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Ordinanza 6 giugno 2025
Ordinanza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, ordinanza 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Verbania
Sezione civile
N. R.G. 228/2025
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 26.05.2025; visti gli atti del fascicolo di cui in epigrafe;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che parte resistente non si è costituita;
ritenuto che
il ricorrente espressamente qualifica il ricorso depositato come “Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis
c.p.c.”; ritenuta l'improcedibilità del ricorso per i seguenti motivi;
il procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696-bis c.p.c. rappresenta uno strumento, certamente introdotto a scopo deflattivo del contenzioso ordinario, che ha come fine precipuo la possibilità di addivenire ad una composizione della lite tramite conciliazione fra le parti. Proprio tale esplicita finalità lo differenzia rispetto ad altro istituto con finalità deflattive previsto dall'articolo che precede, 696
c.p.c., il quale prevede, tuttavia, al comma 1, per poter essere ammesso, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nel presente giudizio il , pur ritualmente citato, tramite notifica Controparte_1 sia del ricorso che del decreto di fissazione udienza, non si è costituito e non è comparso all'udienza fissata.
Ora, è assolutamente prevalente in giurisprudenza l'orientamento – cui questo giudice ritiene di aderire, per le ragioni che si diranno – secondo cui il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. non è procedibile in assenza di costituzione di parte resistente. Infatti, poiché lo scopo primario dell'istituto è il tentativo di conciliazione fra le parti,
è evidente che se una di queste neppure si costituisce, il CTU eventualmente nominato non potrà svolgere il suo compito principale, ovvero esperire tutte quelle attività prodromiche ad una composizione bonaria della lite.
Infatti, il comma 1 della norma, dopo aver indicato per quali cause può essere proposto ricorso ex art. 696-bis c.p.c., all'ultimo periodo indica i compiti del CTU, che deve tentare la conciliazione delle parti prima di depositare la perizia;
il successivo comma 4 della norma prevede testualmente che “se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito”. Dal combinato disposto dei commi 1 e 4 si evince chiaramente che la c.d. ATP conciliativa si articola in due separati momenti:
a) il CTU tenta la conciliazione delle parti;
b) se questa non riesce, il perito deposita la sua relazione e ciascuna parte può chiedere che questa sia acquisita nell'ambito di un successivo giudizio di merito.
Qualora però il resistente non si sia costituito, viene di necessità meno il presupposto sub a) e quindi la finalità stessa dell'istituto.
Pertanto, non si può che convenire con quanto già espresso anche dal Tribunale di
Palermo “va negata la procedibilità della consulenza tecnica a fini conciliativi a fronte della “contumacia” della parte resistente ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo ex art. 696-bis c.p.c. e del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 695 c.p.c.. , atteso che l'assenza ab origine - ancor prima della redazione dell'atto peritale di una delle parti, preclude ogni possibilità di conciliazione alla luce dei contenuti specifici dell'elaborato tecnico preventivo, venendo meno quel carattere di “strumentalità” alla conciliazione che connota l'istituto de quo” (Trib.
Palermo, 28.03.2025; sul punto si vedano anche le linee guida Trib. Bologna,
17.12.2023).
Destituita di pregio sarebbe poi l'osservazione per cui, così concludendo, si rimetterebbe al resistente la procedibilità del ricorso ex art. 696-bis c.p.c.: come si è già ampiamente detto, trattandosi di istituto con finalità conciliativa, è evidente che non è possibile conciliare se tutte le parti non sono d'accordo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti del . Controparte_1 Non vi è pronuncia sulle spese in quanto il resistente non si è costituito.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Verbania, 06.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Parola
Sezione civile
N. R.G. 228/2025
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 26.05.2025; visti gli atti del fascicolo di cui in epigrafe;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che parte resistente non si è costituita;
ritenuto che
il ricorrente espressamente qualifica il ricorso depositato come “Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis
c.p.c.”; ritenuta l'improcedibilità del ricorso per i seguenti motivi;
il procedimento per accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696-bis c.p.c. rappresenta uno strumento, certamente introdotto a scopo deflattivo del contenzioso ordinario, che ha come fine precipuo la possibilità di addivenire ad una composizione della lite tramite conciliazione fra le parti. Proprio tale esplicita finalità lo differenzia rispetto ad altro istituto con finalità deflattive previsto dall'articolo che precede, 696
c.p.c., il quale prevede, tuttavia, al comma 1, per poter essere ammesso, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nel presente giudizio il , pur ritualmente citato, tramite notifica Controparte_1 sia del ricorso che del decreto di fissazione udienza, non si è costituito e non è comparso all'udienza fissata.
Ora, è assolutamente prevalente in giurisprudenza l'orientamento – cui questo giudice ritiene di aderire, per le ragioni che si diranno – secondo cui il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. non è procedibile in assenza di costituzione di parte resistente. Infatti, poiché lo scopo primario dell'istituto è il tentativo di conciliazione fra le parti,
è evidente che se una di queste neppure si costituisce, il CTU eventualmente nominato non potrà svolgere il suo compito principale, ovvero esperire tutte quelle attività prodromiche ad una composizione bonaria della lite.
Infatti, il comma 1 della norma, dopo aver indicato per quali cause può essere proposto ricorso ex art. 696-bis c.p.c., all'ultimo periodo indica i compiti del CTU, che deve tentare la conciliazione delle parti prima di depositare la perizia;
il successivo comma 4 della norma prevede testualmente che “se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito”. Dal combinato disposto dei commi 1 e 4 si evince chiaramente che la c.d. ATP conciliativa si articola in due separati momenti:
a) il CTU tenta la conciliazione delle parti;
b) se questa non riesce, il perito deposita la sua relazione e ciascuna parte può chiedere che questa sia acquisita nell'ambito di un successivo giudizio di merito.
Qualora però il resistente non si sia costituito, viene di necessità meno il presupposto sub a) e quindi la finalità stessa dell'istituto.
Pertanto, non si può che convenire con quanto già espresso anche dal Tribunale di
Palermo “va negata la procedibilità della consulenza tecnica a fini conciliativi a fronte della “contumacia” della parte resistente ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo ex art. 696-bis c.p.c. e del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 695 c.p.c.. , atteso che l'assenza ab origine - ancor prima della redazione dell'atto peritale di una delle parti, preclude ogni possibilità di conciliazione alla luce dei contenuti specifici dell'elaborato tecnico preventivo, venendo meno quel carattere di “strumentalità” alla conciliazione che connota l'istituto de quo” (Trib.
Palermo, 28.03.2025; sul punto si vedano anche le linee guida Trib. Bologna,
17.12.2023).
Destituita di pregio sarebbe poi l'osservazione per cui, così concludendo, si rimetterebbe al resistente la procedibilità del ricorso ex art. 696-bis c.p.c.: come si è già ampiamente detto, trattandosi di istituto con finalità conciliativa, è evidente che non è possibile conciliare se tutte le parti non sono d'accordo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti del . Controparte_1 Non vi è pronuncia sulle spese in quanto il resistente non si è costituito.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Verbania, 06.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Parola