite secondo il criterio dell'alternanza, e dunque il minore trascorrerà le vacanze natalizie come segue: un anno con il padre il giorno 25 e l'epifania, restando con la madre il giorno 26 e quello di capodanno, viceversa, l'anno successivo, e dunque, 25 ed epifania con la madre, mentre trascorrerà con il padre 26 dicembre ed il giorno di capodanno, salvo diverso accordo delle parti.
- Anche le vacanze pasquali continueranno a seguire il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori di anno in anno, e dunque il giorno di pasqua con uno e di pasquetta con l'altro e viceversa l'anno seguente;
- Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque sempre il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori;
- Il minore trascorrerà le vacanze estive con la madre ad eccezione di n. 10 (dieci) giorni con il padre nell'arco del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, da concordare tra i genitori e stabilire entro il 15 maggio di ogni anno;
in questi 10 giorni concordati e stabiliti tra i genitori, il minore rimarrà con il padre dalle h. 9,30 sino alle h. 21 di ciascun giorno, con onere a carico del padre di prendere il figlio con sé presso l'abitazione della madre e di riaccompagnarlo la sera presso la medesima, allo spirare dell'orario stabilito, fatta salva la possibilità che il padre porti il figlio in vacanza fuori Roma, venendo meno in tal caso e solo in tale caso l'obbligo di riaccompagnare il figlio alle h 21 presso l'abitazione della madre. Resta fermo che i trasferimenti del minore da e verso le rispettive abitazioni dei genitori potranno essere effettuati, previo accordo, dai nonni, ma soltanto in caso di provato impedimento del padre;
- Il minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore i coniugi, di volta in volta, si accorderanno tenendo conto della volontà del minore e del suo esclusivo interesse.
- Il figlio continuerà a preservare il diritto di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter co 1 c.c. e di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, nonché di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti ai sensi dell'art. 315 bis co 1,2 c.c.;
- Entrambi i genitori potranno, nei periodi di rispettiva pertinenza, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
quanto alle decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed allo sport verranno assunte di comune accordo dai genitori;
- il Signor sino a quando coabiterà con i propri genitori, corrisponderà CP_1
l'importo di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul Per_1 conto corrente personale intestato alla Sig.ra entro il 30 di ogni mese e con Pt_1 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza gennaio dell'anno successivo;
- quando il Signor non coabiterà più con i propri genitori, in rettifica ed in CP_1 sostituzione rispetto a quanto stabilito al punto 14, corrisponderà l'importo di Euro
300,00 (trecento/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale Per_1 intestato alla Sig.ra entro il 30 di ogni mese e con successivo adeguamento Pt_1 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza gennaio dell'anno successivo;
- Le spese straordinarie devono continuare ad essere preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza, e suddivise equamente al 50% tra essi. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori continueranno ad essere rimborsate nella misura del 50% alla presentazione di giustificativi di spesa. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma. Con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni 10, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
- I coniugi continueranno a contribuire per complessivi € 847,16 mensili, e dunque per € 424,58 cadauno, al pagamento della rata del mutuo, comprensiva di € 12,50 quali spese trimestrali di tenuta del conto, nella misura del 50% ciascuno, relativo all'appartamento, sito in Roma alla Via Rubra n.64, intestato ad entrambi ed assegnato alla Sig.ra sul conto corrente bancario Credem intestato ad Pt_1 entrambi i coniugi, che continuerà ad essere tenuto all'uopo aperto, sino alla scadenza del mutuo stesso, con estinzione prevista nell'agosto 2045, ad eccezione della rata di luglio di ogni anno, ammontante a complessivi € 892,00 e dunque ad
€ 446,00 cadauno;
le parti, dunque, ciascuna per la propria quota di spettanza, continueranno ad effettuare mensilmente dal proprio conto personale bonifico di €
423,58 sul predetto conto Credem entro il giorno 10 di ogni mese, fatta eccezione per la rata di luglio, come detto, di € 446,00 pro quota;
la carta di credito collegata al conto corrente cointestato ed intestata alla sig.ra verrà dismessa;
Pt_1
- I coniugi, dato atto della capacità reddituale e dell'indipendenza economica di ciascuno, confermano che nulla continuerà ad essere dovuto a titolo di mantenimento a carico delle parti, e, di guisa, ognuno provvederà al proprio sostentamento
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 12 settembre 2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52971/2023 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 12 settembre 2016 tra nata a [...] in data [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00054, Parte 1, Serie 15, Anno 2016, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 16 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RE OR AR NZ