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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al N.261 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025, su ricorso congiunto proposto da n. a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) il 06/05/1964 Parte_1
e n. a PALERMO (PA) il 10/01/1965 Parte_2
E interpellato il Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 04/03/2025, e Parte_1
, premesso che con decreto del giorno 08 ottobre 2008 il Parte_2
Tribunale di Barcellona P.G. aveva disciplinato le condizioni relative alla separazione tra i coniugi, nonchè il rapporto tra i coniugio ed i figli;
che la situazione era mutata ed occorreva, pertanto, modificare le predette condizioni;
tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il Pubblico Ministero cui venivano trasmessi gli atti nulla osservava.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti la separazione tra i coniugi, come specificato nella nota del 12 maggio
2025, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio e nella nota prima indicata, può essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge, inoltre disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la prole, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole. Va, d'altronde, osservato che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., a seguito della modifica introdotta con D.
Lgs. 154/2013, il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 ter c.c., 337 quinquies c.c., 38 disp. att. c.c. e 473-bis.51
c.p.c., modifica le statuizioni concernenti la separazione tra i coniugi, come specificato nella nota del 12 maggio 2025 e l'affidamento ed il mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data 04/03/2025.
Così deciso in Barcellona P.G., il 20/05/2025
Il Presidente est.
(Antonino Orifici)
e n. a PALERMO (PA) il 10/01/1965 Parte_2
E interpellato il Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 04/03/2025, e Parte_1
, premesso che con decreto del giorno 08 ottobre 2008 il Parte_2
Tribunale di Barcellona P.G. aveva disciplinato le condizioni relative alla separazione tra i coniugi, nonchè il rapporto tra i coniugio ed i figli;
che la situazione era mutata ed occorreva, pertanto, modificare le predette condizioni;
tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il Pubblico Ministero cui venivano trasmessi gli atti nulla osservava.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti la separazione tra i coniugi, come specificato nella nota del 12 maggio
2025, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio e nella nota prima indicata, può essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge, inoltre disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la prole, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole. Va, d'altronde, osservato che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., a seguito della modifica introdotta con D.
Lgs. 154/2013, il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 ter c.c., 337 quinquies c.c., 38 disp. att. c.c. e 473-bis.51
c.p.c., modifica le statuizioni concernenti la separazione tra i coniugi, come specificato nella nota del 12 maggio 2025 e l'affidamento ed il mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data 04/03/2025.
Così deciso in Barcellona P.G., il 20/05/2025
Il Presidente est.
(Antonino Orifici)