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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6595 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3797/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3797/2024 R.G.A.C.
( ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
. p. e di
[...] C.F._2 igliacc ATTORI
ditta , P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in p tt.te Controparte_1
Napoli alla Via Lepan udio dell' Avv. Luigi Martino dal quale è rapp.ta e difesa CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO
notificato, e Parte_1
conveni io Parte_2 do che: Controparte_1
un appartamento sito in Portici alla via Canarde a San Pietro, 2/A; di avere, previa ondominio e c to la ditta del convenuto Controparte_1 CP_1
di installa è sito l'appar
[...]
pagina 1 di 4 questione, un ascensore, all'uopo stipulando, in data 9/2/2023, apposito contratto di appalto;
con il predetto contratto il convenuto si era obbligato alla installazione dell'impianto elevatore con le caratteristiche indicate nella proposta PR 2871/2023 dal medesimo formulata, ed essi attori si erano impegnati al pagamento del corrispettivo di euro 40.000/00 (quarantamila/00) già comprensivo di iva al 4%; avevano versato quindi un primo acconto di euro 12.000/00, in data 13/2/2023 e in data 14/4/2023 un secondo acconto di ulteriori euro 12.000/00; nonostante il tempo decorso, e ad onta del successivo impegno assunto dall'impresa con verbale del 24/7/2023, i lavori di realizzazione dell'impianto elevatore non avevano avuto inizio. Tanto premesso, ritenuto che l'inadempimento di controparte giustificasse la risoluzione del contratto, chiedevano, testualmente:
“accogliere la domanda e per l'effetto accertare e dichiarare risolto il contratto avente ad oggetto la fornitur era di un impianto elevatore nel condominio di Portici a San Parte_3
Pietro, 2/A, sottoscritto tra le parti il 9 per inadempimento della convenuta;
b) di conseguenza condannare la parte convenuta alla restituzione della somma di euro 24.000/00 versata quale primo secondo acconto per le opere mai eseguite oltre gli interessi moratori a far data dai singoli pagamenti del 13/2/2023 e 14/4/2023; c) Condannare, altresì, la parte convenuta al risarcimento dei danni cagionati dal suo inadempimento e la liquidarsi dal Giudice in via equitativa” ribuzione. Si costituiva che eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'i nda, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, nonché la mancanza di prova del danno lamentato. Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
------------------------------------------------------------------------------ Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla difesa del convenuto. Essa muove dall'errato presupposto che il contratto stipulato dalle parti, pur espressamente qualificato quale contratto di appalto, sia da pagina 2 di 4 ritenere in realtà un contratto d'opera. E' agevole osservare in contrario che il nomen juris prescelto in sede di stipula corrisponde all'effettiva natura del rapporto, ove si consideri che il convenuto (rectius la ditta di cui il medesimo è titolare) non si obbligava esclusivamente a prestare la propria opera professionale, bensì si impegnava alla “fornitura e posa in opera” di un impianto la cui realizzazione postulava la disponibilità di manodopera (anche specializzata) e di mezzi tipica della figura dell'appaltatore. Nel merito, i presupposti di fatto della controversia sono documentalmente provati e sono sostanzialmente pacifici. In particolare, provati e non contestati sono gli esborsi sostenuti dagli attori, mentre il convenuto nulla ha anche solo meramente allegato in punto di realizzazione dell'opera appaltata. Stante il totale inadempimento del convenuto, la domanda di risoluzione proposta dagli attori deve quindi essere accolta, alla risoluzione conseguendo a carico della parte inadempiente, come è noto, nell'ipotesi di contratto a prestazione corrispettive, l'obbligo resit rcitorio in favore della parte adempiente. Il deve quindi essere condannato alla restituzione, in CP_1 favo ri, della somma di euro 24.000,00, oltre interessi moratori a far data dai singoli pagamenti del 13/2/2023 e 14/4/2023. Quanto al risarcimento del danno, si osserva che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, esso postula in ogni caso la prova del pregiudizio subìto, non essendo ipotizzabili fattispecie di cd. danno in re ipsa. Orbene, nel caso di specie gli attori si sono limitati ad allegare che l'altrui inadempimento avrebbe prodotto un danno risarcibile, del quale, tuttavia, non hanno neppure adeguatamente precisato l'eziologia, limitandosi ad invocare il ricorso a criteri equitativi, senza fornire alcun elemento su cui la chiesta liquidazione andrebbe effettuata. La domanda attorea, in parte qua, deve perciò essere senz'altro disattesa. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv.Migliaccio per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
pagina 3 di 4 condanna al pagamento, in favore Controparte_1 degli attori, tivazione, della somma di euro 24.000,00, oltre interessi moratori a far data dai singoli pagamenti e condanna alla rifusione in favore degli Controparte_1 attori delle s €.2.000,00 per compenso ed
€.545,00 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito avv.MIGLIACCIO BENEDETTO per dichiarato anticipo. Napoli, 30/06/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3797/2024 R.G.A.C.
( ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
. p. e di
[...] C.F._2 igliacc ATTORI
ditta , P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in p tt.te Controparte_1
Napoli alla Via Lepan udio dell' Avv. Luigi Martino dal quale è rapp.ta e difesa CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO
notificato, e Parte_1
conveni io Parte_2 do che: Controparte_1
un appartamento sito in Portici alla via Canarde a San Pietro, 2/A; di avere, previa ondominio e c to la ditta del convenuto Controparte_1 CP_1
di installa è sito l'appar
[...]
pagina 1 di 4 questione, un ascensore, all'uopo stipulando, in data 9/2/2023, apposito contratto di appalto;
con il predetto contratto il convenuto si era obbligato alla installazione dell'impianto elevatore con le caratteristiche indicate nella proposta PR 2871/2023 dal medesimo formulata, ed essi attori si erano impegnati al pagamento del corrispettivo di euro 40.000/00 (quarantamila/00) già comprensivo di iva al 4%; avevano versato quindi un primo acconto di euro 12.000/00, in data 13/2/2023 e in data 14/4/2023 un secondo acconto di ulteriori euro 12.000/00; nonostante il tempo decorso, e ad onta del successivo impegno assunto dall'impresa con verbale del 24/7/2023, i lavori di realizzazione dell'impianto elevatore non avevano avuto inizio. Tanto premesso, ritenuto che l'inadempimento di controparte giustificasse la risoluzione del contratto, chiedevano, testualmente:
“accogliere la domanda e per l'effetto accertare e dichiarare risolto il contratto avente ad oggetto la fornitur era di un impianto elevatore nel condominio di Portici a San Parte_3
Pietro, 2/A, sottoscritto tra le parti il 9 per inadempimento della convenuta;
b) di conseguenza condannare la parte convenuta alla restituzione della somma di euro 24.000/00 versata quale primo secondo acconto per le opere mai eseguite oltre gli interessi moratori a far data dai singoli pagamenti del 13/2/2023 e 14/4/2023; c) Condannare, altresì, la parte convenuta al risarcimento dei danni cagionati dal suo inadempimento e la liquidarsi dal Giudice in via equitativa” ribuzione. Si costituiva che eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'i nda, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, nonché la mancanza di prova del danno lamentato. Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
------------------------------------------------------------------------------ Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla difesa del convenuto. Essa muove dall'errato presupposto che il contratto stipulato dalle parti, pur espressamente qualificato quale contratto di appalto, sia da pagina 2 di 4 ritenere in realtà un contratto d'opera. E' agevole osservare in contrario che il nomen juris prescelto in sede di stipula corrisponde all'effettiva natura del rapporto, ove si consideri che il convenuto (rectius la ditta di cui il medesimo è titolare) non si obbligava esclusivamente a prestare la propria opera professionale, bensì si impegnava alla “fornitura e posa in opera” di un impianto la cui realizzazione postulava la disponibilità di manodopera (anche specializzata) e di mezzi tipica della figura dell'appaltatore. Nel merito, i presupposti di fatto della controversia sono documentalmente provati e sono sostanzialmente pacifici. In particolare, provati e non contestati sono gli esborsi sostenuti dagli attori, mentre il convenuto nulla ha anche solo meramente allegato in punto di realizzazione dell'opera appaltata. Stante il totale inadempimento del convenuto, la domanda di risoluzione proposta dagli attori deve quindi essere accolta, alla risoluzione conseguendo a carico della parte inadempiente, come è noto, nell'ipotesi di contratto a prestazione corrispettive, l'obbligo resit rcitorio in favore della parte adempiente. Il deve quindi essere condannato alla restituzione, in CP_1 favo ri, della somma di euro 24.000,00, oltre interessi moratori a far data dai singoli pagamenti del 13/2/2023 e 14/4/2023. Quanto al risarcimento del danno, si osserva che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, esso postula in ogni caso la prova del pregiudizio subìto, non essendo ipotizzabili fattispecie di cd. danno in re ipsa. Orbene, nel caso di specie gli attori si sono limitati ad allegare che l'altrui inadempimento avrebbe prodotto un danno risarcibile, del quale, tuttavia, non hanno neppure adeguatamente precisato l'eziologia, limitandosi ad invocare il ricorso a criteri equitativi, senza fornire alcun elemento su cui la chiesta liquidazione andrebbe effettuata. La domanda attorea, in parte qua, deve perciò essere senz'altro disattesa. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv.Migliaccio per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
pagina 3 di 4 condanna al pagamento, in favore Controparte_1 degli attori, tivazione, della somma di euro 24.000,00, oltre interessi moratori a far data dai singoli pagamenti e condanna alla rifusione in favore degli Controparte_1 attori delle s €.2.000,00 per compenso ed
€.545,00 per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito avv.MIGLIACCIO BENEDETTO per dichiarato anticipo. Napoli, 30/06/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
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